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Roma, 27 agosto 2012
Circolare n. 200/2012
Oggetto: Autotrasporto
– Tariffe minime – Sanzioni – Art.12 D.L. n.95/2012 convertito dalla legge
7.8.2012, n.135, su S.O. alla G.U. n.189 del 14.8.2012.
La legge di conversione del decreto
sulla spending review ha
confermato il nuovo regime sanzionatorio delle tariffe minime. Com’è noto, in
caso di mancato rispetto delle tariffe nei contratti verbali è stata prevista
una sanzione pari al doppio della differenza tariffaria. Inoltre è stata introdotta
una sanzione in caso di ritardo di pagamento oltre i 90 giorni, indipendentemente
dalla forma del contratto, pari al 10 per cento dell’importo non pagato, con un
minimo di 1.000 euro.
La
legge di conversione ha inoltre modificato il decreto stabilendo che la Guardia
di Finanza e l’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli presso le
imprese potranno solo constatare le violazioni, e non irrogare le sanzioni come
era stato inizialmente previsto.
E’ stato anche
confermato l’obbligo, qualora il contratto sia solo verbale, di inserire nelle
fatture la lunghezza della tratta percorsa.
L’effettività della
sanzione sulle tariffe minime è legata all’esito dei ricorsi pendenti avanti al
Tar del Lazio di cui si attende la decisione per il 25 ottobre prossimo.
Daniela
Dringoli |
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n.189
del 14.8.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 7 agosto 2012, n.135 Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini.
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. ".
*** omissis ***
Art. 12
Soppressione di enti e societa'
*** omissis ***
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale
fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le violazioni
indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e
dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e
straordinari effettuati presso le imprese per la successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689 ».
81.
*** omissis ***
FINE TESTO