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Roma, 5 settembre 2011
Circolare n. 167/2011
Oggetto: Previdenza – Lavori
usuranti – Prime indicazioni operative – Messaggio INPS n.16762 del 25.8.2011
e Circolare
Min. Lavoro n.22 del 10.8.2011.
Come è noto, la nuova
disciplina sui lavori usuranti (D.lgvo n.67/2011) consente il pensionamento anticipato ad
alcune categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e
pesanti tra cui rientrano tra gli altri, oltre agli addetti ai lavori in
galleria, miniera o su linea a catena, anche i lavoratori considerati notturni
sulla base dei seguenti criteri:
·
lavoratori
turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo
di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato
nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni all’anno
(per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009);
·
lavoratori
non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di
notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque.
In attesa che venga
emanato l’apposito decreto di attuazione della nuova disciplina, il Ministero
del Lavoro e l’INPS hanno fornito alcune indicazioni operative in vista della
scadenza del 30 settembre p.v. fissata
dal citato decreto n. 67 per la presentazione delle domande di accesso al
beneficio da parte dei lavoratori che abbiano già maturato o maturino i
requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011. La presentazione della domanda
oltre il termine del 30 settembre peraltro non determina l’invalidità della
stessa ma il corrispondente differimento della decorrenza del pensionamento
anticipato.
In particolare, oltre
a fornire il quadro generale dell’intera disciplina, è stata precisata la
documentazione minima che i lavoratori devono presentare a corredo della
domanda (tra cui libro matricola o libro unico del lavoro, prospetto paga e
contratto di lavoro individuale). Al riguardo si fa osservare che i datori di
lavoro sono tenuti a fornire al lavoratore copia della suddetta documentazione entro
30 giorni dalla relativa richiesta.
Si fa presente
infine che il Ministero del Lavoro si è riservato di fornire apposite indicazioni
sull’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare annualmente il numero
di lavoratori notturni occupati. Come è noto, in fase di prima applicazione
tale obbligo andrebbe adempiuto entro il 30 settembre prossimo (con
l’indicazione dei lavoratori notturni occupati nel 2010), ma ad oggi non è
ancora disponibile neppure la relativa modulistica.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 114/2011 e 98/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegati
due: |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25-08-2011
Messaggio n. 16762
OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione.
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Con circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in attesa della definizione della disciplina sulle “modalità attuative” del decreto
legislativo n. 67 del 2011, demandata al decreto ministeriale previsto
dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, ha fornito le prime
indicazioni operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono
tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre
In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa
rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in coerenza con la
citata circolare ministeriale.
1- Lavoratori interessati
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del
2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva
non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui
all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale
19 maggio 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro
notturno;
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di
trasporto.
La circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in ordine al
disposto del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del
2011.
Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati
dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del
2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1
contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si
applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100
c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari
connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata
circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.
Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. è
evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza
dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla
valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi
di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come
tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto
ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a
servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto
segue.
Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada (
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di
qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza
di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto
previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della
strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi
comprensivo del posto riservato al conducente.
2- Ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto
Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento
pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati
abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti previste
dal comma 1, dello stesso articolo 1, del decreto legislativo n. 67, secondo le
modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:
a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti,
negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi
decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento
effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei periodi
effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di
contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da
contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre,
dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato
dall’accredito di contribuzione figurativa.
3- Misura del beneficio
Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo n. 67 del
2011 consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla
pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle A e B
allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).
4- Domanda di accesso al beneficio
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve
trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale,
presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il
riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e
la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.
Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è
presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente
medesimo.
Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti
agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere
presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.
I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche
tramite Patronati riconosciuti dalla legge, per la quale è stato predisposto il
modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito
internet WWW.INPS.IT nella sezione moduli.
Le domande presentate in data anteriore a quella del presente
messaggio sono da ritenere utilmente presentate.
La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere
consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del
Patronato che lo rappresenta.
La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di
lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da
lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo
quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che
raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della
contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.
Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito
anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti
previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.
La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi
per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello
svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:
a) la manifestazione di volontà dell’interessato;
b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le
attività che danno accesso al beneficio;
c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata
alla circolare stessa (allegato 3).
Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare
che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata
in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata
procedibile.
Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione,
prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per
il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi
di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata
impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal
datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in
originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un
documento valido di identità del dichiarante.
Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state
svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere
sostituitita da dichiarazioni rilasciate “ora per
allora”.
La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente
presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo
3 del decreto legislativo n.
Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio
presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di
svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e
della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque
tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.
Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di
contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli
stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il
predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della
domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per
accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di
apposita domanda.
Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del
2011 saranno diramate dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.
Il Direttore Generale
Nori
Allegati omissis