Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. e-mail: |
Roma,
Circolare n. 155/2008
Oggetto: Lavoro – Conversione della manovra estiva – Legge
La manovra estiva
varata dal D.L. n.112/2008 è stata convertita senza sostanziali modiche per
quanto concerne la materia del lavoro. Se ne riassumono gli aspetti principali.
Cumolo pensione/reddito (art.19) - E’ stato confermato il superamento, a
decorrere dall’
Contratti a termine (art. 21) – L’unica novità introdotta in sede
di conversione riguarda la discussa sanatoria dei contratti in corso. E’ stato
infatti stabilito che, con esclusivo riferimento ai giudizi pendenti per
violazione delle disposizioni in materia di causali e di proroga dei contratti
a termine, sarà applicata ai datori di lavoro solo una sanzione pecuniaria
senza alcun obbligo di riassunzione del lavoratore a tempo indeterminato. Per
il resto è stata confermata la facoltà riconosciuta alla contrattazione
collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) di
derogare al DLGVO n. 368/2001 per quanto concerne il tetto di 36 mesi di durata
massima dei contratti e il diritto di precedenza del lavoratore a termine nelle
assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa azienda.
Apprendistato professionalizzante (art.23) – E’ stato soppresso il limite di
durata minima di 2 anni previsto dal DLGVO n.276/2006; nessuna modifica è stata
invece apportata alla durata massima di 6 anni prevista dallo stesso decreto,
fatte ovviamente salve le eventuali minori durate fissate dai contratti
collettivi (come nel caso del CCNL trasporto merci).
E’ stata inoltre
confermata la possibilità per le aziende di svolgere la formazione degli
apprendisti al proprio interno sulla base dei profili formativi stabiliti dalla
contrattazione collettiva.
Libro unico del lavoro (art. 39) – Sono state confermate le
semplificazioni conseguenti alla soppressione del libro paga, del libro
matricola e del registro orario degli autisti e alla loro sostituzione con il libro unico del lavoro. Le modalità di
tenuta del libro unico, che sarà obbligatorio dal
Dimissioni (art. 39, comma 10, lett. l) – E’ stata confermata l’abrogazione
della legge n. 188/2007 che aveva subordinato la validità delle dimissioni del
lavoratore al rispetto di una complessa procedura informatica.
Collocamento disabili (art. 40) - Sono stati alleggeriti gli
adempimenti di natura amministrativa che la legge n. 68/99 sul collocamento
obbligatorio dei disabili pone a carico dei datori di lavoro con oltre 15
dipendenti. E’ stato infatti soppresso l’obbligo annuale di inviare alle
province un prospetto informativo sul numero degli occupati; anziché
annualmente il prospetto dovrà essere inviato solo nel caso in cui, rispetto
all’ultima volta, si siano verificati cambiamenti nella situazione
occupazionale tali da incidere sul computo della quota obbligatoria di disabili
da assumere.
Orario di lavoro (art. 41) – Anche in materia di orario di
lavoro sono state mantenute tutte le innovazioni positive al DLGVO n. 66/2003,
tra cui:
·
la
soppressione dell’obbligo per le aziende di comunicare alla Direzione
provinciale del lavoro il superamento delle 48 ore settimanali nel precedente
quadrimestre nonché l’esecuzione di lavoro notturno;
·
la
precisazione che per lavoratore notturno deve intendersi il lavoratore che
svolge attività lavorativa per almeno 3 ore di notte per 80 giorni all’anno;
·
la
possibilità di calcolare il periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore
consecutive come media su 14 giorni (anziché su 7);
·
la
possibilità di frazionare, per i lavoratori operanti in regime di reperibilità,
il godimento del riposo giornaliero di 11 ore; in precedenza tale possibilità era
consentita solamente per i lavoratori svolgenti periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
·
il
riconoscimento alla contrattazione di secondo livello (aziendale o
territoriale) di prevedere deroghe, in assenza di specifiche disposizioni dei
contratti collettivi nazionali, alla disciplina legale del riposo giornaliero,
delle pause e del lavoro notturno;
·
l’esclusione
dal campo di applicazione del citato decreto n. 66 degli addetti ai servizi di
vigilanza privati;
·
l’alleggerimento
del regime sanzionatorio prevedendo in particolare la soppressione della
sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterate
violazioni delle disposizioni in materia di orario di lavoro.
Lavoro intermittente (art. 39, comma 11) – E’ stato reintrodotto l’istituto
del lavoro intermittente previsto dalla legge Biagi e successivamente abrogato; restano comunque ferme le
disposizioni dei contratti collettivi (tra cui il CCNL trasporto merci) che
hanno escluso l’applicazione dell’istituto in questione nei singoli settori.
Appalti (art.39, comma 12) – E’ stata soppressa la sanzione
amministrativa (da
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 153/2008 e 117/2008 |
|
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 195 del
LEGGE
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Titolo I
FINALITA'
E AMBITO DI INTERVENTO
*****OMISSIS*****
Art. 19.
Abolizione dei limiti al
cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A
decorrere dal 1°
gennaio 2009 le
pensioni dirette di
anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle
forme sostitutive
ed esclusive della medesima
sono totalmente
cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla medesima data
di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni dirette
conseguite nel regime
contributivo in via
anticipata rispetto ai
65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive
della medesima nonche'
della gestione
separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge
n. 335, a
condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge
successive modificazioni
e integrazioni fermo restando
il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo
1, comma
6, della predetta
legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data di cui
al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente
con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni
di vecchiaia anticipate
liquidate con
anzianita' contributiva pari
o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni
di vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per
gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I
commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge
335, sono soppressi.
3. Restano
ferme le disposizioni
di cui all'articolo
4 del
decreto del Presidente della
Repubblica
*****OMISSIS*****
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo
1, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368,
dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili
alla ordinaria attivita' del
datore di lavoro».
1-bis.
Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' inserito il
seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizione transitoria concernente l'indennizzo
per la violazione delle norme in materia di apposizione
e di proroga
del termine). - 1. Con riferimento
ai soli giudizi in corso alla data
di entrata in
vigore della presente disposizione, e fatte salve le
sentenze passate in
giudicato, in caso
di violazione delle
disposizioni di cui
agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e'
tenuto unicamente
a indennizzare il prestatore
di lavoro con
un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo
di sei mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni
.».
2. All'articolo
5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge
disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti»
sono inserite le seguenti: «e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati
a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente
piu'
rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo
5, comma 4-quater
del decreto legislativo
6
settembre 2001, n.
368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della legge
precedenza» sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse
disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale
con le organizzazioni
sindacali
comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale,».
decreto, il Ministro
del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei
datori e dei
prestatori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale,
degli effetti delle disposizioni
contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento
entro
tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
*****OMISSIS*****
Art. 23.
Modifiche alla disciplina
del contratto di apprendistato
1. All'articolo
49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276
le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore
a sei anni».
2. All'articolo
49 del decreto legislativo
276 e' aggiunto
il seguente comma:
«5-ter In caso di formazione
esclusivamente aziendale non
opera quanto previsto dal comma
questa ipotesi
i profili formativi
dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi
integralmente ai contratti
collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni
dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali.
I contratti collettivi e
gli enti bilaterali
definiscono la nozione
di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo,
la durata e le modalita' di erogazione
della formazione,
le modalita' di riconoscimento
della qualifica
professionale ai fini
contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276
dopo le parole «alta formazione» sono inserite le
seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276
dopo le parole «e le altre istituzioni formative»
sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni
regionali l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione
e'
rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le
altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per quanto compatibili,
i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 53.».
5. Dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto sono
abrogati:
a) l'articolo
1 del decreto
ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del
b) l'articolo
21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30
dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge
*****OMISSIS*****
Art. 39.
Adempimenti di natura formale
nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico,
deve istituire e
tenere il libro unico del
lavoro nel quale
sono iscritti tutti
i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati
e continuativi e gli
associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore
devono
essere indicati il
nome e cognome,
il codice fiscale
e, ove
ricorrano, la qualifica
e il livello,
la retribuzione
base,
l'anzianita' di servizio, nonche'
le relative posizioni assicurative.
2. Nel
libro unico del
lavoro deve essere
effettuata ogni
annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore
di lavoro, compresi
le somme a titolo di
rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi
titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i
dati relativi agli
assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate
a titolo di
premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico
del lavoro deve
altresi' contenere un calendario delle presenze, da
cui risulti, per
ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato,
nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali
assenze dal lavoro,
anche non
retribuite, delle ferie
e dei riposi.
Nella ipotesi in
cui al
lavoratore venga corrisposta
una retribuzione
fissa o a giornata
intera o a periodi superiori
e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
3. Il
libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1
e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
4. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
le modalita' e tempi di
tenuta e conservazione
del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
5. Con
la consegna al
lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro
unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge
6. La
violazione dell'obbligo
di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro
di cui al
comma 1 e'
punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro
e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa
da
cui all'articolo 1, quarto comma , della legge
n. 12, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro quindici
giorni alla richiesta
degli organi di
vigilanza di esibire
la
documentazione in loro
possesso sono puniti
con la sanzione
amministrativa da 250
a 2000 euro.
In caso di
recidiva della
violazione la sanzione varia
da
7. Salvo
i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui
ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa
da 150 a 1500 euro
e se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va da
500 a 3000
euro. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da
se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
la sanzione
va da 150
a 1500 euro.
La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto
di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da
sanzioni amministrative di cui
al presente comma
provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro
e previdenza.
Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge
provinciale del lavoro territorialmente
competente.
8. Il
primo periodo dell'articolo 23 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
sostituito dal seguente:
«Se ai lavori
sono addette le persone
indicate dall'articolo 4,
primo comma , numeri 6 e 7, il datore
di lavoro, anche
artigiano, qualora non
siano oggetto di
comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di
cui all'articolo 9-bis comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge
608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica
o a mezzo
fax, all'Istituto
assicuratore nominativamente,
prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa,
indicando altresi' il
trattamento retributivo ove
previsto».
9. Alla
legge
modifiche: a) nell'articolo
2, e' abrogato
il comma 3;
b)
nell'articolo 3, i
commi da
sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro al di
fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il nominativo ed
il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita' produttiva,
nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro»;
c) nell'articolo
10, i commi da
abrogati, il comma
1 e' sostituito
dal seguente: «Per
ciascun
lavoratore a domicilio,
il libro unico
del lavoro deve contenere
anche le date
e le ore
di consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della
quantita' e
della qualita' di
esso»; d) nell'articolo
13, i commi 2 e 6 sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo
comma», al
comma 4 sono
abrogate le parole
«3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
10. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati , e fermo restando quanto previsto dal decreto
di cui al
comma 4:
a) l'articolo
134 del regolamento di cui al regio decreto
b) l'articolo 7 della legge
c) gli
articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
d) il
decreto del Presidente della Repubblica
n. 2053;
e) gli
articoli 20, 21, 25 e 26 del testo
unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica
f) l'articolo 42 della legge
g) la legge
h) il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni,
dalla legge
608;
j) il comma
1178 dell'articolo 1 della legge
n. 296;
k) il
decreto ministeriale
Gazzetta Ufficiale n. 282 del
l) la legge
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48,
49, 50, dell'articolo
1 della legge
n) i
commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli
14, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo
e integrazioni.
12. Alla
lettera h) dell'articolo
55, comma 4,
del decreto
legislativo
1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti
di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo
5 della legge
dal seguente: «
Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)
. -
1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro
possono essere tenuti presso lo studio
dei consulenti del
lavoro o degli
altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di questa facolta'
devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro
competente per territorio le generalita' del
soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche'
il luogo ove
sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del
lavoro e gli altri
professionisti di cui
all'articolo 1, comma
1, che, senza
giustificato motivo, non
ottemperino entro 15 giorni alla richiesta
degli organi di
vigilanza di esibire
la documentazione in loro
possesso, sono puniti
con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100 a 1000
euro. In caso
di recidiva della
violazione e' data
informazione tempestiva
al Consiglio provinciale
dell'Ordine
professionale di appartenenza
del trasgressore
per eventuali
provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo
4-bis del decreto legislativo
181, come inserito
dall'articolo 6 del decreto legislativo
19
dicembre 2002, n.
297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
All'atto della assunzione,
prima dell'inizio
della attivita' di
lavoro, i datori
di lavoro pubblici
e privati, sono
tenuti a
consegnare ai lavoratori
una copia della
comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis
comma
2, del decreto-legge
1° ottobre 1996,
n. 510, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
successive modificazioni, adempiendo
in tal modo anche
alla
comunicazione di cui
al decreto legislativo
L'obbligo si intende
assolto nel caso
in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima
dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto
legislativo
La presente disposizione
non si applica
per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo
3. All'articolo
8 del decreto legislativo
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse
le parole «I registri sono conservati per
almeno due anni dopo la
fine del relativo periodo»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Gli obblighi di
registrazione di cui al comma
2 si assolvono
mediante le relative scritturazioni
nel libro unico del lavoro».
4. Il
comma 6 dell'articolo 9 della legge
sostituito dal seguente:
«6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni
della presente legge
sono tenuti ad
inviare in via
telematica agli uffici
competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi
dei lavoratori computabili nella
quota di riserva
di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le mansioni disponibili
per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto
inviato, non avvengono
cambiamenti
nella situazione occupazionale
tali da modificare
l'obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva, il datore
di lavoro non
e' tenuto ad
inviare il prospetto.
Al fine di
assicurare
l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo
lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto
informativo, nonche' la periodicita'
e le modalita'
di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione
e
l'innovazione e previa intesa con
la Conferenza unificata. I
prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso
ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della
legge
consultazione nelle proprie
sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico».
5. Al
comma 1 dell'articolo
17 della legge
sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione
rilasciata
dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge».
6. Gli
armatori e le
societa' di armamento
sono tenute a
comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data
di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento
della gente di mare
nel cui ambito
territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco,
l'assunzione e la
cessazione dei rapporti
di lavoro relativi al
personale marittimo iscritto
nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo
115 del Codice della
Navigazione, al personale
marittimo non iscritto nelle matricole della gente di
mare nonche' a
tutto il personale che a vario titolo presta servizio,
come definito
all'articolo 2, comma
1, lettera a)
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica
Art. 41.
Modifiche alla disciplina
in materia di orario di lavoro
1. All'articolo
1, comma 2,
lettera e) ,
n. 2, del decreto
legislativo
lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga»,
sono
inserite le seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo
1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8
aprile 2003, n.
66 dopo le
parole «passeggeri o merci», sono
inserite le seguenti:
«sia per conto proprio che per conto di
terzi».
3. All'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo
n. 66 dopo
le parole «attivita'
operative specificamente
istituzionali», sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo
le parole «frazionati
durante la giornata»,
sono aggiunte le
seguenti: «o da regimi di reperibilita».
5. All'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo
n. 66, dopo
le parole «di
cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole «Il suddetto
periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore
a quattordici giorni».
6. La
lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
lavoro a turni
ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non possa usufruire,
tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo,
di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
7. Il
comma 1 dell'articolo
17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66
e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 7,
8, 12 e
13 possono essere
derogate mediante
contratti collettivi
stipulati a livello nazionale
con le
organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative.
Per il settore privato, in assenza di specifiche
disposizioni nei
contratti collettivi nazionali
le deroghe possono essere stabilite
nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul
piano nazionale».
8. Il
comma 3, dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n.
66 e' sostituito
dal seguente: «3. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi
2, 3, 4, dall'
articolo 9, comma
1 , e dall'articolo 10, comma 1,
e' punita con
la sanzione amministrativa da
ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4,
commi 3 o
cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile
2003, n. 66
e' sostituito dal
seguente: «4. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo
7, comma 1,
e' punita con la
sanzione amministrativa da 25
euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni
singolo periodo di 24 ore».
10. Il
comma 6 dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n.
66 e' sostituito
dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla sanzione amministrativa
da
riferisce a piu'
di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
lavorative, la
sanzione amministrativa va da
pagamento della sanzione in
misura ridotta».
11. All'articolo
14, comma 1,
del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate
violazioni della
disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo
considerando le specifiche
gravita' di esposizione
al rischio di
infortunio,» sono soppresse .
12. All'articolo
14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo
disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o» sono soppresse .
13. Al personale delle aree dirigenziali degli
Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario
Nazionale, in ragione
della qualifica
posseduta e delle
necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno esercizio
della responsabilita' propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non
si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo
contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire
ai
dirigenti condizioni
di lavoro che consentano
una protezione
appropriata ed il pieno recupero
delle energie psico-fisiche.
14. Dalla
data di entrata
in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli
4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis
comma 5, del decreto legislativo
*****OMISSIS*****
FINE TESTO