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Roma, 5 settembre 2011

 

Circolare n. 167/2011

 

Oggetto: Previdenza – Lavori usuranti – Prime indicazioni operative – Messaggio INPS n.16762 del 25.8.2011 e Circolare Min. Lavoro n.22 del 10.8.2011.

 

Come è noto, la nuova disciplina sui lavori usuranti (D.lgvo n.67/2011) consente il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti tra cui rientrano tra gli altri, oltre agli addetti ai lavori in galleria, miniera o su linea a catena, anche i lavoratori considerati notturni sulla base dei seguenti criteri:

 

·    lavoratori turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni all’anno (per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009);

 

·    lavoratori non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque.

 

In attesa che venga emanato l’apposito decreto di attuazione della nuova disciplina, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno fornito alcune indicazioni operative in vista della scadenza del 30 settembre p.v. fissata dal citato decreto n. 67 per la presentazione delle domande di accesso al beneficio da parte dei lavoratori che abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011. La presentazione della domanda oltre il termine del 30 settembre peraltro non determina l’invalidità della stessa ma il corrispondente differimento della decorrenza del pensionamento anticipato.

 

In particolare, oltre a fornire il quadro generale dell’intera disciplina, è stata precisata la documentazione minima che i lavoratori devono presentare a corredo della domanda (tra cui libro matricola o libro unico del lavoro, prospetto paga e contratto di lavoro individuale). Al riguardo si fa osservare che i datori di lavoro sono tenuti a fornire al lavoratore copia della suddetta documentazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

 

Si fa presente infine che il Ministero del Lavoro si è riservato di fornire apposite indicazioni sull’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare annualmente il numero di lavoratori notturni occupati. Come è noto, in fase di prima applicazione tale obbligo andrebbe adempiuto entro il 30 settembre prossimo (con l’indicazione dei lavoratori notturni occupati nel 2010), ma ad oggi non è ancora disponibile neppure la relativa modulistica.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 114/2011 e 98/2011

Responsabile di Area

Allegati due:
- Messaggio INPS n.16762 del 25.8.2011
- Circolare Min. Lavoro n.22 del 10.8.2011

 

Lc/lc

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INPS

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 25-08-2011

Messaggio n. 16762

 

OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione.

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

Con circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa della definizione della disciplina sulle “modalità attuative” del decreto legislativo n. 67 del 2011, demandata al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, ha fornito le prime indicazioni operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011”.

 

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in coerenza con la citata circolare ministeriale.

 

1- Lavoratori interessati

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

 

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;

 

b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;

 

c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;

 

d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

 

La circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

 

Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

 

Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.

 

Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 

2- Ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del decreto legislativo n. 67, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:

 

a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

 

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa.

 

3- Misura del beneficio

Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011 consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).

 

4- Domanda di accesso al beneficio

Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.

 

Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente medesimo.

Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.

 

I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge, per la quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet WWW.INPS.IT nella sezione moduli.

 

Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate.

 

La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del Patronato che lo rappresenta.

 

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

 

Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.

 

La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:

 

a) la manifestazione di volontà dell’interessato;

 

b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;

 

c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa (allegato 3).

 

Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile.

 

Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

 

Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere sostituitita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.

 

La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011.

Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.

 

Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.

 

Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.

Il Direttore Generale

Nori

 

Allegati omissis