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Roma, 2 maggio 2012
Circolare n. 103/2012
Oggetto: Autotrasporto
– Imprese con veicoli fino a 3,5 tonnellate – Art.11 Legge 4.4.2012, n.35, su
S.O. alla G.U. n.82 del 6.4.2012.
Le imprese che esercitano
l’attività con veicoli di peso fino a 3,5 tonnellate devono iscriversi all’Albo
dimostrando tutti i requisiti dell’accesso alla professione, seppure con alcune
semplificazioni.
Lo ha stabilito la legge indicata
in oggetto, di conversione del decreto legge n.5/2012, derogando il Regolamento
Comunitario n.1071/2009 in base al quale l’attività delle imprese che
possiedono solo veicoli di piccole dimensioni è libera.
Capacità professionale: il requisito della capacità professionale deve essere
dimostrato attraverso la frequenza di uno specifico corso preliminare e di un
corso di formazione periodica ogni dieci anni.
Capacità finanziaria: la capacità finanziaria è dimostrata col possesso di un
patrimonio pari a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ogni veicolo
supplementare da comprovare tramite un’attestazione rilasciata da un revisore
ufficiale contabile, ovvero tramite una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale.
Onorabilità:
ai fini dell’onorabilità, il titolare, i soci, gli amministratori dell’impresa
e il preposto non devono aver subito condanne penali, né devono aver subito le
sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività.
Stabilimento:
il regolamento comunitario n.1071/2009 ha introdotto il nuovo requisito dello
stabilimento in base al quale deve essere ufficialmente individuato il luogo in
cui sono conservati i documenti obbligatori per lo svolgimento dell’attività.
Preposto: il gestore dei trasporti può svolgere tale funzione
presso una sola impresa.
Accesso al mercato: l’accesso al mercato può avvenire attraverso l’acquisto,
per cessione d’azienda, di altra impresa di autotrasporto o dell’intero parco
veicolare purché composto di veicoli di categoria ecologica Euro 5; in
alternativa è possibile accedere al mercato acquistando almeno 2 veicoli Euro
5. Per le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di peso
fino a 3,5 tonnellate è stato soppresso il vincolo della massa globale minima
di 80 tonnellate che impediva l’accesso al mercato da parte delle imprese con
pochi veicoli.
Termine per la dimostrazione dei requisiti: il termine per la dimostrazione
dei requisiti è il 7 aprile 2013
(dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto). Le
imprese che non risulteranno in regola dopo la suddetta data saranno cancellate
dall’Albo e dal Ren, il Registro Elettronico
Nazionale delle imprese di autotrasporto.
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Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.62/2012
e 57/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012 fonte Guritel
LEGGE 4 aprile 2012, n.35
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio
2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo.
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
*** omissis ***
Art. 11
*** omissis ***
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazionepreliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone chehanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso diistruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esameper la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone chedimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' inuna o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Statodell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presentedecreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi diformazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, delregolamento (CE) n. 1071/2009. 6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento(CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendonoesercitare la professione di trasportatore di merci su strada conveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizionida rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione ditrasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, comeindividuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, lanavigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese ditrasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano laprofessione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico finoa 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e'soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso diformazione preliminare e di un corso di formazione periodica ognidieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8,comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011. 6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alladata del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'eserciziodella professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso allaprofessione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 deldecreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione edi sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimentoper i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi estatistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese cheesercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per leimprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albonazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitanol'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasportodi merci su strada per conto di terzi che esercitano la professionesolo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accessoalla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto. 6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore deitrasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e diidoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali
funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati asvolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citatoarticolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore deitrasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da unasola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli enon possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto sustrada. 6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada cheintendono esercitare la professione solo con veicoli di massacomplessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere almercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere inpossesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritteall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitanol'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute adimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresadi autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto diveicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa checessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppuredi aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti altrasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. 6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalleseguenti: «Euro 5».
*** omissis ***
FINE
TESTO