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Roma,
Circolare n.115/2008
Oggetto: Autotrasporto –
Con l’accordo
siglato per scongiurare il fermo dell’autotrasporto di inizio
luglio il Governo, oltre a destinare risorse al settore, si è impegnato ad introdurre
disposizioni per l’adeguamento dei contratti all’andamento del costo del
gasolio e per il pagamento obbligatorio delle fatture di trasporto entro 30
giorni.
Contrariamente a
quanto aveva richiesto
Per comprendere la
ratio delle disposizioni proposte occorre rifarsi al decreto legislativo n.286/2005 che, in attuazione di uno dei princìpi
della legge delega n.32/2005,
ha stabilito norme per l’incentivazione dei contratti scritti. In base al
decreto 286, infatti, solo la presenza di un contratto scritto garantisce in
caso di controversia che il prezzo pattuito per il servizio di trasporto non venga sottoposto al giudizio di congruità di un giudice;
viceversa, per i contratti verbali in caso di controversia è previsto che il
giudice applichi gli usi e consuetudini presenti nei bollettini delle Camere di
Commercio e aggiornati sulla base di elementi raccolti da un apposito Osservatorio
della Consulta dell’Autotrasporto.
Ora le disposizioni
che il Governo si è impegnato ad introdurre radicalizzano
l’impianto normativo del decreto legislativo 286, prevedendo che nei contratti
verbali la determinazione del corrispettivo debba avvenire in
base a riferimenti normativi puntuali che di fatto vanno a costituire
delle nuove tariffe. In particolare viene previsto che
il corrispettivo debba essere composto da due parti, una corrispondente al
costo del carburante ed una corrispondente agli altri costi di esercizio
dell’impresa di autotrasporto. Entrambe le due quote devono essere congrue a valori
calcolati, in maniera complessa, sulla base di
elementi fissati periodicamente dall’Osservatorio della Consulta
dell’Autotrasporto. Nel caso di controversia, inoltre, è stata ipotizzata una procedura
civile simile a quella prevista per le tariffe a forcella (domanda
d’ingiunzione di pagamento, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, termine
di prescrizione per l’azione quinquennale).
Quelle disposizioni
gravose non valgono per i contratti stipulati in forma scritta, per i quali tuttavia
vengono previsti l’obbligo di aggiornamento del corrispettivo
al costo del gasolio nel caso di scostamenti superiori al 2 per cento rispetto
al prezzo del carburante considerato nel contratto, nonché l’obbligo di
indicare nel contratto stesso, o nelle fatture, la parte di corrispettivo
corrispondente al costo del carburante.
Fino a quando non siano disponibili le determinazioni dell’Osservatorio, è
stata prevista una clausola di adeguamento automatico dei corrispettivi per le
prestazioni di trasporto, basata su un indice pari al 30 per cento della
variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevata mensilmente dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
Riguardo al
pagamento delle fatture, il Governo si è impegnato ad introdurre un termine
tassativo di 30 giorni con applicazione degli interessi moratori per i giorni
di ritardo al tasso d’interesse legale (attualmente 3
per cento). Non è ben chiaro l’ambito applicativo di questa disposizione, né
come la stessa si coordini con il decreto legislativo
n.231/2002 sui ritardi di pagamento.
Per la violazione
delle nuove disposizioni viene prevista l’esclusione
fino a sei mesi dalle procedure di gara degli appalti pubblici, nonché
l’esclusione per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, finanziario e
previdenziale previsto dalla legge. Relativamente a
questo aspetto le norme non risultano chiare, nè proporzionate.
Le nuove
disposizioni, secondo quanto stabilito nell’accordo, dovranno far parte di un
emendamento al provvedimento di conversione del
decreto legge sulla manovra finanziaria il cui iter legislativo è iniziato in
questi giorni. Le azioni per cercare di modificare le disposizioni in esame
avverranno dunque a livello parlamentare. Si fa riserva di informare tempestivamente
sugli sviluppi della questione.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.114/2008 e 32/2006 |
Allegato
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