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Roma, 15 maggio 2009
Circolare n.76/2009
Oggetto: Tributi – Iva ad esigibilità differita –
Circolare Agenzia delle Entrate n.20/E del 30.4.2009.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le disposizioni del
decreto ministeriale 26 marzo 2009 in materia di IVA ad esigibilità differita.
Com’è noto, in
deroga al regime ordinario di versamento e di detrazione dell’Iva, quel
provvedimento consente alle imprese di piccola dimensione (volume d’affari
annuo fino a 200 mila euro) di versare solo dopo averla riscossa l’imposta
relativa alle fatture emesse; corrispondentemente i destinatari di quelle
fatture possono detrarsi l’imposta solo dopo averle effettivamente pagate.
Questo sistema,
definito ”Iva per cassa”, non si
applica, per espressa previsione legislativa, ai contribuenti che si avvalgono
di regimi Iva speciali.
Peraltro l’Agenzia
delle Entrate, nella circolare in esame, nell’elencare i settori esclusi da
questo nuovo regime, non ha indicato l’autotrasporto: sul punto si attendono
ulteriori chiarimenti.
Si ritiene comunque
che la questione non sia così rilevante, dal momento che l’applicazione dell’Iva
per cassa è facoltativa e non obbligatoria, e dunque le imprese di
autotrasporto di minore dimensione potranno comunque continuare ad applicare il
regime Iva specifico del settore.
f.to
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.72/2009 |
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Allegato uno |
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D/d |
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CIRCOLARE 20/E
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 30 aprile 2009
OGGETTO:
Esigibilità dell’IVA al momento
dell’effettiva riscossione del corrispettivo - Articolo 7, decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
1 Premessa
L’articolo 7 del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni
di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al
momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni
effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Il differimento dell’esigibilità
dell’IVA era, infatti, già previsto dall’articolo 6, quinto comma, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, ma limitatamente alle operazioni effettuate nei
confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura
pubblica, tra i quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità
sanitarie locali, le camere di commercio, etc..
Il differimento della esigibilità
introdotto dalla novella in commento è limitato nel tempo: l’imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario
o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Come evidenziato dalla relazione
illustrativa di accompagnamento del decreto legge n. 185, “il differimento dell’esigibilità dell’IVA
comporta che il debito d’imposta verso l’erario a carico del cedente o
prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al
relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del
pagamento dei corrispettivi. Si intende, in tal modo, ovviare agli effetti
particolarmente gravosi, che comporterebbero l’anticipazione del versamento
dell’IVA da parte del cedente o prestatore, nell’ipotesi in cui il pagamento
dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione
delle operazioni”.
L’efficacia della disciplina in
esame è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista
dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Tuttavia, a
tale riguardo, la Commissione europea ha evidenziato che l’articolo 66 della
predetta direttiva già consente agli Stati membri di stabilire, per talune
categorie di soggetti o di operazioni, che l’imposta diventi esigibile non
oltre il momento dell’incasso del prezzo e che, pertanto, la predetta
autorizzazione non è necessaria.
Infine, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 26 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 aprile 2009, n. 96, previsto dall’articolo 7 del decreto legge
n. 185 del 2008, sono state approvate le disposizioni attuative richieste dalla
norma primaria, individuando altresì la soglia del volume d’affari entro la
quale i contribuenti possono avvalersi della facoltà di applicare il regime
dell’esigibilità differita dell’imposta sul valore aggiunto.
2 Ambito di applicazione
2.1. Profili soggettivi
La facoltà di differire
l’esigibilità dell’IVA è concessa a coloro che, operando nell’esercizio di
impresa, arti o professioni – a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633
del 1972 – effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel
territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro
volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Possono essere emesse fatture con
IVA ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di
soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia; in
tali ipotesi, infatti, il soggetto passivo nazionale fattura l’operazione con
indicazione in fattura dell’IVA e può, quindi, optare per il suo differimento
in quanto debitore dell’imposta.
Sono, invece, escluse le operazioni
effettuate nei confronti di privati consumatori, sia se residenti in Italia sia
se residenti all’estero.
Come anticipato, il decreto
attuativo ha stabilito il limite del volume di affari dei soggetti che possono
beneficiare del differimento dell’esigibilità dell’imposta: sono ammessi ad
emettere fatture con IVA differita solo i soggetti che nell’anno solare precedente
hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare,
nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a duecentomila euro.
Il sistema dell’IVA per cassa è
opzionale, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a
duecentomila euro) può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se
assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, con la conseguenza che
potrà trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell’IVA solo con
riguardo ad una parte delle operazioni effettuate.
In ogni caso, la facoltà di
emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più
esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di euro
duecentomila di volume d’affari.
In altri termini, le operazioni
effettuate successivamente al superamento della soglia non possono fruire del
regime dell’esigibilità differita; per le operazioni effettuate precedentemente
al superamento – per le quali sia stata esercitata l’opzione di differimento –
l’esigibilità dell’imposta rimane, invece, vincolata al pagamento del
corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al decorso del
termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta
relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia,
occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica
relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera
effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento.
2.1.1. Imprenditore individuale ed
esercente arti e professioni
Come evidenziato in precedenza, il
regime dell’IVA per cassa non si applica nel caso in cui la cessione di beni o
la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di privati consumatori.
Considerato che le persone fisiche titolari di un’impresa individuale
o esercenti arti o professioni possono effettuare acquisti sia in veste di
soggetto passivo sia di privato consumatore, solo gli acquisti effettuati dagli
stessi soggetti nell’esercizio di impresa, arte o professione consentono al
cedente o prestatore di esercitare l’opzione per il differimento
dell’esigibilità dell’imposta.
2.1.2. Ente non commerciale
E’ noto che gli enti non
commerciali possono svolgere anche attività commerciali, purché le stesse non
siano prevalenti rispetto a quella “istituzionale”.
Ne consegue che anche tali enti,
qualora operino nell’esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o
prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di
cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa,
arte o professione, possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, nel
rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.
Allo stesso modo, il disposto
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legge
n. 185 consente di poter differire l’esigibilità dell’IVA
al momento del pagamento del corrispettivo anche in relazione ad operazioni che
vedono come cessionario del bene o committente del servizio un ente non
commerciale che agisca nell’esercizio di impresa (vedi circolare n. 8 del 13
marzo 2009, paragrafo 6.8).
Ciò anche nell’eventualità che i beni o servizi acquistati
siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale. Si
rammenta, infine, che per le operazioni da chiunque effettuate nei confronti
degli enti non commerciali indicati nell’articolo 6, comma quinto, del
D.P.R. n. 633 del
1972 resta ferma la disposizione secondo cui l’IVA diventa esigibile al momento
dell’incasso senza limiti temporali (vedi paragrafo 5).
2.2. Limite temporale al
differimento dell’esigibilità
Come espressamente previsto
dall’articolo 7 del decreto legge n. 185 e dall’articolo 1 del decreto
attuativo, con riguardo alla singola operazione per la
quale sia stata esercitata l’opzione, “l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo
il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”.
Il predetto termine di un anno,
trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche se il corrispettivo non è
stato pagato, decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione” da
determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n.
633 del 1972.
Ai sensi del citato articolo 6 le
cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano i beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano
beni mobili. Quindi è da tale momento che decorre l’anno di differimento
dell’esigibilità dell’IVA.
Se prima del verificarsi dei
predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura; da tale data
decorre l’anno di differimento dell’esigibilità.
Nel caso di fattura emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo
alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna
o spedizione risulti da documento di trasporto
(c.d fattura differita), si
ritiene che il termine di un anno decorra comunque dalla data di effettuazione
delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita.
Il limite annuale in esame non si
applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a
procedure concorsuali o esecutive.
A tal fine è necessario che la
procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno.
In particolare, le procedure
concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente
emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento,
la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale),
mentre l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento,
ai sensi dell’articolo 491 del codice di procedura civile (come già chiarito
con risoluzione n. 195 del 16 maggio 2008).
Se il cessionario o committente è
assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi), si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a
beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA ad
esigibilità differita, fino all’effettivo incasso del corrispettivo e
limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.
In caso di revoca della procedura
concorsuale, intervenuta dopo un anno dalla effettuazione dell’operazione
oggetto di differimento, l’IVA diviene esigibile e deve essere computata nella
prima liquidazione successiva alla data di revoca.
Nel caso di procedure esecutive
l’esigibilità dell’IVA rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno,
limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l’esecuzione
forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo.
La sospensione del termine annuale
opera a beneficio non solo del creditore procedente, ma anche del terzo
creditore che sia successivamente intervenuto nella procedura esecutiva ai
sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, limitatamente alle
fatture risultanti dal titolo.
Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione
dell’operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo
comma dell’articolo 26 citato, si ritiene che anche per il nuovo ammontare
dell’imponibile o dell’imposta l’anno si calcola a decorrere dalla
effettuazione della originaria operazione. Le variazioni in diminuzione
previste dal secondo comma dell’articolo 26, in quanto effettuabili senza
limiti di tempo, non sono influenzate dalla disposizione in commento, mentre le
variazioni in diminuzione di cui al terzo comma del medesimo articolo devono
comunque essere effettuate entro il termine di un anno dall’effettuazione
dell’originaria operazione.
3 Casi di esclusione
Come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto legge
n. 185, il differimento dell’esigibilità dell’imposta non è consentito per le
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di
applicazione dell’imposta, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili
con il predetto differimento.
In
particolare, la facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione
alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali: -regime “monofase”
(articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972); -regime del margine per
beni usati (articolo 36 del decreto legge
n. 41 del 1995); -regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).
La possibilità di applicare l’IVA
differita è altresì esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari
o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione
contabile.
Al riguardo, si ricorda che
l’inversione contabile o reverse charge si caratterizza per il fatto che il debitore
dell’imposta è individuato nel soggetto cessionario o committente che acquista
il bene o il servizio nell’esercizio di impresa, arte o professione, il quale,
di conseguenza, ha l’obbligo di emettere autofattura ovvero di integrare la
fattura ricevuta senza addebito dell’imposta.
Il reverse charge si pone quindi come
regime derogatorio rispetto alla disciplina generale dell’IVA, che individua in
via ordinaria il debitore dell’imposta nel soggetto che effettua l’operazione
attiva, il quale deve applicare l’imposta nella fattura emessa ed addebitarla a
titolo di rivalsa obbligatoria.
In relazione alle operazioni
soggette al reverse charge il cedente o prestatore, quindi, non può
oggettivamente applicare il differimento dell’esigibilità dell’imposta, in
quanto il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha
ricevuto il bene o il servizio.
Per lo stesso motivo, non è
possibile optare per il differimento dell’esigibilità dell’imposta con
riferimento alle cessioni intracomunitarie o alle operazioni di cui agli articoli
8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633
del 1972 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali),
per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e
non è debitore della relativa imposta.
Occorre, infine, precisare che
l’esclusione della possibilità di applicare il regime dell’IVA differita
riguarda esclusivamente le singole operazioni soggette ad un regime speciale o
al meccanismo del reverse charge.
Può, dunque, verificarsi che, al
ricorrere degli altri presupposti, un medesimo cedente/prestatore possa:
-emettere fattura con applicazione
dell’IVA differita nei confronti di un determinato cessionario/committente,
qualora l’operazione non sia soggetta ad un regime speciale o non si applichi
il reverse charge;
-emettere fattura senza
applicazione dell’IVA differita nei confronti del medesimo
cessionario/committente, se l’operazione ricade in un regime speciale o si
applica il reverse charge;
Allo stesso modo, un
medesimo cessionario/committente può: -ricevere fattura con applicazione
dell’IVA differita perchè relativa ad una operazione non soggetta ad un regime
speciale o al reverse charge; -ricevere una fattura senza applicazione
dell’IVA differita perché relativa ad una operazione soggetta ad un regime
speciale o al reverse charge.
4 Aspetti procedurali
4.1 Adempimenti del cedente o prestatore
Il cedente o prestatore manifesta
la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante apposita
annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con
imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n.
185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile
secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.
633 del 1972.
Il regime dell’IVA per cassa incide
sul momento in cui l’imposta diviene esigibile e, di riflesso, detraibile, ma
non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Resta fermo, pertanto,
l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati
dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 e di procedere alla registrazione
della medesima, avendo presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse,
ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della
determinazione del volume di affari.
Le medesime operazioni, quindi,
concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano
alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con
riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata.
Il cedente o prestatore deve
computare l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato
l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso
del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il
termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso
in cui, come già chiarito, il cessionario o committente sia stato precedentemente
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
del decreto attuativo, nel caso in cui il corrispettivo sia incassato solo in
parte, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica
per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il
corrispettivo complessivo dell’operazione.
Resto inteso che per individuare il momento del pagamento non
effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile,
il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai
quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).
4.2 Adempimenti del cessionario o committente
Il cessionario o committente che riceve
la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione,
annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633
del 1972.
Tuttavia, come espressamente
previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la
detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire
dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
Tale previsione esplicita la regola
generale di cui all’articolo 19 del D.P.R.
n. 633 del 1972, ai sensi del quale “il diritto alla detrazione dell’imposta
relativa ai beni e servizi acquistati … sorge nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile …”. Poiché l’esigibilità dell’imposta per il cedente o
prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la
detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è
differita sino a tale momento.
A tale proposito, sarà cura del
soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del
pagamento.
Il cessionario o committente non
residente, interessato al rimborso dell’IVA indicata nella fattura ad
esigibilità differita, ai sensi dell’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972, è
tenuto a dimostrare, tra l’altro, l’avvenuto pagamento del corrispettivo,
ovvero il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, che
costituiscono il presupposto per l’effettuazione della detrazione e, quindi,
per la richiesta di rimborso.
Nel caso in cui sia effettuato un
pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta
sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la
somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
In virtù del combinato disposto
dell’articolo 7, secondo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 – in base
al quale l’imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal
momento di effettuazione dell’operazione – e dell’articolo 19, secondo periodo,
del D.P.R. n. 633 del 1972 – secondo cui il diritto alla detrazione sorge nel
momento in cui l’imposta diviene esigibile - è da ritenere che il diritto alla
detrazione potrà essere comunque esercitato, qualora entro l’anno dalla
emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento. Sebbene,
infatti, in relazione al cessionario o committente, il decreto attuativo non
preveda, a differenza di quanto stabilito per il cedente o prestatore, che,
decorso un anno senza il pagamento del corrispettivo, l’imposta viene comunque
computata nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso
del quale scade il termine annuale, si ritiene, in base ai principi generali
ricavabili dalle norme sopra richiamate, che decorso il predetto termine,
ancorché non sia stato pagato il corrispettivo, sorge comunque il diritto alla
detrazione.
Va da sé che se entro il termine predetto il cessionario o committente
sia stato assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva, il diritto alla
detrazione non sorge in quanto permane il differimento dell’esigibilità (vedi
paragrafo 2.2).
5 Effetti su altre fattispecie ad
esigibilità differita
Le disposizioni in tema di IVA
differita di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 non
interferiscono con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità
differita.
In particolare, esse non si
applicano alle operazioni per le quali l’articolo 6, quinto comma, secondo
periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone in via ordinaria – e senza limite
annuale - il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo,
vale a dire alle cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114)
della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti,
di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché alle cessioni o prestazioni
fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari,
alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.
Per le operazioni previste dall’articolo 6, quinto comma, secondo
periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 l’esigibilità differita rappresenta il
regime ordinario e trova applicazione senza che occorra alcuna annotazione in
fattura; al contrario qualora il cedente o prestatore intenda applicare il
regime dell’esigibilità immediata è necessario esercitare espressa opzione,
apponendo sulla fattura l’annotazione “Iva
ad esigibilità immediata” così come chiarito con circolare del 24 dicembre
1997, n. 328, paragrafo 2.2.3.
6 Entrata in vigore
L’opzione per l’IVA di cassa di cui
all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 può essere esercitata, al
ricorrere di tutte le condizioni in precedenza esaminate, con riguardo alle
operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009, ossia dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 26 marzo 2009.
Per individuare le operazioni che
si considerano effettuate dalla predetta data si applicano i criteri previsti
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno
affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare
vengano puntualmente osservati dagli Uffici.
FINE TESTO CIRCOLARE