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Roma, 7 agosto 2009
Circolare n.121/2009
Oggetto: Autotrasporto – Scheda di trasporto – Ulteriori
delucidazioni – Circolare
interministeriale del 6 agosto 2009.
I Ministeri dei
Trasporti e dell’Interno sono intervenuti nuovamente sulla materia della Scheda
di Trasporto, per fornire ulteriori precisazioni rispetto a quanto illustrato
con la precedente circolare del 17 luglio u.s.
Originale della Scheda - Viene chiarito che la Scheda di trasporto può
essere esibita al controllo su strada anche in copia semplice o fax, secondo
quanto previsto dall’articolo 2719 del Codice Civile che riconosce validità di
originale alle copie fotografiche, fax e riproduzione informatiche dei
documenti. La circolare precisa inoltre che nel caso la Scheda sia redatta e
spedita al vettore con modalità elettroniche, dovranno essere rispettate le
disposizioni sui documenti digitali di cui al d.lgvo 286/2005
e al DPR 445/2000. Con tale precisazione deve intendersi che il documento
informatico deve essere formato e trasmesso con sistemi che ne garantiscano
l’integrità quali la sottoscrizione con firma digitale o l’invio tramite Posta
Elettronica Certificata.
Trasporti a carico completo con più luoghi di scarico – Al fine di snellire la compilazione
dei documenti, nel caso di trasporti a carico completo con più destinatari o
più luoghi di scarico, le cose trasportate e i luoghi di carico e scarico possono
essere indicati nella Scheda facendo un rinvio alla documentazione commerciale
che accompagna il trasporto (es. bolle di consegna).
Riservatezza commerciale – Per motivi di riservatezza
commerciale, l’indicazione dei soggetti diversi dal committente può avvenire in
maniera codificata, purché a bordo del veicolo sia presente un documento
integrativo sottoscritto contenente la decodifica.
Data certa – E’ stato chiarito che il contratto scritto da poter
esibire su strada in sostituzione della Scheda deve riportare la data di
sottoscrizione ma non è necessario che si tratti già di “data certa”, in quanto
potrà essere l’agente accertatore a certificare la data stessa.
Sub vezione – Su questo punto l’orientamento
ministeriale si è mantenuto restrittivo prevedendo che nel caso di vettori che
si avvalgano di sub vettori non possa essere emessa un’unica Scheda con
l’indicazione di vettore e sub vettore. Il primo vettore, assumendo la veste di
committente nei confronti del sub vettore, deve emettere una nuova Scheda non
potendo modificare o integrare la Scheda emessa dal suo committente.
Cooperative e consorzi – Nel caso il vettore sia una cooperativa o un
consorzio che si avvalga per il trasporto di un’impresa socia, nel campo
“Osservazioni varie” deve essere indicato il nominativo e il numero di
iscrizione all’Albo dell’impresa socia che effettua materialmente il trasporto.
Conservazione della Scheda – E’ stato ribadito che la Scheda
esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto cui si riferisce e
che in base alla vigente normativa non c’è obbligo della sua conservazione dopo
il trasporto.
Trasporti internazionali – E’ stato chiarito che i trasporti
internazionali non sono soggetti all’obbligo della Scheda sia se compiuti da
vettori italiani che da vettori stranieri.
Esenzione del collettame – I Ministeri si sono riservati di fornire
ulteriori precisazioni in merito ai trasporti a collettame, esentati dalla
compilazione della Scheda, in attesa di approfondimenti tecnico-giuridici in
corso. Com’è noto, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 30.6.2009
sono definiti trasporti di collettame i trasporti di partite al di sotto di 50
quintali commissionate da diversi mittenti. In effetti il trasporto a
collettame, pur essendo caratterizzato da varie fasi, resta comunque un servizio
unico in cui la presenza di una pluralità di mittenti delle diverse partite è
presente dall’origine a destino e deve pertanto essere considerato esente dalla
Scheda, per definizione, dal ritiro presso i diversi mittenti fino alla consegna
ai diversi destinatari finali. Resta fermo l’obbligo di poter dimostrare in
ogni fase, sulla base della documentazione esistente, la ricorrenza dei requisiti
previsti dal decreto 30 giugno 2009 per la definizione di collettame.
Documenti equipollenti – Anche sul tema dei documenti equipollenti i
Ministeri si sono riservati ulteriori approfondimenti.
f.to Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.110/2009 |
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