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Roma, 19 giugno 2009
Circolare n. 92/2009
Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime in materia
tariffaria e di corresponsabilità – Funzione del contratto scritto e della
scheda di trasporto.
Dopo un anno di
convulse innovazioni normative in materia di autotrasporto, peraltro ad oggi
non ancora arrivate ad un assetto definitivo, sembra giunto il momento per fare
un primo punto della situazione.
Due sono
fondamentalmente i filoni su cui le associazioni degli autotrasportatori artigiani
hanno ottenuto dal Governo provvedimenti che impattano direttamente con l’operatività
della cosiddetta “committenza logistica”,
in gran parte rappresentata dalla
Com’è noto quel
regime della corresponsabilità (per sovraccarico, per eccesso di velocità, per
superamento dei tempi di guida), fu introdotto nel 2005 per controbilanciare la
contestuale soppressione del regime tariffario obbligatorio. Per superare
quella corresponsabilità in caso di una delle suddette violazioni il committente
doveva dimostrare con il contratto scritto o con altra documentazione di aver
impartito al vettore istruzioni compatibili con il rispetto del codice della
strada.
Oggi quel regime di
prova è stato irrigidito: il contratto scritto, per essere tale, deve risultare
stipulato con data certa, mentre il trasporto deve essere accompagnato, a pena
di sanzione, o dallo stesso contratto o da una Scheda appositamente emessa dal committente contenente tutte le
indicazioni relative agli operatori comunque interessati alla filiera del
trasporto (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce).
Dall’obbligo di far scortare la merce da un documento di trasporto è esonerato
il collettame (cioè le partite fino a 50 quintali), fermo restando comunque
anche in tali casi il regime di corresponsabilità per le violazioni al codice
della strada, da superare con un contratto scritto avente data certa.
Su tutta questa
disciplina interferisce quella introdotta dall’articolo 83 bis del decreto
legge n.112/2008 convertito dalla legge n.133/2008 e successive modificazioni,
secondo la quale nei trasporti eseguiti in base a contratti non stipulati per
iscritto il corrispettivo non può essere inferiore alle tariffe minime chilometriche
fissate dal Ministero delle Infrastrutture. Anche in tal caso il contratto
scritto, per essere riconosciuto tale, deve essere dotato di data certa, e da
tale regime tariffario risultano esclusi solo i viaggi al di sotto dei
Tutto ciò premesso, si
riepilogano le indicazioni cui la “committenza
logistica” dovrebbe attenersi per ridurre al minimo rischi di
coinvolgimento tanto in violazioni della circolazione quanto in rivendicazioni
tariffarie.
1)
I
contratti di durata, che disciplinano stabilmente i rapporti con i vettori fornitori
e che normalmente sono stipulati per iscritto, dovranno essere dotati di data
certa in una delle forme riconosciute dalla legge (autentica notarile,
registrazione dell’atto, apposizione di firma e data digitale) e dovranno recare
l’espressa richiesta da parte del committente a che la prestazione del vettore
venga resa nel pieno rispetto delle norme del codice della strada.
2)
Anche
i contratti cosiddetti “spot”, cioè
stipulati di volta in volta per singolo viaggio, e che fino ad oggi venivano
commissionati informalmente, dovranno possibilmente essere stipulati per
iscritto, pur se in forma essenziale, mediante ritorno anche via fax del
contratto sottoscritto dal vettore, e successivamente sottoposti a firma e data
digitale con una procedura più semplice a farsi che a dirsi. Anche questi
contratti scritti dovranno recare la prescrizione per il vettore di rispettare
le norme della circolazione.
3)
Tutti
i singoli trasporti, se non accompagnati da copia del contratto (sia esso di
durata, che spot), dovranno necessariamente essere scortati dalla Scheda di Trasporto compilata dal
committente (o su sua delega dallo stesso vettore) prima dell’inizio del
trasporto, ma senza necessità di data certa. Si fa notare che qualora il
contratto scritto non scorti il trasporto, non è essenziale che la data certa vi
sia apposta prima dell’inizio del viaggio.
4)
E’
evidente che le difficoltà maggiori si incontreranno nei cosiddetti contratti “spot”, dove le esigenze di celerità
commerciale mal si conciliano con l’assolvimento di formalità documentali.
Al fine di ridurre al minimo tali difficoltà, e tenendo presente che
gran parte dei dati da indicare nella Scheda
di Trasporto coincidono con quelli da indicare nei contratti “spot”, si suggerisce di utilizzare un
documento unificato in doppia copia che nel primo esemplare più ricco di dati
costituisce il contratto vero e proprio, mentre nel secondo esemplare, privo
dei dati superflui, costituisce
In pratica dovrebbe essere cura del committente compilare siffatto documento
ed inviarlo per la sottoscrizione al vettore, il quale, dopo averlo sottoscritto,
ne tratterrà l’esemplare “Scheda” per
scortare il viaggio, mentre restituirà l’esemplare “Contratto” per la successiva datazione digitale da parte del committente.
f.to
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 90/2009 |
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L/cp |
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