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Roma, 20 luglio 2007

 

Circolare n. 109/2007

 

Oggetto: Tributi – IVA auto aziendali – Decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007 su GUCE L 165 del 27 giugno 2007.

 

Con la decisione indicata in oggetto il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a fissare al 40 per cento la percentuale di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, alla manutenzione e alle spese di utilizzo delle autovetture aziendali (comprese le spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti).

 

Com’è noto, nel settembre del 2006 la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per aver mantenuto un regime di ridotta detraibilità Iva per le auto aziendali. La sentenza della Corte Europea ha comportato da una parte l’obbligo per lo Stato italiano di restituire alle imprese l’Iva non detratta nel passato, e dall’altra ha soppresso per il futuro il regime di detraibilità parziale.

 

Dal 13 settembre 2006 dunque l’Iva sugli acquisti delle auto aziendali e sulle relative spese di utilizzo era detraibile nella misura corrispondente all’effettivo utilizzo delle auto nell’attività di impresa, secondo il cosiddetto principio di inerenza. Tale regime è però decaduto a partire dal 27 giugno scorso, termine dal quale è entrata in vigore la decisione comunitaria in oggetto che ha autorizzato lo Stato italiano a reintrodurre un regime di detraibilità parziale per l’Iva delle auto aziendali, seppure pari al 40 per cento (in precedenza la percentuale era limitata al 15 per cento).

 

Per quanto riguarda l’Iva non detratta nel passato (specificamente nel periodo 1.1.2003 – 13.9.2006), si rammenta che può essere richiesto il rimborso forfetario in via telematica utilizzando il modello e il programma fornito dall’Agenzia delle Entrate (reperibile all’indirizzo internet www.agenziaentrate.it – voci: strumenti software – comunicazioni e domande – rimborso iva auto) entro la scadenza del 20 settembre 2007. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.28/E ha chiarito che, al fine di facilitare le modalità di calcolo del rimborso, è consentito determinare forfetariamente (nella misura minima del 10 per cento) l’importo delle maggiori imposte sui redditi e Irap dovute in conseguenza del ricalcolo dell’Iva detraibile. In alternativa al rimborso forfetario è inoltre possibile chiedere il rimborso analitico entro il più ampio termine del 13 settembre 2008.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.54,  40 e 29/2007

 

Allegati due

 

D/d

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GUCE L165 del 27.6.2007I

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga allarticolo 26, paragrafo 1, lettera a), e allarticolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto

 

(2007/441/CE)

 

IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto, in particolare larticolo 395, paragrafo 1,

 

 

 

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1)           In una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal segretariato generale della Commissione l11 ottobre 2006, lItalia ha chiesto lautorizzazione ad introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre lIVA versata sullacquisto e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati a scopo privato.

 

(2)           La direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE.

 

(3)           A norma dellarticolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, la richiesta presentata dallItalia. Con lettera del 21 novembre 2006, la Commissione ha comunicato allItalia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.

 

(4)           Larticolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre lIVA imposta su beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Larticolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene lobbligo di contabilizzare ai fini dellIVA un bene professionale destinato a uso privato.

 

(5)           Luso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, limporto dellIVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40 % sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, lobbligo di contabilizzare ai fini dellIVA luso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dallesigenza di semplificare la procedura per limposizione dellIVA e di evitare levasione mediante contabilizzazione scorretta.

 

(6)           Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali relative alluso professionale.

 

(7)           Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ora 2006/112/CE, per quanto riguarda il diritto a detrarre lIVA. Le misure di deroga dovrebbero avere fine allentrata in vigore della direttiva proposta, se tale data è precedente a quella indicata nella presente decisione,

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Articolo 1

 In deroga allarticolo 168 della direttiva 2006/112/CE, lItalia è autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre lIVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.

 

Articolo 2

 In deroga allarticolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, lItalia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso luso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dellimpresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione.

 

Articolo 3

Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:

 il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nellesercizio della sua attività,

 il veicolo viene utilizzato come taxi,

 il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida,

 il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,

 il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

 Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

 

 

Articolo 5

 Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore trattori agricoli o forestali esclusi normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

 

Articolo 6

 Una valutazione che copra i primi due anni dellapplicazione della presente decisione, compresa una revisione della percentuale di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione dopo il secondo anniversario della presente decisione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

 

Articolo 7

 La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dellimposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2010.

 

Articolo 8

 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

 Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

 

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER