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Roma, 12 giugno 2012
Circolare n. 141/2012
Il Ministero del
Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività per il 2011 della decontribuzione prevista
dalla legge n. 247/2007 (successivamente prorogata dalla legge n. 220/2010) sui
premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale
o territoriale).
Come per gli anni
passati è stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del
lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua
ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a
proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in
ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella corresponsione o
nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di
competitività dell’azienda.
Per poter
beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non
lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso
L’accesso allo
sgravio è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni previste dalla legge
n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei
contratti collettivi).
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 11/2012 e 8/2011 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 132 dell’8.6.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 gennaio 2012
Determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentualedella retribuzione di secondo livello oggetto dello sgraviocontributivo previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n.220/2010. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi perincentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1,comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite nellamisura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando illimite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancatoutilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predettetipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuitaall'altra tipologia. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile dicui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso, con effettodal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispettodei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cuiall'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, unosgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previstedai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondolivello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzionecontrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dallaripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247. 2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati delmonitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza deiservizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensidell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno2011, la misura del limite massimo della retribuzione contrattualepercepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilitodall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui alcomma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero disecondo livello, devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualorail deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori dilavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',qualita', redditivita', innovazione ed efficienza organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico oagli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai finidel miglioramento della competitivita' aziendale. 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risultipossibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sonoammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle impresedel settore sul territorio. 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quandorisulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare diriferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quantoprevisto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dellosgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento deicontributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previstedalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salval'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmentedall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai compartidel pubblico impiego. 9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sifa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresautilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Art. 3 Procedure 1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, adecorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto edesclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anchecon riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali,secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla letterab) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmentecompetente; d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allosgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3, eil numero dei lavoratori beneficiari; e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali eassistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimodi 25 punti della percentuale a suo carico; f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributiprevidenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati icontributi pensionistici. 3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, delpresente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cuiall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1955, n. 797, e successive modificazioni. Art. 4 Modalita' di ammissione 1. L 'ammissione allo sgravio di cui all'articolo 2, comma 1,avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quellofissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delleistanze. 2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numerodi protocollo informatico. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1,l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse,provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascunaazienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra laquota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limitedi spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della proceduradi cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politichesociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 5 Norme finali 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto siprovvede a valere valere sui seguenti capitoli dello stato diprevisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Centro di responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali»: 4364-7, perun ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310 milioni dieuro. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma, 24 gennaio 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Vice Ministro delegato Grilli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012 ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n.257