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Roma, 5 aprile 2013

 

Circolare n. 85/2013

 

Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Sblocco sgravi per il 2012 – D.M. 27.12.2012, su G.U. n. 79 del 4.4.2013.

 

Il Ministero del Lavoro ha sbloccato l’operatività per il 2012 della decontribuzione sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale); come è noto l’agevolazione, prevista in via sperimentale fino al 2011, è stata resa strutturale dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012) nei limiti delle risorse pubbliche disponibili annualmente.

 

Come per gli anni passati anche per il 2012 è stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella corresponsione o nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell’azienda.

 

Per poter beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro il 3 maggio p.v. e poi presentare in via telematica apposita domanda all’INPS secondo le indicazioni che saranno fornite dallo stesso Istituto. Come in passato saranno accettate tutte le domande in regola; qualora le risorse disponibili (pari anche questa volta a 650 milioni di euro) non fossero sufficienti l’INPS provvederà a rideterminare la percentuale di sgravio.

 

Si rammenta che l’accesso allo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei contratti collettivi).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 191/2012 e 141/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 79 del 4.4.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2012

Determinazione, per l'anno 2012,  della  misura  massima  percentuale

della  retribuzione  di  secondo  livello   oggetto   dello   sgravio

contributivo previsto dall'art. 1, commi 67  e  68,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 247.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

  1. Le risorse per il finanziamento degli  sgravi  contributivi  per

incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.  4,

comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  sono  ripartite  nella

misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del  37,5

per cento per  la  contrattazione  territoriale.  Fermo  restando  il

limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato

utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette

tipologie di contrattazione  la  percentuale  residua  e'  attribuita

all'altra tipologia.

 

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile  di

cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1955, n. 797, e successive modificazioni, e'  concesso,  con  effetto

dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro,  nel  rispetto

dei limiti finanziari annui  previsti  a  carico  del  Fondo  di  cui

all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli  3  e  4,  uno

sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste

dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo

livello,  nella  misura  del  2,25  per  cento   della   retribuzione

contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla

ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della

legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2013, sulla base dei risultati del

monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei

servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi

dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive

modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno

2012, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale

percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito

dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al

comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di

secondo livello, devono:

    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora

il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di

lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione

provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto;

    b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',

qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza  organizzativa,

oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento  economico  o

agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini

del miglioramento della competitivita' aziendale.

  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti

possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono

ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese

del settore sul territorio.

  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando

risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di

riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto

previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.

338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.

389.

  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'

subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma

1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello

sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei

contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste

dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva

l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.

  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1

le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente

dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti

del pubblico impiego.

  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si

fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma

1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa

utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

                               Art. 3

                              Procedure

  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,

i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.

1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a

decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed

esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche

con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,

secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

  2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

    a) i dati identificativi dell'azienda;

    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,

territoriale, ovvero di secondo livello;

    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera

b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

    d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i

contributi pensionistici;

    e)  ogni  altra   indicazione   che   potra'   essere   richiesta

dall'Istituto di Previdenza.

  3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.

2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'

quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del

1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del

presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui

all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio

1955, n. 797, e successive modificazioni.

 

                               Art. 4

                       Modalita' di ammissione

  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene  a

decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   fissato

dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero

di protocollo informatico.

  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,

l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,

provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna

azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la

quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite

di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.

L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze  della  procedura

di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

                               Art. 5

                            Norme finali

  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si

provvede a valere sul capitolo 4330 dello  stato  di  previsione  del

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -   Centro   di

responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari  a

650 milioni di euro.

  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 27 dicembre 2012

 

                                             Il Ministro del lavoro  

                                            e delle politiche sociali

                                                    Fornero          

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

         Grilli

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.

lavoro, registro n. 2, foglio n. 371