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Roma,
Circolare n. 134/2008
Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime tariffario – Atto
Senato 949.
E’ iniziato al
Senato l’esame del provvedimento di conversione del decreto legge n.112/2008
nel quale, com’è noto, sono state inserite le disposizioni sul nuovo regime
tariffario per l’autotrasporto.
Alla Camera il
dibattito si è risolto con il voto di fiducia al Governo e l’approvazione del cosiddetto
maxi emendamento che ha superato gli altri numerosi emendamenti presentati al
provvedimento, tra cui quelli ispirati dalla
Le disposizioni
sull’autotrasporto sono state accorpate in un unico lungo articolo (articolo 83
bis); di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.
Adeguamento dei corrispettivi al costo del gasolio – In via
transitoria, non appena il provvedimento entrerà in vigore (entro la
prima quindicina di agosto), scatterà la clausola
di adeguamento al costo del gasolio; in sostanza, a partire dal mese di
luglio, qualora il prezzo del gasolio subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto
al costo considerato al momento della conclusione del contratto, sarà obbligatorio
adeguare il corrispettivo; l’indice di adeguamento dovrà essere calcolato sulla
base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico,
tenendo conto che l’incidenza del costo del carburante sul prezzo del servizio
è stata fissata nella misura del 10, 20 e 30 per cento a seconda che il
servizio sia effettuato con veicoli di peso totale rispettivamente inferiore a
3,5 tonnellate, tra 3,5 e 19,9 tonnellate, e pari o superiore a 20 tonnellate.
Nuovo regime tariffario – A regime, il corrispettivo del
servizio di autotrasporto dovrà essere determinato secondo valori fissati da un
costituendo “Osservatorio sulle attività
di autotrasporto”. In caso di contratto scritto la tariffa obbligatoria riguarderà
solo la parte di corrispettivo riferito al costo del carburante. A tal fine sarà
necessario evidenziare quell’importo nei contratti stessi; inoltre nei
contratti di durata superiore al mese sarà obbligatorio rivalutare l’importo nel
caso di aumenti del prezzo del gasolio superiori al
2%.
In mancanza di
contratto scritto il corrispettivo non potrà scendere al di sotto dell’intera
tariffa stabilita dall’Osservatorio e rivalutata mensilmente in base
all’andamento del costo del gasolio. Gli autotrasportatori potranno recuperare
quella tariffa minima in via giudiziale con una procedura particolarmente
favorevole (possibilità di ottenere decreti ingiuntivi provvisoriamente
esecutivi) entro un termine di prescrizione esteso a cinque anni.
Termini di pagamento – La disposizione sui termini di pagamento è stata
mitigata rispetto alla versione originaria entrata in Parlamento; è stato infatti previsto che i termini di pagamento possano essere
concordati per iscritto tra le parti; in assenza di pattuizione
scritta varrà il termine di 30 giorni e per il ritardo potranno essere
addebitati gli interessi di mora previsti dal decreto legislativo n.231/2002
sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (attualmente pari
all’11,10%).
Sanzioni – Il rispetto delle nuove disposizioni è garantito dalla
previsione di pesanti sanzioni a carico dei trasgressori, quali l’estromissione
per sei mesi dalle gare degli appalti pubblici e l’esclusione per un anno da
qualsiasi beneficio fiscale, finanziario e previdenziale. Una disposizione
nuova introdotta dalla Camera dei Deputati è la previsione che non si darà luogo
all’applicazione delle sanzioni nel caso le parti abbiano stipulato un
contratto di trasporto sulla base di un accordo collettivo concluso tra la
maggioranza delle associazioni dei vettori e dell’utenza
presenti nella Consulta dell’Autotrasporto.
Pallets – Sono
state cancellate le norme che avrebbero modificato il Codice Civile in materia
di messa a disposizione dei vettori delle merci e degli imballaggi;
Incentivi economici – Oltre alle disposizioni sui contratti di
trasporto, l’articolo 83 bis contiene norme che riguardano stanziamenti a
favore delle imprese di autotrasporto strutturate. In particolare sono stati
destinati 30 milioni di euro per l’innalzamento della quota di esenzione
fiscale dell’indennità di trasferta erogata agli autisti, 30 milioni di euro
per la detassazione fiscale e previdenziale degli straordinari effettuati dagli
autisti, 40 milioni di euro per sconti sul bollo auto da usufruire sotto forma
di credito d’imposta, 9 milioni di euro per l’incentivazione dell’aggregazione
aziendale e 7 milioni di euro per la formazione professionale. L’attuazione
delle misure, delle quali il Ministero dei Trasporti dovrà prima verificare la compatibilità
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, avverrà con successivi
decreti ministeriali.
Si fa riserva di
aggiornare sull’iter del provvedimento al Senato.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.126/2008 |
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Allegato uno |
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D/d |
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totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Atto 949 XIV Legislatura
Approvato dalla Camera dei
Deputati il
Trasmesso dal Presidente
della Camera dei Deputati alla Presidenza il
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
*****Omissis*****
Articolo
83-bis.
(Tutela
della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi)
1. L’Osservatorio sulle
attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
2. Lo stesso Osservatorio,
con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno
dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi
di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai
costi del carburante. 3. Le disposizioni del presente articolo sono volte a
disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente
per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica,
con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
4. Qualora il contratto di
trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo
5. Nel caso in cui il
contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da
effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle
fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel
primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma
1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo
adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di
trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo
7. La parte del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere
a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal
mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata
come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento
di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti
indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può
chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di
trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l’azione
del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della
prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in
forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi
dell’articolo 2951 del codice civile.
9. Se il committente non provvede
al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di
pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638
del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla
propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto,
la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la
documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i
calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore
ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione
e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare
l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi
delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non
saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l’importo
dell’adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per
l’incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla
base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo
economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto
pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della
conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 è pari al 30 per
cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al
20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e
pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti
nel costo del gasolio a decorrere dal 1º luglio 2008 o
dall’ultimo adeguamento effettuato. (Segue: Testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
12. Il termine di pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei
quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di
trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da
parte del creditore, salva diversa pattuizione
scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo
14. Ferme restando le
sanzioni previste dall’articolo 26 della legge
15. Le sanzioni indicate al
comma 14 sono applicate dall’autorità competente.
16. Non si dà luogo
all’applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le
parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario
concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli
utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per
l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi
di trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di garantire il
pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento
del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di
carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne´ al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni
od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella
stessa area, attività e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui
al comma 17 costituiscono princípi generali in
materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
19.
All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
20. All’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo
21. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di
programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva
dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri
di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto
dei princípi di non discriminazione previsti dal
comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento
del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del
gas naturale.
23. Le somme disponibili per
il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 918, della legge
24. Nel limite di spesa di
complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita
nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni
fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
b) l’importo della
deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio
comunale nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previsto dall’articolo 95, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
25. Nel limite di spesa di
30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo
26. Per l’anno 2008, nel
limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica
per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore
a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura
del credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli
di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio
della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
27. Tenuto conto del numero
degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e, limitatamente a
quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme
per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d’imposta,
previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative
necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le
aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate
risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con
regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
*****Omissis*****