Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 maggio 2012

 

Circolare n. 103/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Imprese con veicoli fino a 3,5 tonnellate – Art.11 Legge 4.4.2012, n.35, su S.O. alla G.U. n.82 del 6.4.2012.

 

Le imprese che esercitano l’attività con veicoli di peso fino a 3,5 tonnellate devono iscriversi all’Albo dimostrando tutti i requisiti dell’accesso alla professione, seppure con alcune semplificazioni.

 

Lo ha stabilito la legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge n.5/2012, derogando il Regolamento Comunitario n.1071/2009 in base al quale l’attività delle imprese che possiedono solo veicoli di piccole dimensioni è libera.

 

Capacità professionale: il requisito della capacità professionale deve essere dimostrato attraverso la frequenza di uno specifico corso preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni.

 

Capacità finanziaria: la capacità finanziaria è dimostrata col possesso di un patrimonio pari a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ogni veicolo supplementare da comprovare tramite un’attestazione rilasciata da un revisore ufficiale contabile, ovvero tramite una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale.

 

Onorabilità: ai fini dell’onorabilità, il titolare, i soci, gli amministratori dell’impresa e il preposto non devono aver subito condanne penali, né devono aver subito le sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività.

 

Stabilimento: il regolamento comunitario n.1071/2009 ha introdotto il nuovo requisito dello stabilimento in base al quale deve essere ufficialmente individuato il luogo in cui sono conservati i documenti obbligatori per lo svolgimento dell’attività.

 

Preposto: il gestore dei trasporti può svolgere tale funzione presso una sola impresa.

 

Accesso al mercato: l’accesso al mercato può avvenire attraverso l’acquisto, per cessione d’azienda, di altra impresa di autotrasporto o dell’intero parco veicolare purché composto di veicoli di categoria ecologica Euro 5; in alternativa è possibile accedere al mercato acquistando almeno 2 veicoli Euro 5. Per le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di peso fino a 3,5 tonnellate è stato soppresso il vincolo della massa globale minima di 80 tonnellate che impediva l’accesso al mercato da parte delle imprese con pochi veicoli.

 

Termine per la dimostrazione dei requisiti: il termine per la dimostrazione dei requisiti è il 7 aprile 2013 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto). Le imprese che non risulteranno in regola dopo la suddetta data saranno cancellate dall’Albo e dal Ren, il Registro Elettronico Nazionale delle imprese di autotrasporto.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.62/2012 e 57/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012 fonte Guritel

LEGGE 4 aprile 2012, n.35

Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo.

 

Testo del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5   coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35

                           *** omissis ***

 

                                 Art. 11

                           *** omissis ***

 

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una o piu'  imprese  di  trasporto  italiane  o      di  altro  Stato
dell'Unione europea    da almeno dieci anni precedenti il 4  dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto.    Restano ferme le  disposizioni  concernenti  i  corsi  di
formazione    previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
     6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del  regolamento
(CE)  n.  1071/2009  le  imprese  che  esercitano  o  che   intendono
esercitare la professione di trasportatore di  merci  su  strada  con
veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le  condizioni
da rispettare per i requisiti per l'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009  sono  quelle  previste  dal   regolamento   stesso,   come
individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25  novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011.  Per  le  imprese  di
trasporto di merci su strada per conto di  terzi  che  esercitano  la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a  3,5  tonnellate,  il  requisito  di  idoneita'  professionale   e'
soddisfatto  attraverso  la  frequenza  di  uno  specifico  corso  di
formazione preliminare e di un corso  di  formazione  periodica  ogni
dieci anni, organizzati e  disciplinati  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011. 
  6-ter. Le imprese di trasporto su strada  gia'  in  attivita'  alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso  alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo  12  del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, dal Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada  e,  per  le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese  di  trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano  la  professione
solo con veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico  fino  a  3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per  l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6-quater. I soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n.  1071/2009,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
idoneita' professionale, possono essere  designati  a  svolgere  tali
funzioni presso una sola impresa e  non  possono  essere  chiamati  a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del  paragrafo  2  del  citato
articolo.  I  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2  dell'articolo  4
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono  essere  designati  da  una
sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli  e
non possono avere legami con nessuna altra impresa  di  trasporto  su
strada. 
  6-quinquies. Le  imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  che
intendono  esercitare  la  professione  solo  con  veicoli  di  massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5  tonnellate,  per  accedere  al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono  essere  in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  professione  e  iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  e  sono  tenute  a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra  impresa
di autotrasporto, o l'intero parco  veicolare,  purche'  composto  di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5,  da  altra  impresa  che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e  immatricolato  almeno  due  veicoli  adibiti  al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. 
  6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Euro 5».    

 

                             *** omissis ***

 

FINE TESTO