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Roma,
Circolare n. 29/2009
Oggetto: Tributi – Adempimenti dei
sostituti d’imposta – Bonus per i dipendenti meno abbienti – Circolare Agenzia
delle Entrate n.2/5 del 3.2.2009.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per la
richiesta e l’erogazione del bonus per i lavoratori meno abbienti di cui al
D.L. n.185/2008 convertito dalla legge n.2/2009.
In particolare
l’Agenzia ha precisato che i datori di lavoro hanno tempo fino al
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/n |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla Confetra. |
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Ufficio Persone
Fisiche
CIRCOLARE N.2/E
Roma, 3 febbraio 2009
Prot.: 2009/9209
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Bonus
straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e
non autosufficienti – Art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.
PREMESSA
L’art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in
ordine alle modalità applicative della disposizione sopra citata.
1. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO
L’articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
L’importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione
del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi
componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta
2008.
Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del
nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né
ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio
della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL BONUS
Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia.
Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non
separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la
residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della
condizione di familiare “a carico” ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.
Al riguardo si precisa che il richiedente
extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti
all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per
attestare lo status di
familiare a carico che, ai sensi dell’ dall’articolo
1, commi da
a) documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con
apposizione dell’apostille,
per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere
fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica
annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente
autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato
italiano del Paese d’origine.
Fanno parte del nucleo familiare:
• il
richiedente;
• il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
• i figli,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati;
• ogni
altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del
richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare. I coniugi separati o
divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo
insieme ai figli.
A differenza del coniuge non separato, i figli e gli
altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della
composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.
Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia
composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il
nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.
Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto
(richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all’articolo 433 del
c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso
di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono
partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.
In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in
assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori
possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo
caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non
può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro.
Le considerazioni che precedono valgono anche con
riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di
due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.
Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri
non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus.
Si ricorda che per essere considerato a carico il
familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno
computate, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, anche
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della
condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini
del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, di cui si tratterà
nel successivo paragrafo 3, anche se posseduti da uno dei coniugi.
Il bonus è
concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo
familiare abbiano percepito nell’anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in
una o più delle seguenti categorie:
1. redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1,
del Tuir;
2. redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente:
A. compensi percepiti da soci di cooperative di
produzione e lavoro;
B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
C. remunerazioni dei sacerdoti;
D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori
socialmente utili;
E. assegni periodici corrisposti
al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.
4. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è
di ostacolo alla fruizione del bonus a
condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del
richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli
stessi redditi da parte del “richiedente” esclude la fruizione del bonus.;
5. redditi
fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, purché
posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate
precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare
deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall’intero
nucleo familiare.
Dalla lettera della norma si evince che il richiedente
deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3
(redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il
richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il
rispetto del limite di 2.500 euro sopra richiamato.
La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si
intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di
questi, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità
corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.
Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la
fruizione del bonus a
condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di
reddito indicate dalla norma.
Il bonus è
riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione
e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, ancorché titolare di partita IVA, qualora la somma
dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare – nell’esempio,
derivanti dal possesso dell’abitazione da parte del richiedente e del reddito
agrario da parte del coniuge - non superi 2.500 euro.
Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai
terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del
reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della
rivalutazione del 5, 70 e 80 percento e, in caso di redditi effettivi, al netto
delle riduzioni previste per canoni di locazione).
Il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei
precedenti cinque punti – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti
dall’esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di
capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno
dei componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al beneficio con riferimento
all’intero nucleo familiare.
3. MISURA DEL BENEFICIO
Come
prima affermato, la misura del beneficio varia in funzione della composizione
del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso, dato dalla somma
dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’articolo 8 del Tuir di ciascun componente del nucleo. Pertanto, il reddito
complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle
diverse tipologie elencate al paragrafo 2, compreso quello derivante dal possesso
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ciò premesso, il bonus,
per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la
condizione di persona a carico di cui all’articolo 12 del Tuir,
compete nelle misure di seguito indicate:
a) duecento euro per i soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
b) trecento euro per il nucleo familiare di due
componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila
euro;
c) quattrocentocinquanta euro per il nucleo familiare di
tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila
euro;
d) cinquecento euro per il nucleo familiare di quattro
componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
e) seicento euro per il nucleo familiare di cinque
componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
f) mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque
componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a
ventiduemila euro;
g) mille euro per il nucleo familiare con componenti
portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste
dall’articolo 12, comma 1, del Tuir, con un reddito
complessivo familiare non superiore a trentacinquemila euro.
N. componenti |
Limite di reddito |
Ammontare bonus
|
1 (titolare di pensione) |
15.000 |
200 |
2 |
17.000 |
300 |
3 |
17.000 |
450 |
4 |
20.000 |
500 |
5 |
20.000 |
600 |
più di 5 |
22.000 |
1.000 |
Con familiare a carico portatore di handicap |
35.000 |
1.000 |
In caso di nucleo familiare composto da
un unico componente il bonus di
200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figuri in ogni caso un reddito di
pensione.
Con riferimento ai nuclei familiari con
componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, leggera g), del decreto-legge n. 185 del 2008, il bonus è attribuito
per il maggior importo di “euro mille
per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono
le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del Tuir,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
trentacinquemila”.
Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare
porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui
nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del
richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente
a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.
In tal senso devono ritenersi integrate
le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del bonus, approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo
stesso giorno sul sito dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La composizione del nucleo familiare e
l’ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al
periodo d’imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La
norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se
richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008.
Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con
riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di
componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono
essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.
Ad esempio: il richiedente A
presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto
da 4 persone:
A, coniuge lavoratore dipendente
B, coniuge lavoratrice dipendente
C e D figli a carico
La richiesta effettuata per il 2007
esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per
cui, per il 2008 la richiesta del bonus
non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in
caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.
4. TERMINI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
La richiesta dell’erogazione del
beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente
pensionistico. Con riferimento al termine di presentazione della richiesta al
sostituto d’imposta, con emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge
n. 185 del 2008, è stato previsto lo spostamento dello stesso dal 31 gennaio
2009 al 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d’imposta 2007.
Ciò premesso, la richiesta
dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o
all’ente pensionistico:
• entro
il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d’imposta 2007;
• entro
il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero
di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti
al periodo d’imposta 2008.
Qualora il beneficio non venga erogato
dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una richiesta all’Agenzia
delle Entrate, attraverso l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate:
• entro
il 30 aprile 2009 (cfr. par. 4.2), qualora il beneficio sia
richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
• entro
il 30 giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d’imposta 2008, per i soggetti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti
all’anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta 2008.
4.1 Richiesta al sostituto
d’imposta
I soggetti beneficiari titolari di
redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro
dipendente possono richiedere l’erogazione del bonus al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico, mediante
apposita istanza.
Il modello di domanda, disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) ,
può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei
soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via
telematica, ai quali non spetta alcun compenso.
Nella domanda i contribuenti devono autocertificare i
dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in
possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere ammesso a beneficiare
del bonus.
Il termine di presentazione dell’ istanza,
come riportato al paragrafo precedente, varia in funzione dell’anno d’imposta
che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti per il
riconoscimento del bonus.
Per quanto concerne i termini di erogazione, la norma
individua date diverse a seconda che l’anno preso a
riferimento sia il 2007 o il 2008, e a seconda della tipologia del sostituto di
imposta.
In particolare, in base alla formulazione testuale delle
disposizioni, se l’anno di riferimento è il 2007:
1) i sostituti d’imposta diversi dalle amministrazioni pubbliche
e dagli enti pensionistici erogano il beneficio nel mese di febbraio 2009
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero
importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili riferiti all’anno 2009. Al riguardo, si esprime l’avviso
che, in considerazione dell’ intervenuto spostamento
al 28 febbraio del termine di presentazione dell’istanza al sostituto, si debba
ritenere parimenti differito di un mese (dal 28 febbraio al 31 marzo) anche il
termine ultimo per l’erogazione del bonus
da parte del sostituto;
2) gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, erogano
il beneficio entro il successivo mese di marzo 2009, seguendo l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero importo spettante a
ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibili.
Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate,
entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e comunicare l’importo erogato
in relazione a ciascuna richiesta.
I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte
ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle
Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata
erogazione del bonus, devono
darne tempestiva informazione al richiedente.
Diversamente,
se l’anno di riferimento è il 2008:
• i
sostituti di imposta di cui al precedente punto 1) erogano il beneficio nel
mese di aprile 2009, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle
istanze, per l’intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del
monte ritenute e contributi disponibili dello stesso mese e riferiti all’anno
2009;
• gli
enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvederanno, invece, ad
erogare il beneficio entro il successivo mese di maggio 2009 seguendo i criteri
indicati al precedente punto 2).
Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate,
entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e comunicare l’importo erogato
in relazione a ciascuna richiesta.
I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte
ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle
Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata
erogazione del bonus, devono
darne tempestiva informazione al richiedente.
4.2 Richiesta all’Amministrazione Finanziaria
Per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere
erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata all’Agenzia delle
Entrate.
Anche in questo caso, il termine di presentazione delle richiesta del bonus
varia in funzione del periodo d’imposta preso a riferimento per la
verifica delle condizioni di spettanza.
Nell’ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in
dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti all’anno 2007, la domanda va presentata, in via
telematica, utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, entro il termine ultimo
del 30 aprile 2009 (il termine del 31 marzo 2009 previsto dalla norma viene spostato
di un mese in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del bonus da parte del sostituto).
Diversamente, qualora si voglia richiedere il beneficio
in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti all’anno 2008, la domanda va presentata:
− entro il 30 giugno 2009, attraverso l’apposito modello
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
− mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta 2008, per gli altri contribuenti.
5 RESTITUZIONE DELLE SOMME
Nell’ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti,
in tutto o in parte, deve provvedere a restituirle entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo all’erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento
effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini. A tal fine
sarà istituito un apposito codice tributo.
Infine, la norma dispone l’obbligo per gli enti
previdenziali e l’Agenzia delle entrate di provvedere al monitoraggio degli
effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai Ministeri del
lavoro e dell’economia anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi.15
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente
osservati dagli uffici.
Attilio Befera