|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 7 agosto 2009
Circolare n. 123/2009
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione del bollo auto –
Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.117722
del 6.8.2009.
Con il provvedimento
indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura dello sconto
sul bollo auto versato dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per l’anno
in corso per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo quanto previsto
dall’articolo 15 comma 8-septies del decreto legge n.78/2009 così come modificato
dalla legge 3 agosto 2009 n.102.
L’importo
dell’agevolazione deve essere calcolato sull’ammontare del bollo 2009
applicando le seguenti percentuali.
Peso dei veicoli |
Misura dello sconto |
Da |
38,5
% |
Oltre 11,5 tonn |
77
% |
Il beneficio deve
essere usufruito tramite credito d’imposta nei versamenti effettuati col
modello F24. Il relativo codice tributo dovrebbe essere invariato rispetto a
quello utilizzato per la riduzione del bollo auto 2008 (codice 6809).
Autodichiarazione – Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato dichiarati
illegali (es. bonus dell’autotrasporto degli anni 90, agevolazioni per gli
ex contratti di formazione al Sud e nelle aree del Centro Nord disagiate)
e non li hanno ancora rimborsati non possono godere degli sconti in esame.
Sono altresì escluse dal beneficio le imprese che si trovano in stato di fallimento,
liquidazione, procedure concorsuali, ecc. A tal fine – prima
di poter eseguire la compensazione nel modello F24 – le imprese devono
inviare tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle
Entrate (via Rio Sparto 21, 65129 Pescara) una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà utilizzando l’apposito modulo
redatto dall’Agenzia e disponibile sulla prima pagina del sito www.agenziaentrate.it
alla voce “Credito d’imposta per gli autotrasportatori”.
Limite di 500 mila euro – Con la stessa autodichiarazione le imprese devono
impegnarsi a beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del tetto massimo
di 500 mila euro per il triennio 2008-2010 (si tratta del limite già previsto
per il regime degli aiuti de minimis aggiornato per
l’attuale situazione di crisi economica). Concorrono alla formazione di tale
limite tutti gli aiuti “de minimis” usufruiti
dall’impresa nel triennio (ad es. lo sconto sul bollo auto e la decontribuzione
sul lavoro straordinario degli autisti usufruiti nel 2008).
Regime fiscale del credito d’imposta – Il credito d’imposta non è
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione
della base imponibile Irap e non rileva ai fini della diminuzione del pro-rata
per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi
di reddito (articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir).
Modello UNICO – L’importo del credito spettante e del credito
utilizzato in compensazione deve essere indicato nelle prossime dichiarazioni
dei redditi.
f.to
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.170/2008 |
Responsabile di Area |
|
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Protocollo n.
117722/2009
Provvedimento di determinazione della
misura del credito d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, e di approvazione del modello di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE
1. Misura del
credito d’imposta
1.1. Il credito
d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto in misura
corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa
automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per
l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.
1.2. Per i
veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il
credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50 per cento dell’importo
pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo.
1.3. Per i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella
misura del 77 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per
l’anno 2009 per ciascun veicolo.
2. Limite di fruizione del credito d’imposta
2.1. Il credito d’imposta indicato al punto
1 compete nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”:
- dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della
Comunicazione della Commissione europea quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- dalla Comunicazione della Commissione
europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25
febbraio 2009 recante il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica;
- dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio
2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009.
3. Adempimenti
3.1. I soggetti
interessati, prima della fruizione del credito d’imposta di cui al punto 1,
devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui attestano:
- che non
versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (articolo 2,
comma 2, del DPCM 3 giugno 2009);
- che non
rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
(articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);
- di beneficiare
del credito d’imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel
triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto
degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e
degli aiuti «de minimis»
di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
(articolo 3, comma 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009).
3.2. La dichiarazione
sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al presente provvedimento
ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia
delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. Il modello può essere prelevato gratuitamente
dai siti internet del Ministero
dell’economia e delle finanze, www.finanze.it, e dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.
3.3. I beneficiari del credito di imposta devono indicarne
l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
Motivazioni
Nel limite di spesa di 44 milioni di euro,
l’articolo 15, comma 8-septies,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, riconosce alle imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte
dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun
veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva
non inferiore a 7,5 tonnellate; la misura del credito di imposta deve essere determinata
in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
La norma conferma per il 2009 l’agevolazione per
l’autotrasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione
alla quale il successivo comma 27 demandava a un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito
d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l’emanazione
di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa.
Il comma 31 dell’articolo 83-bis citato attribuiva al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, delle misure previste nel medesimo articolo 83-bis.
Al riguardo, con note n. 0062812 del 18 giugno 2009 e n.
0076980 del 3 agosto 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
comunicato che per l’anno 2009 il corrispondente credito d’imposta va
riconsiderato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2009/C
16/01, paragrafo 4.2.2 (riguardante le nuove misure di aiuti di Stato di
importo limitato e compatibile per il finanziamento delle imprese nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica), recepita nell’ordinamento con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
Il DPCM 3 giugno 2009, al comma 1 dell’articolo 2 e al comma
2 dell’articolo 9, prevede che le misure istituite devono essere conformi alla
Comunicazione e alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.
Il medesimo DPCM 3 giugno 2009, ai commi 2 e 4
dell’articolo 2 e alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 3, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni
competenti alla concessione degli aiuti verificano, riguardo agli aventi
diritto, che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno
2008, che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti oggetto di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea, nonché il rispetto del limite
complessivo di 500.000 euro degli aiuti di importo limitato e «de minimis»
fruiti nel triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.
Le linee guida per l’applicazione del DPCM 3 giugno 2009,
emanate dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie con
nota prot. n. 0004451 del 9 giugno 2009, prevedono
che qualora tale verifica implichi il ricorso a dichiarazioni da parte dei
soggetti beneficiari, le amministrazioni competenti possono acquisire
dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva nel rispetto delle norme
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La misura del credito d’imposta spettante è stata
determinata sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico
fiscali con nota del 30 luglio 2009 prot. n. 3789,
ripartendo lo stanziamento di 44 milioni di euro in base alle stime riguardanti
gli importi pagati a titolo di tasse automobilistiche per l’anno 2007 relativi
ai veicoli aventi massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
e massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, posseduti e utilizzati
per l’attività di autotrasporto di merci, tenuto conto di un incremento
prudenziale della numerosità dei beneficiari nel 2009.
Infine è prevista, con finalità di monitoraggio della
spesa, l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi
dell’impresa di autotrasporto che ne fruisce.
Si riportano i
riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore
dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
Statuto
dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di
amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 140/L).
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 giugno 2009 recante “Modalità
di applicazione della Comunicazione della Commissione europea quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 131 del 09/06/2009).
Comunicazione della Commissione europea 17
dicembre 2008 (2009/C 16/01), come modificata dalla comunicazione della
Commissione europea 25 febbraio 2009 (2009/C 83/01) concernente “Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/01 del
7 aprile 2009).
Decisione della Commissione europea C(2009)
4177 del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato N248/2009) relativa agli aiuti di
importo limitato e compatibile alle imprese nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea C 151/19 del 3 luglio 2009).
Regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006).
Decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Legge 6 giugno 1974, n. 298, “Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada”. Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada”. Decreto del Presidente della
Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 59 (Testo Unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche).
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Roma, 6 agosto 2009
per IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio BEFERA
f.to Marco Di Capua