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Roma, 2 ottobre 2009
Circolare n. 161/2009
Oggetto: Dogane – Anticontraffazione – Art. 16 del D.L. 25.9.2009,
n.135 su G.U. n. 223 del 25.9.2009 – Nota
Agenzia Dogane prot.n. 129830/RU del 29.9.2009.
Come auspicato, con
il decreto legge indicato in oggetto, è stato abrogato l’articolo 17 della
legge n.99/2009 che, com’è noto, aveva introdotto norme restrittive in materia
di tutela dei marchi italiani assegnando agli uffici doganali il compito di
garantirne il rispetto.
Con la Nota indicata
in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha confermato che non trovano più applicazione
le istruzioni doganali a suo tempo impartite (Note prot.
n.110635/RU dell’11.8.2009 e prot.n.111601 del 13.8.2009).
Il decreto legge in
esame prevede una nuova disciplina di tutela del Made
in Italy che sembrerebbe comportare controlli solo in fase di
commercializzazione dei prodotti, senza più coinvolgere gli uffici doganali. In
particolare sono stati introdotti criteri per l’etichettatura “100% Made in
Italy” (l’intera fase di produzione del prodotto, dal disegno fino al confezionamento,
deve avvenire in Italia), le cui modalità di applicazione saranno definite con
successivi decreti interministeriali.
Sono state inoltre
previste pesanti sanzioni (confisca dei prodotti e multe da 10 mila a 250 mila
euro) applicabili a decorrere dal mese di novembre per le “fallaci indicazioni”
sull’origine dei prodotti.
Si fa presente che è
già iniziato l’esame parlamentare per la conversione del decreto legge che
dovrà avvenire entro il 25 novembre prossimo.
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f.to
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 126/2009 |
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Responsabile
di Area |
Allegati due |
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D/t |
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G.U.
n.223 del 25.9.2009 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n.
135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e perl'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'europee. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto-legge: *** omissis*** Art. 16. Made in Italy e prodotti interamente italiani 1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o lamerce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativavigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazioneed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorioitaliano. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari eforestali, per le politiche europee e per la semplificazionenormativa, possono essere definite le modalita' di applicazione delcomma 1. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazionedi vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini dicomunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sulprodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dallapresentazione in dogana per l'immissione in consumo o in liberapratica e fino alla vendita al dettaglio. 4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti ilprodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made inItaly», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque linguaespressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nelconsumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italiadel prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallaceconvinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla basedella normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 delcodice penale, aumentate di un terzo. 5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite leseguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,». 6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,n. 350, sono aggiunti i seguenti: “49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali daindurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia diorigine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senzache gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidentisull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitarequalsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine delprodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa daparte del titolare o del licenziatario del marchio, circa leinformazioni che, a sua cura, verranno rese in fase dicommercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Ilcontravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 10.000 ad euro 250.000. 49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodottoo della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivipreviste siano apposte, a cura e spese del titolare o dellicenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sullaconfezione o sui documenti di corredo per il consumatore.». 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsiquarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. 8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'abrogato. *** omissis*** Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
FINE TESTO