Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 luglio 2008

 

Circolare n. 117/2008

 

Oggetto: Lavoro – Previdenza – Manovra economica – D.L. 25.6.2008, n.112, su S.O. alla G.U. n. 147 del 25.6.2008.

 

La manovra economica del Governo contiene numerose novità volte a favorire la ripresa dell’occupazione attraverso misure di deregolazione e di semplificazione e a superare lo storico divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

Si evidenziano le disposizioni di maggiore rilevanza con riserva di tornare sull’argo­mento in occasione della conversione in legge del provvedimento.

 

Cumulo pensione/reddito (art. 19) – A decorrere dall’1 gennaio 2009 tutti i pensionati di anzianità potranno cumulare senza alcun limite pensione e reddito da lavoro (dipendente o autonomo). Come è noto, attualmente la piena cumulabilità è consentita, oltre ai pensionati di vecchiaia, a quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi o, in alternativa, con almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età.

 

Contratti a termine (art. 21) – E’ stata attribuita alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) la facoltà di derogare al limite legale di 36 mesi di durata massima dei contratti a termine (DLGVO n. 368/2001). La medesima contrattazione collettiva potrà inoltre definire una differente disciplina del diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore a termine dal citato decreto n. 368 in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro.

 

Apprendistato (art. 23) – Allo scopo di garantire la piena operatività dell’ap­prendistato professionalizzante in assenza delle discipline regionali di attuazione è stato precisato che, in caso di formazione svolta esclusivamente in azienda, la disciplina dei profili formativi è rimessa integralmente alla contrattazione collettiva. Come è noto, in base al DLGVO n. 276/2003 (legge Biagi) l’apprendistato professionalizzante è diretto al conseguimento di una qualificazione professionale e costituisce attualmente l’unico contratto parzialmente decontribuito per l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni.

 

Libro unico del lavoro (art. 39) – E’ stata prevista la soppressione del libro matricola e del libro paga che saranno sostituiti dal libro unico del lavoro nel quale i datori di lavoro dovranno iscrivere tutti i dipendenti nonché i collaboratori e gli associati in partecipazione. Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di tenuta del nuovo libro nonché il relativo regime transitorio.

 

Registro orario degli autisti (art. 40) – L’istituzione del libro unico del lavoro avrà riflessi anche sul registro dell’orario di lavoro degli autisti introdotto da quest’anno dal DLGVO n. 234/2007. Al fine di evitare duplicazioni potrà infatti essere utilizzato come registro il nuovo libro unico, come già avviene attualmente con il libro paga. E’ stato inoltre abrogato l’obbligo di conservare il registro per 2 anni.

 

Dimissioni (art. 39, comma 10, lett. l) – La comunicazione delle dimissioni da parte del lavoratore ritorna in forma libera. E’ stata infatti abrogata la legge n. 188/2007 che aveva vincolato la validità delle dimissioni al rispetto di una complessa procedura informatica.

 

Orario di lavoro (art. 41) – Sono stati modificati diversi aspetti della disciplina dell’orario di lavoro del personale non viaggiante prevista dal DLGVO n. 66/2003. In particolare:

 

·          è stato soppresso l’obbligo per le aziende di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro il superamento delle 48 ore settimanali nel precedente quadrimestre nonché l’esecuzione di lavoro notturno;

 

·          sgombrando il campo da interpretazioni non univoche, è stato definitivamente chiarito che per lavoratore notturno si intende il lavoratore che svolge attività lavorativa per almeno 3 ore di notte per 80 giorni all’anno;

 

·          è stato alleggerito il regime sanzionatorio; in particolare è stata soppressa la sanzione (fino ad un massimo di 1.032 euro) relativa alla violazione del limite legale di orario settimanale normale di 40 ore;

 

·          sono stati esclusi dal campo di applicazione del citato decreto 66 gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

 

Lavoro intermittente (art. 39, comma 11) – E’ stato reintrodotto l’istituto del lavoro intermittente previsto dalla legge Biagi e successivamente abrogato dalla legge n. 247/2007; restano comunque ferme le disposizioni dei contratti collettivi (tra cui il CCNL trasporto merci) che hanno escluso l’ap­plicazione di tale istituto nei singoli settori.

 

Appalti (art. 39, comma 12) – E’stata soppressa la sanzione amministrativa (da 2.500 a 10.000 euro) prevista dal T.U. sulla sicurezza (DLGVO n. 81/2008) a carico delle imprese appaltatrici che non forniscono l’apposita tessera di riconoscimento ai propri dipendenti.

 

Collocamento obbligatorio (art. 40, commi 4 e 5) – Sono stati semplificati gli obblighi di comunicazione in materia di collocamento dei disabili (legge n. 68/69) a cui sono soggette le aziende con oltre 15 dipendenti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 67/2008; 63/2008; 11/2008; 132/2005; 3/2003; 181/1999

 

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 147 del 25.6.2008

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.
 
                              E m a n a

                      il seguente decreto-legge:

 

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 19.
              Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
                        e redditi di lavoro
  1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle   decorrenze   dei  trattamenti  disciplinato  dall'articolo 1,
comma 6,  della  predetta  legge  n.  243 del 2004. Con effetto dalla
medesima   data   di   cui   al  primo  periodo  del  presente  comma
relativamente  alle  pensioni  liquidate  interamente  con il sistema
contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi 21  e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
  3.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 21.
              Modifiche alla disciplina del contratto
                   di lavoro a tempo determinato
  1.  All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368,  dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo»   aggiungere  le  parole:  «,anche  se  riferibili  alla
ordinaria attivita' del datore di lavoro».
  2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre   2007,  n.  247,  dopo  le  parole  «ferma  restando  la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
aggiungere   le  parole:  «e  fatte  salve  diverse  disposizioni  di
contratti  collettivi  stipulati  a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  3.   All'articolo 5,   comma 4-quater,   del   decreto  legislativo
6 settembre  2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza»  aggiungere  le parole: «fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  4.  Decorsi  24  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute  nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 23.
     Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
  1.  All'articolo 49,  comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni» .
  2.  All'articolo 49  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  e'  aggiunto  il  seguente  comma: «5-ter. In caso di formazione
esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In
questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato
professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti
collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali
definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per
ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione
della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica
professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole:
«,compresi i dottorati di ricerca».
  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le  parole  «e  le altre istituzioni formative»
aggiungere  le  seguenti  parole:  «In  assenza  di  regolamentazioni
regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per   quanto   compatibili,  i  principi  stabiliti  all'articolo 49,
comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53».
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
    b) l'articolo 21  e  l'articolo 24,  commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 39.
                    Adempimenti di natura formale
                nella gestione dei rapporti di lavoro
  1.  Il  datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di  lavoro  domestico,  deve  istituire  e  tenere il libro unico del
lavoro  nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori   coordinati   e   continuativi   e  gli  associati  in
partecipazione  con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove
ricorrano,   la   qualifica  e  il  livello,  la  retribuzione  base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
  2.   Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata  ogni
annotazione  relativa  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite  dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso
spese,  le  trattenute  a  qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali,  i  dati  relativi  agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni  ricevute  da  enti  e  istituti  previdenziali. Le somme
erogate  a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono  essere  indicate  specificatamente. Il libro unico del lavoro
deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,
per  ogni  giorno,  il  numero di ore di lavoro effettuate da ciascun
lavoratore   subordinato,   nonche'   l'indicazione   delle   ore  di
straordinario,   delle   eventuali  assenze  dal  lavoro,  anche  non
retribuite,  delle  ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in cui al
lavoratore  venga  corrisposta  una  retribuzione  fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
  3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai  commi 1  e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
  4.  Il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' e tempi di
tenuta  e  conservazione  del  libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
  5.  Con  la  consegna  al  lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate  nel  libro  unico  del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
  6.  La  violazione  dell'obbligo  di istituzione e tenuta del libro
unico  del  lavoro  di  cui  al  comma 1  e'  punita  con la sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli  organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta  degli  organi di vigilanza di esibire la documentazione in
loro  possesso  sono  puniti  con la sanzione amministrativa da 250 a
2000  euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da
500 a 3000.
  7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti  retributivi,  previdenziali  o  fiscali e' punita con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  150  a  1500  euro  e se la
violazione  si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500  a  3000  euro.  La  violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se  la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va  da  150  a  1500  euro.  La  mancata conservazione per il termine
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma provvedono gli
organi  di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e  previdenza.  Autorita'  competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
  8.  Il  primo  periodo  dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
«Se  ai  lavori  sono  addette  le  persone indicate dall'articolo 4,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto  di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro   di   cui   all'articolo 9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge
1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre   1996,   n.   608,   e  successive  modificazioni,  deve
denunciarle,   in   via   telematica  o  a  mezzo  fax,  all'Istituto
assicuratore   nominativamente,   prima   dell'inizio  dell'attivita'
lavorativa,   indicando   altresi'  il  trattamento  retributivo  ove
previsto».
  9.  Alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a)    nell'articolo 2,    e'   abrogato   il   comma 3; b)
nell'articolo 3,  i  commi da  1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro  al  di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il  nominativo  ed  il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita'  produttiva,  nonche'  la  misura della retribuzione nel libro
unico  del  lavoro»; c)  nell'articolo 10,  i  commi da  2  a  4 sono
abrogati,  il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  ciascun
lavoratore  a  domicilio,  il  libro  unico del lavoro deve contenere
anche  le  date  e  le  ore  di  consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione  del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della  qualita'  di  esso»; d)  nell'articolo 13,  i commi 2 e 6 sono
abrogati,  al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4  sono  abrogate  le  parole  «3,  quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
  10.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
soppressi,  e  fermo  restando  quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
    a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
    b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
    c)  gli  articoli 39  e  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
    d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
    e)  gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179;
    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
    j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
    k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
    m)   i   commi 32,   lettera d),   38,   45,   47,  48,  49,  50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    n) i  commi 1173  e  1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  11.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione  gli  articoli 14,  33,  34,  35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche
e integrazioni.
  12.   Alla   lettera h)   dell'articolo 55,  comma 4,  del  decreto
legislativo  9 aprile  2008,  n.  81,  le  parole «degli articoli 18,
comma 1, lettera u)» sono soppresse.

                        *****OMISSIS*****

 

                              Art. 40.
                   Tenuta dei documenti di lavoro
                    ed altri adempimenti formali
  1.  L'articolo  5  della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito
dal   seguente:  «1.  Per  lo  svolgimento  della  attivita'  di  cui
all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso   lo   studio   dei   consulenti  del  lavoro  o  degli  altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che
intendono    avvalersi   di   questa   facolta'   devono   comunicare
preventivamente  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio  le  generalita'  del  soggetto al quale e' stato affidato
l'incarico,  nonche'  il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente   del   lavoro   e   gli   altri   professionisti  di  cui
all'articolo 1,   comma 1,   che,   senza  giustificato  motivo,  non
ottemperino  entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di  esibire  la  documentazione  in loro possesso, sono puniti con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  100 a 1000 euro. In caso di
recidiva   della   violazione  e'  data  informazione  tempestiva  al
Consiglio  provinciale  dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
  2.  All'articolo 4-bis  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181,   come   inserito   dall'articolo 6   del   decreto  legislativo
19 dicembre  2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di
lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di  cui all'articolo 9-bis,
comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui
al  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima  dell'inizio  della  attivita'  lavorativa, copia del contratto
individuale  di  lavoro  che  contenga  anche  tutte  le informazioni
previste  dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione  non  si  applica per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono  apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le
parole  «I  registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine
del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli
obblighi  di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito  dal  seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti
nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da
incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa
intesa  con  la  Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai  predetti  documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico».
  5.  Al  comma 1  dell'articolo 17  della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono  soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge».
  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a
comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,
l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al
personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui  all'articolo 115  del  Codice  della  Navigazione,  al personale
marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto   il  personale  che  a  vario  titolo  presta  servizio,  come
definito all'articolo 2,   comma 1,   lettera a)   del   decreto  del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

 

                               Art. 41.
      Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
  1.   All'articolo 1,   comma 2,   lettera e),  n.  2,  del  decreto
legislativo  8 aprile  2003,  n.  66  dopo  le parole «e' considerato
lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore  che svolga», inserire le
parole: «per almeno tre ore».
  2.  All'articolo 1,  comma 2,  lettera h),  del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le
parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66   dopo   le   parole   «attivita'   operative  specificamente
istituzionali»,  inserire  le  parole:  «e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da
regimi di reperibilita».
  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  dopo  le  parole  «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole  «Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni».
  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile  2003,  n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di
lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
  7.  Il  comma 1  dell'articolo 17  del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n. 66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli
articoli 7,  8,  12  e  13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi  stipulati  a  livello  nazionale  con  le  organizzazioni
sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative.  In  assenza  di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe
possono  essere  stabilite  nei  contratti  collettivi territoriali o
aziendali  stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale».
  8.   Il   comma 3,  dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo
8 aprile  2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle   disposizioni   previste   dall'articolo 4,   commi 2,  3,  4,
dall'articolo 9,  comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».
  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: «4. La violazione delle
disposizioni  previste  dall'articolo 7,  comma 1,  e'  punita con la
sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
  10.   Il   comma 6  dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo
8 aprile  2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
  11.  All'articolo 14,  comma 1,  del  decreto  legislativo 9 aprile
2008,  n.  81  eliminare  le  parole:  «ovvero  in  caso di reiterate
violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7
e  9  del  decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n. 66, e successive
modificazioni,  considerando le specifiche gravita' di esposizione al
rischio di infortunio,».
  12.  All'articolo 14,  comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile  2008,  n.  81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni
della  disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo  giornaliero  e  settimanale,  di  cui  al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o».
  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica
posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico
dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva  definisce  le  modalita'  atte  a  garantire ai dirigenti
condizioni  di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

                           *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO