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Roma, 1 agosto 2008

 

Circolare n.142/2008

 

Oggetto: Codice della strada – Guida in stato di ebbrezza – Sanzioni – Legge 24.7.2008, n.125, su G.U. n.173 del 25.7.2008.

 

Il rigido apparato sanzionatorio introdotto col decreto legge n.92/2008 per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stato ulteriormente inasprito dalla legge di conversione indicata in oggetto.

 

Tasso alcolemico – Confermato l’arresto da sei mesi fino ad un anno, nonché l’applicazione di sanzioni pecuniarie da 800 a 6.000 euro e la decurtazione di dieci punti patente per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rispettivamente fino a 1,5 grammi e superiore a tale soglia; confermata anche la sospensione della patente da uno a due anni; per i trasgressori alla guida di veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate è prevista la revoca della patente. Con la legge di conversione in esame è stato introdotto il raddoppio del periodo di arresto e delle sanzioni qualora la guida in stato di ebbrezza abbia provocato incidenti.

 

Sequestro del veicolo – Per chi guida in stato di ebbrezza viene disposto il sequestro del veicolo, salvo il mezzo appartenga ad un altro soggetto.

 

Test dell’etilometro – Riaffermate le sanzioni della sospensione della patente da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico da parte degli organi di controllo.

 

Sostanze stupefacenti – Per la guida in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti è stata confermata l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l’arresto fino a tre mesi, la decurtazione di dieci punti e la sospensione della patente fino a un anno (revoca per chi guida veicoli oltre le 3,5 tonnellate); nel caso il trasgressore provochi un incidente le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo per 90 giorni (salvo il mezzo appartenga a persona estranea al reato). In caso di rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti sanitari le sanzioni applicabili sono le stesse previste per il rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro.

 

Incidenti mortali – Confermata la reclusione da tre a dieci anni per l’omicidio colposo commesso da chi è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 589 C.P.).

 

Omissione di soccorso – Per chi provoca incidenti con danno alle persone e non si ferma è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni; nel caso di mancato soccorso alle persone ferite la reclusione va da uno a tre anni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.101/2008

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 173 del 25.7.2008 (fonte Guritel)
LEGGE 24 LUGLIO 2008, N. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

                             *** omissis ***

 

                                  Art. 4.
    Modifiche  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
                                modificazioni
        01.   Alla  tabella  allegata  all'articolo 126-bis  del  decreto
    legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, al
    capoverso  «art.  187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle
    seguenti: «commi 1 e 8»   
      1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
    sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
        b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
    sono  sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
    sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: «Con la sentenza di
    condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
    anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
    e'  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale e' stato
    commesso  il  reato ai sensi dell'articolo 240,    secondo comma, del
    codice  penale,      salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
    estranea  al  reato.  Il  veicolo  sottoposto a sequestro puo' essere
    affidato  in custodia al trasgressore,    salvo che risulti che abbia
    commesso  in  precedenza  altre  violazioni della disposizione di cui
    alla  presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti
    si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
        «b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
      "2-bis.  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
    stradale,  le  pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo
    quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il
    fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo
    I,  sezione  II,  del  titolo  VI,  salvo che il veicolo appartenga a
    persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
    delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;   
        c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
      «2-quinquies.  Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
    comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra
    persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
    dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
    consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
    per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono
    interamente a carico del trasgressore.»;
        d)  al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
    seguente:
      «Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di
    rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
    punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
          e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
    condanna  per  il  reato  di  cui  al periodo che precede comporta la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
    guida  per  un  periodo  da  sei mesi a due anni e della confisca del
    veicolo  con  le  stesse  modalita' e procedure previste dal comma 2,
    lettera c),  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
    violazione»;   
        f)  al  comma 7,  quinto  periodo,  le  parole: «Quando lo stesso
    soggetto  compie  piu'  violazioni  nel  corso  di un biennio,», sono
    sostituite  dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
    condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
      2.  Al  comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
    l'arresto  fino  a  tre  mesi»,  sono  sostituite dalle seguenti: «e'
    punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
    mesi ad un anno»;
        b)  alla  fine  e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
    disposizioni  dell'articolo 186,  comma 2, lettera c), quinto e sesto
    periodo,  nonche'  quelle  di  cui  al comma 2-quinquies del medesimo
    articolo 186.».
        2-bis.  All'articolo 187,  comma 1-bis,  del  decreto legislativo
    30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e'
    disposto  il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
    sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle
    seguenti:  «e  si  applicano  le disposizioni dell'ultimo periodo del
    comma 1,».   
      3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        a)  al  comma 6,  le  parole:  «da  tre  mesi  a  tre  anni» sono
    sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
        b)  al  comma 7,  le  parole:  «da  sei  mesi  a  tre  anni» sono
    sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
      4.  All'articolo 222, comma 2,    del decreto legislativo 30 aprile
    1992,  n.  285,     e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il
    fatto  di  cui  al  terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di
    ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
    ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
    psicotrope,  il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
    della revoca della patente.».
 
 
              Riferimenti normativi:
- Si  riporta  la  tabella  allegata  all'art.  126-bis  (Patente  a  punti) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  recante  «Nuovo codice della strada» (in Gazzetta Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114) come modificata dalla presente legge:
 
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

                             *** omissis ***

FINE TESTO