Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 8 luglio 2008

 

Circolare n.118/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Nuove disposizioni – Punto della situazione.

 

Come preannunciato, il Governo ha presentato alla Camera, in sede di conversione del decreto legge sulla manovra finanziaria, l’emendamento contenente le nuove disposizioni di carattere normativo a favore dell’autotrasporto, secondo quanto previsto nell’accordo del 25 giugno scorso.

 

Confetra ha criticato quelle disposizioni che reintroducono in via surrettizia delle vere e proprie tariffe obbligatorie ed ha suggerito un emendamento alternativo, condiviso con le proprie federazioni Fedespedi, Fedit e Assologistica, che è stato presentato anche da parlamentari della maggioranza (Pagano, Marinello ed altri).

 

In particolare le disposizioni alternative proposte dalla Confetra prevedono l’adeguamento al costo del gasolio dei corrispettivi dovuti agli autotrasportatori, senza peraltro nessuna reintroduzione di regimi tariffari obbligatori. Inoltre si è proposto di estendere per equità i benefici previsti a tutti gli operatori della filiera e di sopprimere quelle modifiche al codice civile in materia di contratto di trasporto e di imballaggi che costituiscono un’interferenza nella normale dialettica negoziale delle parti.

 

Purtroppo è presumibile che il dibattito su questo decreto legge, che reca disposizioni innanzitutto di natura finanziaria, verrà ridotto al minimo mentre il Governo ricorrerà al voto di fiducia.

 

Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sugli sviluppi della questione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.115/2008

 

Allegati tre

 

LD/cp

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EMENDAMENTO DEL GOVERNO ALL’A.C. 1386

 

Dopo l’’articolo 83, inserire i seguenti:

 

«Art. 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)

1.       L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la relativa incidenza.

2.       Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, rappresentata dai costi del carburante.

 

Art. 83-ter

(Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto)

1.    Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e saranno sottoposte a verifica, con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dall’entrata in vigore delle stesse.

2.       Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi,  la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato nella determinazione di cui all’articolo 83-bis, comma 1, effettuata nel mese precedente a  quello della esecuzione del trasporto, moltiplicata per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

3.       Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi come già individuata nel contratto o nelle fatture, emesse con riferimento alle  prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla   base   delle   variazioni   intervenute   nel   prezzo   del   gasolio   da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

4.               Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato (per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto) nella determinazione di cui all’articolo 83-bis, comma 1, adottata nel mese precedente a quello della esecuzione del trasporto, per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

5.               La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a   costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all’articolo 83-bis, comma 2.

6.               Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

     Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso  al giudice competente, ai  sensi dell'art.  638 del codice di procedura civile,  producendo la documentazione relativa  alla  propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura  per i  corrispettivi  inerenti la  prestazione del trasporto,  la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore, ai sensi dei commi 5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge, con decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

7.               Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all’articolo 83-bis, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30% della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento, per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20% di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10% della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

8.               Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

 

Art. 83-quater

(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore)

1.  Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

2.                 In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3.                 La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

 

Art. 83-quinquies

(Sanzioni)

1.       Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui agli articoli 83-ter e 83-quater consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione, fino ad un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

 

Art. 83-sexties

(Messa a disposizione della merce e degli imballaggi da parte del mittente)

1.       Dopo l’articolo 1684 del codice civile, è inserito il seguente:

      “Articolo 1684 bis (Messa a disposizione della merce e degli imballaggi da parte del mittente)

1.       Il mittente deve altresì mettere a disposizione del vettore la merce da trasportare, imballata oppure stivata in apposite unità di carico, che ne consentano la movimentazione e il trasporto in condizioni di sicurezza.

2.       Il vettore ha il diritto di verificare la merce affidata per il trasporto a spese del committente, apponendo eventuali riserve sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico. In assenza di annotazioni, si presume che la merce e il suo imballaggio fossero, al momento dell’affidamento al vettore, in buono stato apparente e che il numero dei colli e le loro condizioni fossero conformi a quanto descritto sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico.

3.       Al momento della conclusione del trasporto, il vettore ha diritto alla restituzione di una copia della lettera di vettura o della ricevuta di carico, sottoscritta dal destinatario, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.

4.       Salvo diverse pattuizioni, il vettore non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di carico utilizzate per il trasporto. Nel caso in cui il mittente ed il destinatario si fossero accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di carico, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

 

Art. 83-septies

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1.       Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2.       Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

3.       All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: ”e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono abrogate.

4.       All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole “iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle seguenti “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell’Unione europea”.

5.       Le regioni e le provincie autonome, nell’ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6.       Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO ALTERNATIVO A QUELLO DEL GOVERNO ALL’A.C. 1386

 

Dopo l’articolo 83, inserire i seguenti:

 

“Articolo 83 bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi)

1.       L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l’indice di variazione.

2.       Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

 

Art. 83-ter

(Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto)

1.       Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.

2.       Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.       Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

4.       Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5.       Nell’ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

 

Art. 83-quater

(Norma transitoria)

1.       Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all’articolo 83-bis, l’indice dell’adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30% della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20% di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10% della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

2.       Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

 

Art. 83-quinquies

(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore)

1.       Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

2.       In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3.       La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

 

Articolo 83-sexties

(Regolarità di tutti i soggetti della filiera)

Le disposizioni di cui agli articoli 83 bis, 83 ter, 83 quater e 83 quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

 

Art.83-septies

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1.       Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2.       Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

3.       All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: “e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono abrogate.

4.       All’articolo  1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole ”iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle seguenti “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell’Unione europea”.

5.       Le regioni e le province autonome, nell’ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6.       Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA DEL 7 LUGLIO 2008

 

AUTOTRASPORTO: CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO E' INADEGUATO E SPEREQUATIVO =   LA CONFEDERAZIONE PROPONE UN TESTO ALTERNATIVO Roma, 7 lug. (Adnkronos) - ''L'emendamento del governo  sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale e sperequativo''. A  sostenerlo e' la Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei  Trasporti e della Logistica che esprime quindi ''la propria  contrarieta' rispetto alle disposizioni proposte dal Governo, a  conclusione della vertenza dell'autotrasporto, in quanto esse vanno  ben oltre gli obiettivi dichiarati''.

''Fermo restando il giudizio positivo sull'abile conduzione  della trattativa portata avanti dall'esecutivo'', rileva Confetra,  ''appare evidente il tentativo di reintrodurre in via surrettizia un  regime tariffario obbligatorio addirittura piu' illiberale di quello  soppresso soltanto tre anni fa, in quanto indicizzato sulla base di  rilevazioni di parte, sorretto da un apparato sanzionatorio imponente  e garantito da procedure giudiziarie totalmente sbilanciate a danno  delle controparti''. Nel caso specifico, quindi, sottolinea la  Confederazione, ''le disposizioni normative non andrebbero a  soddisfare il legittimo diritto degli autotrasportatori ad ottenere il  recupero dei maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del  gasolio, bensi' ad imporre di fatto nuove tariffe obbligatorie''.

''Non tragga in inganno, infatti, la formulazione volutamente  fumosa che mai menziona il concetto di tariffe: il costituendo  Osservatorio -sottolinea la Confederazione- non produrra' indici di  variazioni di costi, ma vere e proprie tariffe chilometriche per  tipologie di veicoli che dovranno essere rispettate tanto nei  contratti scritti, quanto nei contratti verbali. Nulla di simile e'  stato partorito, sinora, negli altri Paesi europei che proprio in  questo periodo si trovano ad affrontare l'emergenza gasolio per  l'autotrasporto (Francia, Spagna e Portogallo)''.

 

AUTOTRASPORTO: CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO E' INADEGUATO E SPEREQUATIVO  (Adnkronos) - Se l'emendamento sull'autotrasporto venisse  approvato nella formulazione proposta dal Governo, continua la  Confetra, ''il sistema logistico italiano farebbe un salto indietro di  oltre 30 anni, quando con la legge 298 del 1974 vennero introdotte le  famigerate tariffe obbligatorie''.

Il testo che la Confetra suggerisce, osserva il presidente  Pietro Vavassori, ''in alternativa a quello del Governo, garantisce il  recupero dei maggiori costi del gasolio, pur facendo salva  l'impostazione generale della normativa e senza incorrere nelle  degenerazioni dirigistiche che penalizzerebbero, alla fine, gli stessi  autotrasportatori''.

Confetra propone, inoltre, con i propri emendamenti di garantire  per equita' lo stesso trattamento a tutti gli operatori della filiera  (nuovo articolo 83-sexties) e di sopprimere quelle modifiche al codice  civile in materia di contratto di trasporto e di imballaggi che  sembrano veramente un'interferenza nella normale dialettica negoziale  delle parti (vecchio articolo 83-sexties).

 

AUTOTRASPORTO: CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO E' ILLIBERALE (ANSA) - ROMA, 7 LUG - ''L'emendamento del governo sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale e sperequativo, proponiamo un testo alternativo''. Lo dice la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) secondo cui ''se l'emendamento venisse approvato nella formulazione proposta dal Governo il sistema logistico italiano farebbe un salto indietro di oltre 30 anni, quando vennero introdotte le famigerate tariffe obbligatorie''. ''Fermo restando il giudizio positivo sull'abile conduzione della trattativa portata avanti dall'esecutivo, appare evidente il tentativo di reintrodurre in via surrettizia un regime tariffario obbligatorio addirittura piu' illiberale di quello soppresso soltanto tre anni fa, in quanto indicizzato sulla base di rilevazioni di parte, sorretto da un apparato sanzionatorio imponente e garantito da procedure giudiziarie totalmente sbilanciate a danno delle controparti'' dice l'organizzazione. Le disposizioni normative, insomma, ''non andrebbero a soddisfare il legittimo diritto degli autotrasportatori ad ottenere il recupero dei maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, bensa' ad imporre di fatto nuove tariffe obbligatorie'' afferma Confetra che parla di una ''formulazione volutamente fumosa che mai menziona il concetto di tariffe: il costituendo Osservatorio non produrra' indici di variazioni di costi, ma vere e proprie tariffe chilometriche per tipologie di veicoli che dovranno essere rispettate tanto nei contratti scritti, quanto nei contratti verbali. Nulla di simile e' stato partorito, sinora, negli altri Paesi europei che proprio in questo periodo si trovano ad affrontare l'emergenza gasolio per l'autotrasporto (Francia, Spagna e Portogallo). ''Il testo che la Confetra suggerisce - osserva il presidente Pietro Vavassori - in alternativa a quello del Governo, garantisce il recupero dei maggiori costi del gasolio, pur facendo salva l'impostazione generale della normativa e senza incorrere nelle degenerazioni dirigistiche che penalizzerebbero, alla fine, gli stessi autotrasportatori''..

 

AUTOTRASPORTO/ CONFETRA: INADEGUATO EMENDAMENTO GOVERNO AUTOTRASPORTO/ CONFETRA: INADEGUATO EMENDAMENTO GOVERNO La confederazione propone un testo alternativo Roma, 7 lug. (Apcom) - L'emendamento del governo sull'autotrasporto è "inadeguato, illiberale e sperequativo". Lo afferma la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) che, a conclusione della vertenza dell'autotrasporto, propone un "testo alternativo". Se l'emendamento sull'autotrasporto venisse approvato nella formulazione proposta dal Governo "il sistema logistico italiano farebbe un salto indietro di oltre 30 anni - sottolinea la confederazione - quando con la legge 298 del 1974 vennero introdotte le famigerate tariffe obbligatorie". Secondo Confetra, appare "evidente il tentativo di reintrodurre in via surrettizia un regime tariffario obbligatorio addirittura più illiberale di quello soppresso soltanto tre anni fa, in quanto indicizzato sulla base di rilevazioni di parte, sorretto da un apparato sanzionatorio imponente e garantito da procedure giudiziarie totalmente sbilanciate a danno delle controparti". Le norme del governo non soddisferebbero il "il legittimo diritto degli autotrasportatori ad ottenere il recupero dei maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, bensì - scrive Confetra in una nota - ad imporre di fatto nuove tariffe obbligatorie". La formulazione "volutamente fumosa che mai menziona il concetto di tariffe" non deve trarre in inganno: "L'Osservatorio non produrrà indici di variazioni di costi, ma vere e proprie tariffe chilometriche per tipologie di veicoli - aggiunge Confetra - che dovranno essere rispettate tanto nei contratti scritti, quanto nei contratti verbali". Il testo proposto in alternativa da Confetra "garantisce il recupero dei maggiori costi del gasolio, pur facendo salva l'impostazione generale della normativa e senza incorrere nelle degenerazioni dirigistiche che penalizzerebbero, alla fine, gli stessi autotrasportatori". Infine, la Confederazione propone di garantire per equità "lo stesso trattamento a tutti gli operatori della filiera e sopprimere le modifiche al codice civile in materia di contratto di trasporto e di imballaggi che - conclude la nota - sembrano veramente un'interferenza nella normale dialettica negoziale delle parti".

 

AUTOTRASPORTO: CONFETRA, INADEGUATO EMENDAMENTO GOVERNO (ASCA) - Roma, 7 lug - ''L'emendamento del governo sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale e sperequativo, proponiamo testo alternativo''. Lo dice Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) che - in un comunicato - esprime la propria contrarieta' rispetto alle disposizioni proposte dal Governo, a conclusione della vertenza dell'autotrasporto,'' in quanto esse vanno ben oltre gli obiettivi dichiarati''. Fermo restando il giudizio positivo sull'abile conduzione della trattativa portata avanti dall'Esecutivo, appare evidente - conclude il comunicato - il tentativo di reintrodurre in via surrettizia un regime tariffario obbligatorio addirittura piu' illiberale di quello soppresso soltanto tre anni fa, in quanto indicizzato sulla base di rilevazioni di parte, sorretto da un apparato sanzionatorio imponente e garantito da procedure giudiziarie totalmente sbilanciate a danno delle controparti. Nel caso specifico, quindi, le disposizioni normative non andrebbero a soddisfare il legittimo diritto degli autotrasportatori ad ottenere il recupero dei maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, bensi' ad imporre di fatto nuove tariffe obbligatorie. Non tragga in inganno, infatti, la formulazione volutamente fumosa che mai menziona il concetto di tariffe: ''il costituendo Osservatorio - per Confetra - non produrra' indici di variazioni di costi, ma vere e proprie tariffe chilometriche per tipologie di veicoli che dovranno essere rispettate tanto nei contratti scritti, quanto nei contratti verbali. Nulla di simile e' stato adottato, sinora, negli altri Paesi europei che proprio in questo periodo si trovano ad affrontare l'emergenza gasolio per l'autotrasporto (Francia, Spagna e Portogallo). Se l'emendamento sull'autotrasporto venisse approvato nella formulazione proposta dal Governo, il sistema logistico italiano farebbe un salto indietro di oltre 30 anni, quando con la legge 298 del 1974 vennero introdotte le famigerate tariffe obbligatorie''. ''Il testo che la Confetra suggerisce - osserva il presidente Pietro Vavassori - in alternativa a quello del Governo, garantisce il recupero dei maggiori costi del gasolio, pur facendo salva l'impostazione generale della normativa e senza incorrere nelle degenerazioni dirigistiche che penalizzerebbero, alla fine, gli stessi autotrasportatori''. Confetra propone, inoltre, con i propri emendamenti di garantire per equita' lo stesso trattamento a tutti gli operatori della filiera (nuovo articolo 83-sexties) e di sopprimere quelle modifiche al codice civile in materia di contratto di trasporto e di imballaggi che sembrano veramente un'interferenza nella normale dialettica negoziale delle parti (vecchio articolo 83-sexties).

 

AUTOTRASPORTO: CONFETRA, EMENDAMENTO GOVERNO INADEGUATO (AGI) - Roma, 7 lug. - "L'emendamento del governo sull'autotrasporto e' inadeguato, illiberale e sperequativo, per questo proponiamo un testo alternativo". La Confetra, Confederazione generale italiana dei trasporti e della Logistica, boccia le disposizioni messe a punto dal Governo a conclusione della vertenza dell'autotrasporto. "Appare evidente - si legge in una nota della confederazione - il tentativo di reintrodurre un regime tariffario obbligatorio addirittura piu' illiberale di quello soppresso soltanto tre anni fa, in quanto indicizzato sulla base di rilevazioni di parte, sorretto da un apparato sanzionatorio imponente e garantito da procedure giudiziarie totalmente sbilanciate a danno delle controparti. Nel caso specifico, quindi, le disposizioni normative non andrebbero a soddisfare il legittimo diritto degli autotrasportatori ad ottenere il recupero dei maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, bensi' ad imporre di fatto nuove tariffe obbligatorie". Secondo Confetra, "se l'emendamento sull'autotrasporto venisse approvato nella formulazione proposta dal Governo il sistema logistico italiano farebbe un salto indietro di oltre 30 anni, quando con la legge 298 del 1974 vennero introdotte le tariffe obbligatorie. Il testo che la Confetra suggerisce in alternativa a quello del Governo - osserva il presidente Pietro Vavassori - garantisce il recupero dei maggiori costi del gasolio, pur facendo salva l'impostazione generale della normativa e senza incorrere nelle degenerazioni dirigistiche che penalizzerebbero, alla fine, gli stessi autotrasportatori. Confetra propone - conclude Vavassori - con i propri emendamenti di garantire per equita' lo stesso trattamento a tutti gli operatori della filiera e di sopprimere quelle modifiche al codice civile in materia di contratto di trasporto e di imballaggi che sembrano veramente un'interferenza nella normale dialettica negoziale delle parti". (AGI)