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Roma, 2 ottobre 2009
Circolare n. 161/2009
Oggetto: Dogane – Anticontraffazione – Art. 16 del D.L. 25.9.2009,
n.135 su G.U. n. 223 del 25.9.2009 – Nota
Agenzia Dogane prot.n. 129830/RU del 29.9.2009.
Come auspicato, con
il decreto legge indicato in oggetto, è stato abrogato l’articolo 17 della
legge n.99/2009 che, com’è noto, aveva introdotto norme restrittive in materia
di tutela dei marchi italiani assegnando agli uffici doganali il compito di
garantirne il rispetto.
Con la Nota indicata
in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha confermato che non trovano più applicazione
le istruzioni doganali a suo tempo impartite (Note prot.
n.110635/RU dell’11.8.2009 e prot.n.111601 del 13.8.2009).
Il decreto legge in
esame prevede una nuova disciplina di tutela del Made
in Italy che sembrerebbe comportare controlli solo in fase di
commercializzazione dei prodotti, senza più coinvolgere gli uffici doganali. In
particolare sono stati introdotti criteri per l’etichettatura “100% Made in
Italy” (l’intera fase di produzione del prodotto, dal disegno fino al confezionamento,
deve avvenire in Italia), le cui modalità di applicazione saranno definite con
successivi decreti interministeriali.
Sono state inoltre
previste pesanti sanzioni (confisca dei prodotti e multe da 10 mila a 250 mila
euro) applicabili a decorrere dal mese di novembre per le “fallaci indicazioni”
sull’origine dei prodotti.
Si fa presente che è
già iniziato l’esame parlamentare per la conversione del decreto legge che
dovrà avvenire entro il 25 novembre prossimo.
f.to
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 126/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegati due |
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D/t |
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G.U.
n.223 del 25.9.2009 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n.
135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
*** omissis***
Art. 16.
Made in Italy e prodotti interamente italiani
1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la
merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione
ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, per le politiche europee e per la semplificazione
normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del
comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione
di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di
comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul
prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua
espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'
punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base
della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
“49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,
da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza
che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del
licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.
*** omissis***
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
FINE TESTO