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Roma, 12 giugno 2012
Circolare n. 141/2012
Il Ministero del
Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività per il 2011 della decontribuzione prevista
dalla legge n. 247/2007 (successivamente prorogata dalla legge n. 220/2010) sui
premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale
o territoriale).
Come per gli anni
passati è stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del
lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua
ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a
proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in
ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella corresponsione o
nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di
competitività dell’azienda.
Per poter
beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non
lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso
L’accesso allo
sgravio è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni previste dalla legge
n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei
contratti collettivi).
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 11/2012 e 8/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 132 dell’8.6.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 gennaio 2012
Determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentuale
della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio
contributivo previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n.
220/2010.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1,
comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5
per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuita
all'altra tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto
dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto
dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione
contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati del
monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei
servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno
2011, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale
percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di
secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di
lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita', redditivita', innovazione ed efficienza organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitivita' aziendale.
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti
possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'
subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti
del pubblico impiego.
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma
1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed
esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente;
d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3, e
il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici.
3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni.
Art. 4
Modalita' di ammissione
1. L 'ammissione allo sgravio di cui all'articolo 2, comma 1,
avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello
fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle
istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero
di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si
provvede a valere valere sui seguenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Centro di responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali»: 4364-7, per
un ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a
170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310 milioni di
euro.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 gennaio 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012
ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n.257