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Roma, 5 aprile 2013
Circolare n. 85/2013
Il Ministero del
Lavoro ha sbloccato l’operatività per il 2012 della decontribuzione sui premi
di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o
territoriale); come è noto l’agevolazione, prevista in via sperimentale fino al
2011, è stata resa strutturale dalla Riforma
Fornero (legge n. 92/2012) nei limiti delle risorse pubbliche disponibili
annualmente.
Come per gli anni
passati anche per il 2012 è stata fissata nella misura del 2,25% della
retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare
lo sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali
dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore.
Deve trattarsi in ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella
corresponsione o nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di
produttività, di qualità e di competitività dell’azienda.
Per poter
beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non
lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso
Si rammenta che l’accesso
allo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge n.
296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei
contratti collettivi).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 191/2012 e 141/2012 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 79 del 4.4.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2012
Determinazione, per l'anno 2012,
della misura massima
percentuale
della retribuzione di
secondo livello oggetto
dello sgravio
contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e
68, della legge
24
dicembre 2007, n. 247.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del finanziamento degli
sgravi contributivi
1. Le risorse per il
finanziamento degli sgravi contributivi
per
incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art.
4,
comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
sono ripartite nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e
del 37,5
per cento per la contrattazione territoriale.
Fermo restando il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di
mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle
predette
tipologie di contrattazione
la percentuale residua
e' attribuita
all'altra tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Con riferimento
all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile
di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso,
con effetto
dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel
rispetto
dei limiti finanziari annui
previsti a carico
del Fondo di cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3
e 4, uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni
previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero
di secondo
livello, nella misura
del 2,25 per
cento della retribuzione
contrattuale
percepita e conformemente
a quanto previsto
dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere
b) e c), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre
dell'anno 2013, sulla base dei risultati del
monitoraggio
effettuato dall'INPS, con
apposita conferenza dei
servizi tra le
amministrazioni interessate, indetta
ai sensi
dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990,
n. 241, e
successive
modifiche ed integrazioni,
puo'
essere rideterminata, per
l'anno
2012, la misura del limite massimo della
retribuzione contrattuale
percepita di cui
al comma 1,
fermo restando quanto
stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione
dello sgravio contributivo di
cui al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero
di
secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti
dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto,
a cura
dei medesimi datori
di
lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono,
presso
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto;
b) prevedere
erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita', redditivita', innovazione
ed efficienza organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico
o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante
ai fini
del miglioramento della competitivita'
aziendale.
4. Nel
caso di contratti
territoriali, qualora non
risulti
possibile la rilevazione di
indicatori a livello
aziendale, sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle
imprese
del settore sul territorio.
5. Lo sgravio
contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno
solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi
a quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.
389.
6. La concessione dello
sgravio contributivo di cui al comma
1 e'
subordinata al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro
che hanno indebitamente
beneficiato dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al
versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento
delle sanzioni civili previste
dalle vigenti disposizioni
di legge in
materia. Resta salva
l'eventuale responsabilita' penale ove
il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse
dall'applicazione dello sgravio di cui al
comma 1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate
negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai
comparti
del pubblico impiego.
9. Per le imprese di
somministrazione lavoro di
cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al
comma
1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta
dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini
dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui
all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
inoltrano, a
decorrere dalla data
di pubblicazione del
presente decreto ed
esclusivamente in via telematica, apposita domanda
all'INPS, anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti
previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al
comma 1 deve contenere:
a) i dati
identificativi dell'azienda;
b) la
data di sottoscrizione del
contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto
deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l'indicazione
dell'Ente previdenziale al quale sono versati
i
contributi pensionistici;
e) ogni
altra indicazione che potra' essere richiesta
dall'Istituto di Previdenza.
3. Ai fini della
determinazione del limite massimo di cui
all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a
riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 389
del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma
1, del
presente decreto, con riferimento alle componenti
imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni.
Art. 4
Modalita'
di ammissione
decorrere dal sessantesimo
giorno successivo a
quello fissato
dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto
del limite di spesa di
cui all'art. 1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le
domande trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste
da ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al
rapporto tra la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il
limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai
richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare
le risultanze della procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente
decreto si
provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato
di previsione del
Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
- Centro di
responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a
650 milioni di euro.
Il presente decreto
e' inviato alla
Corte dei conti
per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 dicembre 2012
Il
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.
salute e
Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 371