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Roma,
Circolare n. 20/2009
Oggetto: Lavoro – Riforma degli assetti contrattuali – Accordo
del 22.1.2009 tra Governo e parti sociali.
Il
22 gennaio è stato sottoscritto a Palazzo Chigi tra Governo, organizzazioni
imprenditoriali (tra cui la
Il nuovo accordo,
che avrà carattere sperimentale per la durata di quattro anni, conferma
l’attuale assetto basato su due livelli rappresentati dalla contrattazione
nazionale e dalla contrattazione decentrata (aziendale o territoriale).
Rispetto al passato cambiano però durata, che da quadriennale diventa triennale
per entrambi i livelli, e metodo di calcolo degli aumenti del contratto
nazionale con il definitivo abbandono del riferimento all’inflazione programmata.
Nel dettaglio il
nuovo modello contrattuale si baserà sui seguenti princìpi.
Contrattazione nazionale – Come già anticipato, i contratti
collettivi nazionali avranno durata triennale sia per la parte economica che
per quella normativa. Gli aumenti saranno calcolati prendendo a riferimento un
nuovo indice previsionale dell’inflazione denominato IPCA (indice dei prezzi al consumo ammortizzato in ambito europeo per
l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati;
tale indice sarà calcolato da un soggetto esterno ancora da individuare.
Qualora nel triennio si dovessero verificare significativi scostamenti tra
l’inflazione prevista e quella reale, il recupero avverrà entro la vigenza del CCNL.
L’accordo rinvia a successive intese la possibilità di:
·
disciplinare lo svolgimento della trattativa di rinnovo attraverso la
definizione di tempi, procedure e periodi di tregua sindacale;
·
prevedere un meccanismo
volto a garantire al lavoratore la copertura economica dalla data di scadenza
del CCNL; l’operatività di tale meccanismo sarà subordinata al rispetto da
parte dei sindacati dei tempi e delle procedure del negoziato;
·
stabilire nei CCNL elementi
economici di garanzia a favore dei lavoratori sprovvisti di contrattazione
di secondo livello;
·
definire procedure e condizioni che consentano, in situazioni di
crisi o per favorire lo sviluppo economico e occupazionale, di derogare anche
in via sperimentale e temporanea a singoli istituti economici o normativi del CCNL.
Contrattazione decentrata – La contrattazione di secondo
livello, anch’essa di durata triennale, manterrà l’impostazione attuale che
collega il riconoscimento dei premi di
risultato al raggiungimento di obiettivi di produttività aziendali o
territoriali. L’accordo in questione sottolinea la necessità di un incremento delle
attuali agevolazioni contributive e fiscali sui premi di risultato al fine della
maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.104/2008 e 109/1993 |
Allegato
uno |
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M/n |
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