Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 7 marzo 2006
Circolare n. 32/2006
Oggetto: Autotrasporto – Utilità
del contratto scritto - Decreto Dirigenziale 1 febbraio 2006 su G.U. n.31 del 7 febbraio 2006.
Il nuovo assetto
legislativo dell’autotrasporto istituito dalla legge n.32/2005
e dai relativi decreti delegati di attuazione ha fatto sorgere nel committente
(anche primo vettore) l’interesse a regolare mediante contratto scritto i
propri rapporti con il vettore.
Il ricorso alla
forma scritta, anche se non essenziale per l’esistenza e l’efficacia del
contratto di trasporto, risulta oggi opportuna per il committente da tre diversi
punti di vista:
1) Certezza tariffaria – Soppresso
il regime tariffario obbligatorio, il prezzo del trasporto viene liberamente
fissato dalle parti secondo le loro proprie valutazioni di convenienza. Peraltro
solo la presenza di un contratto scritto garantisce che il prezzo pattuito
non possa in certi casi essere sottoposto ad un giudizio di congruità da parte
di un giudice: qualora insorga una controversia su un contratto verbale le
disposizioni prevedono infatti l’applicazione degli usi e consuetudini raccolti
dalle Camere di Commercio. E’ previsto altresì che tali usi e consuetudini
debbano essere redatti da un apposito Osservatorio costituito in seno alla
Consulta dell’Autotrasporto.
2) Esonero di responsabilità nelle violazioni
del Codice della Strada – E’ evidente in questa circostanza
il favore accordato dall’ordinamento alla forma scritta: la semplice esistenza
di un contratto scritto, anche privo di istruzioni per la conduzione del veicolo,
purché non contenga disposizioni incompatibili con il rispetto delle norme sulla
circolazione stradale, serve a escludere qualsiasi coinvolgimento del committente
nelle eventuali violazioni al Codice della Strada sui tempi di guida e di
riposo e sui limiti di velocità commesse dal vettore. In assenza di contratto
scritto, viceversa, la responsabilità del committente può essere esclusa solo
se questi dimostra di aver comunque impartito al vettore istruzioni positive
compatibili con il rispetto del
Codice della Strada. Ad ogni buon conto è consigliabile inserire sempre anche
nei contratti scritti disposizioni positive del seguente tenore: “Il vettore è obbligato a effettuare il servizio
di trasporto di cui al presente contratto nel rispetto della normativa vigente
sulla sicurezza stradale e sociale, con particolare riferimento all’articolo
142 (limiti di velocità) e all’articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e cose) del Codice della Strada.”
3) Esonero di responsabilità in caso
di danni a terzi – L’eventuale responsabilità del committente
nelle violazioni del Codice della Strada, in caso di incidente con danni a
terzi potrebbe non risolversi col semplice pagamento della sanzione prevista,
ma potrebbe comportare il coinvolgimento del committente stesso nell’eventuale
azione di risarcimento promossa dai terzi. L’approfondimento giuridico e assicurativo
di una siffatta ipotesi è certamente molto complesso, ma il timore che una
responsabilità per le violazioni al Codice della Strada accertata a carico
del committente possa essere invocata a suo carico anche ai fini del risarcimento
dei soggetti eventualmente danneggiati per effetto di quelle violazioni sembra
fondato.
Le imprese di
trasporto, di spedizione, di logistica (in veste di primi vettori) hanno dunque
interesse a regolare con contratti scritti i propri rapporti con i subvettori.
In realtà gran parte
di quei rapporti, specie se stabili e duraturi nel tempo, già oggi sono
disciplinati da contratti scritti. Un problema potrebbe sorgere dalla non conformità
di tali contratti con i facsimili approvati con il decreto dirigenziale dell’1
febbraio scorso.
In particolare, nei
cosiddetti contratti di durata,
stipulati o meno in aderenza ad accordi economici di settore, mancano
generalmente alcuni dati definiti essenziali ai fini della validità della forma
scritta, quali i luoghi di consegna e riconsegna delle merci, la tipologia e la
quantità della merce trasportata di volta in volta, l’importo del corrispettivo
del singolo viaggio.
Quei contratti di
durata, infatti, disciplinano, anche in maniera puntuale, le modalità dei
servizi di trasporto che il vettore si impegna a prestare in un determinato
periodo a fronte di un compenso determinato sulla base di vari elementi anche
in funzione di una percorrenza minima garantita. Mancano ovviamente i
riferimenti al singolo trasporto come è invece previsto nei facsimili
ministeriali.
La soluzione non può
essere trovata se non nell’integrazione volta per volta dei dati mancanti, come
del resto previsto dai facsimili di contratti ministeriali. In particolare, tutti
i facsimili di contratto - ad eccezione di quello per prestazione singola -prevedono
l’ipotesi che la quantità delle merci da trasportare non sia individuata nel
contratto e che in tale ipotesi il vettore si impegni a trasportare “i quantitativi di merci in relazione ai
quali il committente gli farà di volta in volta pervenire con adeguato anticipo
richiesta di trasporto....”.
Riguardo ai luoghi
di consegna e riconsegna è previsto che, laddove non siano individuati nel
contratto ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione, “.... il
committente si impegna a comunicare per iscritto al vettore detti elementi in
tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In
caso di variazione tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto
qualora il nuovo luogo indicato sia all’interno del territorio della provincia
in cui si trova il luogo originario”.
Riguardo alla “identificazione del veicolo adibito al
trasporto” - essendo contemplata solo nei facsimili dei contratti tipo, ma non
essendo prevista dal decreto attuativo n.286/2005 – non
deve ritenersi un elemento essenziale ai fini della validità della forma
scritta. Ad ogni buon conto si segnala l’opportunità di inserire nei contratti una
clausola del seguente tenore: “I trasporti
oggetto del presente contratto debbono essere eseguiti con veicoli regolarmente
autorizzati i cui dati il vettore si obbliga a comunicare per iscritto al
committente prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.”
Per quanto concerne
infine i contratti-spot per
l’effettuazione di singoli viaggi affidati di volta in volta a vettori diversi
si ritiene non sussistano problematiche particolari: l’adozione del contratto
tipo previsto dal decreto dirigenziale (“Contratto
per prestazione singola”) è infatti semplice, oltreché
consigliabile.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li
nn.22,
15 e 7/2006 |
|
Allegato uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U n.31 del
7.2. 2006 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2006
Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli
contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei
contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2.
Modelli contrattuali
1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada,
sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte
integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a
contratti per prestazione singola, a contratti per pluralita' di
prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto
privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n.
286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.
2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti,
che mantengono la facolta' di scegliere altre formulazioni
contrattuali, purche' contengano gli elementi essenziali di cui
all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.
3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati
ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati
quelli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 1° febbraio 2006
Il direttore generale: Ricozzi
Allegato 1
Modello contrattuale tipo generale di contratto
di trasporto di merci su strada per prestazione singola
Art. 1.
Identificazione delle parti
Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito
identificate:
Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero
di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero
estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di
autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale].
Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del
Committente.
Art. 2.
Identificazione delle merci trasportate
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
tipologia:
quantita':
Il trasporto di dette merci avverra' nel rispetto delle
indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
Art. 3.
Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di
circolazione.
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sara'
eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in
questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla
loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a
comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi
prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la
sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i
dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
Art. 4.
Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonche' ragione
sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi
dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,
laddove diverso/i dal Committente):
Luogo di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di
presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del
presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i
Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto
al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento
della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potra' non essere
effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel
territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5.
Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il
giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le
ore ... e le ore ... ) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario
nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore
... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).
(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio,
i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere
obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
Art. 6.
Corrispettivo
A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di
cui agli articoli che precedono il Committente e' tenuto a
corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori
di legge.
Detto corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il termine
di giorni da quello in cui il trasporto e' stato completato o avrebbe
dovuto essere completato, mediante.
Art. 7.
Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
Art. 8.
Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera'
appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui
all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 9.
Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovra' essere
concluso in forma scritta, a pena di invalidita' ai sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 10.
Adempimento da parte del vettore degli obblighi
connessi all'operato dei conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi
conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di
lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e
di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
Art. 11.
Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il
presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge
applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 2
Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto
di merci su strada per pluralita' di prestazioni
Art. 1.
Identificazione delle Parti
Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito
identificate.
Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero
di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero
estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di
autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale].
Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del
Committente].
Art. 2.
Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
tipologia:
quantita':
Il trasporto di dette merci avverra' nel rispetto delle
indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantita' delle merci da trasportarsi in base al
presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si
impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali
il Committente gli fara' di volta in volta pervenire, con adeguato
anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare
complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, ne' superiori
ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente
contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
Art. 3.
Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di
circolazione.
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno
eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in
questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla
loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a
comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi
prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la
sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i
dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
Art. 4.
Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonche' ragione
sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi
dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,
laddove diverso/i dal Committente).
Luogo di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle
merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle
stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede
individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione
degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al
Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di
ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale
comunicazione potra' non essere effettuata per iscritto, qualora il
nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia
in cui si trova il luogo originario.
Art. 5.
Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei
giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati
dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla
data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le
ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ... ) e
dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al
precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella
fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).
(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio,
i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere
obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
Art. 6.
Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di
trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente e'
tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (
ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro
.../chilometro), oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo sara' adeguato con cadenza [mensile /
trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del
prezzo del carburante e sara' pagato al Vettore non oltre il termine
di ... giorni da quello in cui il trasporto e' stato completato o
avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la
relativa documentazione contabile e' stata emessa dal Vettore)
mediante .....
Art. 7.
Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
Art. 8.
Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera'
appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui
all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 9.
Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovra' essere
concluso in forma scritta, a pena di invalidita' ai sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 10.
Adempimento da parte del vettore degli obblighi
connessi all'operato dei conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti,
l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della
normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in
materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Art. 11.
Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il
presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge
applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 3
Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto
di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.
Art. 1.
Identificazione delle Parti
Il presente contratto e' concluso tra le Parti qui di seguito
identificate:
- Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e
numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative
limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra
eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in
regime di cabotaggio stradale]
iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed
avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
- Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede
del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)]
iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio
di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere
rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di
riferimento, nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la
logistica.
Art. 2.
Accordo volontario di riferimento
Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralita' di
organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed
organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a
quanto stabilito all'articolo 1, e' stato concluso in data un accordo
volontario ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .
Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il
contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni
dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della
regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.
Art. 3.
Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
tipologia:
quantita':
Il trasporto di dette merci avverra' nel rispetto delle
indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantita' delle merci da trasportarsi in base al
presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si
impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali
il Committente gli fara' di volta in volta pervenire, con adeguato
anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare
complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate ne'
superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del
presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
Art. 4.
Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione
Semirimorchio/i(ovvero Rimorchio/i ): estremi della carta di
circolazione
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno
eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in
questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla
loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a
comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi
prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la
sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i
dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
Art. 5.
Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonche' ragione
sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi
dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,
laddove diverso/i dal Committente):
Luogo di riconsegna delle merci nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle
merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle
stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede
individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione
degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al
Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di
ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale
comunicazione potra' non essere effettuata per iscritto qualora il
nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si
trova il luogo originario.
Art. 6.
Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in
consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei
giorni ... (ovvero : nei giorni che saranno di volta in volta
indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo
rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di
trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le
ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario
nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore
... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)
(Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio,
i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere
obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005)
Art. 7.
Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di
trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente e' tenuto
a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: un
corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad
accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale /
annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del
carburante. Detto corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il
termine di ... giorni da quello in cui il trasporto e' stato
completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in
cui la relativa documentazione contabile e' stata emessa dal Vettore)
mediante ....
Art. 8.
Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
Art. 9.
Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore utilizzera' uno o piu' sub- vettori, con i quali
stipulera' appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di
cui all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 10.
Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovra' essere
concluso in forma scritta, a pena di invalidita' ai sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 11.
Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato
dei conducenti
Il Vettore, dichiara, con riferimento all'operato dei suoi
conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di
lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e
di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Art. 12.
Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il
presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge
applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 4
Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto
di merci su strada per prestazione singola o pluralita'
di prestazioni da parte di sub-vettore.
Art. 1.
Identificazione delle Parti
Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito
identificate:
Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome),
sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente,
ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza
comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle
vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di
trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e
numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative
limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra
eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in
regime di cabotaggio stradale]
Art. 2.
Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
tipologia:
quantita':
Il trasporto di dette merci avverra' nel rispetto delle
indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantita' delle merci da trasportarsi in base al
presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore
si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai
quali il Vettore-Committente gli fara' di volta in volta pervenire,
con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno
comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ...
tonnellate] [ne' superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel
periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in
[...] mesi.
Art. 3.
Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di
circolazione
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno
eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in
questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla
loro sostituzione con altri veicoli, il Sub-Vettore si impegna a
comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi
identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.
Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi
imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno
essere comunicati anche successivamente.
Art. 4..
Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i,
ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo
286/2005, nonche' luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore
(laddove diverso dalla sede del Caricatore):
Luogo di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore
delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna
delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede
individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione
degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al
Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del
completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di
variazione, tale comunicazione potra' non essere effettuata per
iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della
provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5.
Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4
nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta
indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo
rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di
trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le
ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario
nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore
... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)
Art. 6..
Obblighi del Vettore-Committente
Il Vettore-Committente verifichera' che il Sub-Vettore e'
abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla
base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla
esecuzione dei trasporti affidatigli.
Il Vettore-Committente verifichera', altresi', la regolarita'
della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi
previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
Art. 7.
Obblighi del Sub-Vettore
Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la
propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del
contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il
preventivo consenso scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore
puo' affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto
e delle altre prestazioni cui si e' obbligato.
Il Sub-Vettore verifichera' che il Terzo di cui al comma
precedente e' abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale
sono, sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla
esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verifichera',
altresi', la regolarita' della posizione del Terzo con riferimento
agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei
confronti del Vettore-Committente del corretto adempimento da parte
del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.
Art. 8.
Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di
trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente
e' tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro ...
(ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro),
oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo, che e' stato calcolato sulla base degli
elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al
Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e
che sono allegati allo stesso (Allegato A), sara' adeguato con
cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali
variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in
particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti,
quali il prezzo del carburante.
[Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al
Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il
trasporto dell'intero quantitativo minimo di merci indicato nel
precedente articolo 2, il Vettore-Committente sara' tenuto a
corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei
criteri di cui all'Allegato B, fermo restando il diritto del
Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].
Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sara' pagato non oltre
il termine di giorni da quello in cui il trasporto e' stato
completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in
cui la relativa documentazione contabile e' stata emessa dal
Sub-Vettore), secondo le seguenti modalita':
Art. 9.
Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Sub-Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
Art. 10.
Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovra' essere
concluso in forma scritta, a pena di invalidita' ai sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 11.
Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il
presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge
applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
FINE TESTO