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Roma, 17 luglio 2009

 

Circolare n. 110/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Scheda di Trasporto – Obbligo di integrare i documenti equipollenti - Circolare interministeriale del 17.7.2009.

 

Dal 19 luglio la Scheda di Trasporto diventa obbligatoria. Il Ministero dei Trasporti e quello degli Interni, con la circolare indicata in oggetto, hanno fornito agli organi di controllo stradale le istruzioni per l’applicazione delle nuove disposizioni.

 

Confetra ha criticato la circolare ministeriale che risulta ingiustificatamente restrittiva e su alcuni aspetti addirittura in contrasto con la normativa.

 

Gli aspetti più rilevanti della circolare sono i seguenti.

 

·          Nel trasporto nazionale nessun documento, tranne il contratto scritto, può sostituire la Scheda: nel caso di utilizzo di Documento di Trasporto (DDT) o di documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa dovrà comunque essere compilata una Scheda contenente i dati che non sono presenti nel documento accompagnatorio (come ad es. i dati del proprietario della merce, del caricatore, ecc.). Quindi la circolare ministeriale disattende l’articolo 7 bis del decreto legislativo n.286/2005 e il Decreto Ministeriale 30.6.2009 laddove indicano documenti “equipollenti” alla Scheda.

 

·          Il contratto scritto che può sostituire la Scheda, oltre a riportare tutti gli elementi essenziali previsti all’articolo 6 del decreto legislativo n.286/2005, deve avere “data certa”.

 

·          Quando il committente impartisce con la Scheda istruzioni sulla esecuzione del trasporto compatibili col rispetto delle norme del CdS la sua responsabilità per le eventuali violazioni commesse dal conducente può essere esclusa già in sede di controllo su strada.

 

·          Nei trasporti internazionali sono sufficienti i documenti equipollenti, quali la CMR, i documenti doganali o il documento di cabotaggio e non è necessario compilare la Scheda integrativa.

 

·          Nessuna ulteriore semplificazione è stata concessa per il trasporto a collettame. E’ stata confermata la definizione di “trasporto effettuato mediante uno stesso veicolo sul quale siano caricate partite di merci ciascuna di peso inferiore a 5 tonnellate commissionate da più mittenti”. In sostanza per i corrieri resta esclusa dall’obbligo della Scheda la fase di raccolta, mentre per la fase di distribuzione dovranno essere emesse tante Schede quante sono le partite di merce trasportata.

 

·          La circolare rammenta che nel caso di mancanza di Scheda a bordo del mezzo viene disposto il fermo del veicolo; la restituzione del mezzo avviene solo dopo l’esibizione della documentazione; se nel termine di 15 giorni non viene presentato alcun documento il veicolo viene comunque restituito; le sanzioni a carico del committente che non compila la Scheda ovvero la compila in modo incompleto o non veritiero vanno da 600 a 1.800 euro; le sanzioni a carico del vettore vanno da 40 a 120 euro.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 103 e 93/2009

Responsabile di Area

Allegati due:
- Circolare interministeriale del 17.7.2009
- Scheda di Trasporto

 

D/d

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