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Roma, 2 maggio 2012
Circolare n. 103/2012
Oggetto: Autotrasporto
– Imprese con veicoli fino a 3,5 tonnellate – Art.11 Legge 4.4.2012, n.35, su
S.O. alla G.U. n.82 del 6.4.2012.
Le imprese che esercitano
l’attività con veicoli di peso fino a 3,5 tonnellate devono iscriversi all’Albo
dimostrando tutti i requisiti dell’accesso alla professione, seppure con alcune
semplificazioni.
Lo ha stabilito la legge indicata
in oggetto, di conversione del decreto legge n.5/2012, derogando il Regolamento
Comunitario n.1071/2009 in base al quale l’attività delle imprese che
possiedono solo veicoli di piccole dimensioni è libera.
Capacità professionale: il requisito della capacità professionale deve essere
dimostrato attraverso la frequenza di uno specifico corso preliminare e di un
corso di formazione periodica ogni dieci anni.
Capacità finanziaria: la capacità finanziaria è dimostrata col possesso di un
patrimonio pari a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ogni veicolo
supplementare da comprovare tramite un’attestazione rilasciata da un revisore
ufficiale contabile, ovvero tramite una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale.
Onorabilità:
ai fini dell’onorabilità, il titolare, i soci, gli amministratori dell’impresa
e il preposto non devono aver subito condanne penali, né devono aver subito le
sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività.
Stabilimento:
il regolamento comunitario n.1071/2009 ha introdotto il nuovo requisito dello
stabilimento in base al quale deve essere ufficialmente individuato il luogo in
cui sono conservati i documenti obbligatori per lo svolgimento dell’attività.
Preposto: il gestore dei trasporti può svolgere tale funzione
presso una sola impresa.
Accesso al mercato: l’accesso al mercato può avvenire attraverso l’acquisto,
per cessione d’azienda, di altra impresa di autotrasporto o dell’intero parco
veicolare purché composto di veicoli di categoria ecologica Euro 5; in
alternativa è possibile accedere al mercato acquistando almeno 2 veicoli Euro
5. Per le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di peso
fino a 3,5 tonnellate è stato soppresso il vincolo della massa globale minima
di 80 tonnellate che impediva l’accesso al mercato da parte delle imprese con
pochi veicoli.
Termine per la dimostrazione dei requisiti: il termine per la dimostrazione
dei requisiti è il 7 aprile 2013
(dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto). Le
imprese che non risulteranno in regola dopo la suddetta data saranno cancellate
dall’Albo e dal Ren, il Registro Elettronico
Nazionale delle imprese di autotrasporto.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.62/2012
e 57/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012 fonte Guritel
LEGGE 4 aprile 2012, n.35
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio
2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo.
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
*** omissis ***
Art. 11
*** omissis ***
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che
hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Stato
dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di
formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono
esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni
da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come
individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di
trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e'
soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di
formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni
dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione
solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di
idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali
funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato
articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una
sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e
non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su
strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che
intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in
possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa
di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Euro 5».
*** omissis ***
FINE
TESTO