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Roma, 4 giugno 2012
Circolare n. 137/2012
Oggetto: Dogane – Rimborso accise trimestrale – Depositi IVA – Circolare Agenzia
delle Dogane prot. RU 62488 del 31.5.2012.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha commentato le disposizioni della
legge n. 44/2012 (di conversione del decreto legge n. 16/2012) sulla cui
applicazione ha competenza l’Agenzia stessa.
Rimborso accise
trimestrale per le imprese di autotrasporto – Com’è
noto, la legge 44/2012 ha abrogato il termine perentorio per la presentazione
della richiesta di rimborso accise trimestrale; con la circolare in oggetto, l’Agenzia
delle Dogane spiega che le imprese di autotrasporto potranno presentare le
domande di rimborso anche oltre il mese successivo alla chiusura del trimestre,
fermo restando il termine di decadenza biennale (fissato a valenza generale dal
D.Lgvo n. 504/95) decorrente dal giorno in cui il
rimborso avrebbe dovuto essere richiesto.
Depositi IVA – In materia di depositi IVA, la
legge 14/2012, integrando la norma di interpretazione autentica di cui
all’articolo 16 c.5 bis del D.L. 185/2008, ha chiarito che il deposito IVA
s’intende effettuato anche quando avviene nei locali limitrofi e che non
sussiste obbligo di giacenza minima della merce nel deposito stesso, né obbligo
di scarico del mezzo. L’Agenzia spiega che la modifica codifica un principio
già operante nella prassi applicativa e richiama la sua precedente circolare
7521 del 28 dicembre 2006.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.99/2012 e 136/2011 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Protocollo: R.U. 62488
Roma, 31 maggio 2012
Indirizzi
omessi
OGGETTO:Legge
26.4.2012, n.44, di conversione del decreto-legge 2.3.2012, n.16, concernente
norme di semplificazione tributaria. Misure in materia di trasporto, navigazione
marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori.
La legge 26 aprile 2012, n.44, pubblicata
nel S.O. n.85/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.99 del 28 aprile
2012, nel convertire il decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, ha apportato al
medesimo delle modificazioni che incidono, per quanto qui interessa, su
disposizioni del Testo unico approvato con D.Lgs.
n.504/95, della Tabella A allegata al medesimo, nonché in materia di
agevolazione a favore di esercenti attività di trasporto e di depositi IVA. Si
passano in rassegna, distintamente per settore d’intervento, le novità
introdotte procedendo, al contempo, a fornire utili chiarimenti.
A) Recupero accisa sul gasolio impiegato nell’attività di trasporto
merci e determinate categorie di trasporto persone (art. 3, comma 13 - ter, D.L. n.16/2012)
La legge n.44/2012,
inserendo il comma 13-ter
nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1,
del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza
quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il
prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di
riferimento.
In sostanza, il
sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di
perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione
da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio
al previsto procedimento.
In tale evenienza,
inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art.
4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento
del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento
espresso dell’Ufficio delle Dogane. Così, a titolo meramente esemplificativo,
in caso di dichiarazione afferente i consumi relativi al primo trimestre
dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, l’esercente
potrà utilizzare il credito sorto ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R.
n. 277/2000 fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei
mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro
per la fruizione delle eccedenze.
Alla luce del mutato
quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio
correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di
trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il
termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma
2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui
il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra
esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012).
B) Agevolazione carburanti impiegati dalle imbarcazioni (art. 3 - ter D.L. n.16/2012)
Con l’inserimento
dell’art. 3 – ter nel D.L. n.16/2012, la legge n.44/2012 ha
inteso adottare una norma interpretativa in materia di esenzione dall’accisa
prevista dal punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs.
n.504/95 chiarendo il campo di applicazione dell’agevolazione.
Piu’ specificamente, il predetto art. 3 – ter impone di
ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati
dai natanti, compresi i pescherecci ed esclusi quelli privati da diporto, che
navighino nelle acque marine comunitarie, nonché dalle imbarcazioni adibite al
trasporto delle merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e
porti.
Al riguardo, nelle
more dell’adozione della disciplina di esecuzione, si fa riserva di emanare
specifiche direttive che consentano, nella fase di prima applicazione dell’art.
3 – ter, di effettuare
rifornimenti di benzina con prodotto non denaturato nonché procedure di
rimborso dell’accisa assolta, al fine di dare effettività al disposto normativo
tenendo conto dell’attuale configurazione della rete distributiva di carburanti
per imbarcazioni.
C) Energia elettrica
1. Soggetti
obbligati [art. 3, comma 13, lett.a), D.L. n.16/2012]
L’art. 3, comma 13,
lettera a), del decreto-legge in esame, a fini di maggior completezza della
norma, ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a
quelle già previste dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs.
n.504/95.
In particolare, con
l’inserimento nel predetto art. 53, comma 1, della lettera c-bis),
la nuova disposizione ha specificato che rientrano tra i soggetti obbligati
anche coloro che acquistano l’energia elettrica per uso proprio direttamente
alla borsa elettrica, limitatamente al consumo della medesima.
Ciò,
sostanzialmente, non essendo individuabile, per tali soggetti, un venditore nei
termini previsti dalla lettera a) del comma 1 del medesimo art.
In effetti, la
motivazione è analoga a quanto già chiarito per il settore del gas naturale al
paragrafo 5.3.1 della circolare 37/D del 28.12.2007 per gli acquirenti nel
“Punto di Scambio Virtuale”, ripresa con la comunicazione n.72062 del 24 maggio
2010, concernente i
riflessi fiscali conseguenti all’avvio della borsa del gas naturale.
2. Officine
costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili [art. 3, comma 13, lett.b), D.L. n.16/2012]
Con l’art. 3, comma
13, lettera b), del decreto-legge, viene apportata una modifica integrativa al
comma 5 dell’art.55 del D.Lgs. n.504/95 che prevede
la corresponsione dell’accisa mediante un canone annuo di abbonamento,
determinato dall’Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti officine
sfornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura
dell’energia adoperata.
Più specificamente,
viene consentito anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti
azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW,
la possibilità di effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’accisa
mediante la sopradescritta modalità.
Ovviamente, tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.504/95 e rilevata l’avvenuta abrogazione delle
addizionali, tale nuova disposizione trova applicazione per i consumi che il
produttore di energia elettrica dovesse registrare nella propria abitazione
(nell’ipotesi in cui venga installato un impianto di potenza superiore a 20 kW
per alimentare consumi domestici) e nel caso che l’elettricità prodotta venga
ceduta direttamente a terzi consumatori, venendo meno le condizioni previste
dalla citata agevolazione.
In merito alla
determinazione di un canone annuo in presenza di consumi tassati, va
considerato che, normalmente, gli impianti azionati da fonti rinnovabili sono
collegati alla rete elettrica mediante contatore e sono forniti del misuratore
dell’energia elettrica prodotta, per cui la quantificazione dell’elettricità
consumata è inequivocabilmente determinata dal delta evidenziato dalle letture
dei due contatori.
Pertanto,
l’inserimento delle officine di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di piccola taglia (da
3. Produzione
combinata di energia elettrica e calore (art. 3-bis, commi 1 e 2, del D.L.
n.16/2012)
Il comma 1 dell’art.
3-bis del decreto-legge
integrando il punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs.
n.504/95 dispone che, per i combustibili impiegati per la produzione combinata
di energia elettrica e calore, trovino applicazione le aliquote previste per la
produzione di energia elettrica rideterminate sulla base di coefficienti da
individuare con apposito decreto interministeriale.
Il periodo
transitorio, disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 3-bis, viene esteso all’intero anno
2012 prevedendo che, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile
soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti
individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione
n.16/98 dell’11.3.1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
Alla luce della
sopraindicata disciplina di rango primario, d’intesa con
Per una più agevole
ed immediata ricognizione, si riepilogano di seguito i consumi specifici medi
indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla predetta deliberazione
n.16/98 nonché i consumi specifici degli altri combustibili determinati per
equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta
disposizione legislativa, si applicano fino al 31 dicembre del 2012:
Combustibile |
Potere
calorifico inferiore medio |
Unità
di misura |
Consumi
specifici medi ex
deliberazione n.16/98 dell’AEEG |
Consumi
specifici medi
aggiornati come
da comma 2 art. 3-bis Legge n.44 del 26/04/2012 |
||
|
|
|
Altri
produttori |
ENEL |
Altri
produttori |
ENEL |
Olio comb.
ATZ |
9800
kcal/kg |
kg/kWh |
0,221 |
0,217 |
0,194 |
0,191 |
Gas naturale |
9200
kcal/kg |
m3/kWh |
0,250 |
0,220 |
||
Carbone |
7400
kcal/kg |
kg/kWh |
0,355 |
0,345 |
0,312 |
0,304 |
Gasolio |
10200
kcal/kg |
kg/kWh |
0,212 |
0,208 |
0,186 |
0,183 |
GPL |
11000 kcal/kg |
kg/kWh |
0,197 |
0,193 |
0,173 |
0,170 |
4. Aliquote di accisa sull’energia
elettrica (art. 3-bis, commi 3 e 4, D.L. n.16/2012)
Con l’art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge, viene abrogata, alla lett.a), con decorrenza 1° giugno 2012, l’esenzione dall’accisa prevista dall’art.
52, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n.504/95 per
l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile
superiore a 1.200.000 kWh.
Contestualmente, con pari decorrenza,
viene modificata, alla lett.b), l’aliquota di accisa
per i consumi di energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, prevedendo un’aliquota pari ad euro 0,0125 per kWh sui primi
200.000 kWh mensili mentre, per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione,
la tassazione viene distinta a seconda che il consumo mensile non superi
1.200.000 kWh ovvero sia superiore a tale soglia.
Nel
primo caso, ovvero per consumi mensili fino a 1.200.000 kWh, è stabilita
un’aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh da applicare sul
consumo mensile eccedente i primi 200.000 kWh (tassati, invece, con la predetta
aliquota di euro 0,0125 per kWh).
Nel secondo caso, ossia quando il consumo
mensile supera 1.200.000 kWh, mentre i primi 200.000 kWh del mese sono tassati
in base all’aliquota prevista per tale scaglione di consumo (euro 0,0125 per
kWh), per l’ulteriore consumo mensile viene stabilita un’imposta in misura
fissa, ossia non legata all’entità dell’energia consumata, pari a euro 4.820.
Viene, quindi, apportata una sostanziale
rimodulazione dell’imposizione sull’energia elettrica per usi in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo una tassazione non più basata su
un’unica imposta ma articolata su aliquote di accisa determinate in ragione di
distinte fasce di consumo e, al contempo, del superamento o meno della soglia
di 1.200.000 kWh di consumi mensili.
In relazione al versamento delle rate di
acconto, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente, per le officine
di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica per uso proprio
gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base della conoscenza diretta
dei propri consumi, la rata di acconto mensile sin dal prossimo versamento da
effettuare entro il giorno 16 giugno. Per gli esercenti officine che pagano anticipatamente
l’imposta mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà,
laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l’importo.
Per la rideterminazione della rata di
acconto mensile al fine del versamento dell’accisa da parte delle società di
vendita, il nuovo sistema di riparto dei consumi di energia elettrica, ai fini
della tassazione del prodotto per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
non è in via generale direttamente desumibile dai dati di
consumo riportati nella dichiarazione
dell’anno 2011, dovendosi procedere a rielaborare i distinti consumi di ciascun
utente.
Al riguardo, va anche considerato che la
necessità di rideterminare la rata di acconto risponde all’orientamento già
assunto da questa Agenzia in base al quale la corresponsione delle imposte
avviene sulla base delle aliquote vigenti e conseguentemente la rata di acconto
è adeguata autonomamente dall’operatore.
Inoltre, si evidenzia che la nuova
modalità di tassazione rimodula il debito d’imposta sulla base di parametri che
sono stati già utilizzati per l’applicazione, da una parte, dell’abrogata
addizionale provinciale e, dall’altra, della fattispecie esente che viene abrogata
dall’1.6.2012; trattasi, pertanto, di elementi già presenti nei sistemi di
fatturazione.
Ciò stante, al fine di dare attuazione al
nuovo criterio di liquidazione dell’accisa, i venditori calcolano la rata di
acconto mensile, con riferimento alle forniture ai soggetti che hanno usufruito
dell’esenzione da accisa ai sensi dell’art.52, comma 3, lett.f)
del D.Lgs. n.504/95, sulla base delle utenze esenti
indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell’anno 2011, per ognuna
delle quali l’importo da versare è pari ad euro 7.320 (euro 2.500, sui primi
200.000 kWh, più l’imposta in misura fissa di euro 4.820).
Per quanto riguarda, poi, i consumi di
energia elettrica che sono stati assoggettati ad accisa per gli usi in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, non essendo direttamente desumibili dai dati
riportati nella dichiarazione di consumo annuale, gli elementi necessari per
l’accertamento del debito d’imposta vanno rielaborati ricostruendo i consumi
mensili per ciascun utente.
In tal senso, i venditori procederanno a
rideterminare la rata di acconto con effetto a partire dal versamento previsto
per il mese di giugno ed a comunicare al competente Ufficio delle Dogane la variazione
intervenuta per consentire l’aggiornamento delle contabilità. In tale ambito,
considerato che le modalità di versamento dell’accisa prevedono l’effettuazione
del conguaglio, i predetti Uffici terranno conto di motivate ed oggettive
difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati e, ove necessario,
acquisiranno opportune informazioni dai venditori circa la ricostruzione
operata sui consumi, indicati nella dichiarazione annuale 2011, assoggettati
all’accisa per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Il comma 4 del medesimo art. 3-bis riguarda la previsione
dell’obbligo di comunicazione periodica dei dati di consumo per i soggetti che
producono energia elettrica per uso proprio. Tale obbligo informativo si rende
dovuto al superamento del primo scaglione di consumo mensile (200.000 kWh)
affinché possa essere resa applicabile l’aliquota nella misura di euro 0,0075
per kWh (consumi mensili fino a
1.200.000 kWh) o l’imposta in misura
fissa pari ad euro 4.820 (consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh).
5. Rivendita presso infrastrutture
pubbliche – veicoli a trazione elettrica (art. 9, commi 2-bis e 2-ter, D.L.
n.16/2012)
Le modifiche apportate all’art. 55, comma
5, ed all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.504/95,
rispettivamente, dai commi 2-bis e
2-ter dell’articolo 9 del
decreto-legge, riguardano quelle infrastrutture pubbliche, costituite da
apposite colonnine, presso le quali è possibile ricaricare i veicoli elettrici,
che verrebbero considerate officine elettriche mediante le quali viene svolta
l’attività di rivendita dell’energia elettrica.
Per tali officine, è stabilito che
l’accertamento dell’energia elettrica soggetta all’accisa nella misura prevista
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione debba avvenire
sulla base dei dati comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non
sulla base delle fatture emesse, essendo in tali casi escluso l’obbligo
previsto dall’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.504/95.
Tenuto conto della novità apportata dalle
suddette disposizioni e considerato che si rende necessario porre in essere una
specifica procedura per l’accertamento ed il controllo del consumo dell’energia
elettrica, appropriata a tale fattispecie, si fa riserva di fornire maggiori
chiarimenti e puntuali indicazioni a seguito di approfondimenti che saranno sviluppati
in apposito tavolo tecnico.
***
Sempre nel medesimo ambito appare utile,
con l’occasione, fornire alcuni chiarimenti in ordine ad ulteriori disposizioni
contenute nel D.L. n.16/2012 quanto alla compilazione della dichiarazione
annuale di consumo (art.9, comma 2) e alle officine di energia elettrica
azionate da fonti rinnovabili (art.2, comma 13).
·
L’aggiunta del comma 8-bis all’art. 53 del D.Lgs. n.504/95,
ad opera dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge, introduce anche
nel campo dell’energia elettrica le modalità di compilazione della
dichiarazione di consumo utilizzate per il gas naturale, relativamente alle
forniture ai consumatori finali.
Vengono, con tale modifica,
definitivamente chiariti i dubbi interpretativi insorti a seguito della
liberalizzazione del mercato elettrico e della sostanziale equiparazione tra il
settore dell’energia elettrica e quello del gas naturale attuata dall’art. 21,
comma 5, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 per ciò che
concerne la vendita al consumo. Si differenziano, infatti, le modalità di
compilazione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti obbligati che
fatturano l’elettricità ai consumatori finali, da una parte, rispetto a quelli
che eserciscono una officina di produzione o di acquisto per uso proprio,
dall’altra,
relativamente ai dati di consumo idonei
all’accertamento e alla liquidazione del debito d’imposta nell’anno di
riferimento.
A differenza di quanto avviene per le
officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, per le quali
rilevano i consumi avvenuti nell’anno solare quantificati generalmente mediante
le risultanze dei contatori installati, il nuovo elemento richiesto per la
compilazione della dichiarazione riguarda esclusivamente le forniture ai
consumatori finali, in quanto la quantificazione dei consumi (effettivi o
stimati) e l’assoggettamento ai corrispondenti regimi fiscali avviene in sede
di fatturazione, con i tempi e le modalità che si sono venuti a delineare a
seguito della separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita.
Ovviamente, la determinazione a
posteriori dei quantitativi forniti ai consumatori finali non può pregiudicare
il momento in cui è sorta l’obbligazione tributaria e la corretta applicazione
del regime fiscale, come sancito dall’art. 52 del D.Lgs.
n.504/95 e, del resto, in sede di fatturazione, i consumi assoggettati sono
tassati con le aliquote vigenti al momento in cui risultano avvenuti; così come
la tassazione per scaglioni di consumo, laddove prevista, deve essere
applicata, su ogni singola fornitura, in relazione al verificarsi di specifiche
quantità di consumo avutosi nell’arco temporale del mese, come stabilito dalla
norma di riferimento.
Pertanto, per l’accertamento e la
liquidazione del debito d’imposta, è ora statuito che i soggetti che procedono
alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali inseriranno, in
dichiarazione, i consumi estrapolati dalle fatture emesse nell’anno oggetto di
dichiarazione.
Tale nuova disposizione troverà
definitiva e completa applicazione a partire dalla dichiarazione annuale di
consumo per l’anno d’imposta 2012, da presentarsi entro il mese di marzo 2013;
per quella riguardante l’anno 2011, presentata entro il mese di marzo di
quest’anno, si terrà conto della coerenza con le annualità precedenti.
·
Come noto, con il
periodo aggiunto all’art. 53, comma 7, del D.Lgs.
n.504/95 dall’art. 2, comma 13, del decreto-legge, viene
stabilito che nel caso in cui l’officina di produzione di energia elettrica
esercitata per uso proprio (e, quindi, soggetta a licenza) è azionata da fonti
rinnovabili non ricomprese tra i prodotti energetici di cui all’art. 21, la
verifica degli impianti, propedeutica al rilascio della licenza di esercizio, è
limitata al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
Per le officine per le quali siano attive
licenze provvisorie, rilasciate in vigenza della precedente disciplina in base
alla procedura disposta con la nota 39218/R.U. del 5 aprile 2011 di questa
Direzione centrale, tali atti potranno ora essere resi definitivi.
La suddetta procedura potrà ora essere
utilizzata anche per il rilascio della licenza a fronte di nuove denuncie di
attivazione di officine di produzione, ricadenti in tale previsione normativa.
All’atto del rilascio della licenza, gli
Uffici comunicheranno con atto formale
all’esercente tutti gli adempimenti fiscali cui è soggetto l’esercizio
di una officina elettrica, tra i quali le modalità di contabilizzazione dei
consumi per uso proprio che possono essere determinati per differenza tra
l’energia prodotta e quella ceduta, fatti salvi i casi in cui l’accertamento e
la liquidazione sono effettuati mediante canone di abbonamento annuale.
Resta dovuta la verifica d’impianto preventiva per le officine di
produzione di energia elettrica la cui fonte rinnovabile è un prodotto
energetico soggetto alla disciplina dell’art. 21 del D.Lgs.
n.504/95, come nel caso di impianti azionati da oli vegetali, permanendo la necessità di
accertamento della destinazione d’uso del prodotto utilizzato, al pari dei
prodotti energetici di origine fossile.
D) Deposito fiscali ai fini IVA (art.8,
comma 21-bis, D.L.n.16/2012)
Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del decreto-legge apporta una modifica
integrativa alla disposizione di cui all’art. 16, comma 5-bis, del D.L. n.185/2008, completando
il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione
di servizi relative a beni consegnati al depositario.
In particolare, viene codificato il
principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate
che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521
del 28 dicembre 2006 di questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel
deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di
scarico dal mezzo di trasporto.
E) Terminali retro portuali (art.9, comma
3-novies, D.L.n.16/2012)
Con il comma 3-novies
aggiunto all’art. 9 del decreto- legge viene apportata una modifica sostituiva
alla disposizione che all’art. 46, comma 4, del D.L. n.201/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.214/2011, disciplina l’espletamento del
servizio ai fini dello sdoganamento nei
terminali retro portuali. In merito, per quanto attiene ai profili applicativi
di competenza di questa Agenzia, si fa riserva di impartire specifiche
direttive operative.
F) Autorizzazioni uniche alle procedure
semplificate per il regime di importazione (art.9, comma 3-duodecies, D.L.n.16/2012)
Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 del decreto-legge demanda ad un
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle
procedure
contabili e fiscali necessarie a dare
attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle
procedure semplificate per il regime di importazione.
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma
autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del d.lgs. 39/93