Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 26 giugno 2008

 

Circolare n.115/2008

 

Oggetto: Autotrasporto Accordo del 25.6.2008 – Clausola di adeguamento dei contratti al costo del gasolio – Pagamento delle fatture a 30 giorni.

 

 

Con l’accordo siglato per scongiurare il fermo dell’autotrasporto di inizio luglio il Governo, oltre a destinare risorse al settore, si è impegnato ad introdurre disposizioni per l’adeguamento dei contratti all’andamento del costo del gasolio e per il pagamento obbligatorio delle fatture di trasporto entro 30 giorni.

 

Contrariamente a quanto aveva richiesto Confetra di introdurre regole semplici e dalla portata generalizzata per tutti gli operatori della filiera del trasporto, le disposizioni previste sono complesse e macchinose e per quanto riguarda i contratti vanno oltre l’ipotesi dell’aggiornamento al costo del gasolio.

 

Per comprendere la ratio delle disposizioni proposte occorre rifarsi al decreto legislativo n.286/2005 che, in attuazione di uno dei princìpi della legge delega n.32/2005, ha stabilito norme per l’incentivazione dei contratti scritti. In base al decreto 286, infatti, solo la presenza di un contratto scritto garantisce in caso di controversia che il prezzo pattuito per il servizio di trasporto non venga sottoposto al giudizio di congruità di un giudice; viceversa, per i contratti verbali in caso di controversia è previsto che il giudice applichi gli usi e consuetudini presenti nei bollettini delle Camere di Commercio e aggiornati sulla base di elementi raccolti da un apposito Osservatorio della Consulta dell’Autotrasporto.

 

Ora le disposizioni che il Governo si è impegnato ad introdurre radicalizzano l’impianto normativo del decreto legislativo 286, prevedendo che nei contratti verbali la determinazione del corrispettivo debba avvenire in base a riferimenti normativi puntuali che di fatto vanno a costituire delle nuove tariffe. In particolare viene previsto che il corrispettivo debba essere composto da due parti, una corrispondente al costo del carburante ed una corrispondente agli altri costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto. Entrambe le due quote devono essere congrue a valori calcolati, in maniera complessa, sulla base di elementi fissati periodicamente dall’Osservatorio della Consulta dell’Autotrasporto. Nel caso di controversia, inoltre, è stata ipotizzata una procedura civile simile a quella prevista per le tariffe a forcella (domanda d’ingiunzione di pagamento, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, termine di prescrizione per l’azione quinquennale).

 

Quelle disposizioni gravose non valgono per i contratti stipulati in forma scritta, per i quali tuttavia vengono previsti l’obbligo di aggiornamento del corrispettivo al costo del gasolio nel caso di scostamenti superiori al 2 per cento rispetto al prezzo del carburante considerato nel contratto, nonché l’obbligo di indicare nel contratto stesso, o nelle fatture, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante.

 

Fino a quando non siano disponibili le determinazioni dell’Osservatorio, è stata prevista una clausola di adeguamento automatico dei corrispettivi per le prestazioni di trasporto, basata su un indice pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevata mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Riguardo al pagamento delle fatture, il Governo si è impegnato ad introdurre un termine tassativo di 30 giorni con applicazione degli interessi moratori per i giorni di ritardo al tasso d’interesse legale (attualmente 3 per cento). Non è ben chiaro l’ambito applicativo di questa disposizione, né come la stessa si coordini con il decreto legislativo n.231/2002 sui ritardi di pagamento.

 

Per la violazione delle nuove disposizioni viene prevista l’esclusione fino a sei mesi dalle procedure di gara degli appalti pubblici, nonché l’esclusione per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, finanziario e previdenziale previsto dalla legge. Relativamente a questo aspetto le norme non risultano chiare, proporzionate.

 

Le nuove disposizioni, secondo quanto stabilito nell’accordo, dovranno far parte di un emendamento al provvedimento di conversione del decreto legge sulla manovra finanziaria il cui iter legislativo è iniziato in questi giorni. Le azioni per cercare di modificare le disposizioni in esame avverranno dunque a livello parlamentare. Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della questione.


 

f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.114/2008 e 32/2006
  Allegato uno
  D/d
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.