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Roma, 20 aprile 2009
Circolare n. 68/2009
Oggetto: Autotrasporto – Contratti scritti – Modalità di
apposizione della data certa.
Com’è noto, in base
all’attuale normativa i servizi di trasporto regolati con contratti scritti non
sono sottoposti ai pesanti vincoli in materia di tariffe previsti dall’articolo
83 bis della legge n.133/2008.
I contratti scritti
devono contenere tutti gli elementi essenziali stabiliti dal d.lgvo n.286/2005 (nome e sede del vettore, del committente
e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all’Albo degli
autotrasportatori; tipologia e quantità della merce trasportata; corrispettivo
del servizio e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce
da parte del vettore e di riconsegna al destinatario; tempi massimi per il
carico e lo scarico della merce trasportata) e devono avere data certa.
A quest’ultimo
riguardo si sottolinea come la legge consenta oggi di apporre la data certa sui
documenti in modo semplice, a casa propria, senza dover ricorrere
all’intervento di terzi. Il decreto legislativo n.82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) ha infatti introdotto una serie di
semplificazioni legate all’utilizzo delle procedure informatiche che si
applicano anche ai privati (articolo 2). In particolare, ai fini della data
certa il decreto prevede all’articolo 20 comma 3 che “la data e l’ora del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”.
Quelle regole
tecniche sulla validazione temporale sono utilizzate dai cosiddetti “certificatori
autorizzati” (il cui elenco completo è disponibile sul sito www.cnipa.gov.it). Acquistando dispositivi
per apporre la data certa da un certificatore autorizzato si ha quindi la
garanzia della piena conformità di quella procedura alle norme del nostro
ordinamento. Tra i certificatori più utilizzati figurano Poste Italiane e Infocert, la società delle Camere di Commercio.
Il dispositivo più
semplice per apporre la data certa è quello della firma digitale. La firma
digitale è una sorta di timbro virtuale che una volta apposta sui documenti
garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità
dei documenti stessi, nonché la loro “marcatura temporale”.
Dal punto di vista
tecnico il dispositivo di firma digitale consiste in una carta magnetica da
inserire in un apposito lettore da collegare al computer. Il rilascio della
carta avviene a vista (presso le Camere di Commercio nel caso di Infocert o presso gli uffici postali nel caso di Poste
Italiane).
Per apporre la data
certa occorre innanzitutto che il documento sia informatico cioè leggibile dal
computer. Ad esempio nel caso dei contratti di trasporto scritti a mano o
scambiati via fax occorre prima di tutto scannerizzarli. Al documento
informatico così ottenuto potrà essere apposta la data certa collegandosi via
internet al sito del certificatore e seguendo le relative istruzioni.
L’adempimento è semplice, richiede pochi secondi e può essere fatto in
qualsiasi momento.
f.to Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112
(fonte Banca dati UTET)
DECRETO LEGISLATIVO 7
marzo 2005, n. 82
Codice
dell'amministrazione digitale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente
decreto legislativo:
Capo I
Principi generali
Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di
applicazione
1. Definizioni.
1. Ai fini del
presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il
processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla
verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la
validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un
soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identità elettronica: il
documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di
dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il
documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli
attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il
certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della
direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti
di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che
presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri
servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della
coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della
coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale
si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare
delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il
dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici
soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche
amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato
conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di
accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di
legge;
p) documento informatico: la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei
dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica;
r) firma elettronica qualificata: la
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce
in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare
tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
t) fruibilità di un dato: la
possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi
automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei
documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura
di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione,
reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di
classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti
per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture
o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di
terzi;
z) pubbliche amministrazioni
centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti
pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e
che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con
cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.
2. Finalità e àmbito di applicazione.
1. Lo Stato, le
regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione
in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con
le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. Le disposizioni
del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo
che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa
e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
3. Le disposizioni di
cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i
pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III,
relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni
di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si
applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di
cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità
delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici
ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni
del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque,
diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di
tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
6. Le disposizioni
del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività
e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e
consultazioni elettorali.
*** omissis ***
Capo II
Documento informatico e firme
elettroniche; pagamenti, libri e scritture
Sezione I
Documento informatico
20. Documento informatico.
1. Il documento
informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneità del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità,
fermo restando quanto disposto dal comma 2.
2. Il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71,
che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al
titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da
3. Le regole tecniche
per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono
stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime
regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
21. Valore probatorio del
documento informatico sottoscritto.
1. Il documento
informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma
elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria.
4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato
non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) il certificatore possiede i
requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è
garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei
requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il
certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale
tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie.
22. Documenti informatici
originali e copie. Formazione e conservazione.
1. Gli atti formati
con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli
usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni
riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione
e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati
relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le copie su
supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se
la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato
nell'àmbito dell'ordinamento proprio
dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale
e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche
in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con
23. Copie di atti e documenti
informatici.
1. All'articolo 2712
del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la
seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le
copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi
tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di
documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o
con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
3. I documenti
informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private
e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del
codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li
spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su
supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali,
formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico,
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro
conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. La spedizione o il
rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla
produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione
e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se
le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo II
Documento informatico e firme
elettroniche; pagamenti, libri e scritture
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori
24. Firma digitale.
1. La firma digitale
deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione
della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato
qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi
identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
25. Firma autenticata.
1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale
o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se al documento
informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in
originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo
23, comma 5.
26. Certificatori.
3. Ai certificatori
qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri
Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice
e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le
rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
*** omissis ***
30. Responsabilità del
certificatore.
1. Il certificatore
che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al
pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver
agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole
affidamento:
a) sull'esattezza e sulla
completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso
contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti
fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del
rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della
firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la
creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo
complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a
suo carico previsti dall'articolo 32.
2. Il certificatore
che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei
confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni
provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca
o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza
colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.