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Roma, 4 settembre 2009
Circolare n.141/2009
Oggetto: Lavoro – Manovra
estiva – Legge 3.8.2009 n. 102, su S.O. alla G.U. n. 179 del 4.8.2009.
La conversione in
legge della manovra estiva non ha apportato sostanziali modifiche alle
disposizioni già in vigore, fatta eccezione per alcuni interventi sulla materia
pensionistica. Sono state quindi confermate tutte le misure sperimentali
sull’occupazione varate per il biennio 2009/2010 le cui modalità attuative
saranno stabilite con singoli decreti ministeriali.
Reimpiego dei cassintegrati (art. 1, commi da
Contratti di solidarietà (art. 1, comma 6) – E’ stato confermato l’aumento
dell’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori impiegati con contratto di solidarietà da aziende
destinatarie della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria). Come è noto,
i contratti di solidarietà comportano la riduzione di orario di lavoro dietro
corresponsione ai lavoratori interessati di una indennità pubblica la cui
misura passa ora dal 60% all’80% della retribuzione persa dal lavoratore per il
minor lavoro.
Incentivi all’autoimprenditorialità
(art. 1, commi da
Età pensionabile (art. 22 ter) –
A decorrere dal
2015 scatterà un meccanismo automatico di adeguamento dell’età pensionabile
all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat con riferimento al
quinquennio precedente. La relativa normativa di attuazione dovrà essere
emanata con decreto ministeriale entro il 2014; in ogni caso in sede di prima
applicazione l’incremento dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.
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f.to Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 102/2009 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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S.O. alla G.U. n. 179 del 4.8.2009
(fonte Guritel)
Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini». Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione delcapitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al redditoin costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzatidall'impresa di appartenenza in progetti di formazione oriqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessaall'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' delprogetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulatoin sede di Ministero del lavoro della salute e delle politichesociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivonol'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titoloretributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tratrattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni dieuro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, siprovvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondosociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delpresente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi dipolitica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensidell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure dicomunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio dicui al comma 4.
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6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l 'ammontare deltrattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso aseguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni dieuro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Alrelativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo socialeper occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertitocon modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite almedesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 . Con decreto delMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilitele modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordocon i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga comedisciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12febbraio 2009. L 'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dicui al periodo precedente, provvede al monitoraggio deiprovvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi neilimiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stessodecreto. 7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primoperiodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento disostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiestaper intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o perassociarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In casodi cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensidell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamenteall'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo,deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrispostesono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge27 febbraio 1985, n. 49». 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratoregia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendereun'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita'autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato ilrelativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelledeliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazioneguadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale oparziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casiin cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esuberostrutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui ilmedesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16,comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento dimobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazionedel medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le sommecorrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni. 8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sono determinate le modalita' e le condizioni perl'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
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Art. 22-terDisposizioni in materia di accesso al pensionamento
1. Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delleComunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per lepredette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cuial primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico disessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementatidi un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementatidi un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulterioreanno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' disessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materiadi decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigentirelative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagraficipiu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui alpresente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 irequisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dallanormativa vigente prima della data di entrata in vigore dellapresente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamentopensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazionepensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedereall'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto». 2. Adecorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagraficaper l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguatiall'incremento della speranza di vita accertato dall'Istitutonazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento alquinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta delMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata lanormativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione,l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennioantecedente non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema diregolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competentiper materia e per i profili di carattere finanziario. 3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscononel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cuiall'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventidedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzionealla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondoe' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
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FINE TESTO