Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 ottobre 2009

 

Circolare n. 161/2009

 

Oggetto: Dogane – Anticontraffazione – Art. 16 del D.L. 25.9.2009, n.135 su G.U. n. 223 del 25.9.2009 – Nota Agenzia Dogane prot.n. 129830/RU del 29.9.2009.

 

Come auspicato, con il decreto legge indicato in oggetto, è stato abrogato l’articolo 17 della legge n.99/2009 che, com’è noto, aveva introdotto norme restrittive in materia di tutela dei marchi italiani assegnando agli uffici doganali il compito di garantirne il rispetto.

 

Con la Nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha confermato che non trovano più applicazione le istruzioni doganali a suo tempo impartite (Note prot. n.110635/RU dell’11.8.2009 e prot.n.111601 del 13.8.2009).

 

Il decreto legge in esame prevede una nuova disciplina di tutela del Made in Italy che sembrerebbe comportare controlli solo in fase di commercializzazione dei prodotti, senza più coinvolgere gli uffici doganali. In particolare sono stati introdotti criteri per l’etichettatura “100% Made in Italy” (l’intera fase di produzione del prodotto, dal disegno fino al confezionamento, deve avvenire in Italia), le cui modalità di applicazione saranno definite con successivi decreti interministeriali.

 

Sono state inoltre previste pesanti sanzioni (confisca dei prodotti e multe da 10 mila a 250 mila euro) applicabili a decorrere dal mese di novembre per le “fallaci indicazioni” sull’origine dei prodotti.

 

Si fa presente che è già iniziato l’esame parlamentare per la conversione del decreto legge che dovrà avvenire entro il 25 novembre prossimo.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 126/2009

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/t

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G.U. n.223 del 25.9.2009 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135

   Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita'
europee.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                           *** omissis***
 
                              Art. 16.
            Made in Italy e prodotti interamente italiani
  1.  Si  intende  realizzato  interamente in Italia il prodotto o la
merce,  classificabile  come  made  in Italy ai sensi della normativa
vigente,  e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione
ed  il  confezionamento  sono  compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   per  le  politiche  europee  e  per  la  semplificazione
normativa,  possono  essere definite le modalita' di applicazione del
comma 1.
  3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione
di  vendita  o  del  marchio  si  intende  la utilizzazione a fini di
comunicazione  commerciale  ovvero  l'apposizione  degli  stessi  sul
prodotto   o   sulla  confezione  di  vendita  o  sulla  merce  dalla
presentazione  in  dogana  per  l'immissione  in  consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio.
  4.  Chiunque  fa  uso  di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto  come  interamente realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy»,   «100%   Italia»,  «tutto  italiano»,  in  qualunque  lingua
espressa,  o  altra  che  sia  analogamente  idonea ad ingenerare nel
consumatore  la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del  prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'
punito,  ferme  restando  le  diverse sanzioni applicabili sulla base
della  normativa  vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.
  5.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo  le  parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
  6.  Dopo  il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
  “49-bis  - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,
da  parte  del  titolare  o  del licenziatario, con modalita' tali da
indurre  il  consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza
che  gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine  o  provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi  fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto,  ovvero  senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte  del  titolare  o  del  licenziatario  del  marchio,  circa  le
informazioni   che,   a   sua   cura,   verranno   rese  in  fase  di
commercializzazione  sulla  effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 250.000.
  49-ter.  E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o  della  merce  di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste   siano   apposte,  a  cura  e  spese  del  titolare  o  del
licenziatario   responsabile  dell'illecito,  sul  prodotto  o  sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
  8.  L'articolo  17,  comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.
 
                           *** omissis***
 
                              Art. 21.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
 

FINE TESTO