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Roma, 7 marzo 2006

 

Circolare n. 32/2006

 

Oggetto: Autotrasporto – Utilità del contratto scritto - Decreto Dirigenziale 1 febbraio 2006 su G.U. n.31 del 7 febbraio 2006.

 

Il nuovo assetto legislativo dell’autotrasporto istituito dalla legge n.32/2005 e dai relativi decreti delegati di attuazione ha fatto sorgere nel committente (anche primo vettore) l’interesse a regolare mediante contratto scritto i propri rapporti con il vettore.

 

Il ricorso alla forma scritta, anche se non essenziale per l’esistenza e l’efficacia del contratto di trasporto, risulta oggi opportuna per il committente da tre diversi punti di vista:

 

1)      Certezza tariffaria Soppresso il regime tariffario obbligatorio, il prezzo del trasporto viene liberamente fissato dalle parti secondo le loro proprie valutazioni di convenienza. Peraltro solo la presenza di un contratto scritto garantisce che il prezzo pattuito non possa in certi casi essere sottoposto ad un giudizio di congruità da parte di un giudice: qualora insorga una controversia su un contratto verbale le disposizioni prevedono infatti l’applicazione degli usi e consuetudini raccolti dalle Camere di Commercio. E’ previsto altresì che tali usi e consuetudini debbano essere redatti da un apposito Osservatorio costituito in seno alla Consulta dell’Autotrasporto.

 

2)      Esonero di responsabilità nelle violazioni del Codice della Strada – E’ evidente in questa circostanza il favore accordato dall’ordinamento alla forma scritta: la semplice esistenza di un contratto scritto, anche privo di istruzioni per la conduzione del veicolo, purché non contenga disposizioni incompatibili con il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, serve a escludere qualsiasi coinvolgimento del committente nelle eventuali violazioni al Codice della Strada sui tempi di guida e di riposo e sui limiti di velocità commesse dal vettore. In assenza di contratto scritto, viceversa, la responsabilità del committente può essere esclusa solo se questi dimostra di aver comunque impartito al vettore istruzioni positive compatibili con il rispetto del Codice della Strada. Ad ogni buon conto è consigliabile inserire sempre anche nei contratti scritti disposizioni positive del seguente tenore: “Il vettore è obbligato a effettuare il servizio di trasporto di cui al presente contratto nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e sociale, con particolare riferimento all’articolo 142 (limiti di velocità) e all’articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) del Codice della Strada.”

 

3)      Esonero di responsabilità in caso di danni a terzi L’eventuale responsabilità del committente nelle violazioni del Codice della Strada, in caso di incidente con danni a terzi potrebbe non risolversi col semplice pagamento della sanzione prevista, ma potrebbe comportare il coinvolgimento del committente stesso nell’eventuale azione di risarcimento promossa dai terzi. L’approfondimento giuridico e assicurativo di una siffatta ipotesi è certamente molto complesso, ma il timore che una responsabilità per le violazioni al Codice della Strada accertata a carico del committente possa essere invocata a suo carico anche ai fini del risarcimento dei soggetti eventualmente danneggiati per effetto di quelle violazioni sembra fondato.

 

Le imprese di trasporto, di spedizione, di logistica (in veste di primi vettori) hanno dunque interesse a regolare con contratti scritti i propri rapporti con i subvettori.

In realtà gran parte di quei rapporti, specie se stabili e duraturi nel tempo, già oggi sono disciplinati da contratti scritti. Un problema potrebbe sorgere dalla non conformità di tali contratti con i facsimili approvati con il decreto dirigenziale dell’1 febbraio scorso.

 

In particolare, nei cosiddetti contratti di durata, stipulati o meno in aderenza ad accordi economici di settore, mancano generalmente alcuni dati definiti essenziali ai fini della validità della forma scritta, quali i luoghi di consegna e riconsegna delle merci, la tipologia e la quantità della merce trasportata di volta in volta, l’importo del corrispettivo del singolo viaggio.

 

Quei contratti di durata, infatti, disciplinano, anche in maniera puntuale, le modalità dei servizi di trasporto che il vettore si impegna a prestare in un determinato periodo a fronte di un compenso determinato sulla base di vari elementi anche in funzione di una percorrenza minima garantita. Mancano ovviamente i riferimenti al singolo trasporto come è invece previsto nei facsimili ministeriali.

 

La soluzione non può essere trovata se non nell’integrazione volta per volta dei dati mancanti, come del resto previsto dai facsimili di contratti ministeriali. In particolare, tutti i facsimili di contratto - ad eccezione di quello per prestazione singola -prevedono l’ipotesi che la quantità delle merci da trasportare non sia individuata nel contratto e che in tale ipotesi il vettore si impegni a trasportare “i quantitativi di merci in relazione ai quali il committente gli farà di volta in volta pervenire con adeguato anticipo richiesta di trasporto....”.

Riguardo ai luoghi di consegna e riconsegna è previsto che, laddove non siano individuati nel contratto ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione,  “.... il committente si impegna a comunicare per iscritto al vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia all’interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario”.

Riguardo alla “identificazione del veicolo adibito al trasporto” - essendo contemplata solo nei facsimili dei contratti tipo, ma non essendo prevista dal decreto attuativo n.286/2005 – non deve ritenersi un elemento essenziale ai fini della validità della forma scritta. Ad ogni buon conto si segnala l’opportunità di inserire nei contratti una clausola del seguente tenore: “I trasporti oggetto del presente contratto debbono essere eseguiti con veicoli regolarmente autorizzati i cui dati il vettore si obbliga a comunicare per iscritto al committente prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.”

 

Per quanto concerne infine i contratti-spot per l’effettuazione di singoli viaggi affidati di volta in volta a vettori diversi si ritiene non sussistano problematiche particolari: l’adozione del contratto tipo previsto dal decreto dirigenziale (“Contratto per prestazione singola”) è infatti semplice, oltreché consigliabile.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.22, 15 e 7/2006

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U n.31 del 7.2. 2006 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 febbraio 2006

Determinazione   di   modelli   contrattuali   tipo,   in  attuazione
dell'articolo 6,  comma  2, del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                per l'autotrasporto di persone e cose
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto ha per scopo la determinazione di modelli
contrattuali  tipo  per  facilitare  l'uso  della  forma  scritta dei
contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
                               Art. 2.
                        Modelli contrattuali
  1.  Per  la  stipula  di contratti di trasporto di merci su strada,
sono   determinati   i  modelli  contrattuali  allegati,  come  parte
integrante,   al   presente  decreto,  relativi,  rispettivamente,  a
contratti  per  prestazione  singola,  a  contratti per pluralita' di
prestazioni,  a  contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto
privato,  come  disciplinati  dall'art.  5 del decreto legislativo n.
286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.
  2.  I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti,
che   mantengono   la   facolta'   di  scegliere  altre  formulazioni
contrattuali,  purche'  contengano  gli  elementi  essenziali  di cui
all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.
  3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati
ulteriori  modelli  contrattuali,  ovvero  potranno  essere integrati
quelli allegati al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
    Roma, 1° febbraio 2006
                                       Il direttore generale: Ricozzi
 
                                                          

Allegato 1
           
Modello contrattuale tipo generale di contratto
       di trasporto di merci su strada per prestazione singola
 
                               Art. 1.
                     Identificazione delle parti
    Il  presente  contratto  e'  concluso tra le parti qui di seguito
identificate:
    Vettore:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero
di  iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero
estremi   della   licenza  comunitaria  e  di  ogni  altra  eventuale
documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
autotrasporto  internazionale  o  di  trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale].
    Committente:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del
Committente.
                               Art. 2.
               Identificazione delle merci trasportate
    Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
      tipologia:
      quantita':
    Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle
indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
                               Art. 3.
        Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
    Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
    Semirimorchio/i  (ovvero  Rimorchio/i):  estremi  della  carta di
circolazione.
    Laddove  gli  elementi  identificativi  dei veicoli con cui sara'
eseguito  il  trasporto  oggetto  del presente contratto non siano in
questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla
loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il  Vettore  si  impegna  a
comunicare  per iscritto al Committente detti elementi identificativi
prima   dell'inizio   dell'operazione   di   trasporto.   Qualora  la
sostituzione  sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i
dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
                               Art. 4.
            Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
    Luogo  di  consegna  delle  merci  al  Vettore  (nonche'  ragione
sociale,  ovvero  nome  e  cognome  e sede del Caricatore/i, ai sensi
dell'articolo 2  comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,
laddove diverso/i dal Committente):
    Luogo  di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
    Laddove  si  intenda  procedere  ad  una variazione dei luoghi di
presa  in  consegna  da  parte  del  Vettore  delle merci oggetto del
presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i
Destinatario/i,  il  Committente si impegna a comunicare per iscritto
al  Vettore  detti  elementi  in  tempo utile prima del completamento
della  prestazione di trasporto. Tale comunicazione potra' non essere
effettuata  per  iscritto  qualora  il  nuovo  luogo indicato sia nel
territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
                               Art. 5.
    Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
    Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna  dal  Vettore  nel  luogo di cui al precedente articolo 4 il
giorno  ...  non  oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le
ore ... e le ore ... ) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario
nel  luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore
... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).
    (Qualora  trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio,
i  termini  temporali  per  la  riconsegna  della merce devono essere
obbligatoriamente   indicati,  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4,
lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
                               Art. 6.
                            Corrispettivo
    A  fronte  della  effettuazione della prestazione di trasporto di
cui   agli   articoli che   precedono  il  Committente  e'  tenuto  a
corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori
di legge.
    Detto  corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il termine
di giorni da quello in cui il trasporto e' stato completato o avrebbe
dovuto essere completato, mediante.
                               Art. 7.
          Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
                               Art. 8.
                 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera'
appositi  contratti  in  forma  scritta,  secondo  il  modello di cui
all'allegato 4 del presente decreto.
                               Art. 9.
                         Patti modificativi
    Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere
concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
                              Art. 10.
           Adempimento da parte del vettore degli obblighi
                 connessi all'operato dei conducenti
    Il   vettore  dichiara,  con  riferimento  all'operato  dei  suoi
conducenti,  l'osservanza  dei contratti collettivi ed individuali di
lavoro,  della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e
di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
                              Art. 11.
                       Disciplina applicabile
    Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il
presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge
applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 
 
                                                           
Allegato 2
    Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto
          di merci su strada per pluralita' di prestazioni
 
                               Art. 1.
                     Identificazione delle Parti
    Il  presente  contratto  e'  concluso tra le parti qui di seguito
identificate.
    Vettore:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero
di  iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto  di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero
estremi   della   licenza  comunitaria  e  di  ogni  altra  eventuale
documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
autotrasporto  internazionale  o  di  trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale].
    Committente:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del
Committente].
                               Art. 2.
   Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
    Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
      tipologia:
      quantita':
    Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle
indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
    Laddove  la  quantita'  delle  merci  da  trasportarsi in base al
presente  contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si
impegna  a  trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali
il  Committente  gli  fara' di volta in volta pervenire, con adeguato
anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare
complessivamente  inferiori ad un minimo di tonnellate, ne' superiori
ad  un  massimo  di  tonnellate]  nel periodo di vigenza del presente
contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
                               Art. 3.
        Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
    Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
    Semirimorchio/i  (ovvero  Rimorchio/i):  estremi  della  carta di
circolazione.
    Laddove  gli  elementi identificativi dei veicoli con cui saranno
eseguiti  i  trasporti  oggetto  del  presente contratto non siano in
questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla
loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il  Vettore  si  impegna  a
comunicare  per iscritto al Committente detti elementi identificativi
prima   dell'inizio   dell'operazione   di   trasporto.   Qualora  la
sostituzione  sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i
dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
                               Art. 4.
            Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
    Luogo  di  consegna  delle  merci  al  Vettore  (nonche'  ragione
sociale,  ovvero  nome  e  cognome  e sede del Caricatore/i, ai sensi
dell'articolo 2  comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,
laddove diverso/i dal Committente).
    Luogo  di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
    Laddove  i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle
merci  oggetto  del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle
stesse   merci   al/i   Destinatario/i   non  siano  in  questa  sede
individuati,  ovvero  laddove  si intenda procedere ad una variazione
degli  stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al
Vettore  detti  elementi  in  tempo  utile prima del completamento di
ciascuna  prestazione  di  trasporto.  In  caso  di  variazione, tale
comunicazione  potra'  non essere effettuata per iscritto, qualora il
nuovo  luogo  indicato sia all'interno del territorio della provincia
in cui si trova il luogo originario.
                               Art. 5.
    Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
    Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna  dal  Vettore  nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei
giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati
dal  Committente  per  iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla
data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le
ore  ...  (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ... ) e
dovranno  essere  riconsegnate  al  Destinatario  nel luogo di cui al
precedente  art.  4  il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella
fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).
    (Qualora  trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio,
i  termini  temporali  per  la  riconsegna  della merce devono essere
obbligatoriamente   indicati,  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4,
lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
                               Art. 6.
                            Corrispettivo
    A  fronte  della  effettuazione  di ciascuna delle prestazioni di
trasporto  di  cui  agli  articoli che  precedono,  il Committente e'
tenuto  a  corrispondere  al  Vettore  il corrispettivo di Euro ... (
ovvero    ...:   un   corrispettivo   chilometrico   pari   ad   Euro
.../chilometro), oltre ad accessori di legge.
    Detto   corrispettivo  sara'  adeguato  con  cadenza  [mensile  /
trimestrale  /  annuale]  in  relazione  ad  eventuali variazioni del
prezzo  del carburante e sara' pagato al Vettore non oltre il termine
di  ...  giorni  da  quello in cui il trasporto e' stato completato o
avrebbe  dovuto  essere  completato,  (ovvero  da  quello  in  cui la
relativa  documentazione  contabile  e'  stata  emessa  dal  Vettore)
mediante .....
                               Art. 7.
          Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
                               Art. 8.
                 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera'
appositi  contratti  in  forma  scritta,  secondo  il  modello di cui
all'allegato 4 del presente decreto.
                               Art. 9.
                         Patti modificativi
    Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere
concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
                              Art. 10.
           Adempimento da parte del vettore degli obblighi
                 connessi all'operato dei conducenti
    Il  vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti,
l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della
normativa  in  materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in
materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
                              Art. 11.
                       Disciplina applicabile
    Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il
presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge
applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 
 
                                                           Allegato 3
    Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto
     di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.
 
                               Art. 1.
                     Identificazione delle Parti
    Il  presente  contratto  e'  concluso tra le Parti qui di seguito
identificate:
    -  Vettore:  [Ragione  sociale  (ovvero  nome  e cognome), sede e
numero  di  iscrizione  all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose   per   conto  di  terzi  del  Vettore,  ed  eventuali  relative
limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra
eventuale  documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  autotrasporto  internazionale o di trasporti eseguiti in
regime di cabotaggio stradale]
    iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed
avente  i  requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale
per  l'autotrasporto  e  per  la logistica, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
    -  Committente:  [Ragione  sociale (ovvero nome e cognome) e sede
del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)]
    iscritta  all'organizzazione  associativa tra utenti del servizio
di   trasporto   denominata   ed   avente   i  requisiti  per  essere
rappresentata,   direttamente   o  attraverso  la  Confederazione  di
riferimento,  nella  Consulta  generale  per l'autotrasporto e per la
logistica.
                               Art. 2.
                  Accordo volontario di riferimento
    Le  Parti  si danno reciprocamente atto che tra una pluralita' di
organizzazioni    associative    rappresentative   dei   vettori   ed
organizzazioni  associative  rappresentative  di  utenti,  in  base a
quanto stabilito all'articolo 1, e' stato concluso in data un accordo
volontario   ai   sensi   dell'articolo 5   del  Decreto  legislativo
21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .
    Le  Parti  convengono  di  recepire  nel  presente  contratto  il
contenuto  di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni
dovranno  ritenersi,  in  quanto  compatibili, parte integrante della
regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.
                               Art. 3.
   Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
    Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
      tipologia:
      quantita':
    Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle
indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
    Laddove  la  quantita'  delle  merci  da  trasportarsi in base al
presente  contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si
impegna  a  trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali
il  Committente  gli  fara' di volta in volta pervenire, con adeguato
anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare
complessivamente  inferiori  ad  un  minimo  di  ...  tonnellate  ne'
superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del
presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
                               Art. 4.
        Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
    Motrice/i: estremi della carta di circolazione
    Semirimorchio/i(ovvero  Rimorchio/i  ):  estremi  della  carta di
circolazione
    Laddove  gli  elementi identificativi dei veicoli con cui saranno
eseguiti  i  trasporti  oggetto  del  presente contratto non siano in
questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla
loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il  Vettore  si  impegna  a
comunicare  per iscritto al Committente detti elementi identificativi
prima   dell'inizio   dell'operazione   di   trasporto.   Qualora  la
sostituzione  sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i
dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
                               Art. 5.
            Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
    Luogo  di  consegna  delle  merci  al  Vettore  (nonche'  ragione
sociale,  ovvero  nome  e  cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi
dell'articolo 2  comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,
laddove diverso/i dal Committente):
    Luogo  di  riconsegna delle merci nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
    Laddove  i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle
merci  oggetto  del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle
stesse   merci   al/i   Destinatario/i   non  siano  in  questa  sede
individuati,  ovvero  laddove  si intenda procedere ad una variazione
degli  stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al
Vettore  detti  elementi  in  tempo  utile prima del completamento di
ciascuna  prestazione  di  trasporto.  In  caso  di  variazione, tale
comunicazione  potra'  non  essere effettuata per iscritto qualora il
nuovo  luogo  indicato  sia  nel territorio della provincia in cui si
trova il luogo originario.
                               Art. 6.
    Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
    Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in
consegna  dal  Vettore  nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei
giorni  ...  (ovvero  :  nei  giorni  che  saranno  di volta in volta
indicati  dal  Committente  per  iscritto  e  con  adeguato  anticipo
rispetto   alla   data  di  esecuzione  di  ciascuna  prestazione  di
trasporto)  non  oltre  le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le
ore  ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario
nel  luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore
... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)
    (Qualora  trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio,
i  termini  temporali  per  la  riconsegna  della merce devono essere
obbligatoriamente   indicati,  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4,
lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005)
                               Art. 7.
                            Corrispettivo
    A  fronte  della  effettuazione  di ciascuna delle prestazioni di
trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente e' tenuto
a  corrispondere  al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: un
corrispettivo  chilometrico  pari  ad  Euro .../chilometro), oltre ad
accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale /
annuale]   in  relazione  ad  eventuali  variazioni  del  prezzo  del
carburante.  Detto corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il
termine  di  ...  giorni  da  quello  in  cui  il  trasporto e' stato
completato  o  avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in
cui la relativa documentazione contabile e' stata emessa dal Vettore)
mediante ....
                               Art. 8.
          Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
                               Art. 9.
                 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il  Vettore  utilizzera'  uno  o  piu'  sub-  vettori,  con  i  quali
stipulera' appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di
cui all'allegato 4 del presente decreto.
                              Art. 10.
                         Patti modificativi
    Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere
concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
                              Art. 11.
Adempimento  da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato
                           dei conducenti
    Il  Vettore,  dichiara,  con  riferimento  all'operato  dei  suoi
conducenti,  l'osservanza  dei contratti collettivi ed individuali di
lavoro,  della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e
di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
                              Art. 12.
                       Disciplina applicabile
    Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il
presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge
applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 
 
                                                           Allegato 4
         Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto
       di merci su strada per prestazione singola o pluralita'
               di prestazioni da parte di sub-vettore.
 
                               Art. 1.
                     Identificazione delle Parti
    Il  presente  contratto  e'  concluso tra le parti qui di seguito
identificate:
    Vettore-Committente:  [Ragione  sociale  (ovvero nome e cognome),
sede    e    numero    di   iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente,
ed  eventuali  relative  limitazioni,  ovvero  estremi  della licenza
comunitaria  e  di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle
vigenti  disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di
trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
    Sub-Vettore:  [Ragione  sociale  (ovvero  nome e cognome), sede e
numero  di  iscrizione  all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose  per  conto  di  terzi  del  Sub-Vettore,  ed eventuali relative
limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra
eventuale  documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  autotrasporto  internazionale o di trasporti eseguiti in
regime di cabotaggio stradale]
                               Art. 2.
   Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
    Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
      tipologia:
      quantita':
    Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle
indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse.
    Laddove  la  quantita'  delle  merci  da  trasportarsi in base al
presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore
si  impegna  a  trasportare  i  quantitativi di merci in relazione ai
quali  il  Vettore-Committente gli fara' di volta in volta pervenire,
con  adeguato  anticipo,  richiesta  di  trasporto  [che non potranno
comunque  risultare  complessivamente  inferiori  ad un minimo di ...
tonnellate]  [ne'  superiori  ad  un  massimo  di ... tonnellate] nel
periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in
[...] mesi.
                               Art. 3.
        Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
    Motrice/i: estremi della carta di circolazione
    Semirimorchio/i  (ovvero  Rimorchio/i):  estremi  della  carta di
circolazione
    Laddove  gli  elementi identificativi dei veicoli con cui saranno
eseguiti  i  trasporti  oggetto  del  presente contratto non siano in
questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla
loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il Sub-Vettore si impegna a
comunicare   per   iscritto  al  Vettore-Committente  detti  elementi
identificativi   prima   dell'inizio  dell'operazione  di  trasporto.
Qualora  la  sostituzione  sia  resa necessaria per eventi impeditivi
imprevisti,  i  dati  identificativi  del veicolo utilizzato potranno
essere comunicati anche successivamente.
                              Art. 4..
            Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
    Ragione  sociale,  ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i,
ai  sensi  dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo
286/2005,  nonche'  luogo  di  consegna  delle  merci  al Sub-Vettore
(laddove diverso dalla sede del Caricatore):
    Luogo  di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del Destinatario:
    Laddove  i  luoghi  di presa in consegna da parte del Sub-Vettore
delle  merci  oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna
delle  stesse  merci  al/i  Destinatario/i  non  siano in questa sede
individuati,  ovvero  laddove  si intenda procedere ad una variazione
degli  stessi,  il  Vettore-Committente  si  impegna  a comunicare al
Sub-Vettore  per  iscritto  detti  elementi  in tempo utile prima del
completamento  di  ciascuna  prestazione  di  trasporto.  In  caso di
variazione,  tale  comunicazione  potra'  non  essere  effettuata per
iscritto  qualora  il  nuovo  luogo indicato sia nel territorio della
provincia in cui si trova il luogo originario.
                               Art. 5.
    Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
    Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna  dal  Sub-Vettore  nel luogo di cui al precedente articolo 4
nei  giorni  ...  (ovvero:  nei  giorni che saranno di volta in volta
indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo
rispetto   alla   data  di  esecuzione  di  ciascuna  prestazione  di
trasporto)  non  oltre  le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le
ore  ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario
nel  luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore
... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)
                              Art. 6..
                  Obblighi del Vettore-Committente
    Il   Vettore-Committente   verifichera'  che  il  Sub-Vettore  e'
abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla
base  dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla
esecuzione dei trasporti affidatigli.
    Il  Vettore-Committente  verifichera',  altresi',  la regolarita'
della   posizione  del  Sub-Vettore  con  riferimento  agli  obblighi
previdenziali,  acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
                               Art. 7.
                      Obblighi del Sub-Vettore
    Il  Sub-Vettore  si  impegna  ad  eseguire  direttamente,  con la
propria  organizzazione  imprenditoriale,  le prestazioni oggetto del
contratto  di  trasporto  e  le  altre  obbligazioni  assunte. Con il
preventivo  consenso  scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore
puo'  affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto
e delle altre prestazioni cui si e' obbligato.
    Il  Sub-Vettore  verifichera'  che  il  Terzo  di  cui  al  comma
precedente  e'  abilitato  e che i veicoli di cui lo stesso si avvale
sono,  sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla
esecuzione  dei  trasporti  affidatigli. Il Sub-Vettore verifichera',
altresi',  la  regolarita'  della posizione del Terzo con riferimento
agli   obblighi   previdenziali,  acquisendo  apposita  dichiarazione
sostitutiva  di  atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei
confronti  del  Vettore-Committente del corretto adempimento da parte
del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.
                               Art. 8.
                            Corrispettivo
    A  fronte  della  effettuazione  di ciascuna delle prestazioni di
trasporto  di  cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente
e' tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro ...
(ovvero  un  corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro),
oltre ad accessori di legge.
    Detto  corrispettivo,  che  e'  stato  calcolato sulla base degli
elementi   relativi   ai   costi   del   Sub-Vettore   comunicati  al
Vettore-Committente  durante la negoziazione del presente contratto e
che  sono  allegati  allo  stesso  (Allegato  A),  sara' adeguato con
cadenza  [mensile  / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali
variazioni  significative  dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in
particolare  a  variazioni  dei  costi esterni sullo stesso gravanti,
quali il prezzo del carburante.
    [Nel   caso   il   Vettore-Committente   ometta  di  affidare  al
Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il
trasporto  dell'intero  quantitativo  minimo  di  merci  indicato nel
precedente   articolo 2,   il   Vettore-Committente  sara'  tenuto  a
corrispondere  al  Sub-Vettore  un  importo  calcolato sulla base dei
criteri  di  cui  all'Allegato  B,  fermo  restando  il  diritto  del
Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].
    Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sara' pagato non oltre
il  termine  di  giorni  da  quello  in  cui  il  trasporto  e' stato
completato  o  avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in
cui   la  relativa  documentazione  contabile  e'  stata  emessa  dal
Sub-Vettore), secondo le seguenti modalita':
                               Art. 9.
      Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)
    Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
il Sub-Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
                              Art. 10.
                         Patti modificativi
    Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere
concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi
dell'articolo 1352 cod. civ.
                              Art. 11.
                       Disciplina applicabile
    Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il
presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge
applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e
seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al
Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

 

FINE TESTO