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Roma,
Circolare n. 123/2008
Oggetto: Finanziamenti – Credito d’imposta per nuove
assunzioni al Sud – Presentazione delle istanze.
La Legge Finanziaria
2008 (art. 2 commi da 539 a 547) ha previsto un credito d’imposta per le
imprese residenti nelle regioni meridionali che nel corso di quest’anno incrementano
il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.
Il credito d’imposta
è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto (416 euro in caso di
lavoratrici) e spetta per gli anni 2008, 2009 e 2010. I nuovi assunti devono
essere disoccupati, ovvero portatori di handicap; è inoltre indispensabile che
l’impresa non abbia proceduto a licenziamenti nei mesi di novembre e dicembre
2007.
Per poter beneficiare
del credito d’imposta le imprese devono presentare all’Agenzia delle Entrate
(Centro Operativo di Pescara) in via telematica un apposito modulo fiscale.
Il modulo e il programma telematico per la trasmissione sono disponibili sul
sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).
Per le assunzioni
agevolabili effettuate nel periodo gennaio-giugno 2008 l’istanza va presentata a
partire dal
Entro trenta giorni
dalla presentazione dell’istanza l’Agenzia rilascerà apposito nulla osta per la
concessione del beneficio. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione
dei pagamenti tributari, previdenziali e assicurativi effettuati tramite il
modello F24.
f.to dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 25/2008 |
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Allegato uno |
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D/t |
© |
AGENZIA DELLE ENTRATE
Prot.
n.72535/2008
Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito
d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. IAL), da
presentare ai sensi dell'art. 2, commi da 539 a 547, della legge
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
DISPONE
1. Approvazione del
modello d.’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni
nelle aree svantaggiate.
1.1 E. approvato il modello d’istanza per l’attribuzione del
credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. IAL),
unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’art. 2, commi
da 539 a 547, della legge
1.2 Il modello di cui
al punto 1.1 deve essere utilizzato dai datori di lavoro che intendono
beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 2, commi da 539 a 547,
della legge
1.3 Il modello
d’istanza di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente i dati
identificativi del soggetto richiedente, e dai quadri A e B, relativi rispettivamente
alla determinazione dell’incremento occupazionale rilevante e all’elenco dei
lavoratori assunti unitamente all’ammontare del credito d’imposta richiesto.
2. Reperibilità del
modello.
2.1 Il modello di cui
al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in
formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2 Il modello può
essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso
sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente
provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché
gli estremi del presente provvedimento.
2.3 Il modello può
essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore
nero, mediante l’utilizzo di stampanti
laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità
del modello nel tempo.
2.4 E. consentita la stampa del modello nel rispetto della
conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
3. Modalità e termini
di presentazione dell’istanza.
3.1 L’istanza di cui al
punto 1. è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica
direttamente, da parte dei soggetti abilitati
dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
3.2 L’istanza, redatta
sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata a partire
dalle ore
3.3 La trasmissione telematica
dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il prodotto di
gestione denominato “CREDITOASSUNZIONI”, reso
disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 3 luglio
2008.
3.4 E. fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo
dell’istanza predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al
punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne
attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione
telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.
3.5 Al Centro operativo
di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla
gestione delle istanze di cui al punto 1.
Motivazioni.
L’articolo 2, commi da
539 a 547, della legge
Il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
In attuazione delle
sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il modello di istanza per l’attribuzione
del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (Mod. IAL),
con le relative istruzioni.
Per le procedure
tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio
ad un prodotto di gestione denominato “CREDITOASSUNZIONI”, che sarà
reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire
dal
Il termine iniziale di
presentazione delle istanze, redatte sul modello approvato con il presente
provvedimento, è stabilito al
Si riportano i
riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del
direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo
Statuto dell’Agenzia
delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di
amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del
Decreto del Ministro delle Finanze
Disciplina normativa di
riferimento.
Legge
Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Regolamento CE n.
2204/2002 della Commissione, del
Dell’occupazione;
Decreto del Presidente
della Repubblica
Decreto del Ministero
delle finanze
Il presente
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge
Roma,
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
Massimo
Romano