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Roma, 4 settembre 2009
Circolare n.141/2009
Oggetto: Lavoro – Manovra
estiva – Legge 3.8.2009 n. 102, su S.O. alla G.U. n. 179 del 4.8.2009.
La conversione in
legge della manovra estiva non ha apportato sostanziali modifiche alle
disposizioni già in vigore, fatta eccezione per alcuni interventi sulla materia
pensionistica. Sono state quindi confermate tutte le misure sperimentali
sull’occupazione varate per il biennio 2009/2010 le cui modalità attuative
saranno stabilite con singoli decreti ministeriali.
Reimpiego dei cassintegrati (art. 1, commi da
Contratti di solidarietà (art. 1, comma 6) – E’ stato confermato l’aumento
dell’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori impiegati con contratto di solidarietà da aziende
destinatarie della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria). Come è noto,
i contratti di solidarietà comportano la riduzione di orario di lavoro dietro
corresponsione ai lavoratori interessati di una indennità pubblica la cui
misura passa ora dal 60% all’80% della retribuzione persa dal lavoratore per il
minor lavoro.
Incentivi all’autoimprenditorialità
(art. 1, commi da
Età pensionabile (art. 22 ter) –
A decorrere dal
2015 scatterà un meccanismo automatico di adeguamento dell’età pensionabile
all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat con riferimento al
quinquennio precedente. La relativa normativa di attuazione dovrà essere
emanata con decreto ministeriale entro il 2014; in ogni caso in sede di prima
applicazione l’incremento dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.
f.to Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 102/2009 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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S.O. alla G.U. n. 179 del 4.8.2009
(fonte Guritel)
Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini».
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati
dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa
all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di
euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma
1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di
politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.
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6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l 'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 . Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo
con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come
disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12
febbraio 2009. L 'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso
decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo
periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso
di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo,
deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte
sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49».
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore
gia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere
un'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita'
autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelle
deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione
guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o
parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi
in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il
medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di
mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
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Art. 22-ter
Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
1. Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore
anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di
sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia
di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici
piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al
presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
2. Adecorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica
per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati
all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto
nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al
quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31
dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la
normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione,
l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennio
antecedente non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono
nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,
istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo
e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
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FINE TESTO