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Roma, 4 settembre 2009

 

Circolare n.141/2009

 

Oggetto: Lavoro – Manovra estiva – Legge 3.8.2009 n. 102, su S.O. alla G.U. n. 179 del 4.8.2009.

 

La conversione in legge della manovra estiva non ha apportato sostanziali modifiche alle disposizioni già in vigore, fatta eccezione per alcuni interventi sulla materia pensionistica. Sono state quindi confermate tutte le misure sperimentali sull’occu­pazione varate per il biennio 2009/2010 le cui modalità attuative saranno stabilite con singoli decreti ministeriali.

 

Reimpiego dei cassintegrati (art. 1, commi da 1 a 3) – E’ stata confermata la possibilità, per le aziende che hanno lavoratori in cassa integrazione, di reimpiegare anticipatamente gli stessi in progetti di formazione o di riqualificazione che includano anche attività produttiva. In pratica i lavoratori in questione continueranno a percepire dall’INPS l’indennità di cassa integrazione (pari all’80% della retribuzione), con la novità rispetto ad oggi che potranno anche lavorare presso l’azienda di appartenenza purché nell’ambito di un progetto formativo; dal canto suo l’azienda sarà tenuta ad erogare ai lavoratori la sola differenza tra la suddetta indennità e la normale retribuzione. Il reimpiego dei cassintegrati dovrà essere preceduto da uno specifico accordo sindacale da stipularsi presso il Ministero del Lavoro.

 

Contratti di solidarietà (art. 1, comma 6) – E’ stato confermato l’aumento dell’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori impiegati con contratto di solidarietà da aziende destinatarie della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria). Come è noto, i contratti di solidarietà comportano la riduzione di orario di lavoro dietro corresponsione ai lavoratori interessati di una indennità pubblica la cui misura passa ora dal 60% all’80% della retribuzione persa dal lavoratore per il minor lavoro.

 

Incentivi all’autoimprenditorialità (art. 1, commi da 7 a 8 bis) – Sono stati mantenuti gli incentivi economici previsti per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali che intendano intraprendere un’attività autonoma, avviare un’attività imprenditoriale o associarsi in cooperativa.

 

Età pensionabile (art. 22 ter) – A decorrere dal 2015 scatterà un meccanismo automatico di adeguamento dell’età pensionabile all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente. La relativa normativa di attuazione dovrà essere emanata con decreto ministeriale entro il 2014; in ogni caso in sede di prima applicazione l’incremento dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.

 

f.to Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 102/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 179 del 4.8.2009 (fonte Guritel)

Legge di  conversione 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti 
anticrisi, nonche' proroga di termini». 
 
                              Art. 1.
 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
  1.  Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010,  i  lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in   costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere  utilizzati
dall'impresa   di   appartenenza   in   progetti   di   formazione  o
riqualificazione  che possono includere attivita' produttiva connessa
all'apprendimento.  L'inserimento  del lavoratore nelle attivita' del
progetto  puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in  sede  di  Ministero  del  lavoro  della  salute e delle politiche
sociali  stipulato  dalle  medesime  parti  sociali che sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo   da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza  tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
  2.      All'onere  derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di
euro  per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,    si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del    Fondo
sociale  per  occupazione  e  formazione,     di cui all'articolo 18,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2,
trasferite  al  medesimo  con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,   
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.   
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma
1,  avuto  particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla  previsione  di  coniugazione dei medesimi con gli interventi di
politica  attiva  a  valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi
dell'Accordo  Stato-Regioni  del  12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione  all'INPS  anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.

 

                          *****OMISSIS*****

 

6.  In  via  sperimentale  per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato  nella  misura  del venti per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro  per  l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.    Al
relativo  onere  si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per  occupazione  e  formazione,     di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera  a),  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con  modificazioni  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,    pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile 2009    . Con decreto del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le  modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo
con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come
disciplinati  ai  sensi  dell'Accordo  tra  Stato  e  regioni  del 12
febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto   
del  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali di
cui   al   periodo   precedente,      provvede  al  monitoraggio  dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti  delle  risorse      ad  essi  destinate ai sensi dello stesso
decreto.   
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'incentivo  di  cui al primo
periodo  e'  erogato  al  lavoratore  destinatario del trattamento di
sostegno  al  reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per  intraprendere     un'attivita' di lavoro autonomo,    avviare   
un'attivita'  autoimprenditoriale  o  una  micro  impresa,      o per
associarsi  in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso
di  cassa  integrazione  in  deroga,      o  di  sospensione ai sensi
dell'articolo  19,  comma  1,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  e  successive  modificazioni,      il lavoratore, successivamente
all'ammissione  al  beneficio  e  prima dell'erogazione del medesimo,
deve  dimettersi  dall'impresa  di appartenenza. Le somme corrisposte
sono  cumulabili  con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49».
    8.  In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore
gia'  percettore  del  trattamento  di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria,  nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere
un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   per   avviare   un'attivita'
autoimprenditoriale   o   una  micro  impresa  o  per  associarsi  in
cooperativa  in  conformita'  alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo  trattamento  per  un  numero  di  mensilita'  pari a quelle
deliberate  e  non  ancora  percepite.  In caso di cassa integrazione
guadagni  per  crisi  aziendale  a  seguito  di  cessazione  totale o
parziale  dell'impresa,  di procedura concorsuale o comunque nei casi
in  cui  il  lavoratore  sospeso  sia  stato  dichiarato  in  esubero
strutturale,  al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il
medesimo  soggetto  rientri  nelle previsioni di cui all'articolo 16,
comma  1,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, il trattamento di
mobilita'  per  dodici  mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore,
successivamente  all'ammissione  al beneficio e prima dell'erogazione
del  medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte  sono  cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
  8-bis.  Con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   sono   determinate   le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

 

 

                          *****OMISSIS*****

 
                            Art. 22-ter
         Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
   1.  Inattuazione  della  sentenza  della  Corte di giustizia delle
Comunita'  europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo
2,  comma  21,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in
fine,  i  seguenti  periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le
predette  lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al  primo  periodo  del  presente  comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di  un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore
anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di
sessantacinque  anni.  Restano ferme la disciplina vigente in materia
di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative  a  specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici
piu'  elevati,  nonche'  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al
presente  comma,  che  abbiano  maturato  entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva  previsti  dalla
normativa  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
presente  disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico  di  vecchiaia,  conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica  secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
  2.  Adecorrere  dal  1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica
per   l'accesso  al  sistema  pensionistico  italiano  sono  adeguati
all'incremento   della   speranza  di  vita  accertato  dall'Istituto
nazionale  di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al
quinquennio  precedente.  Con  regolamento  da  emanare  entro  il 31
dicembre  2014,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, su proposta del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la
normativa  tecnica  di  attuazione.  In  sede  di  prima  attuazione,
l'incremento  dell'eta'  pensionabile  riferito  al primo quinquennio
antecedente  non  puo'  comunque  superare  i  tre mesi. Lo schema di
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e'  trasmesso  alle Camere per il parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.
  3.  Le  economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono
nel  Fondo  strategico  per  il Paese a sostegno dell'economia reale,
istituito  presso  la  Presidenzadel  Consiglio  dei ministri, di cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  per interventi
dedicati  a  politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo
e'  incrementata  di  120  milioni  di  euro  nell'anno 2010 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.   

 

                       *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO