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Roma, 6 giugno 2008

 

 

Circolare n. 105/2008

 

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2007 – Presentazione delle domande - Delibera C.C.A.A. n.9 su S.O. alla G.U. n.123 del 27.5.2008.

 

 

Dall’1 al 30 luglio saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi autostradali 2007 da parte delle imprese di autotrasporto.

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet dell’Albo www.alboautotrasporto.it e dovranno essere sottoscritte con firma digitale. A tal fine gli interessati dovranno dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio).

 

I veicoli ammessi al beneficio sono quelli rientranti nelle categorie autostradali B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) di categoria Euro 2 e superiori.

 

Come per lo scorso anno la misura dei ristorni va da un minimo del 4,33% ad un massimo del 13% in funzione del maggior volume di pedaggi annuo; sono esclusi dal beneficio volumi di pedaggi inferiori a 51.646 euro. Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

 

 

Pedaggi annui

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ristorno

 

%

 

Pedaggi annui

per transiti notturni

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ulteriore

ristorno

%

da 51.646 a 206.583

4,33

da 5.164 a 20.658

0,433

oltre 206.583 fino a 516.457

6,5

oltre 20.658 fino a 51.645

0,65

oltre 516.457 fino a 1.032.914

8,67

oltre 51.645 fino a 103.291

0,867

oltre 1.032.914 fino a 2.582.284

10,83

oltre 103.291 fino a 258.228

1,083

oltre 2.582.284

13

oltre 258.228

1,3

 

I pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2.

 

Come per il passato, per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

 

L’importo del ristorno spettante alle imprese richiedenti sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

 

Deviazioni obbligatorie sulle autostrade A14 e A26.

Entro lo stesso periodo dall’1 al 30 luglio potranno essere presentate le domande per il recupero dei pedaggi versati per le deviazioni obbligatorie estive sui tratti autostradali dell’A14 e dell’A26. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica e sottoscritte con la firma digitale.

 

Tratto autostradale

Periodo

Orario

Veicoli

 

A14 Pesaro – Termoli

 

 

Dal 25.6 all’8.9.2007

 

Dalle 19,00 alle 5,00

 

4 e più assi

A26 Gravellona Toce –

Castelletto Ticino

A26 Gravellona Toce –

Borgomanero

 

Dal 2.7 al 17.9.2007

 

Intera giornata

 

3 e più assi

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.72/2008 e 72/2007

 

Allegato uno

 

D/d

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S.O. G.U. n. 123 del 27.5.2008 (fonte Guritel)

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali
per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della quota pedaggio
posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente.
(Deliberazione n. 9/08).

 

 

Deliberazione 7 maggio 2008

 
                        IL COMITATO CENTRALE
             per l'albo nazionale delle persone fisiche
             e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
                     di cose per conto di terzi
 
  Riunitosi nella seduta del 7 maggio 2008;
 
                              Delibera:
 
                              Titolo I
DISPOSIZIONI  COMUNI  ALLE  DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE
        IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO
  1. I  pedaggi  autostradali  per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiori,  appartenenti  alle  classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi  di  autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui  ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata
a  partire  dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
  2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1,  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal
1° gennaio  2007  fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
  Tale  ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai
consorzi  ed  alle societa' consortili, definite nel successivo punto
4,  che  hanno  realizzato  almeno  il 10% del fatturato aziendale di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole  imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato
almeno  il  10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento  fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
  3. Le  predette  riduzioni  compensate sono concesse esclusivamente
per  i  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante  fatturazione, e
vengono  applicate  da  ciascuna  societa'  che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere
richieste:
    a) dalle  imprese  che, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel
corso  dell'anno  2007, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle
persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
    b) alle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici  di  cui
all'art.  26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed
alle  societa'  consortili  costituiti a norma del Libro V, titolo X,
capo  I,  sez.  II  e  II-bis  del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  iscritti  al predetto Albo nazionale
alla data del 31 dicembre 2006 ovvero durante il 2007.
  Le  imprese,  le  cooperative,  i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'Albo  nazionale dal 1° gennaio 2007, possono richiedere
le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati  dopo  tale
iscrizione;
    c) alle  imprese  di autotrasporto di merci per conto di terzi ed
ai  raggruppamenti  aventi  sede in uno dei Paesi dell'Unione europea
che,  alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso dell'anno 2007,
risultavano  titolari  di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
    d) alle  imprese  ed  ai  raggruppamenti  aventi  sede  in Italia
esercenti  attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data
del  31 dicembre  2006,  risultavano  titolari di apposita licenza in
conto  proprio  di  cui  all'art.  32 della legge n. 298 del 6 giugno
1974,  nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro
Paese    dell'Unione    europea,    che   esercitano   l'attivita''di
autotrasporto  in  conto  proprio.  Le  imprese,  le  cooperative,  i
consorzi  e  le  societa' consortili titolari di licenza per il conto
proprio  dal  1 gennaio  2007, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra  soltanto  per  i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di
detta licenza.
  5.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
    a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3;
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
 
=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |                    4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |                    6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |                    8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |                   10,83%
oltre 2.582.284,00                         |                      13%
 
  6. L'ulteriore  riduzione  compensata  di cui al punto 2 e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  5,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  7.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato  di  pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio
2007,  le  riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
  8. Nel  caso  l'ammontare  complessivo  delle riduzioni applicabili
(risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al
Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori) risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo
del   coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo  stanziamento
disponibile  e  la  somma complessiva delle riduzioni richieste dagli
aventi  diritto.  Analogamente  il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori  provvede  al ricalcolo dei coefficienti di riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dal 1° luglio 2008 e
fino  al  30 luglio 2008 le imprese di autotrasporto in conto terzi e
quelle  in  conto  proprio  aventi titolo, interessate alle riduzioni
compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,  provvedono a compilare ed a
presentare   la   domanda   esclusivamente   in  via  telematica.  La
compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite
maschere   presenti   nella   sezione   dedicata  del  sito  internet
www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinche'
detta  compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale
rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.
  10.  Nella  domanda  per  il  conto terzi ed in quella per il conto
proprio, devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati:
    a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
    c) sottoscrizione    da    parte   del   titolare,   ovvero   dal
rappresentante  legale  dell'azienda  o da un suo procuratore, con la
procedura  della  firma elettronica descritta nel successivo punto 13
della  presente  delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi
dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  196 del 30 giugno 2003,
l'autore  autorizza il Comitato centrale e la Societa' autostrade per
l'Italia  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  al  fine di
consentire  la  lavorazione  delle pratiche per il riconoscimento del
beneficio richiesto;
    d) per  le  imprese  o  raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione  europea,  il  numero e la data di rilascio della licenza
comunitaria  ottenuta  ai  sensi  del  Regolamento  CEE 881/1992, del
26 marzo  1992. A differenza delle precedenti annualita', non e' piu'
richiesto  l'invio  al  Comitato  centrale della copia cartacea della
predetta  licenza;  quest'ultima  dovra'  essere  spedita al medesimo
Comitato,  soltanto  su  richiesta  e con le modalita' specificate da
detto organismo.
  In  aggiunta  a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera.
  11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli (ex quadri L-CT per le imprese in conto terzi, ed L-CP per le
imprese  in  conto  proprio),  l'istante,  negli appositi campi, deve
inserire  per  ciascun  mezzo  a  motore la targa, la classificazione
ecologica  Euro  (esclusivamente  Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore,
tenendo  presente  la  normativa di riferimento riportata in allegato
alla  presente  delibera)  ed il numero dell'apparato telepass ovvero
della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2007. In alternativa
all'inserimento   manuale   dei   suddetti   dati,   le  informazioni
obbligatorie relative:
    al  prospetto  veicoli  (ex  quadro  L-CT per le imprese in conto
terzi; L-CP per le imprese in conto proprio);
    ai  soci appartenenti a raggruppamenti (ex quadro D della domanda
per  conto  terzi),  di  cui al successivo punto 22, lettera a) della
delibera;
    ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o
comunitarie  che  esercitano  attivita' di trasporto in conto proprio
(ex  quadri  E  ed  F  della  domanda  per  conto  terzi),  di cui al
successivo punto 22, lettera b) della delibera;
    ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari
di  licenza  per  il  trasporto  in conto proprio e/o comunitarie che
eseguono  il  trasporto  in  conto  proprio  (ex  quadri H ed I della
domanda  per  il  conto proprio), di cui al successivo punto 26 della
delibera;
    potranno   essere   fornite   al  Comitato  Centrale  utilizzando
l'apposita  applicazione  presente  nel  sito internet dell'Albo, nel
formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.
  12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che  per  il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
  13.  Terminata  la  compilazione  sul  sito  internet dell'Albo, la
domanda,  a  pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato
elettronico   dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante  legale
dell'azienda  o  da  un  suo  procuratore; a tal fine, l'impresa deve
dotarsi  dell'apposito  kit per la firma digitale (smart card o token
usb)  distribuito  dai  certificatori  abilitati iscritti nell'elenco
pubblico  previsto  dall'art.  29,  comma 1  del  decreto legislativo
7 marzo  2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc.). L'apposizione di
questa   firma   con   le  modalita'  sopra  indicate,  determina  il
completamento  della  domanda  che,  da  quel  momento, assume valore
legale  con  le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.
  14.   Il  pagamento  della  marca  da  bollo  va  eseguito  tramite
bollettino  postale  sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al
termine  della  compilazione  in  formato elettronico, l'impresa deve
inserire  negli  appositi  campi  gli estremi del versamento (data di
effettuazione  del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale),
sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal  fine  l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento
(da  non  inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del
medesimo Comitato.
  15.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi
autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2007,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  16. Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate le riduzioni
compensate   dei   pedaggi,   e'   calcolato  unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati  con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno
2007,  per  i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2008.
  17. Le   societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
 
                              Titolo II
DISPOSIZIONI  SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
                IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
  18. In  aggiunta  agli  elementi  indicati  al precedente punto 10,
l'impresa  di  autotrasporto  per  conto  di terzi che intende fruire
delle  riduzioni  compensate,  deve fornire le ulteriori informazioni
indicate  nei  successivi  punti  da  19 a 23. La mancanza o l'errata
indicazione  di  una  di  queste  informazioni, comporta l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
  19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli  appositi  spazi  del  sito  internet del Comitato Centrale, le
informazioni di seguito elencate:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' autostrade
consiste in nove cifre;
    per  ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria   (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del  numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno  2007.  Tale  indicazione  dovra' avvenire con le modalita'
indicate  nel  precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  20.  Le  imprese  iscritte  all'Albo  nel  corso  del  2007  devono
indicare,  in  un'apposita  maschera,  se  tale  iscrizione sia stata
ottenuta  ai  sensi  degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o
dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
  21.  Le  imprese  o  i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso  dell'anno  2007,  devono  indicare  in un'apposita maschera se
trattasi  di  primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di una precedente
licenza.
  22.  I  raggruppamenti (cooperative, consorzi, societa' consortili)
italiani  iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per  conto  di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro
Paese  dell'Unione  europea,  titolari  di  licenza comunitaria, sono
chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:
    a) i  raggruppamenti  formati  esclusivamente  da  soci  iscritti
all'albo  degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero
da  imprese  titolari  di licenza comunitaria con sede in altro Paese
dell'Unione  europea,  devono  specificare nell'apposita maschera (ex
quadro  D  del modello conto terzi), la denominazione, il numero e la
data  di  iscrizione  all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi
soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio
delle rispettive licenze comunitarie;
    b) i  raggruppamenti  tra  i  cui  soci  compaiano  anche imprese
italiane  e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o
iscritte   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  devono indicare
nell'apposita maschera del sito internet dell'albo (ex quadro C della
delibera  conto  terzi),  la  parte  del  fatturato  autostradale del
raggruppamento  ottenuta  con  i  viaggi eseguiti dai veicoli di tali
aziende,  affinche'  venga  scorporato in sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei  soci  italiani titolari di
licenza  in  conto  proprio  o comunitari che esercitano attivita' di
trasporto  in  conto  proprio, il raggruppamento procede ad elencarli
evidenziandone  il  fatturato  in pedaggi maturato nel corso del 2007
(ex  quadri  E  ed F della modello conto terzi), sulla base del quale
sara'  loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che
per  le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per
quelle  straniere  titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento
e'  tenuto  a  fornire,  negli appositi campi, le informazioni di cui
alla precedente lettera a) della delibera.
  23.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2007, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
 
                             Titolo III
DISPOSIZIONI  SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
               IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO
  24.  In  aggiunta  agli  elementi  indicati al precedente punto 10,
l'impresa  di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere
le  riduzioni  compensate,  deve  fornire  le  ulteriori informazioni
indicate  nei  successivi  punti  25  e  26.  La  mancanza o l'errata
indicazione  di  una  di  queste  informazioni, comporta l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
  25.  Le  imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire
negli  appositi  spazi  del  sito  internet del Comitato centrale, le
informazioni di seguito elencate:
    numero  e  data di rilascio della licenza in conto proprio di cui
e' titolare il richiedente;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda;
    per  ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria   (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del  numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno  2007.  Tale  indicazione  dovra' avvenire con le modalita'
indicate  nel  precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  26.  I  raggruppamenti  che  associano imprese italiane titolari di
licenza  per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie che
effettuano   il   trasporto   in   conto  proprio,  devono  compilare
un'apposita  maschera  (ex  quadri  H  ed  I del modello per il conto
proprio)  nella  quale elencano le imprese associate con il fatturato
autostradale  realizzato da ognuna di queste nel 2007, sulla base del
quale sara' calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.
 
                              Titolo IV
DISPOSIZIONI  SPECIFICHE  PER  LE  DOMANDE  DI  RIMBORSO DEI TRANSITI
DEVIATI  OBBLIGATORIAMENTE SU PERCORSI AUTOSTRADALI, DALLA VIABILITA'
                              ORDINARIA
  27.  La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi   ai   transiti   deviati   obbligatoriamente  sulle  tratte
autostradali  della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato
in  data 19 giugno 2007, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse
imprese  di  autotrasporto, secondo le modalita' di cui ai successivi
punti 31 e seguenti.
  28.  I  rimborsi  sono  dovuti per le deviazioni obbligatorie dalla
SS16  Adriatica,  nel  tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e
Termoli,  alla corrispondente tratta autostradale della A 14 compresa
tra Pesaro e Termoli, in vigore tra il 25 giugno 2007 e l'8 settembre
2007,  dalle  ore  19.00  alle  ore  05.00, applicate al transito dei
veicoli a quattro o piu' assi di massa superiore a 7,5 tonnellate.
  29.  La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi  ai transiti deviati obbligatoriamente sull'autostrada A 26,
ai  sensi  del  protocollo d'intesa del 14 giugno 2007, e' soggetta a
rimborso  a  favore delle stesse imprese di autotrasporto, secondo le
modalita' di cui ai successivi punti 31 e seguenti.
  30.  I  rimborsi  di  cui  al  precedente  punto sono dovuti per le
deviazioni  obbligatorie,  nel  doppio senso di marcia, dalla S.S. 33
del  Lago  Maggiore  -  nel  tratto  compreso  tra  Arona  e Baveno -
all'autostrada  A26 - nelle tratte Gravellona Toce/Castelletto Ticino
e  Gravellona  Toce/Borgomanero -, con ingresso ed uscita in stazioni
appartenenti  alle predette localita' (con cio' intendendo sia quelle
di  estremita'  che  quelle  intermedie); le predette deviazioni sono
state in vigore per l'intero arco della giornata tra il 2 luglio 2007
ed il 17 settembre 2007, ed hanno interessato il transito dei veicoli
a tre o piu' assi, di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
  31.  I  rimborsi  delle  quote  dei  pedaggi autostradali di cui al
presente  titolo della delibera, si effettuano a favore delle imprese
iscritte  all'Albo  nazionale  delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art.
1  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  nonche'  a  favore  delle
cooperative  aventi  i  requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore  di  imprese o
raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di
terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
  32.  I predetti rimborsi possono essere chiesti anche dalle imprese
e  raggruppamenti  che  esercitano  l'attivita' di trasporto in conto
proprio,  che  risultino  titolari  di  licenza  in conto proprio nel
periodo in cui hanno effettuato dei transiti oggetto della domanda di
rimborso   della   quota   di   pedaggio,  nonche'  dalle  imprese  e
raggruppamenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
  33.  A pena di esclusione dal diritto, a partire dal 1° luglio 2008
e  fino  al  30 luglio  2008  le  imprese  aventi  titolo  di  cui ai
precedenti  punti  31  e 32 della delibera, compilano e presentano la
domanda di rimborso esclusivamente in via telematica. La compilazione
deve  avvenire  inserendo  i  dati  necessari nelle apposite maschere
presenti     nella     sezione    dedicata    del    sito    internet
www.alboautotrasporto.it.
  34. A  pena  di  inammissibilita',  la  domanda  di  rimborso  deve
contenere gli elementi indicati al precedente punto 10 della presente
delibera, lettere dalla a) alla d) comprese.
  35.  Al  termine della compilazione sul sito internet dell'Albo, la
domanda  deve  essere  firmata  in  formato elettronico dal titolare,
ovvero   dal   rappresentante   legale   dell'azienda  o  da  un  suo
procuratore,  secondo  le  specifiche  previste  al  punto  13  della
delibera;  il  pagamento  della  marca  da bollo va effettuato con le
formalita' previste al successivo punto 14.
  36.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui ai punti 28 e
30  della  delibera  -  a  seconda  del rimborso richiesto -, debbono
presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati
nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla
cooperativa,   al  consorzio  ed  alla  societa'  consortile,  ovvero
successivi alla cessazione del rapporto associativo.
  37. A  pena  di  esclusione  dal  diritto,  i raggruppamenti di cui
facciano  parte imprese che non esercitano attivita' di autotrasporto
di  cose ne' per conto di terzi ne' in conto proprio, devono indicare
nell'apposita maschera del sito internet dell'Albo (ex quadro 1/D) la
parte   del   fatturato  autostradale  per  deviazioni  del  medesimo
raggruppamento,  ottenuta  dai  veicoli  appartenenti a tali imprese,
affinche'  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio richiesto.
  38.  Le  imprese  o  raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione   europea   non   devono  allegare  copia  della  licenza
comunitaria  di  cui  risultano  titolari,  rilasciata  ai  sensi del
regolamento  CEE  881/92  del  26 marzo 1992, ma dovranno inviarla al
Comitato  Centrale  in  formato  elettronico  solo  su  richiesta  di
quest'ultimo.
  39. La  societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  40. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2008
                                         Il presidente: De Lipsis
 
 
*****omissis*****