Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 7 agosto 2009

 

Circolare n.121/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Scheda di trasporto – Ulteriori delucidazioni – Circolare interministeriale del 6 agosto 2009.

 

 

I Ministeri dei Trasporti e dell’Interno sono intervenuti nuovamente sulla materia della Scheda di Trasporto, per fornire ulteriori precisazioni rispetto a quanto illustrato con la precedente circolare del 17 luglio u.s.

 

Originale della Scheda -  Viene chiarito che la Scheda di trasporto può essere esibita al controllo su strada anche in copia semplice o fax, secondo quanto previsto dall’articolo 2719 del Codice Civile che riconosce validità di originale alle copie fotografiche, fax e riproduzione informatiche dei documenti. La circolare precisa inoltre che nel caso la Scheda sia redatta e spedita al vettore con modalità elettroniche, dovranno essere rispettate le disposizioni sui documenti digitali di cui al d.lgvo 286/2005 e al DPR 445/2000. Con tale precisazione deve intendersi che il documento informatico deve essere formato e trasmesso con sistemi che ne garantiscano l’integrità quali la sottoscrizione con firma digitale o l’invio tramite Posta Elettronica Certificata.

 

Trasporti a carico completo con più luoghi di scarico – Al fine di snellire la compilazione dei documenti, nel caso di trasporti a carico completo con più destinatari o più luoghi di scarico, le cose trasportate e i luoghi di carico e scarico possono essere indicati nella Scheda facendo un rinvio alla documentazione commerciale che accompagna il trasporto (es. bolle di consegna).

 

Riservatezza commerciale – Per motivi di riservatezza commerciale, l’indicazione dei soggetti diversi dal committente può avvenire in maniera codificata, purché a bordo del veicolo sia presente un documento integrativo sottoscritto contenente la decodifica.

 

Data certa – E’ stato chiarito che il contratto scritto da poter esibire su strada in sostituzione della Scheda deve riportare la data di sottoscrizione ma non è necessario che si tratti già di “data certa”, in quanto potrà essere l’agente accertatore a certificare la data stessa.

 

Sub vezione – Su questo punto l’orientamento ministeriale si è mantenuto restrittivo prevedendo che nel caso di vettori che si avvalgano di sub vettori non possa essere emessa un’unica Scheda con l’indicazione di vettore e sub vettore. Il primo vettore, assumendo la veste di committente nei confronti del sub vettore, deve emettere una nuova Scheda non potendo modificare o integrare la Scheda emessa dal suo committente.

 

Cooperative e consorzi – Nel caso il vettore sia una cooperativa o un consorzio che si avvalga per il trasporto di un’impresa socia, nel campo “Osservazioni varie” deve essere indicato il nominativo e il numero di iscrizione all’Albo dell’impresa socia che effettua materialmente il trasporto.

 

Conservazione della Scheda – E’ stato ribadito che la Scheda esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto cui si riferisce e che in base alla vigente normativa non c’è obbligo della sua conservazione dopo il trasporto.

 

Trasporti internazionali – E’ stato chiarito che i trasporti internazionali non sono soggetti all’obbligo della Scheda sia se compiuti da vettori italiani che da vettori stranieri.

 

Esenzione del collettame – I Ministeri si sono riservati di fornire ulteriori precisazioni in merito ai trasporti a collettame, esentati dalla compilazione della Scheda, in attesa di approfondimenti tecnico-giuridici in corso. Com’è noto, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 30.6.2009 sono definiti trasporti di collettame i trasporti di partite al di sotto di 50 quintali commissionate da diversi mittenti. In effetti il trasporto a collettame, pur essendo caratterizzato da varie fasi, resta comunque un servizio unico in cui la presenza di una pluralità di mittenti delle diverse partite è presente dall’origine a destino e deve pertanto essere considerato esente dalla Scheda, per definizione, dal ritiro presso i diversi mittenti fino alla consegna ai diversi destinatari finali. Resta fermo l’obbligo di poter dimostrare in ogni fase, sulla base della documentazione esistente, la ricorrenza dei requisiti previsti dal decreto 30 giugno 2009 per la definizione di collettame.

 

Documenti equipollenti – Anche sul tema dei documenti equipollenti i Ministeri si sono riservati ulteriori approfondimenti.

 

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.110/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.