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Roma,
Circolare n.170/2008
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione del bollo auto – Provv.
Agenzia Entrate prot. n.146981/2008 dell’8.10.2008 - Risoluzione
n.376/E del 9.10.2008.
Con i provvedimenti
indicati in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha reso operativo lo sconto sulle
tasse automobilistiche per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi,
relativamente ai veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate, così come
previsto dalla legge 133/2008 (comma 26 dell’articolo 83bis).
L’importo
dell’agevolazione deve essere calcolato in percentuale sull’ammontare del bollo
auto pagato per l’anno 2008, secondo i seguenti valori:
PESO DEI VEICOLI
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IMPORTO SCONTO
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da
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35%
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superiore a 11,5 tonn
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70%
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Il beneficio è
fruibile mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione dei
versamenti fiscali e previdenziali effettuati coi modelli F24 già a partire dal corrente mese di ottobre.
MODELLO F24 – SEZIONE ERARIO
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CODICE TRIBUTO
6809 |
ANNO DI RIFERIMENTO
2008 |
Limite di 100 mila euro - L’Agenzia delle Entrate sottolinea che,
secondo le verifiche effettuate dal Ministero dei Trasporti, le agevolazioni
previste dalla legge 133 (riduzione bollo auto, deducibilità delle trasferte e
detassazione degli straordinari degli autisti) configurano aiuti di Stato e pertanto
ciascuna singola impresa potrà godere dei benefici solo per un importo globale
di 100 mila euro nell’arco di un triennio (regola del de minimis).
Modello Unico – Nelle prossime dichiarazioni dei redditi le imprese di
autotrasporto dovranno indicare
l’ammontare del credito d’imposta usufruito al fine della verifica del rispetto
della soglia di 100 mila euro e del monitoraggio della copertura finanziaria
della misura.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.156/2008 |
Allegati due: - Provv. Agenzia Entrate prot. n.146981/2008 dell’8.10.2008 - Risoluzione n.376/E del 9.10.2008 |
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D/cp |
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