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Roma, 27 agosto 2012

 

Circolare n. 200/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Tariffe minime – Sanzioni – Art.12 D.L. n.95/2012 convertito dalla legge 7.8.2012, n.135, su S.O. alla G.U. n.189 del 14.8.2012.

 

La legge di conversione del decreto sulla spending review ha confermato il nuovo regime sanzionatorio delle tariffe minime. Com’è noto, in caso di mancato rispetto delle tariffe nei contratti verbali è stata prevista una sanzione pari al doppio della differenza tariffaria. Inoltre è stata introdotta una sanzione in caso di ritardo di pagamento oltre i 90 giorni, indipendentemente dalla forma del contratto, pari al 10 per cento dell’importo non pagato, con un minimo di 1.000 euro.

 

La legge di conversione ha inoltre modificato il decreto stabilendo che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli presso le imprese potranno solo constatare le violazioni, e non irrogare le sanzioni come era stato inizialmente previsto.

 

E’ stato anche confermato l’obbligo, qualora il contratto sia solo verbale, di inserire nelle fatture la lunghezza della tratta percorsa.

 

L’effettività della sanzione sulle tariffe minime è legata all’esito dei ricorsi pendenti avanti al Tar del Lazio di cui si attende la decisione per il 25 ottobre prossimo.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.171 e 169/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.189 del 14.8.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 7 agosto 2012, n.135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini      nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario.    ".

                             *** omissis ***

 
                               Art. 12 
                   Soppressione di enti e societa' 
                            *** omissis ***
  80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A  tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa.»; 
  b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando  le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione  delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza  tra  quanto  fatturato  e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e  13-bis  consegue
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
  c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le    violazioni  
indicate al comma 14 sono   constatate dalla  Guardia  di  finanza  e
dall'Agenzia delle entrate   in occasione dei  controlli  ordinari  e
straordinari  effettuati  presso  le  imprese    per  la   successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689  ». 
  81.  

                             *** omissis ***

FINE TESTO