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Roma, 27 aprile 2009
Circolare n. 69/2009
Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio – Nuove regole – Decreto Ministeriale 3.4.2009 su G.U. n. 86 del 14.4.2009.
Dall’1 maggio i vettori dei Paesi dell’Est entrati a far parte dell’UE sono ammessi a svolgere operazioni di cabotaggio in tutti gli Stati membri essendo terminato il periodo transitorio di divieto. Solo nei confronti dei vettori di Romania e Bulgaria, le ultime nazioni in ordine di tempo entrate nella Comunità, il divieto di cabotaggio durerà ancora fino al 2012.
Con il decreto indicato in oggetto il Governo, per limitare le operazioni di cabotaggio nel nostro Paese, ha modificato l’attuale disciplina prevista dal decreto 18.3.2005, introducendo disposizioni che anticipano quelle che verranno adottate a breve anche a livello comunitario.
In particolare è stato disposto, a decorrere dal 29 aprile, che i vettori comunitari possano effettuare operazioni di cabotaggio (cioè trasporti aventi origine e destino all’interno del nostro Paese) solo successivamente ad un trasporto intracomunitario o internazionale avente come destinazione l’Italia. I trasporti di cabotaggio possono essere al massimo due e devono svolgersi entro il periodo massimo di 7 giorni dalla fine del trasporto intracomunitario o internazionale.
Ai fini del controllo su strada i vettori comunitari devono conservare a bordo del mezzo, oltreché la copia della licenza comunitaria, la documentazione comprovante il trasporto proveniente dall’estero, nonché un apposito “documento di cabotaggio” contenente i seguenti elementi:
· nome, indirizzo e firma del mittente;
· nome, indirizzo e firma del trasportatore;
· nome e indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
· luogo e data di presa in consegna delle merci e luogo di consegna previsto;
· descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, denominazione generalmente riconosciuta nonche' numero di colli, contrassegni speciali e numeri riportati su di essi;
· peso lordo o quantita', altrimenti espressa, delle merci;
· numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
Non è invece più previsto l’obbligo del “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio” (di cui al decreto direttoriale 24.3.2005 ora abrogato).
In caso di violazione delle nuove regole sul cabotaggio si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria sul trasporto stradale (Legge 298/74, Regolamento n. 3118/93, CDS, ecc.)
f.to Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 97/2005 |
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Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n. 86 del 14.4.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 aprile 2009
Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano
dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci. (09A04322)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' Europea
o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, titolari di licenza
comunitaria o di licenza SEE, che effettuano, quando ammesso,
attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto di merci in conto terzi, in regime di licenza
comunitaria, ai sensi del Regolamento CEE n. 3118/93 e successive
modificazioni, sono autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo,
oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore,
fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto
internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo
all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci
trasportate nel corso del trasporto internazionale.
2. L'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima
di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine
di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto
internazionale in entrata.
Art. 2.
1. A bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio
stradale di merci, in conformita' dell'art. 1 del presente decreto,
deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza
comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la
documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel
corso del quale si e' raggiunto il territorio italiano, nonche', per
ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che
riporti almeno:
il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
il nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la
data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di
consegna previsto;
la descrizione della merce e del suo imballaggio nella
terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione
generalmente riconosciuta nonche' il numero di colli, i contrassegni
speciali ed i numeri riportati su di essi;
il, peso lordo o la quantita', altrimenti espressa, delle merci;
il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
Art. 3.
1. Per le violazioni al presente decreto, si applicano le vigenti
disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di trasporto
stradale.
Art. 4.
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente
«Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano
dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo»
ed il relativo decreto dirigenziale attuativo 24 marzo 2005,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2005, n. 77.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2009
Il Ministro : Matteoli