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Roma, 4 giugno 2012

 

Circolare n. 137/2012

 

Oggetto: Dogane – Rimborso accise trimestrale – Depositi IVA – Circolare Agenzia delle Dogane prot. RU 62488 del 31.5.2012.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha commentato le disposizioni della legge n. 44/2012 (di conversione del decreto legge n. 16/2012) sulla cui applicazione ha competenza l’Agenzia stessa.

 

Rimborso accise trimestrale per le imprese di autotrasporto – Com’è noto, la legge 44/2012 ha abrogato il termine perentorio per la presentazione della richiesta di rimborso accise trimestrale; con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Dogane spiega che le imprese di autotrasporto potranno presentare le domande di rimborso anche oltre il mese successivo alla chiusura del trimestre, fermo restando il termine di decadenza biennale (fissato a valenza generale dal D.Lgvo n. 504/95) decorrente dal giorno in cui il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto.

 

Depositi IVA – In materia di depositi IVA, la legge 14/2012, integrando la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 16 c.5 bis del D.L. 185/2008, ha chiarito che il deposito IVA s’intende effettuato anche quando avviene nei locali limitrofi e che non sussiste obbligo di giacenza minima della merce nel deposito stesso, né obbligo di scarico del mezzo. L’Agenzia spiega che la modifica codifica un principio già operante nella prassi applicativa e richiama la sua precedente circolare 7521 del 28 dicembre 2006.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.99/2012 e 136/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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Protocollo: R.U. 62488

 

                                                                                                                             Roma, 31 maggio 2012

 

                                                                                              Indirizzi omessi

 

OGGETTO:Legge 26.4.2012, n.44, di conversione del decreto-legge 2.3.2012, n.16, concernente norme di semplificazione tributaria. Misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori. 

 

    La legge 26 aprile 2012, n.44, pubblicata nel S.O. n.85/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.99 del 28 aprile 2012, nel convertire il decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, ha apportato al medesimo delle modificazioni che incidono, per quanto qui interessa, su disposizioni del Testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95, della Tabella A allegata al medesimo, nonché in materia di agevolazione a favore di esercenti attività di trasporto e di depositi IVA. Si passano in rassegna, distintamente per settore d’intervento, le novità introdotte procedendo, al contempo, a fornire utili chiarimenti.  

A) Recupero accisa sul gasolio impiegato nell’attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone (art. 3, comma 13 - ter, D.L. n.16/2012)

La legge n.44/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Così, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione afferente i consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, l’esercente potrà utilizzare il credito sorto ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000 fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze.   

Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012). 

B) Agevolazione carburanti impiegati dalle imbarcazioni (art. 3 - ter D.L. n.16/2012) 

Con l’inserimento dell’art. 3 – ter nel D.L. n.16/2012, la legge n.44/2012 ha inteso adottare una norma interpretativa in materia di esenzione dall’accisa prevista dal punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 chiarendo il campo di applicazione dell’agevolazione.     

Piu’ specificamente, il predetto art. 3 – ter  impone di ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati dai natanti, compresi i pescherecci ed esclusi quelli privati da diporto, che navighino nelle acque marine comunitarie, nonché dalle imbarcazioni adibite al trasporto delle merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti.

Al riguardo, nelle more dell’adozione della disciplina di esecuzione, si fa riserva di emanare specifiche direttive che consentano, nella fase di prima applicazione dell’art. 3 – ter, di effettuare rifornimenti di benzina con prodotto non denaturato nonché procedure di rimborso dell’accisa assolta, al fine di dare effettività al disposto normativo tenendo conto dell’attuale configurazione della rete distributiva di carburanti per imbarcazioni.

C) Energia elettrica 

1. Soggetti obbligati [art. 3, comma 13, lett.a), D.L. n.16/2012]

L’art. 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge in esame, a fini di maggior completezza della norma, ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a quelle già previste dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.504/95.

In particolare, con l’inserimento nel predetto art. 53, comma 1, della lettera       c-bis), la nuova disposizione ha specificato che rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro che acquistano l’energia elettrica per uso proprio direttamente alla borsa elettrica, limitatamente al consumo della medesima.

Ciò, sostanzialmente, non essendo individuabile, per tali soggetti, un venditore nei termini previsti dalla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 53, in quanto il ruolo del Gestore del Mercato Elettrico è quello di provvedere a far incontrare la domanda con l’offerta, senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza delle successive operazioni commerciali fino all’immissione in consumo dell’elettricità.

In effetti, la motivazione è analoga a quanto già chiarito per il settore del gas naturale al paragrafo 5.3.1 della circolare 37/D del 28.12.2007 per gli acquirenti nel “Punto di Scambio Virtuale”, ripresa con la comunicazione n.72062 del 24 maggio

2010, concernente i riflessi fiscali conseguenti all’avvio della borsa del gas naturale.

 

2. Officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili [art. 3, comma 13, lett.b), D.L. n.16/2012]

Con l’art. 3, comma 13, lettera b), del decreto-legge, viene apportata una modifica integrativa al comma 5 dell’art.55 del D.Lgs. n.504/95 che prevede la corresponsione dell’accisa mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dall’Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti officine sfornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata. 

Più specificamente, viene consentito anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’accisa mediante la sopradescritta modalità.

Ovviamente, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.504/95 e rilevata l’avvenuta abrogazione delle addizionali, tale nuova disposizione trova applicazione per i consumi che il produttore di energia elettrica dovesse registrare nella propria abitazione (nell’ipotesi in cui venga installato un impianto di potenza superiore a 20 kW per alimentare consumi domestici) e nel caso che l’elettricità prodotta venga ceduta direttamente a terzi consumatori, venendo meno le condizioni previste dalla citata agevolazione. 

In merito alla determinazione di un canone annuo in presenza di consumi tassati, va considerato che, normalmente, gli impianti azionati da fonti rinnovabili sono collegati alla rete elettrica mediante contatore e sono forniti del misuratore dell’energia elettrica prodotta, per cui la quantificazione dell’elettricità consumata è inequivocabilmente determinata dal delta evidenziato dalle letture dei due contatori. 

Pertanto, l’inserimento delle officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola taglia (da 20,1 a 100 kWh di potenza), esercite per usi sottoposti a tassazione, tra le officine per le quali è consentito effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’accisa mediante un canone annuo di abbonamento, deve essere inteso nel senso che, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, si può pervenire ad una quantificazione forfetaria del debito d’imposta prescindendo dai dati rilevati dai misuratori installati. 

 

3. Produzione combinata di energia elettrica e calore (art. 3-bis, commi 1 e 2, del D.L. n.16/2012)

Il comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge integrando il punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 dispone che, per i combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore, trovino applicazione le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate sulla base di coefficienti da individuare con apposito decreto interministeriale.

Il periodo transitorio, disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 3-bis, viene esteso all’intero anno 2012 prevedendo che, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica,  continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n.16/98 dell’11.3.1998, ridotti nella misura del 12 per cento.            

Alla luce della sopraindicata disciplina di rango primario, d’intesa con la Direzione centrale Accertamenti e Controlli, devono intendersi superate le istruzioni fornite con le note n.75649 del 06/09/2011 e  n.127947 del 25/11/2011 della medesima DCAC.

Per una più agevole ed immediata ricognizione, si riepilogano di seguito i consumi specifici medi indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla predetta deliberazione n.16/98 nonché i consumi specifici degli altri combustibili determinati per equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta disposizione legislativa, si applicano fino al 31 dicembre del 2012:


 

 

Combustibile

Potere calorifico inferiore medio

Unità di misura

Consumi specifici medi

ex deliberazione n.16/98 dell’AEEG

 

Consumi specifici

medi aggiornati

come da comma 2 art. 3-bis Legge n.44 del 26/04/2012

 

 

 

 

 

Altri produttori

 

ENEL

Altri produttori

ENEL

Olio comb. ATZ

 

9800 kcal/kg

 

kg/kWh

0,221

0,217

0,194

0,191

Gas naturale

 

9200 kcal/kg

 

m3/kWh

0,250

0,220

Carbone

 

7400 kcal/kg

 

kg/kWh

0,355

0,345

0,312

0,304

Gasolio

 

10200 kcal/kg

 

kg/kWh

0,212

0,208

0,186

0,183

GPL

 

11000

kcal/kg

 

kg/kWh

0,197

0,193

0,173

0,170

 

 

4. Aliquote di accisa sull’energia elettrica (art. 3-bis, commi 3 e 4, D.L. n.16/2012)

Con l’art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge, viene abrogata, alla lett.a), con decorrenza 1° giugno 2012,  l’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n.504/95 per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh.

Contestualmente, con pari decorrenza, viene modificata, alla lett.b), l’aliquota di accisa per i consumi di energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo un’aliquota pari ad euro 0,0125 per kWh sui primi 200.000 kWh mensili mentre, per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, la tassazione viene distinta a seconda che il consumo mensile non superi 1.200.000 kWh ovvero sia superiore a tale soglia.

 Nel primo caso, ovvero per consumi mensili fino a 1.200.000 kWh, è stabilita un’aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh da applicare sul consumo mensile eccedente i primi 200.000 kWh (tassati, invece, con la predetta aliquota di euro 0,0125 per kWh).

Nel secondo caso, ossia quando il consumo mensile supera 1.200.000 kWh, mentre i primi 200.000 kWh del mese sono tassati in base all’aliquota prevista per tale scaglione di consumo (euro 0,0125 per kWh), per l’ulteriore consumo mensile viene stabilita un’imposta in misura fissa, ossia non legata all’entità dell’energia consumata, pari a euro 4.820.

Viene, quindi, apportata una sostanziale rimodulazione dell’imposizione sull’energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo una tassazione non più basata su un’unica imposta ma articolata su aliquote di accisa determinate in ragione di distinte fasce di consumo e, al contempo, del superamento o meno della soglia di 1.200.000 kWh di consumi mensili.

In relazione al versamento delle rate di acconto, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente, per le officine di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica per uso proprio gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base della conoscenza diretta dei propri consumi, la rata di acconto mensile sin dal prossimo versamento da effettuare entro il giorno 16 giugno. Per gli esercenti officine che pagano anticipatamente l’imposta mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà, laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l’importo.

Per la rideterminazione della rata di acconto mensile al fine del versamento dell’accisa da parte delle società di vendita, il nuovo sistema di riparto dei consumi di energia elettrica, ai fini della tassazione del prodotto per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, non è in via generale direttamente desumibile dai dati di

consumo riportati nella dichiarazione dell’anno 2011, dovendosi procedere a rielaborare i distinti consumi di ciascun utente.

Al riguardo, va anche considerato che la necessità di rideterminare la rata di acconto risponde all’orientamento già assunto da questa Agenzia in base al quale la corresponsione delle imposte avviene sulla base delle aliquote vigenti e conseguentemente la rata di acconto è adeguata autonomamente dall’operatore. 

Inoltre, si evidenzia che la nuova modalità di tassazione rimodula il debito d’imposta sulla base di parametri che sono stati già utilizzati per l’applicazione, da una parte, dell’abrogata addizionale provinciale e, dall’altra, della fattispecie esente che viene abrogata dall’1.6.2012; trattasi, pertanto, di elementi già presenti nei sistemi di fatturazione.

Ciò stante, al fine di dare attuazione al nuovo criterio di liquidazione dell’accisa, i venditori calcolano la rata di acconto mensile, con riferimento alle forniture ai soggetti che hanno usufruito dell’esenzione da accisa ai sensi dell’art.52, comma 3, lett.f) del D.Lgs. n.504/95, sulla base delle utenze esenti indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell’anno 2011, per ognuna delle quali l’importo da versare è pari ad euro 7.320 (euro 2.500, sui primi 200.000 kWh, più l’imposta in misura fissa di euro 4.820).

Per quanto riguarda, poi, i consumi di energia elettrica che sono stati assoggettati ad accisa per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, non essendo direttamente desumibili dai dati riportati nella dichiarazione di consumo annuale, gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta vanno rielaborati ricostruendo i consumi mensili per ciascun utente.

In tal senso, i venditori procederanno a rideterminare la rata di acconto con effetto a partire dal versamento previsto per il mese di giugno ed a comunicare al competente Ufficio delle Dogane la variazione intervenuta per consentire l’aggiornamento delle contabilità. In tale ambito, considerato che le modalità di versamento dell’accisa prevedono l’effettuazione del conguaglio, i predetti Uffici terranno conto di motivate ed oggettive difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati e, ove necessario, acquisiranno opportune informazioni dai venditori circa la ricostruzione operata sui consumi, indicati nella dichiarazione annuale 2011, assoggettati all’accisa per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. 

Il comma 4 del medesimo art. 3-bis riguarda la previsione dell’obbligo di comunicazione periodica dei dati di consumo per i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio. Tale obbligo informativo si rende dovuto al superamento del primo scaglione di consumo mensile (200.000 kWh) affinché possa essere resa applicabile l’aliquota nella misura di euro 0,0075 per kWh (consumi mensili fino a

1.200.000 kWh) o l’imposta in misura fissa pari ad euro 4.820 (consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh).

 

5. Rivendita presso infrastrutture pubbliche – veicoli a trazione elettrica (art. 9, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n.16/2012)   

Le modifiche apportate all’art. 55, comma 5, ed all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.504/95, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 9 del decreto-legge, riguardano quelle infrastrutture pubbliche, costituite da apposite colonnine, presso le quali è possibile ricaricare i veicoli elettrici, che verrebbero considerate officine elettriche mediante le quali viene svolta l’attività di rivendita dell’energia elettrica.

Per tali officine, è stabilito che l’accertamento dell’energia elettrica soggetta all’accisa nella misura prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione debba avvenire sulla base dei dati comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non sulla base delle fatture emesse, essendo in tali casi escluso l’obbligo previsto dall’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.504/95.

Tenuto conto della novità apportata dalle suddette disposizioni e considerato che si rende necessario porre in essere una specifica procedura per l’accertamento ed il controllo del consumo dell’energia elettrica, appropriata a tale fattispecie, si fa riserva di fornire maggiori chiarimenti e puntuali indicazioni a seguito di approfondimenti che saranno sviluppati in apposito tavolo tecnico.

                                                                ***

 

Sempre nel medesimo ambito appare utile, con l’occasione, fornire alcuni chiarimenti in ordine ad ulteriori disposizioni contenute nel D.L. n.16/2012 quanto alla compilazione della dichiarazione annuale di consumo (art.9, comma 2) e alle officine di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili (art.2, comma 13). 

 

·           L’aggiunta del comma 8-bis all’art. 53 del D.Lgs. n.504/95, ad opera dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge, introduce anche nel campo dell’energia elettrica le modalità di compilazione della dichiarazione di consumo utilizzate per il gas naturale, relativamente alle forniture ai consumatori finali.

 

Vengono, con tale modifica, definitivamente chiariti i dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e della sostanziale equiparazione tra il settore dell’energia elettrica e quello del gas naturale attuata dall’art. 21, comma 5, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 per ciò che concerne la vendita al consumo. Si differenziano, infatti, le modalità di compilazione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti obbligati che fatturano l’elettricità ai consumatori finali, da una parte, rispetto a quelli che eserciscono una officina di produzione o di acquisto per uso proprio, dall’altra,

relativamente ai dati di consumo idonei all’accertamento e alla liquidazione del debito d’imposta nell’anno di riferimento.

A differenza di quanto avviene per le officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, per le quali rilevano i consumi avvenuti nell’anno solare quantificati generalmente mediante le risultanze dei contatori installati, il nuovo elemento richiesto per la compilazione della dichiarazione riguarda esclusivamente le forniture ai consumatori finali, in quanto la quantificazione dei consumi (effettivi o stimati) e l’assoggettamento ai corrispondenti regimi fiscali avviene in sede di fatturazione, con i tempi e le modalità che si sono venuti a delineare a seguito della separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita.

Ovviamente, la determinazione a posteriori dei quantitativi forniti ai consumatori finali non può pregiudicare il momento in cui è sorta l’obbligazione tributaria e la corretta applicazione del regime fiscale, come sancito dall’art. 52 del D.Lgs. n.504/95 e, del resto, in sede di fatturazione, i consumi assoggettati sono tassati con le aliquote vigenti al momento in cui risultano avvenuti; così come la tassazione per scaglioni di consumo, laddove prevista, deve essere applicata, su ogni singola fornitura, in relazione al verificarsi di specifiche quantità di consumo avutosi nell’arco temporale del mese, come stabilito dalla norma di riferimento.

Pertanto, per l’accertamento e la liquidazione del debito d’imposta, è ora statuito che i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali inseriranno, in dichiarazione, i consumi estrapolati dalle fatture emesse nell’anno oggetto di dichiarazione.

Tale nuova disposizione troverà definitiva e completa applicazione a partire dalla dichiarazione annuale di consumo per l’anno d’imposta 2012, da presentarsi entro il mese di marzo 2013; per quella riguardante l’anno 2011, presentata entro il mese di marzo di quest’anno, si terrà conto della coerenza con le annualità precedenti.

 

·          Come noto, con il periodo aggiunto all’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.504/95 dall’art. 2, comma 13, del decreto-legge, viene stabilito che nel caso in cui l’officina di produzione di energia elettrica esercitata per uso proprio (e, quindi, soggetta a licenza) è azionata da fonti rinnovabili non ricomprese tra i prodotti energetici di cui all’art. 21, la verifica degli impianti, propedeutica al rilascio della licenza di esercizio, è limitata al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

 

Per le officine per le quali siano attive licenze provvisorie, rilasciate in vigenza della precedente disciplina in base alla procedura disposta con la nota 39218/R.U. del 5 aprile 2011 di questa Direzione centrale, tali atti potranno ora essere resi definitivi. 

La suddetta procedura potrà ora essere utilizzata anche per il rilascio della licenza a fronte di nuove denuncie di attivazione di officine di produzione, ricadenti in tale previsione normativa.

All’atto del rilascio della licenza, gli Uffici comunicheranno con atto formale  all’esercente tutti gli adempimenti fiscali cui è soggetto l’esercizio di una officina elettrica, tra i quali le modalità di contabilizzazione dei consumi per uso proprio che possono essere determinati per differenza tra l’energia prodotta e quella ceduta, fatti salvi i casi in cui l’accertamento e la liquidazione sono effettuati mediante canone di abbonamento annuale. 

     Resta dovuta la verifica d’impianto preventiva per le officine di produzione di energia elettrica la cui fonte rinnovabile è un prodotto energetico soggetto alla disciplina dell’art. 21 del D.Lgs. n.504/95, come nel caso di impianti azionati da oli vegetali, permanendo la necessità di accertamento della destinazione d’uso del prodotto utilizzato, al pari dei prodotti energetici di origine fossile.

 

D) Deposito fiscali ai fini IVA (art.8, comma 21-bis, D.L.n.16/2012)

Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del decreto-legge apporta una modifica integrativa alla disposizione di cui all’art. 16, comma 5-bis, del D.L. n.185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario. 

In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521 del 28 dicembre 2006 di questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

 

E) Terminali retro portuali (art.9, comma 3-novies, D.L.n.16/2012)

Con il comma  3-novies aggiunto all’art. 9 del decreto- legge viene apportata una modifica sostituiva alla disposizione che all’art. 46, comma 4, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, disciplina l’espletamento del servizio  ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali. In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza di questa Agenzia, si fa riserva di impartire specifiche direttive operative.

 

F) Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art.9, comma 3-duodecies, D.L.n.16/2012)

Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 del decreto-legge demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure

contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

 

 

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93