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Roma, 10 giugno 2010

 

Circolare n.109/2010

 

Oggetto: Previdenza – Manovra economica – D.L. 31.5.2010, n. 78, su S.O. alla G.U. n. 125 del 31.5.2010.

 

Si segnalano le principali disposizioni di materia previdenziale contenute nella manovra economica del Governo di 25 miliardi di euro.

 

Pensioni (Art. 12, commi da 1 a 6) – Dal prossimo anno saranno unificate le decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità (cosiddette “finestre”). Dal 2011 infatti per i lavoratori dipendenti la decorrenza della pensione scatterà 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) dopo la data di effettiva maturazione dei requisiti, con uno slittamento rispetto ad oggi che potrà arrivare in alcuni casi fino a 9 mesi.

Le finestre attuali continueranno in via transitoria ad applicarsi ai lavoratori in periodo di preavviso al 30 giugno 2010 che maturino i requisiti pensionistici entro la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché, nei limiti di 10 mila beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile scorso.

 

Detassazione premi di produttività (art. 53) – E’ stata estesa a tutto il 2011 la detassazione sui premi di produttività previsti da accordi collettivi (aziendali o territoriali), già prorogata per l’anno in corso dall’ultima legge finanziaria n. 191/2009. La disposizione in esame non precisa l’ammontare dell’agevolazione (attualmente consistente nell’imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) rinviando ad un successivo provvedimento da emanarsi entro l’anno. La detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori con reddito imponibile annuo non superiore a 40 mila euro (attualmente 35 mila euro).

Sempre per il 2011 sui premi di produttività sarà confermato anche lo sgravio dei contributi dovuti sia dall’azienda che dal lavoratore.

 

S.r.l. inquadrate previdenzialmente nel terziario (art. 12, comma 11) – Com’è noto, interpretando in maniera restrittiva la legge 662/96 l’INPS da sempre ritiene che i soci amministratori di società a responsabilità limitata inquadrate previdenzialmente nel terziario siano tenuti a versare due distinte contribuzioni: una alla gestione commercianti e una alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Tale interpretazione, contro la quale fin dal principio si sono opposte le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e che ha generato un contenzioso con l’INPS durato 14 anni, sembrava finalmente avviata verso un ripensamento a seguito di diverse sentenze della Cassazione che avevano escluso la duplicità di contribuzione.

Il decreto in esame, nella chiara intenzione di fare cassa, ha però ribaltato la situazione a favore dell’INPS prevedendo una norma di interpretazione autentica che, ignorando completamente l’orientamento giurisprudenziale, conferma il doppio inquadramento previdenziale per i soci amministratori con conseguente obbligo di versare i contributi alle due suddette gestioni.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 2/2010, 11/2008 e 31/1999

Responsabile di Area

Allegato uno

 

 

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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica.
   
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 

TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria

Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

 

                           *****OMISSIS*****

 

CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA

 

                           *****OMISSIS*****

 
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere  dall'anno  2011  maturano  il  diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del
pubblico  impiego,  conseguono  il  diritto   alla   decorrenza   del
trattamento pensionistico: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449 
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti  requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle
indicate al comma 1: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449. 
3. L'articolo 5, comma 3, del  d.lgs.  3  febbraio  2006,  n.  42  e'
sostituito dal  seguente:  "Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione" 
4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e  che  maturano  i  requisiti  di  eta'
anagrafica  e   di   anzianita'   contributiva   richiesti   per   il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di
cessazione del rapporto di lavoro; 
b) lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo  abilitante  allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento
di limite di eta'. 
5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di
10.000 lavoratori beneficiari, 
ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: 
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi  collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010; 
c) ai lavoratori che, all'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 

 

                           *****OMISSIS*****

 
11. L'art. 1, comma 208 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali
vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335. 
 

                           *****OMISSIS*****

 
                               Art. 53 
                    (Contratto di produttivita') 
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al  31  dicembre  2011,  le  somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o
aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',
redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della
competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. 
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011  le  somme  di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
3.  Il  Governo,  sentite  le   parti   sociali,   provvedera'   alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010. 

 

                           *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO