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Roma, 22 dicembre 2010
Circolare n.229/2010
Oggetto: Tributi – IVA- Non imponibilità dei trasporti di
beni in esportazione – Chiarimenti – Risoluzione n.134/E del 20.12.2010.
Con la Risoluzione
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante
chiarimento in merito alle nuove regole sulla territorialità dell’Iva entrate
in vigore dall’inizio di quest’anno (decreto legislativo n.18/2010).
L’Agenzia infatti,
superando l’orientamento prudenziale tenuto finora, ha precisato che i
trasporti di beni in esportazione commissionati da un soggetto nazionale rientrano
nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 del DPR 633/72 - e sono quindi non
imponibili - anche quando lasciano la Comunità da un Paese diverso dall’Italia
(es. trasporto Francia – America).
L’Agenzia rammenta
che nel caso il prestatore del servizio sia un soggetto non residente, il
committente deve emettere autofattura. Inoltre, nel caso il prestatore sia un
soggetto comunitario, è stato precisato che i trasporti di cui trattasi,
essendo non imponibili, non devono comunque essere riportati negli Elenchi Intrastat.
Daniela
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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RISOLUZIONE
N. 134/E
Roma, 20 dicembre 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Istanza di
interpello -Chiarimenti in merito alle prestazioni collegate alle esportazioni
di beni da uno Stato membro ad un Paese extra-Ue, di
cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza
d’interpello di cui all’oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 9 del
D. P. R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ALFA S.R.L esercita l’attività di commercio all’ingrosso di
materiali lapidei, il cui unico mercato di riferimento è rappresentato dallo
Stato dell’Arabia Saudita. Nell’ambito della propria attività, l’istante
effettua operazioni consistenti nell’acquisto di tali beni da uno Stato dell’Unione
Europea (di seguito UE) e nella cessione e trasporto degli stessi in Arabia
Saudita.
Ciò premesso,
viene richiesto di conoscere se le prestazioni connesse al trasferimento dei
beni possano essere considerate operazioni non imponibili ai fini IVA in Italia
e se sussista l’obbligo di autofatturazione e della
compilazione del modello Intrastat.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che per le descritte
operazioni non sia dovuta l’IVA in Italia e che non sussista l’obbligo di
compilazione degli elenchi Intrastat.
Al riguardo, il
contribuente cita l’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.
PARERE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come già ricordato in premessa, l’istante
vende all’ingrosso materiali lapidei ed ha come unico mercato di riferimento un
Paese extracomunitario, quale l’Arabia Saudita. Tale attività si attua
attraverso l’acquisto dei beni da un fornitore operante in uno Stato membro UE
e il successivo trasferimento dei beni medesimi nel mercato saudita, senza
transitare per il territorio italiano.
Da quanto dichiarato dall’istante
attraverso la documentazione integrativa, si desume che il medesimo attribuisce
incarico ad un agente di provvedere alla spedizione della merce, tramite nave,
direttamente dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE.
Il rapporto giuridico intercorrente tra
l’istante e l’agente rientra nella categoria del mandato senza rappresentanza,
nel quale il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli
obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto
del mandante. In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal
mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche
nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell’articolo 3, terzo
comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In forza di tale rapporto contrattuale,
quindi, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è
la stessa di quelle rese o ricevute in nome proprio e per conto del mandante
stesso (cfr. ris. 27 agosto 2009 n. 242/E).
Come ricordato in precedenza, la
prestazione dell’agente consiste nel trasferire la merce, mediante nave da
trasporto, dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE
dell’acquirente. L’istante, infatti, precisa che la merce viene “spedita a
mezzo container” e che la stessa “occupa modeste quantità di spazio”:
da quanto precede si desume che la prestazione in oggetto si configura quale
trasporto dei beni.
La disciplina del trasporto dei beni è regolata
dall’art. 7-ter, comma 1, del D.P.R.
n. 633 del 1972, che considera territorialmente rilevanti, ai fini IVA, le prestazioni
di servizio rese a soggetti passivi d’imposta stabiliti sul territorio
nazionale.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che
l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato
membro verso un Paese extra-Ue e pertanto è
qualificabile come una cessione all’esportazione.
Tale assunto ha una propria base giuridica
nella normativa comunitaria.
In particolare, l’art. 146, par. 1,
lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, considera tali “le cessioni di
beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della
Comunità”.
Pertanto, tenuto conto che la prestazione
di trasporto dei beni è collegata ad una cessione all’esportazione, la stessa
prestazione gode del regime agevolato di cui all’art. 9, primo comma, n. 2, del
D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, tra l’altro, non imponibili “i
trasporti relativi a beni in esportazione”.
Infine, in relazione agli adempimenti
formali, si rileva che per la predetta prestazione di servizio esiste l’obbligo
di autofatturazione per il committente nazionale,
benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del
D.P.R. n. 633 del 1972). Quanto precede vale a condizione che il prestatore non
sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si
applicano le normali regole in tema di fatturazione.
In merito al quesito posto circa l’obbligo
di compilazione degli elenchi Intrastat, si osserva che il medesimo non
sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in
cui è stabilito il destinatario (art. 50, comma 6, del
D.L. n. 331
del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; cfr. circolare n. 36 del 2010,
parte I, punto 5).
Le Direzioni
regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione
vengano applicati con uniformità.
IL
DIRETTORE CENTRALE