Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 12 settembre 2008

 

Circolare n. 156/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Vertenza del settore – Aggiornamenti – Legge 6 agosto 2008, n.133, su G.U. n.195 del 21.8.2008.

 

In presenza di diverse interpretazioni provenienti da più parti, sembra opportuno ribadire che allo stato attuale le nuove disposizioni sull’autotrasporto contenute nella legge n.133/08 non fanno scattare ancora alcun obbligo a carico degli operatori.

 

In particolare, non essendo ancora stato costituito l’Osservatorio della Consulta che dovrà fornire le indicazioni ufficiali sui costi chilometrici del carburante per le diverse tipologie di veicoli, non è individuabile la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante così come definita dalla legge (commi 4 e 6 dell’articolo 83 bis del D.L. n.112/08 convertito nella L. n.133/08) e quindi quel dato non può ancora essere indicato nei contratti e nelle fatture.

 

D’altro canto, il regime transitorio di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 83 bis (adeguamento dei corrispettivi in caso di aumenti del prezzo del carburante superiori al 2 per cento), operativo nelle more della costituzione dell’Osservatorio, non produce effetti poiché il prezzo del gasolio in questo periodo è fortunatamente decrescente.

 

Per quanto riguarda i termini di pagamento, si rammenta che, come era previsto finora dal d.lgvo n.231/02, tanto il termine di 30 giorni quanto il saggio degli interessi moratori (attualmente pari a 11,10%) possono essere derogati tramite pattuizione scritta.

 

In questa situazione le associazioni artigiane hanno espresso al Ministro Matteoli forte insoddisfazione chiedendo, da una parte, che ai fini dell’immediata determinazione di una tariffa minima vengano considerati validi i costi chilometrici del gasolio calcolati dal Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, e dall’altra, che si superino le vischiosità burocratiche che ostacolano la costituzione dell’Osser-vatorio, eventualmente anche con un nuovo intervento normativo. L’insoddisfazione è anche legata al ritardo nella fruizione delle risorse messe a disposizione del settore (386 milioni di euro) per la mancata emanazione dei relativi decreti ministeriali sui quali sono stati mossi rilievi da parte della Commissione Europea.

 

Nel frattempo il Ministero sta mettendo a punto ulteriori provvedimenti facenti parte dei vari protocolli sottoscritti con gli autotrasportatori. In particolare è in dirittura di arrivo l’introduzione del nuovo documento di accompagnamento delle merci (Scheda di trasporto) che pur nella sua intrinseca gravosità gestionale è stato semplificato in alcune parti qualificanti secondo le indicazioni della Confetra: esonero per il collettame, esclusione della formalità della data certa, limitazione a casi particolari dell’obbligo di indicare il proprietario della merce.

 

Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della situazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.150/2008 e 147/2008

 

Allegati quattro

 

D/d

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S.O. alla G.U. n. 195 del 21.8.2008 (fonte Guritel)

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133

Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
 
                            *****OMISSIS*****
 
                              Art. 83-bis.
      Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato
            dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
        1.  L'Osservatorio  sulle  attivita'  di autotrasporto di cui
all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21 novembre 2005, n. 286,
sulla  base  di  un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle
rilevazioni  effettuate  mensilmente  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  sul  prezzo  medio del gasolio per autotrazione, determina
mensilmente   il   costo  medio  del  carburante  per  chilometro  di
percorrenza,  con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
    2.  Lo  stesso  Osservatorio,  con riferimento alle tipologie dei
veicoli,  determina,  il  quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di
dicembre,  la  quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio
dell'impresa  di  autotrasporto  per conto di terzi rappresentata dai
costi del carburante   .
        3.  Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo
sono   volte   a   disciplinare   i  meccanismi  di  adeguamento  dei
corrispettivi   dovuti  dal  mittente  per  i  costi  del  carburante
sostenuti  dal  vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento
all'impatto  sul  mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata
in vigore   .
        4.  Qualora  il contratto di trasporto sia stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  lo  stesso  contratto,  ovvero la fattura emessa dal
vettore  per  le  prestazioni  ivi  previste, evidenzia, ai soli fini
civilistici  e  amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo
deve  corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato  ai  sensi  del  comma  1,  nel  mese precedente a quello
dell'esecuzione   del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero  dei
chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nel contratto o
nella fattura   .
      5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto  da  effettuare  in  un  arco  temporale eccedente i trenta
giorni,  la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo del
carburante  sostenuto  dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali,  cosi'  come  gia'  individuata  nel  contratto o nelle
fatture  emesse  con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
vettore  nel  primo  mese  di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla
base   delle   variazioni  intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni
superino  del  2  per  cento il valore preso a riferimento al momento
della  sottoscrizione  del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento
effettuato   .
      6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato  in  forma  scritta,  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo  21  novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore
evidenzia,  ai  soli  fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo  dovuto  dal  mittente,  corrispondente  al  costo  del
carburante  sostenuto  dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali.   Tale   importo   deve   corrispondere   al   prodotto
dell'ammontare  del costo chilometrico determinato, per la classe cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il
numero  di  chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura   .
        7.  La  parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da
quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte
del  costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente   a   costi  diversi  dai  costi  del  carburante  nel
provvedimento di cui al comma 2   .
        8.  Laddove  la  parte  del  corrispettivo dovuto al vettore,
diversa  da  quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo
inferiore  a  quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al
mittente  il  pagamento  della  differenza.  Qualora  il contratto di
trasporto  di  merci  su  strada  non  sia  stato  stipulato in forma
scritta,  l'azione  del  vettore si prescrive decorsi cinque anni dal
giorno  del  completamento della prestazione di trasporto. Qualora il
contratto  di  trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del
vettore  si  prescrive  in  un  anno  ai sensi dell'articolo 2951 del
codice civile   .
      9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni  successivi,  il  vettore  puo'  proporre,  entro i successivi
quindici  giorni,  a  pena  di  decadenza,  domanda  d'ingiunzione di
pagamento   mediante   ricorso   al   giudice  competente,  ai  sensi
dell'articolo  638  del  codice  di  procedura  civile, producendo la
documentazione   relativa  alla  propria  iscrizione  all'albo  degli
autotrasportatori   di   cose   per  conto  di  terzi,  la  carta  di
circolazione  del  veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto,
la   fattura   per  i  corrispettivi  inerenti  alla  prestazione  di
trasporto,   la   documentazione   relativa   all'avvenuto  pagamento
dell'importo   indicato   e  i  calcoli  con  cui  viene  determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il  giudice,  verificata  la  regolarita'  della  documentazione e la
correttezza  dei  calcoli  prodotti,  ingiunge  al  committente,  con
decreto  motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura
civile,  di  pagare  l'importo  dovuto  al  vettore  senza dilazione,
autorizzando   l'esecuzione   provvisoria   del   decreto   ai  sensi
dell'articolo  642  del  codice  di  procedura  civile  e fissando il
termine  entro  cui  puo'  essere  fatta  opposizione, ai sensi delle
disposizioni  di  cui  al  libro  IV,  titolo I, capo I, del medesimo
codice   .
       10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di
cui  ai  commi  1  e  2,  l'importo  dell'adeguamento  automatico del
corrispettivo  dovuto  dal committente per l'incremento dei costi del
carburante  sostenuto  dal  vettore  e'  calcolato  sulla  base delle
rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico
e  si  applica  ai  corrispettivi  per  le  prestazioni  di trasporto
pattuite  nei  mesi  precedenti qualora le variazioni intervenute nel
prezzo  del  gasolio  superino  del  2  per  cento  il valore preso a
riferimento  al  momento della conclusione del contratto. Inoltre, la
quota  di  cui  al  comma  2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di
massa  complessiva  pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento
per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o
superiore  a  3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate   .
        11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo
trovano  applicazione  con  riferimento  agli aumenti intervenuti nel
costo  del  gasolio  a  decorrere  dal    luglio 2008 o dall'ultimo
adeguamento effettuato   .
        12.  Il  termine  di  pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti  di  trasporto  di merci su strada, nei quali siano parte i
soggetti  che  svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e'
fissato  in  trenta  giorni  dalla data di emissione della fattura da
parte  del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti,
in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231   .
      13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12,
il  creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  
       14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della
legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove
applicabili,  alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9
consegue  la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche'
la  sanzione  dell'esclusione  per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge
  .
          15.  Le  sanzioni  indicate  al  comma  14  sono  applicate
dall'autorita' competente   .
      16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte
dal  comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto
di  trasporto  conforme  a  un  accordo  volontario  concluso, tra la
maggioranza  delle  organizzazioni  associative  dei  vettori e degli
utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per   l'autotrasporto   e  per  la  logistica,  per  disciplinare  lo
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico  settore
merceologico   .
        17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e
di  assicurare  il  corretto  e  uniforme  funzionamento del mercato,
l'installazione  e  l'esercizio  di  un  impianto di distribuzione di
carburanti  non  possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli, con finalita' commerciali,
relativi  a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e
tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni  od  obblighi  circa  la  possibilita'  di  offrire,  nel
medesimo   impianto   o   nella  stessa  area,  attivita'  e  servizi
integrativi   .
        18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi
generali  in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione   .
        19.  All'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo
albo  professionale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «abilitato ai
sensi  delle  specifiche  normative  vigenti  nei  Paesi  dell'Unione
europea»   .
        20.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno
settemila  impianti  nel  periodo  successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse   .
        21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito  dei  propri  poteri  di  programmazione  del territorio,
promuovono  il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e
la  diffusione  dei  carburanti  eco-compatibili,  secondo criteri di
efficienza,  adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel
rispetto  dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della  disciplina  in  materia ambientale, urbanistica e di sicurezza
  .
        22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il gas, determina, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   i  criteri  di  vettoriamento  del  gas  per  autotrazione
attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale   .
       23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi
a  favore  dell'autotrasporto  sul fondo di cui all'articolo 1, comma
918,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, al netto delle misure
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica   29  dicembre  2007,  n.  273,  sono  destinate,  in  via
prioritaria  e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del
presente  articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio  delle  imprese  di autotrasporto di merci, con particolare
riferimento  al  limite  di  esenzione  contributiva  e fiscale delle
indennita'  di  trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da
lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni
di  lavoro  straordinario,  nonche'  a  incentivi  per  la formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.   
      24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
    a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori
di  lavoro  addetti  alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto  di  merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio  comunale  effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  che  non concorre a formare il reddito di
lavoro  dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni del
medesimo comma 5;
    b)  l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa a trasferte
effettuate  fuori  del  territorio  comunale nel periodo d'imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al
netto delle spese di viaggio e trasporto   .
        25.  Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la
percentuale  delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni
di  lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai
prestatori  di  lavoro  addetti  alla  guida dipendenti delle imprese
autorizzate   all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre  alla
formazione  del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
del   decreto-legge   27   maggio   2008,   n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza   .
      26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,
e'  riconosciuto  un  credito di imposta corrispondente a quota parte
dell'importo  pagato  quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per
ciascun  veicolo,  di  massa  massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate,  posseduto  e  utilizzato  per  la predetta attivita'. La
misura  del  credito  d'imposta  deve essere determinata in modo tale
che,  per  i  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i  veicoli  di  massa  massima  complessiva  compresa  tra 7,5 e 11,5
tonnellate.  Il  credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni,  non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione  del  valore  della  produzione  netta  di  cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile  agli  effetti delle imposte sui redditi e non rileva
ai  fini  del  rapporto  di  cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni   .
        27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti
di  spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e 26, con provvedimenti del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e,  limitatamente  a  quanto
previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di
indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale  delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la
misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le
eventuali  disposizioni  applicative  necessarie  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29   .
        28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla
formazione  professionale sono destinate risorse rispettivamente pari
a  9  milioni  di  euro  e  a  7  milioni  di  euro.  Con regolamenti
governativi,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono
disciplinate  le  modalita'  di  erogazione  delle  risorse di cui al
presente comma   .
      29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e
28,  pari  a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa
fronte  con  le  risorse  disponibili  sul  fondo di cui al comma 918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296   .
        30.  Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 2007, n. 273, sono estese
all'anno  2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione
dell'articolo  9  del  presente  decreto, previa autorizzazione della
Commissione europea   .
         31.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
individua,  tra le misure del presente articolo, quelle relativamente
alle  quali  occorre  la  previa verifica della compatibilita' con la
disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea   .

 

                           *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

AUTOTRASPORTO: RISCHIO ROTTURA CON IL GOVERNO

 

A più di due mesi dall’accordo stipulato con il Governo la maggior parte degli impegni assunti non è stata mantenuta: mancano infatti i provvedimenti per la responsabilità delle risorse e ancora non è stata emanata la circolare necessaria a dare attuazione alla legge 133/08 che stabilisce l’obbligo di adeguare il corrispettivo per le prestazioni di trasporto all’andamento del costo del gasolio.

 

L’UNATRAS (UNIONE FEDERAZIONI SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI), che aveva responsabil­mente sospeso il fermo dei servizi nello scorso mese di luglio, anche grazie all’impegno personale assunto dal Ministro, considerata la situazione determinatasi ha deciso, nella riunione dei propri organi esecutivi tenutasi stamane, l’immediato stato di agitazione della categoria.

Roma, 10 settembre 2008

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 12 settembre 2008

 

Illustre e Caro Ministro,

 

         le disposizioni sull’autotrasporto della recente legge 133 hanno un rilevante impatto su tutto il mondo del trasporto e della logistica delle merci: esse devono dunque essere attuate con responsabilità e rigore, nel pieno rispetto di tutti gli interessi in gioco.

         In particolare, a parere della scrivente, fintantoché non sarà istituito l’Osserva­torio della Consulta non potrà essere imposta ai committenti nessuna tariffa basata su costi chilometrici e dovrà applicarsi esclusivamente il regime transitorio di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 83 bis. A fronte di aumenti del prezzo del gasolio superiori al 2 per cento, dunque, dovrà essere riconosciuto ai vettori, sia nel caso di contratti scritti che di contratti verbali, un corrispondente adeguamento del corrispettivo liberamente concordato tra le parti. Una diversa interpretazione delle disposizioni sarebbe illegittima.

 

         D’altronde clausole di adeguamento analoghe a quella introdotta nel nostro ordinamento hanno permesso ad altri Stati europei dove si erano verificate crisi del settore (es. Spagna, Portogallo) di risolvere le vertenze con piena soddisfazione delle imprese di autotrasporto.

 

         Confidando che saprà tenere in debito conto le considerazioni della scrivente, resto a disposizione per qualsiasi utile confronto e La saluto con profonda stima

 

 

                                                                           Pietro Vavassori

 

 

____________________

 

Egregio Signore

Sen. Altero Matteoli

Ministro delle Infrastrutture

e dei Trasporti

                   ROMA

____________________

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DISPOSIZIONI CORRETTIVE AL

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286

 

Art. 7 bis

Istituzione della scheda di trasporto

 

1.       Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2.       La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all’articolo 8.

3.       Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all’articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4.       Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, ovvero la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.800,00.

5.       Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 120,00. In occasione dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, provvede all’applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 e dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6.        Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.