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Roma,
Circolare n.147/2007
Oggetto: Autotrasporto – Nuove regole
– Conversione in legge del D.L. n.112/2008.
Il decreto legge n.112/2008
con le disposizioni sul nuovo regime tariffario dell’autotrasporto è stato
convertito in legge e si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni di
cui trattasi entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta, ma non tutte sono immediatamente efficaci.
In particolare, fino
a che l’Osservatorio sulle attività di
autotrasporto non sarà costituito e non inizierà ad operare, non trovano
applicazione le disposizioni sul nuovo regime tariffario (art. 83 bis commi da
Viceversa, la
clausola di adeguamento al costo del gasolio (commi 10 e 11) è immediatamente operativa.
Si rammenta che in base a quella disposizione è dovuto al vettore un aumento di
corrispettivo qualora il costo del gasolio subisca incrementi percentuali
superiori al +2%. Poiché è stabilito che il gasolio pesa sul costo complessivo
del trasporto per il 30% nel caso di servizio svolto con veicoli di peso pari e
superiore a 20 tonnellate, per il 20% nel caso di veicoli tra 19,9 e 3,5
tonnellate e per il 10% nel caso di veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate,
qualora ad esempio si registri una variazione del costo del gasolio del +2,5%,
l’incremento del corrispettivo sarà pari rispettivamente a 0,75%, 0,5% e 0,25%.
Il prezzo di riferimento del gasolio è quello rilevato mensilmente dal
Ministero dello Sviluppo Economico. La disposizione si applica agli aumenti
intervenuti a decorrere dall’
Si fa presente che,
in base alle rilevazioni ministeriali, il prezzo medio del gasolio nel mese di
luglio (1.518,14 euro/1000 litri), ha subìto un decremento (- 0,16%) rispetto
al prezzo dell’
Anche la norma sui
termini di pagamento è immediatamente operativa: in mancanza di diversa pattuizione scritta, il termine di pagamento del
corrispettivo per i contratti di trasporto merci su strada è di 30 giorni dalla
data di emissione della fattura; per il ritardo del pagamento, il creditore ha
diritto agli interessi moratori pari attualmente all’11,10 per cento.
Nonostante il
ricorso al voto di fiducia che ha limitato un serio dibattito parlamentare e la
pesantezza complessiva delle nuove disposizioni, l’azione svolta dalla
In particolare:
·
sono state soppresse le modifiche al codice civile in materia di trasporto
di cose (messa a disposizione delle merci e degli imballaggi da parte del
mittente) che avrebbero introdotto ulteriori rigidità contrattuali;
·
l’obbligo del pagamento entro 30 giorni delle fatture per i contratti di
trasporto di merci su strada è stato attenuato con la possibilità di prevedere
deroghe scritte tra le parti; inoltre l’eventuale violazione del suddetto
obbligo dá diritto al vettore di ottenere il
riconoscimento degli interessi di cui al d.lgvo
n.231/2002, ma non fa scattare in capo ai committenti alcuna ulteriore sanzione
di tipo amministrativo;
·
è stato previsto che il nuovo regime tariffario obbligatorio possa
comunque essere derogato con accordi collettivi conclusi tra la maggioranza
delle associazioni dei vettori e dell’utenza presenti nella Consulta
dell’Autotrasporto; a questo fine dovrà essere chiarito che, in presenza di
tali accordi formali, non solo non si darà luogo all’applicazione delle
sanzioni accessorie, ma le parti saranno unicamente tenute al rispetto dei
livelli tariffari contenuti nei suddetti accordi, anche in deroga al regime
tariffario obbligatorio.
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.134/2008 |
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Allegato uno |
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D/d |
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aderenti alla Confetra. |
DECRETO LEGGE N.
112/2008
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge
*** omissis ***
Articolo 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).
1.
L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo
2.
Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina,
il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di
terzi rappresentata dai costi del carburante.
3.
Le disposizioni dei commi da
4.
Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo
5.
Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni
di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la
parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già
individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle
prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è
adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino
del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione
del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6.
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
7.
La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma
6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo
restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi
del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.
8.
Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui
al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma
7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora
il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma
scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto
sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai
sensi dell'articolo 2951 del codice civile.
9.
Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi,
il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di
decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile,
producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione
relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e
8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza
dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi
dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al
vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai
sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine
entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al
libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10.
Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e
11.
Le disposizioni dei commi da
12.
Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di
merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono
professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla
data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del
decreto legislativo
13.
In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto
alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo
14.
Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge
15.
Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente.
16.
Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso
in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un
accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni
associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per
disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore
merceologico.
17.
Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto
e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un
impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla
chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti
e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto
o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
18.
Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono princìpi
generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
20.
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei
propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento
della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del
servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia
ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22.
Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23.
Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge
24.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita
nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni
fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
b) l'importo della
deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del
territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo
95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
25.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme
percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo
26.
Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un
credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la
predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in
modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito
d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo
27.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei
commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di
indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 29.
28.
Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale
sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni
di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
29.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi
116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni
di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di
cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
30.
Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del
presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica
della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
*** omissis ***