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Roma,
Circolare n. 125/2008
Oggetto: Lavoro – CCNL
unico della mobilità – Nota informativa.
Come è noto, a
febbraio i sindacati hanno presentato a Agens (F.S.), Asstra (trasporto pubblico
locale), Anav (autotrasporto passeggeri), Fise (appalti
ferroviari) e
La complessità
dell’operazione, che coinvolgerebbe una platea di imprese molto eterogenea sia
per assetto (pubblico e privato) che per attività svolta, ha indotto le
associazioni imprenditoriali a non aprire sino ad oggi il tavolo di trattative
nonostante siano già state effettuate due azioni di sciopero.
Nei giorni scorsi il
Ministero dei Trasporti ha tentato una mediazione tra le parti ma ha dovuto
prendere atto delle diverse posizioni rinviando la questione al Ministero del
Lavoro per un ulteriore tentativo. La
A questo riguardo si
rammenta che la
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 98/2008, 87/2008 e 11/2008 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla |
PIATTAFORMA PER IL NUOVO
“CCNL DELLA MOBILITA’ PER GLI ADDETTI AL TRASPORTO LOCALE, FERROVIARIO
E SERVIZI”
Premessa
Le decisioni che il Governo e il Parlamento hanno assunto nel corso
degli anni hanno già prodotto radicali cambiamenti nell’assetto delle aziende,
nei rapporti tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Imprese per ciò che riguarda
tutta l’area di attività interessata al nuovo CCNL.
Le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL
Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST, con la presente piattaforma per il
nuovo “CCNL della Mobilità per gli addetti al trasporto locale, ferroviario e
servizi” avanzano alle controparti, al Governo e alle Regioni e agli Enti Locali
interessati, la proposta di un nuovo assetto contrattuale in grado di
rispondere alle esigenze di tutela del lavoro e di costituire un adeguato
sistema di regole, considerate le profonde trasformazioni in corso in tutto il
settore.
Le liberalizzazioni nel settore interessato dal nuovo CCNL
(passeggeri e merci) sono state
realizzate in Italia con grande anticipo rispetto alle scadenze indicate
dall’Europa e possono produrre effetti negativi sulle condizioni di lavoro, sul
reddito e sull’occupazione.
Il Sindacato italiano ha rivendicato, fin dall’inizio dei processi
di liberalizzazione, avviati con il Dlgs. 422/97, un
adeguato sistema di regole in grado di tutelare il lavoro e di sviluppare una
concorrenza tra le imprese che metta in gioco una competizione regolata ed
equilibrata, basata sull’efficienza dell’impresa e non sul dumping
contrattuale.
Il Sindacato ha sostenuto anche con la mobilitazione e con gli
scioperi questa necessità e mantiene al centro della propria iniziativa il
contrasto ad un’idea di liberalizzazioni senza regole: sarà respinto con tutte
le iniziative sindacali necessarie un sistema di liberalizzazioni che metta a
gara le condizioni contrattuali dei lavoratori, le tutele, il reddito e
l’occupazione.
Perché ciò non avvenga occorrono scelte politiche corrette che
sviluppino una concorrenza sorretta da un sistema di regole, a partire dalle
clausole sociali.
La vertenza contrattuale che si avvia con la presentazione di
questa piattaforma è collocata
all’interno della più generale vertenza, promossa e sostenuta dal Sindacato, che rivendica la ripresa di
una politica dei trasporti in grado di mettere in atto scelte di programmazione
e di regolazione tali da togliere il sistema dei trasporti dal degrado e dalla
sua cronica incapacità di dare risposte alle attese dei cittadini.
E’ sempre più urgente realizzare politiche di riequilibrio modale
verso sistemi meno inquinanti e
rispettosi del territorio e dell’ambiente e favorire la crescita
quantitativa e qualitativa del trasporto collettivo quale concreta alternativa al trasporto
privato.
La Legge Finanziaria, che modifica la legislazione esistente, a partire dal Dlgs. 422/97 e successivi,
ipotizzava, attraverso il decreto collegato, novità importanti nel sistema di regolazione,
nelle modalità di affidamento e nei meccanismi dei trasferimenti finanziari,
senza prevedere, però, adeguate risposte sul
tema delle clau-sole sociali, che rappresenta una condizione
fondamentale per fare avanzare un processo di cambiamento che non avvenga
caricando sui lavoratori il peso di scelte sbagliate e non corrispondenti alle
intese sottoscritte a Palazzo Chigi tra Governo e Parti Sociali, a partire
dall’accordo del
La prematura interruzione della legislatura determina ulteriori
incertezze sul quadro di regolazione dei processi di riforma in corso, ma resta
ferma la richiesta del Sindacato che le modalità di affidamento tramite gara,
che interessano tutto il settore sussidiato da trasferimenti pubblici,
contengano il vincolo fondamentale delle clausole sociali in caso di subentro
di azienda, prevedendo regole adeguate e cogenti per tutelare il lavoro fin dalla fase di messa a gara del servizio.
Come pure resta ferma la richiesta del Sindacato che sia altresì
regolato l’accesso all’infrastruttura ferroviaria sulla base delle modifiche al
D.Lgs.188/2003, presentate in Parlamento prima
dell’interruzione della legislatura, per
i servizi commerciali, viaggiatori e
merci, prevedendo il vincolo dell’applicazione del CCNL per tutte le imprese.
L’esigenza di un nuovo CCNL unificato, sostenuto dalla vertenza unitaria
del Sindacato, nasce non solo da una generale e condivisa proposta di
semplificazione contrattuale, ma anche dalla necessità di regolazione delle
tutele del lavoro per aree di attività comuni, per l’unificazione delle
modalità di affidamento del servizio nel settore del trasporto e per l’esigenza
di regole comuni e condivise per tutto il settore, comprese le attività
commerciali e di servizio.
Il nuovo CCNL dovrà contenere nel suo campo di applicazione
tutte le attività che sono
già oggi presenti in questo fondamentale settore dei trasporti e dovrà
costituire il vincolo esigibile per tutte le aziende che operano direttamente
nel sistema del trasporto locale e ferroviario e che ad esso forniscono
servizi.
Il nuovo CCNL deve altresì rappresentare la risposta alla crescente
area di lavoro non tutelato che interessa molte imprese del settore e deve
realizzare le condizioni per il superamento della precarietà, individuando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
come condizione per la costituzione del rapporto di lavoro, in un settore che
richiede stabilità occupazionale e processi formativi complessi, a garanzia
della sicurezza del lavoro e della
stessa sicurezza e qualità del servizio erogato.
Il CCNL si pone l’obiettivo fondamentale della tutela del reddito
dei lavoratori interessati, con la richiesta di aumento retributivo e con una adeguata articolazione del rapporto tra CCNL e contrattazione
aziendale di 2° livello.
Con il nuovo CCNL, si avanza altresì la proposta di ridurre significativamente le differenze retributive che riguardano i
giovani occupati nelle aziende del settore.
La discussione per il
nuovo “CCNL della Mobilità per gli addetti al trasporto locale, ferroviario e
servizi”, avviata nell’incontro con il Governo e le controparti il 21 novembre,
con la presente piattaforma realizza le
condizioni per l’avvio in tempi brevi di un confronto di merito sui contenuti
di seguito proposti.
CAPITOLO I
NORME GENERALI
Disposizioni di carattere generale.
Campo di applicazione.
Decorrenza e
durata.
In questo capitolo sono collocate le tematiche che
descrivono, in termini generali: la natura e gli obiettivi del nuovo CCNL; i
principi ispiratori, condivisi dalle parti, che ne guidano la definizione; i
riferimenti legislativi e normativi di indirizzo e regolazione delle attività
rientranti nel campo di applicazione; la inderogabilità
degli istituti normativi e retributivi disciplinati dal CCNL.
Campo di applicazione. In questo articolo vanno
definite le attività per le quali trova applicazione il nuovo CCNL, di seguito
elencate a titolo esemplificativo e che sommano gli ambiti di applicazione dei
due attuali CCNL:
·
trasporto collettivo di persone e merci sulla modalità ferroviaria e di persone
sulla modalità stradale, nonché di navigazione lagunare e in acque interne,
ovvero effettuato con altre modalità di mobilità urbana (tramvia,
metropolitana, trasporto a fune, altri sistemi di trasporto, ecc.), operato in
servizi il cui affidamento e l’eventuale sub-affidamento hanno luogo in base
alla legislazione di regolazione del trasporto pubblico locale;
·
trasporto collettivo di persone di particolari categorie (disabili, anziani,
scuola-bus, servizi dedicati, ecc.) operato in servizi il cui affidamento e
l’eventuale sub-affidamento hanno luogo con procedure ad evidenza pubblica,
ovvero operato da imprese o raggruppamenti di imprese (in questo secondo caso,
nelle diverse possibili forme giuridiche ammesse) la cui attività prevalente
rientri nella definizione del precedente alinea;
·
trasporto collettivo di persone e/o merci operato in servizi il cui esercizio è
sottoposto a procedure di certificazione e di autorizzazione disciplinate dalla
legislazione di regolazione nazionale e comunitaria sul trasporto ferroviario;
·
trasporto collettivo di persone e/o merci operato in navigazione marittima,
lagunare e in acque interne da aziende che – singole , o in raggruppamenti di
imprese (nelle diverse forme giuridiche ammesse), ovvero nell’ambito di gruppi
societari – rientrino nella definizione dei precedenti alinea e che esercitino
tale attività in regime di “continuità territoriale”;
·
trasporto collettivo di persone operato
in servizi stradali di linea, nazionali o internazionali, il cui esercizio è
sottoposto a procedure autorizzative di carattere
nazionale e/o comunitario;
·
attività di gestione, mantenimento in efficienza, esercizio in sicurezza,
sviluppo e potenziamento della rete infrastrutturale ferroviaria, nazionale e
locale;
·
servizi connessi (manutenzione e riparazione parco mezzi, impianti, dotazioni
infrastrutturali; manovra, terminalizzazione e
attestazione di mezzi, rotabili e natanti; vendita e commercializzazione;
ingegneria e progettazione; amministrazione; acquisti e gestione magazzini e
scorte; logistica integrata e di supporto ai servizi di trasporto; ecc.)
operati da aziende che – singole, o in raggruppamenti (nelle diverse forme
giuridiche ammesse), ovvero nell’ambito di gruppi societari – rientrino, anche
attraverso imprese controllate e partecipate, nelle definizioni precedenti,
ovvero la cui attività prevalente in detti servizi si svolga per conto di esse;
• servizi complementari (ristorazione ferroviaria;
accompagnamento notte; gestione aree di sosta; servizi accessori di pulizia e
di supporto; ecc.) operati da aziende che – singole, od in raggruppamenti
(nelle diverse forme giuridiche ammesse), ovvero nell’ambito di gruppi
societari – rientrino, anche attraverso imprese controllate e partecipate,
nelle definizioni precedenti, ovvero la cui attività prevalente in detti
servizi si svolga per conto di esse.
Il campo di
applicazione del nuovo CCNL, così sommariamente descritto, costituisce il
vincolo esigibile per tutte le aziende che operano nel suo perimetro di
attività – sia direttamente, sia in quanto in esso forniscono servizi connessi
e complementari – e rappresenta, altresì, la risposta di tutela contrattuale
per la crescente area di lavoro incerto e precario che in questo campo di
attività viene attualmente impiegato, con l’obiettivo di contenerlo.
Decorrenza e durata. L’accordo nazionale del
Il nuovo CCNL, pertanto, avrà durata
quadriennale (
Considerando che le parti stipulanti i due attuali
CCNL hanno sottoscritto il
CAPITOLO II
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE
RELAZIONI INDUSTRIALI
Sistema
partecipativo/concertativo.
Livelli
(nazionale e aziendale/territoriale),
Fasi e
Materie di informazione e di contrattazione.
Procedure e
modello relazionale. Diritti sindacali.
In questo capitolo hanno collocazione le tematiche che descrivono e
disciplinano i rapporti relazionali tra le rappresentanze datoriali e di
impresa e le rappresentanze, sindacali e aziendali, di lavoratrici e
lavoratori, individuando: le rispettive prerogative ed i reciproci obblighi
relazionali ai vari livelli di interlocuzione; le procedure con cui le parti si
impegnano a svolgere le fasi relazionali; i contenuti e le materie oggetto di
informazione e di contrattazione di primo e secondo livello; i diritti
sindacali delle strutture di vario livello delle Organizzazioni Sindacali e di
tutte le rappresentanze sindacali di lavoratrici e lavoratori.
Modello, Livelli, Fasi, Materie, Procedure. La struttura e gli assetti
che, su questi argomenti, caratterizzano i due attuali CCNL consentono a questo
capitolo del nuovo CCNL di assumere una disciplina del sistema di relazioni
industriali che favorisca lo sviluppo di un sistema partecipativo e la
concertazione nei settori e nelle aziende interessate.
Dovrà essere previsto altresì un sistema informativo
di massima trasparenza ai vari livelli sulle questioni che non sono materia di
concertazione e contrattazione.
In considerazione degli assetti di mercato
dell’insieme delle attività rientranti nel campo di applicazione, il nuovo CCNL
dovrà implementare opportunamente le relazioni industriali di carattere internazionale,
a partire dalla costituzione di Comitati Aziendali Europei nelle imprese estere
operanti – direttamente o attraverso società controllate e partecipate, ovvero
gruppi societari e altre possibili forme giuridiche di raggruppamenti di
imprese – in attività ricomprese in questo ambito contrattuale.
Considerando le evoluzioni degli assetti
organizzativi e societari in atto nel sistema delle imprese del settore, i loro
possibili ulteriori sviluppi e l’interesse a sviluppare il secondo livello di
contrattazione, il modello adottato dovrà anche prevedere la possibilità di
costituire sedi relazionali a livello di gruppo societario o di raggruppamento
di imprese, previo accordo tra le parti sociali interessate con il quale, tra
l’altro, disciplinare le forme di rispettiva rappresentanza d’impresa e
sindacale con modalità che sviluppino prerogative, competenze e prassi a
partire dalle esperienze maturate nelle aziende.
Considerando, infine, la complessa articolazione
dell’organizzazione dei diversi cicli produttivi ricompresi nel campo di
applicazione, il modello adottato prevederà anche specifiche disposizioni speciali/settoriali
(strutturate secondo quanto proposto al successivo Capitolo
VIII) e un sistema di rinvii alla contrattazione aziendale per le
materie assegnate a quel livello negoziale.
Strumenti. In questo capitolo, inoltre, avranno collocazione
le definizioni contrattuali e gli opportuni ed eventuali rinvii ad altre sedi
negoziali relativamente a:
·
costituzione dell’ Osservatorio Paritetico Nazionale di Settore
per promuovere e sviluppare l’analisi, la verifica ed il confronto sistematico,
nell’ambito del complesso delle attività ricomprese nel nuovo CCNL, sulla
situazione economico sociale, la formazione professionale, l’andamento dei
livelli occupazionali, l’ambiente e la sicurezza del lavoro, gli infortuni e le
inidoneità;
·
costituzione del Comitato Paritetico Nazionale Pari Opportunità
di Settore per la promozione di comportamenti ed azioni positive atti alla
realizzazione di Pari Opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro;
·
va confermato il ruolo dell’Osservatorio Regionale già
previsto dagli accordi in essere;
·
costituzione e attività della rappresentanza sindacale di livello
aziendale, con un orientamento generale indirizzato verso l’estensione delle
RSU;
·
insediamento, tutela e sviluppo delle attività dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con un orientamento generale che, in
attuazione della legislazione in materia, favorisca il miglioramento degli
standard di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro rendendo
pienamente esigibili le tutele previste dalla legge. In tale ambito, sarà
altresì prevista la possibilità di insediare la nuova figura del “RLS di sito”
nelle situazioni organizzative locali in cui il ciclo produttivo di settore
risulti particolarmente frammentato in più imprese o in più segmenti di
attività di una singola impresa;
·
procedure di prevenzione e di raffreddamento del conflitto,
con un orientamento generale che riequilibri opportunamente i rispettivi ed i
reciproci obblighi delle parti;
·
regolazione dell’esercizio del diritto di sciopero, con un orientamento generale
che, nel contemperare diritti costituzionali tra loro equivalenti,
determini il superamento delle
provvisorie regolamentazioni imposte dalla Commissione di Garanzia nelle
attività tuttora prive di accordo tra le parti o con accordo valutato carente
dalla stessa Commissione.
Appalti, Sub-affidamenti,
Subentro di azienda, Trasferimento di azienda, ecc.. Il capitolo, infine,
conterrà la disciplina contrattuale delle procedure relazionali da adottare e delle
tutele da garantire a lavoratrici e lavoratori in occasione di: appalto e
sub-affidamento di attività; attivazione di processi e fasi di ristrutturazione
e di riorganizzazione aziendale; trasferimento, cessione ed affitto totali o
parziali di azienda; subentro di azienda a seguito di aggiudicazione di gara ad
evidenza pubblica o di affidamento diretto, ovvero regolato attraverso
contrattazione diretta.
Tale disciplina fa parte del sistema delle clausole sociali che, per via pattizia, vanno definite contrattualmente e che devono
integrare le norme che, per via legislativa, il Sindacato sta rivendicando
nell’ambito della revisione del quadro di regolazione di gran parte delle attività
rientranti nel campo di applicazione del nuovo CCNL, come, per esempio, nel
trasporto locale, dove la figura giuridica di “stazione appaltante” nelle
procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi è
attribuita, a seconda dei casi, alle Regioni o agli Enti Locali, oppure, nei
casi ammessi di affidamento diretto (“in house”), sono le pubbliche
amministrazioni coinvolte a promuovere e ad effettuare le procedure.
In particolare, per l’appalto ed il sub-affidamento
la disciplina contrattuale dovrà pertanto prevedere procedure relazionali e
tutele per il lavoro valide per tutte le aziende del
settore, sia nella veste di committente che in quella di aggiudicataria o
fornitrice e, comunque, sia nel caso di erogazione diretta che di erogazione
indiretta dell’attività fornita e rientrante nel campo di applicazione del
CCNL.
Nella veste di committente le aziende del settore
sono tenute a:
·
fornire preventiva informativa alle corrispondenti rappresentanze sindacali
sulla natura, sulle caratteristiche e sugli obiettivi che motivano l’appalto di
attività;
·
prevedere, fin dalle fasi selettive di aggiudicazione e nei contratti di
appalto, apposite clausole che, oltre alle disposizioni di legge, prevedano
l’impegno per le aziende appaltatrici all’adozione della disciplina di cui al
presente CCNL;
·
in caso di subentro di appalto e/o
di sub-affidamento, tali clausole dovranno inoltre prevedere il transito in
capo alla nuova azienda di tutti i rapporti di lavoro e di collaborazione, di
qualsiasi tipologia, in atto nella precedente azienda al momento dell’avvio della
procedura di appalto, compresi quelli relativi a dipendenti e a soci-lavoratori
di società cooperative;
·
nello stesso caso, tali clausole dovranno infine prevedere il passaggio
diretto dei lavoratori, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, e
l’applicazione nei confronti degli stessi dei trattamenti normativi e
retributivi fruiti all’atto del passaggio e le anzianità maturate a quel
momento dai singoli dipendenti.
CAPITOLO 3
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E MERCATO DEL LAVORO
Modalità e tipologie
Questo capitolo del nuovo CCNL dovrà
disciplinare tutti gli aspetti relativi
alla costituzione del rapporto di lavoro e alle tipologie dei rapporti di
impiego applicabili nel settore, normando i
rispettivi e reciproci obblighi e diritti del datore di lavoro e del lavoratore
attraverso la completa regolazione per via contrattuale dell’intera materia.
E’ noto, infatti, che l’originaria legislazione su
questi temi è stata ripetutamente modificata nel corso degli anni, talora in
modo disorganico, determinando una condizione di fatto che – sommata alle
notevoli modifiche intervenute sulla natura giuridica stessa del settore del
Trasporto Pubblico Locale e agli
interventi di origine comunitaria – ne rende ormai sempre più spesso incerta e
controversa l’effettiva esigibilità da parte dei lavoratori e, di solito, trova
concreta attuazione sulla base di unilaterali interpretazioni sostenute dalle
aziende.
Peraltro, il completamento del processo di contrattualizzazione
della disciplina inerente il rapporto di lavoro
consentirà di fornire un quadro adeguato di tutele anche a quella parte di
lavoratori di imprese del TPL che occupano fino a 25 dipendenti.
Costituzione rapporto di lavoro. Vanno recepiti
contrattualmente i riferimenti legislativi sulla base dei quali il CCNL
disciplina l’attivazione del rapporto di lavoro, anche alla luce delle novità
legislative introdotte nel corso degli ultimi anni.
In relazione all’attivazione del rapporto di lavoro,
inoltre, vanno contrattualmente individuate le fattispecie degli accertamenti
medici preliminari, che possono essere svolti con l’esclusivo scopo di certificare
l’idoneità ai requisiti fisici, generali e specifici, richiesti per la qualifica
di assunzione, con esclusione di qualsiasi accertamento che possa avere fini
discriminatori. In tal senso, quindi, devono essere esplicitamente esclusi
accertamenti di altra natura (es.: HIV, gravidanza, ecc.).
Completa definizione contrattuale, infine, va data
alla disciplina del periodo di prova, con una modulazione della durata che, nei
casi previsti, ed entro il limite massimo di sei mesi previsto dalla legge,
deve risultare correlata ai contenuti professionali richiesti per la qualifica
di assunzione.
Tipologie di rapporto di impiego. Il nuovo CCNL deve
affermare che la forma comune e prioritaria nel settore dei rapporti di lavoro
è rappresentata dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Di conseguenza, la disciplina contrattuale prevederà
una regolazione sull’utilizzazione di altre tipologie di rapporto di lavoro
mirata a dare risposta esclusivamente alle esigenze di natura temporale limitata
delle attività, tipica del settore, e alle necessità tecnico-organizzative su
cui viene condivisa l’utilità di specifiche norme contrattuali rispetto alle
caratteristiche dei servizi da erogare.
In relazione a ciò, all’interno di un quadro
normativo contrattuale idoneo, articolato ed esigibile (che definisca
procedure, limiti massimi numerici e/o percentuali, obblighi di informazione
preventiva alla rappresentanza sindacale, ecc.), si propone che le tipologie di
rapporto di lavoro ammesse dal nuovo CCNL siano limitate a: contratto a
termine, contratto di inserimento/reinserimento, apprendistato professionalizzante,
lavoro somministrato a tempo determinato, telelavoro.
Le norme contrattuali, inoltre, dovranno essere
aggiornate alla luce delle novità legislative intervenute, con adeguamenti da
definire per via contrattuale allo scopo di adattarne l’attuazione alle
effettive necessità produttive del settore e, in generale, favorire
l’affermazio-ne ed il consolidamento, soprattutto nei segmenti di attività maggiormente
esposti, di un assetto occupazionale del settore caratterizzato da lavoro
stabile e di significativa qualità.
A loro volta, le tipologie di rapporto di lavoro
“atipiche” ammesse dal CCNL, andranno contrattualmente normate
per limitarne sensibilmente e, per alcune di esse, escluderne completamente,
l’attivazione in lavorazioni che siano connesse con la sicurezza dell’esercizio
dei servizi erogati o inserite in punti
dell’organizzazione del ciclo produttivo, nevralgici per la sicurezza di mezzi,
impianti, dotazioni tecnologiche, ecc.
Per quanto riguarda, infine, il lavoro a tempo parziale,
la disciplina del nuovo CCNL deve favorire un’utilizzazione del contratto a tempo
parziale maggiormente rispondente alle esigenze di lavoratrici e lavoratori,
soprattutto per quanto riguarda le necessità di conciliazione dei tempi di
vita. Per questo, vanno individuate procedure di transito da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa che, contemperando tali esigenze con quelle
produttive delle aziende, forniscano un quadro normativo adeguato.
Più in
generale, le norme che il nuovo CCNL eredita dalle due attuali discipline
contrattuali richiedono una implementazione,
armonizzazione ed aggiornamento normativi, nonché degli specifici aspetti
retributivi riferiti ad alcune tipologie del rapporto di impiego (tempo
parziale, apprendistato professionalizzante, inserimento/reinserimento, ecc.).
CAPITOLO IV
CLASSIFICAZIONE E
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Norme di carattere generale.
Classificazione.
Eventuali norme di carattere settoriale.
Il sistema di classificazione professionale
previsto dal nuovo CCNL dovrà
ricomprendere in un inquadramento unico
l’insieme degli articolati contenuti professionali richiesti
dall’organizzazione del lavoro e dei cicli produttivi ,
nonché dalla sicurezza dell’esercizio del servizio erogato, nei diversi segmenti
di attività previsti dal campo di applicazione.
Aspetti generali. In questo senso, quindi, il sistema di classificazione
prevederà un’opportuna articolazione dei livelli professionali di inquadramento
e, in essi, un’idonea corrispondenza di
posizioni parametrali alle quali verranno
riferiti i rispettivi valori economici.
Tali valori economici, calcolati in modo parametrale, formano il “minimo retributivo” spettante ad
ognuna delle previste posizioni parametrali di
inquadramento e verrà determinato, in fase di prima applicazione, considerando
anche il conglobamento, ove ancora considerato separatamente, del trattamento a
suo tempo attribuito in sostituzione della cessata indennità di contingenza.
L’inquadramento del lavoratore è effettuato secondo
la definizione generale delle caratteristiche dell’attività propria delle
mansioni attribuite (declaratoria professionale) e delle definizioni
professionali specifiche (profilo professionale) che, per ogni declaratoria
professionale, il CCNL prevede.
Nella definizione delle declaratorie professionali e
dei profili professionali, il CCNL deve
considerare tutte le condizioni operative del settore e, soprattutto per le
“figure caratteristiche” presenti nel campo di applicazione contrattuale, le
specificità connesse con particolari qualificazioni e/o certificazioni
professionali il cui rilascio, rinnovo e mantenimento sono normati
da disposizioni legislative o attuative applicate al settore, oppure configurate
in particolari definizioni giuridiche.
Classificazione. La collocazione delle diverse figure professionali
nel sistema di classificazione ha luogo intrecciando ed omogeneizzando tra loro
i due distinti sistemi previsti dai CCNL attualmente vigenti.
Nel collocare le diverse figure professionali, la
nuova classificazione dovrà tenere conto delle posizioni parametrali
attribuite e delle progressioni previste collegate all’evoluzione di esperienza
professionale maturata.
Norme transitorie. Il nuovo sistema di
classificazione entrerà in vigore dopo l’applicazione, sui due distinti sistemi
attualmente vigenti, degli aumenti dei valori economici parametrali
definiti al successivo Capitolo VII.
All’atto
del transito dagli attuali sistemi di classificazione al nuovo, il CCNL
prevederà apposite “norme transitorie di confluenza” finalizzate a garantire il
mantenimento, per ogni singolo lavoratore, del trattamento retributivo già
fruito e dei connessi aspetti di carattere
previdenziale ed assicurativo.
CAPITOLO V
ORARIO DI
LAVORO
Normativa di carattere generale. Durata e limiti.
Rinvio alle parti specifiche.
La disciplina definita dal nuovo CCNL in
materia di orario di lavoro deve rappresentare la fonte esclusiva di
regolazione della prestazione lavorativa, anche attraverso i rinvii che lo
stesso CCNL prevede a specifiche disposizioni settoriali (vedi Capitolo VIII) e
speciali, ovvero alla contrattazione aziendale.
La disciplina contrattuale di carattere generale,
pertanto, prevederà norme, modalità ed eventuali contenuti dei rinvii alle
disposizioni contrattuali specifiche, nonché, per quanto di competenza previsto
dal modello di relazioni industriali proposto (Capitolo II), direttamente alla
contrattazione settoriale e
aziendale.
Aspetti generali. Tale disciplina, pertanto, riguarda le norme che definiscono l’orario ordinario
settimanale e sua distribuzione; i regimi di flessibilità; l’orario giornaliero
e tipologie di turni; riposo giornaliero e settimanale; il lavoro notturno;
giorni festivi; ferie; permessi; ecc.
In particolare, il CCNL deve disciplinare con
precisione, limiti, modalità, causali e
reciproci obblighi di azienda e lavoratore in occasione di prestazioni di
lavoro straordinario, nonché gli aspetti normativi che devono sovrintendere
alla prestazione lavorativa richiesta nelle giornate festive o di riposo
settimanale.
Per le attività, ricomprese nel campo di applicazione
del nuovo CCNL, il cui orario di lavoro fa riferimento alla legislazione nazionale
attuativa di disposizioni comunitarie, la disciplina contrattuale dovrà altresì
normare le modalità applicative nel settore.
In particolare il nuovo CCNL dovrà disciplinare per
via contrattuale l’apposito rinvio previsto dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 234 del 2007 di recepimento della Direttiva UE
15/2002) in tema di orario di lavoro degli autisti del trasporto passeggeri e
procedere agli eventuali adeguamenti contrattuali necessari, sullo stesso tema,
per effetto delle recenti nuove norme sui tempi di guida e di riposo
(Regolamento UE 561/2006 che ha integrato e, in diverse parti importanti,
modificato il precedente Regolamento UE 3820/1985).
Durata e limiti. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato a
38 ore con rinvio alla contrattazione aziendale per le eventuali definizioni di
un limite inferiore.
Ciò premesso, pertanto, in base al nuovo CCNL restano
confermati tutti gli accordi e le prassi
aziendali che attualmente disciplinano i limiti inferiori alle 38 ore
settimanali ordinarie, mentre entro il primo biennio contrattuale (
Pertanto, va adeguata la formulazione contrattuale
adottata in materia per le aziende del trasporto pubblico locale in occasione
dell’accordo nazionale del
Rinvio a parti specifiche. La complessa articolazione dei regimi di orario presenti
nei diversi segmenti dei cicli produttivi e delle attività
ricompresi nel campo di applicazione del nuovo CCNL, rendono opportuno
prevedere specifiche disposizioni speciali/settoriali, riferite alle distinte
modalità da collocare in modo coerente e compiuto, secondo la struttura ed i
contenuti proposti al successivo Capitolo VIII.
CAPITOLO VI
SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Diritti. Doveri. Tutele
Questo capitolo rappresenta la parte centrale della
disciplina del rapporto di lavoro.
Ha, pertanto, un ruolo nevralgico di estrema delicatezza
e necessita di un’omogeneizzazione forte per assimilare ed estendere le tutele
e le garanzie a tutte le lavoratrici ed
i lavoratori delle diverse aree e settori rientranti nel campo di applicazione
del nuovo CCNL.
Le norme in esso contenute ,
infatti, dovranno regolare
analiticamente ed in modo dettagliato ed esaustivo le materie relative ai
reciproci diritti/doveri dei dipendenti e delle aziende.
A questa parte del CCNL è demandato, quindi, il compito di prevedere le tutele necessarie a
coniugare la posizione di lavoratore dipendente con le esigenze/necessità
legate alla salute e alla dignità della
persona, alla vita sociale e relazionale con i conseguenti obblighi di
solidarietà e cura.
In questo capitolo sarà altresì contenuta la disciplina
relativa alla previsione delle possibili mancanze disciplinari e alle relative
sanzioni applicabili in esito a precise e trasparenti procedure di garanzia.
Il nuovo
testo contrattuale dovrà prevedere un’unica disciplina mediante l’aggiornamento,
l’armonizzazione e la riscrittura di
quanto già oggi esiste e viene applicato nei diversi settori, relativamente ai
temi di cui si riporta di seguito un
elenco esemplificativo e non esaustivo:
♦ malattia ed infortunio
non sul lavoro;
♦ infortunio sul lavoro e
malattie professionali;
♦ trattamento degli
inidonei e degli inabili;
♦ maternità e
paternità;
♦ tossicodipendenza ed alcool dipendenza, in relazione
anche alle problematiche connesse con le abilitazioni professionali e relati-ve
patenti di guida/certificazioni;
♦ diversa abilità personale o familiare;
♦ HIV e AIDS;
♦ volontariato;
♦ diritto allo studio e relativi permessi;
♦ formazione sul lavoro, formazione professionale e
formazione continua;
♦ congedi e permessi retribuiti per motivi familiari e
sociali;
♦ permessi non retribuiti, aspettative a vario titolo ed assenze giustificate;
♦ trasferimenti e mobilità interaziendali;
♦ ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e aspetti
logistici;
♦ diritto al pasto e forme sostitutive;
♦ tutela legale ed assicurativa ( anche per il rischio di
sospensione o perdita di
abilitazioni/certificazioni e/o patenti
di guida) e/o inidoneità temporanea o definitiva;
♦ previdenza complementare;
♦ fondi per danni, ecc;
♦ assistenza sanitaria integrativa;
♦ associazionismo e tempo libero;
♦ preavviso e risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene ai doveri di lavoratrici e lavoratori dovrà,
altresì, essere specificato che i
lavoratori non sono tenuti ad osservare ordini o disposizioni in contrasto con
norme di legge.
Inoltre la normativa disciplinare terrà conto delle diverse
mancanze ipotizzabili per graduarne la gravità e la diversa responsabilità prevedendo
le specifiche sanzioni applicabili nel rispetto di quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla procedura di
accertamento delle infrazioni, conservando i sistemi collegiali di conciliazione ed arbitrato esistenti, utilizzando anche, laddove possibile,
le attuali normative che consentono
consigli di disciplina aziendali paritetici con presidenza esterna.
CAPITOLO VII
RETRIBUZIONE
Normativa di carattere
generale. Retribuzione fissa.
Retribuzione
aggiuntiva.
Questo capitolo
del nuovo CCNL disciplina tutti gli aspetti normativi relativi alla struttura
della retribuzione, agli istituti che la compongono, agli importi economici
degli istituti retributivi di competenza del CCNL e alle modalità di calcolo ed
erogazione di detti istituti.
Il capitolo, inoltre, disciplina le parti di
competenza contrattuale relative al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), mentre
le norme specifiche di carattere retributivo riferite a particolari rapporti di
impiego (tempo parziale, apprendistato professionalizzante, inserimento/reinserimento,
ecc.) vengono collocate nella parte del nuovo CCNL che ne definisce tutti gli
aspetti normativi (Capitolo III).
Trovano altresì collocazione in questo capitolo le
norme relative alla retribuzione aggiuntiva, la cui disciplina viene prevista
nel nuovo CCNL secondo la struttura di seguito proposta nell’apposito
paragrafo.
Aspetti generali. Il nuovo CCNL dovrà prevedere una struttura della
retribuzione in grado di realizzare l’allineamento dei valori, a parità di
inquadramento e di declaratorie professionali,
per tutti i lavoratori interessati al campo di applicazione
contrattuale.
Per le attività che hanno declaratorie
comuni la retribuzione riferita ai minimi, ai livelli d’ingresso, ai
trattamenti di anzianità, etc. dovrà avere gli stessi valori contrattuali.
Per quanto riguarda
i profili professionali specifici delle diverse aree di attività
comprese nel campo di applicazione del nuovo CCNL, il nuovo sistema della retribuzione dovrà
essere basato sulla conferma dei livelli di attestazione esistenti.
I problemi di allineamento dovranno trovare soluzione
per tutti i lavoratori interessati a partire dalla piena conferma dei valori
della retribuzione e dei trattamenti corrispondenti nelle tipologie contrattuali
normate dai
due distinti CCNL attualmente in
essere.
Retribuzione fissa. Con questo criterio di
conferma piena dell’esistente, dovranno essere definiti i nuovi minimi, i
valori della nuova scala parametrale, gli aumenti
periodici di anzianità, la tredicesima mensilità, la quattordicesima ecc., per
quanto riguarda la parte fissa della retribuzione.
In questo ambito, inoltre, gli istituti previsti dal
nuovo CCNL saranno normati per garantire anche il
mantenimento dei connessi trattamenti previdenziali ed assicurativi, nonché del
trattamento retributivo differito (TFR).
Retribuzione aggiuntiva. Analogo criterio dovrà
essere seguito per ciò che riguarda i trattamenti connessi alle diverse aree specifiche
comprese nel nuovo CCNL e la relativa retribuzione aggiuntiva.
Il CCNL disciplinerà
i rimandi alla contrattazione settoriale e a quella aziendale di secondo
livello individuando le soluzioni atte a rendere concreta ed esigibile la contrattazione
decentrata e le connesse voci salariali. Pertanto, su queste ultime, il nuovo
CCNL si limiterà a prevedere rinvii
(Capitolo VIII), nell’ambito delle competenze individuate sulla base del
sistema di relazioni industriali proposto (Capitolo II).
Per quanto riguarda, invece, gli istituti retributivi
di competenza del CCNL, la struttura proposta prevede:
·
la regolazione diretta, in questo capitolo, di tutti gli elementi retributivi
aggiuntivi e/o accessori di carattere generale riferiti alle attività
rientranti nel nuovo campo di applicazione contrattuale;
·
i rinvii alle specifiche disposizioni speciali/settoriali (Capitolo
VIII) delle definizioni relative agli istituti retributivi connessi alla
complessità, nel settore, delle articolazioni dei regimi di orario, delle
modalità di organizzazione dei cicli produttivi e delle condizioni operative di
erogazione dei servizi.
Anche per gli istituti retributivi accessori appena
descritti, l’armonizzazione e l’omogeneizzazione operata dal nuovo CCNL darà
comunque garanzia di continuità del
trattamento retributivo totale e dei connessi trattamenti differiti,
previdenziali ed assicurativi fruiti dai lavoratori.
Aumenti. Al fine di realizzare la tutela del reddito di tutte
le lavoratrici e i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del nuovo
CCNL, la richiesta di incremento mensile delle retribuzioni che si avanza alle
controparti è di 150,00 Euro medi.
Tale valore,
riferito al primo biennio economico (
Come già
accennato in precedenza (Capitolo IV), cioè,
l’aumento richiesto va applicato sui rispettivi sistemi di
classificazione e inquadramento professionale attualmente vigenti
nei due distinti CCNL, in quanto il sistema unico definito nell’ambito del
nuovo CCNL sarà applicato
successivamente all’adozione degli aumenti retributivi richiesti per il
primo biennio contrattuale, garantendo
in ogni caso i maturati economici precedenti.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
SETTORIALI/AZIENDALI:
NORMATIVA, RETRIBUZIONE
AGGIUNTIVA E RINVII AZIENDALI
In questo capitolo del nuovo CCNL trovano collocazione
le disposizioni speciali/settoriali con le quali vengono disciplinate normative e correlati elementi retributivi
accessori riferiti alle diverse modalità di organizzazione del lavoro, dei
regimi di orario e delle condizioni operative di erogazione dei
servizi proprie di specifiche attività che caratterizzano il campo di
applicazione contrattuale.
Struttura. Per ognuna di tali specifiche attività, pertanto,
questo capitolo disciplina i diversi aspetti particolari e speciali,
nell’ambito e nei limiti delle norme contrattuali generali e dei relativi
rinvii previsti, secondo quanto stabilito, in particolare, nei corrispondenti capitoli del nuovo CCNL
(rispettivamente, il Capitolo V e il Capitolo VII).
Per ognuna delle specifiche attività previste,
inoltre, questo capitolo disciplina i rinvii alla contrattazione aziendale –
come già descritto relativamente al sistema di relazioni industriali (Capitolo
II), all’orario di lavoro (Capitolo V) e alla retribuzione (Capitolo VII) –
senza intervenire su norme ed istituti ad essa assegnati per competenza e che, quindi, restano invariati.
Modello. Lo schema di modello proposto per questo capitolo si
articola in 4 specifiche sezioni contrattuali speciali/settoriali perimetrate come descritto di seguito a titolo
esemplificativo:
Sezione 1:
trasporto passeggeri nazionale e internazionale operato
su tutte le modalità di trasporto rientranti nel campo di
applicazione contrattuale;
Sezione 2: trasporto passeggeri in ambito regionale e
locale operato su tutte le modalità di trasporto rientranti nel campo di
applicazione contrattuale;
Sezione 3: trasporto merci operato sulla modalità
ferroviaria e connesse attività di logistica;
Sezione 4: servizi complementari e di supporto alle attività
ricomprese nel campo di applicazione contrattuale, con articolazione nelle
aree:
·
ristorazione ferroviaria;
·
accompagnamento notte ferroviario;
·
servizi accessori;
·
sosta e parcheggi.
Le discipline contrattuali dovranno tenere conto
delle differenze esistenti tra le modalità nelle singole sezioni.