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Roma,
Circolare n.118/2008
Oggetto: Autotrasporto – Nuove
disposizioni – Punto della situazione.
Come preannunciato,
il Governo ha presentato alla Camera, in sede di conversione del decreto legge
sulla manovra finanziaria, l’emendamento contenente le nuove disposizioni di
carattere normativo a favore dell’autotrasporto, secondo quanto previsto nell’accordo
del 25 giugno scorso.
In particolare le
disposizioni alternative proposte dalla
Purtroppo è
presumibile che il dibattito su questo decreto legge, che reca disposizioni innanzitutto
di natura finanziaria, verrà ridotto al minimo mentre il Governo ricorrerà al
voto di fiducia.
Si fa riserva di aggiornare
tempestivamente sugli sviluppi della questione.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.115/2008 |
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Allegati tre |
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LD/cp |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla |
EMENDAMENTO
DEL GOVERNO ALL’A.C. 1386
Dopo l’’articolo 83, inserire i
seguenti:
«Art. 83-bis
(Tutela della sicurezza stradale e
della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)
1.
L'Osservatorio
sulle attività di autotrasporto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
2.
Lo
stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei
mesi di giugno e dicembre, la quota,
espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, rappresentata
dai costi del carburante.
Art. 83-ter
(Disciplina transitoria
per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di
trasporto)
1.
Le
disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante
sostenuti dal vettore e saranno sottoposte a verifica, con riferimento
all’impatto sul mercato, dopo un anno dall’entrata in vigore delle stesse.
2.
Qualora
il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo
3.
Nel
caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per
la esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi
come già individuata nel
contratto o nelle fatture, emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello
stesso, è adeguata sulla base
delle variazioni intervenute
nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi
dell'articolo 83-bis, comma 1, laddove
dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso.
4.
Qualora
il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta,
ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo
5.
La
parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere ad una
quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all’articolo
83-bis, comma 2.
6.
Laddove
la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in
un importo inferiore
a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della
differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento
della prestazione di
trasporto.
Se il committente non provvede al pagamento
entro i quindici giorni successivi,
il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla
propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la carta
di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti la prestazione del
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore
corrispettivo dovuto al vettore,
ai sensi dei commi 5 e 6. Il
giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge, con
decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 del codice di procedura civile, al
committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione
provvisoria del decreto
ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di
procedura civile.
7.
Fino
a quando non saranno disponibili
le determinazioni di cui all’articolo 83-bis, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo è
calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo
economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora
le variazioni intervenute
nel prezzo del gasolio superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del
contratto. Tale indice è pari al 30% della
variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento,
per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20%
di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20
tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10% della variazione stessa
per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
8.
Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel
costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.
Art. 83-quater
(Termini di pagamento dei corrispettivi
dovuti al vettore)
1. Il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte
i soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione
della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo
2.
In
caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile,
salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato
dall'impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
3.
La
decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto legislativo
Art. 83-quinquies
(Sanzioni)
1.
Ferme
restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge
Art. 83-sexties
(Messa a disposizione
della merce e degli imballaggi da parte del mittente)
1.
Dopo
l’articolo 1684 del codice civile, è inserito il seguente:
“Articolo 1684 bis (Messa a disposizione
della merce e degli imballaggi da parte del mittente)
1.
Il
mittente deve altresì mettere a disposizione del vettore la merce da trasportare,
imballata oppure stivata in apposite unità di carico, che ne consentano la
movimentazione e il trasporto in condizioni di sicurezza.
2.
Il
vettore ha il diritto di verificare la merce affidata per il trasporto a spese
del committente, apponendo eventuali riserve sulla lettera di vettura o sulla
ricevuta di carico. In assenza di annotazioni, si presume che la merce e il suo
imballaggio fossero, al momento dell’affidamento al vettore, in buono stato apparente
e che il numero dei colli e le loro condizioni fossero conformi a quanto
descritto sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico.
3.
Al
momento della conclusione del trasporto, il vettore ha diritto alla restituzione
di una copia della lettera di vettura o della ricevuta di carico, sottoscritta
dal destinatario, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.
4.
Salvo
diverse pattuizioni, il vettore non è tenuto alla
restituzione degli imballaggi o delle unità di carico utilizzate per il
trasporto. Nel caso in cui il mittente ed il destinatario si fossero accordati
per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di carico, il vettore non è
responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario, ed ha
comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
Art. 83-septies
(Razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti)
1.
Al
fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di
distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di
impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o
obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa
area, attività e servizi integrativi.
2.
Le
disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela
della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione.
3.
All’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo
4.
All’articolo
1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
5.
Le
regioni e le provincie autonome, nell’ambito dei poteri di programmazione del
territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti
e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza,
adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi
di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia
ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6.
Il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i criteri di vettoriamento del gas metano per
autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
EMENDAMENTO A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO ALTERNATIVO A
QUELLO DEL GOVERNO ALL’A.C. 1386
Dopo l’articolo 83, inserire i seguenti:
“Articolo 83 bis
(Tutela della sicurezza stradale e
della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)
1.
L'Osservatorio sulle attività di
autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
2.
Lo stesso Osservatorio, con
riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei
mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di
esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai
costi del carburante.
Art. 83-ter
(Disciplina transitoria per
l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di
trasporto)
1.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni
maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo
delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto,
volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal
committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.
2.
Qualora il contratto di trasporto
sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo
3.
Nel caso il contratto abbia ad
oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente
i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione
delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle
fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel
primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo
precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2% il valore preso a
riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
4.
Qualora il contratto di trasporto
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo
5.
Nell’ipotesi di cui al comma
precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del
carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il
vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del
vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento
della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento
entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi
quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento
mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di
circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura
per i corrispettivi inerenti la prestazione del
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi
indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo
dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la
regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge
con decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 del codice di procedura civile, al
committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando
l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 del codice di
procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione,
ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di
procedura civile.
Art. 83-quater
(Norma transitoria)
1.
Fino a quando non saranno
disponibili le determinazioni di cui all’articolo 83-bis, l’indice
dell’adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni
mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi
per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2% il valore preso a
riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al
30% della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di
riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20
tonnellate, al 20% di tale variazione per i veicoli di massa complessiva
inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10% della
variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5
tonnellate.
2.
Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel
costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.
Art. 83-quinquies
(Termini di pagamento dei
corrispettivi dovuti al vettore)
1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di
trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono
professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta
giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel
rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo
2.
In caso di mancato rispetto del
termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile,
salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato
determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
3.
La decorrenza degli interessi
moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto legislativo
Articolo 83-sexties
(Regolarità di tutti i soggetti
della filiera)
Le disposizioni di cui agli articoli 83 bis, 83 ter, 83 quater e 83 quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti
della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente
prestazioni di trasporto.
Art.83-septies
(Razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti)
1.
Al fine di garantire il pieno
rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela
della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto
di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici,
distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime
commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di
offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi
integrativi.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1
costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione.
3.
All’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo
4.
All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo
5.
Le regioni e le province autonome,
nell’ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il
miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei
carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità
del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione
previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
6.
Il Ministro dello Sviluppo
Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le
reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.”
RASSEGNA STAMPA DEL
AUTOTRASPORTO:
CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO E' INADEGUATO E SPEREQUATIVO = LA CONFEDERAZIONE PROPONE UN TESTO ALTERNATIVO
Roma, 7 lug. (Adnkronos)
- ''L'emendamento del governo sull'autotrasporto
e' inadeguato, illiberale e sperequativo''. A sostenerlo
e' la
''Fermo restando il giudizio positivo sull'abile conduzione della trattativa portata avanti dall'esecutivo'',
rileva
''Non tragga in inganno, infatti, la formulazione volutamente fumosa che mai menziona il concetto di
tariffe: il costituendo Osservatorio -sottolinea la Confederazione-
non produrra' indici di variazioni
di costi, ma vere e proprie tariffe chilometriche per tipologie
di veicoli che dovranno essere rispettate tanto nei contratti
scritti, quanto nei contratti verbali. Nulla di simile e' stato
partorito, sinora, negli altri Paesi europei che proprio in questo
periodo si trovano ad affrontare l'emergenza gasolio per l'autotrasporto
(Francia, Spagna e Portogallo)''.
AUTOTRASPORTO: CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO E' INADEGUATO
E SPEREQUATIVO (Adnkronos) - Se l'emendamento
sull'autotrasporto venisse approvato
nella formulazione proposta dal Governo, continua la
Il testo che la
AUTOTRASPORTO: CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO E' ILLIBERALE (ANSA) - ROMA, 7 LUG - ''L'emendamento
del governo sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale e sperequativo,
proponiamo un testo alternativo''. Lo dice la Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica (
AUTOTRASPORTO/ CONFETRA: INADEGUATO EMENDAMENTO GOVERNO
AUTOTRASPORTO/ CONFETRA: INADEGUATO EMENDAMENTO GOVERNO La confederazione propone un testo alternativo Roma, 7
lug. (Apcom) - L'emendamento del governo sull'autotrasporto
è "inadeguato, illiberale e sperequativo". Lo afferma la Confederazione generale italiana dei
trasporti e della logistica (
AUTOTRASPORTO: CONFETRA, INADEGUATO EMENDAMENTO GOVERNO (ASCA) - Roma, 7 lug - ''L'emendamento
del governo sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale e sperequativo,
proponiamo testo alternativo''. Lo dice
AUTOTRASPORTO:
CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO INADEGUATO (AGI) - Roma, 7 lug.
- "L'emendamento del governo sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale
e sperequativo, per questo proponiamo un testo alternativo". La