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Roma, 28 marzo 2012
Circolare n. 80/2012
Oggetto: Dogane –
Confermate le nuove disposizioni sulla revisione dell’accertamento e sul
diritto di sgravio – Legge 24.3.2012, n.27, su S.O. alla G.U. n.71 del
24.3.2012.
La legge di conversione del decreto
legge sulle liberalizzazioni indicata in oggetto ha confermato le nuove
disposizioni in materia di contenzioso doganale a favore dei contribuenti.
Peraltro, com’è noto, le sanzioni
per gli errori nelle dichiarazioni doganali sul valore della merce che
comportino una rideterminazione di maggiori diritti superiore al 5 per cento
sono state fortemente inasprite a seguito delle modifiche all’articolo 303 del
TULD introdotte col decreto legge fiscale n.16/2012. Su suggerimento della Confetra
sono stati presentati in sede di conversione del decreto legge emendamenti che
ripristinano un regime sanzionatorio più equilibrato, ma la loro approvazione
non è ancora certa.
In attesa di conoscere l’assetto
definitivo del regime sanzionatorio, si illustrano di seguito le nuove
disposizioni confermate dalla legge in oggetto.
Revisione dell’accertamento (art.92) – Gli uffici doganali devono
trasmettere agli operatori i verbali relativi alle revisioni di accertamento
doganale e tener conto delle memorie difensive che gli operatori potranno
inviare entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei verbali stessi. La
modifica consente di instaurare un contraddittorio con gli uffici doganali,
mentre in precedenza si poteva solo impugnare l’avviso di rettifica.
Sgravio dei diritti (art.94) – E’ stata confermata la facoltà
di ricorrere alle Commissioni Tributarie contro i provvedimenti di diniego di
rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriore dei dazi
all’esportazione e all’importazione anche nei casi in cui sia previsto il
vaglio della Commissione Europea.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.73/2012 e 31/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegati
due |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
gennaio
2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la
competitivita', e' convertito
in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Passera,
Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
*** omissis ***
Art. 92
Tutela procedimentale
dell'operatore in caso di controlli
eseguiti
successivamente all'effettuazione
dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel
rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge
27
luglio 2000, n. 212,
dopo la notifica
all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o
nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo
della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale
devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti
a base
delle irregolarita', delle
inesattezze, o degli errori relativi
agli
elementi
dell'accertamento
riscontrati nel corso
del controllo,
l'operatore interessato puo'
comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio
doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti
e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui
all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in
materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio
1973, n. 43, si applicano
le disposizioni dell'articolo
11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei
commi 1 e 2 non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Le amministrazioni
interessate e, in
particolare, gli uffici
incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi,
provvederanno
agli adempimenti derivanti
dall'attuazione delle predette
disposizioni con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
***OMISSIS***
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti
doganali
1. Avverso i
provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non contabilizzazione a
posteriori dei dazi
doganali adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi
di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993,
n. 2454
resta sempre ammesso
ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente.
Dall'attuazione del presente
articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
***OMISSIS***
FINE TESTO