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Roma, 7 dicembre 2011
Circolare n. 252/2011
Oggetto: Tutela della privacy – Esclusione dei dati delle
persone giuridiche, degli enti e delle associazioni – Articolo 40 coma 2 D.L.
6.12.2011, n.201, su S.O. alla G.U. n.284 del 6.12.2011.
Il campo di
applicazione della normativa sulla tutela della privacy (d.lgvo
n.196/2003) è stato limitato ai soli dati delle persone fisiche.
Lo ha stabilito il
cosiddetto decreto legge “salva Italia”
indicato in oggetto, nell’ambito delle misure di riduzione degli oneri
amministrativi per le imprese.
Effettivamente si
tratta di un sostanziale snellimento: le imprese dovranno infatti continuare ad
eseguire gli adempimenti sulla privacy esclusivamente per il trattamento dei
dati delle persone fisiche (es. dati dei dipendenti), mentre non dovrebbe più
sussistere alcun obbligo relativamente ai rapporti con le altre imprese persone
giuridiche.
La modifica
legislativa ha un effetto semplificatorio anche
sull’attività delle associazioni di categoria relativamente al trattamento dei
dati delle imprese associate.
Si fa riserva di
fornire ulteriori dettagli alla luce di quanto sarà presumibilmente chiarito
dal Garante della Privacy.
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Daniela
Dringoli |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n. 284 del 6.12.2011
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
e il
consolidamento
dei conti pubblici.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E M A N A
Il
seguente decreto-legge:
Titolo I
Sviluppo
ed equita'
*****OMISSIS*****
Art. 40 Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
*****OMISSIS*****
2. Per la riduzione
degli oneri in
materia di privacy,
sono
apportate le seguenti modifiche
al decreto legislativo
30 giugno
2003, n. 196:
a) all'articolo 4,
comma 1, alla lettera b), le parole
"persona
giuridica, ente od
associazione" sono soppresse
e le parole
"identificati o identificabili" sono
sostituite dalle parole
"identificata o identificabile".
b) All'articolo 4,
comma 1, alla lettera
i), le parole
"la
persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.
c) Il comma 3-bis
dell'articolo 5 e' abrogato.
d) Al comma 4,
dell'articolo
e) La lettera h) del
comma i dell'articolo 43 e' soppressa.
*****OMISSIS*****
Art. 50 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Passera, Ministro dello sviluppo economico Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento Visto, il Guardasigilli: Severino