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Roma, 1 dicembre 2009
Circolare n. 202/2009
Oggetto: Trasporti internazionali – Nuove regole comunitarie
– Cabotaggio - Regolamento
CE n.1072 del 21.10.2009 su GUCE L300 del 14.11.2009.
Con il Regolamento
indicato in oggetto sono state aggiornate le norme comuni per l’accesso al
mercato del trasporto internazionale di merci su strada.
In particolare, è
stata introdotta la nuova disciplina sul cabotaggio a cui tutti gli Stati
membri dovranno adeguarsi a partire dal 14 maggio 2010. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per i vettori
comunitari di effettuare operazioni di cabotaggio (cioè trasporti effettuati
per conto terzi, a titolo temporaneo, aventi origine e destino all’interno dello
stesso Paese) solo successivamente ad un trasporto intracomunitario o
internazionale avente come destinazione il Paese ospitante. I trasporti di
cabotaggio potranno essere al massimo tre e dovranno svolgersi entro un periodo
di 7 giorni dalla fine del trasporto intracomunitario o internazionale.
Fino a quando non si
applicheranno le nuove regole continuerà ad attuarsi la disciplina nazionale
vigente; in Italia, come è noto, la normativa attualmente in vigore (DM
3.4.2009) poco si discosta da quella comunitaria sopra descritta, in quanto
l’unica differenza consiste nell’aver limitato a due il numero massimo di
trasporti di cabotaggio. Ai fini del controllo su strada, come già previsto in
Italia, tutti i vettori comunitari dovranno conservare a bordo del mezzo la
documentazione comprovante il trasporto internazionale effettuato nonché un
apposito “documento di cabotaggio”.
In sede di
cabotaggio si applicano le disposizioni legislative vigenti nello Stato ospitante
per quanto riguarda le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, i
pesi e le dimensioni dei veicoli, i tempi di guida e di riposo e la disciplina
IVA adottata sui servizi di trasporto.
In caso di
violazione delle regole comunitarie o nazionali sul cabotaggio il Regolamento in
esame prevede la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro
ospitante di applicare una sanzione a seconda della gravità dell’infrazione
(una semplice diffida o nei casi più gravi un divieto temporaneo di effettuare
operazioni di cabotaggio sul territorio in cui è stata commessa l’infrazione).
Per quanto riguarda
le altre disposizioni comuni contenute nel provvedimento in esame si richiama
l’attenzione in particolare sulla conferma dell’obbligo della licenza
comunitaria per effettuare i trasporti intracomunitari nonché, qualora il
conducente sia cittadino di un paese terzo, anche dell’attestato del conducente.
f.to
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 69/2009 |
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