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Roma, 19 maggio
2014
Circolare n. 98/2014
Oggetto: Tributi – Bonus fiscale
dipendenti – L’Agenzia delle Entrate spiega i casi particolari – Circolare
n.9/E del 14.5.2014.
L’Agenzia delle
Entrate, con la circolare indicata in oggetto, chiarisce alcuni aspetti sull’erogazione
del bonus fiscale previsto dal decreto legge n.66/2014 a partire dal corrente
mese di maggio per i dipendenti con redditi annui fino a 26 mila euro.
L’Agenzia spiega le
modalità di calcolo del bonus da parte dei sostituti d’imposta ed illustra il
caso in cui il lavoratore sia assunto in corso d’anno, ovvero qualora il
lavoratore abbia più rapporti di lavoro contestuali.
Nel caso di
lavoratori che usufruiscono di incrementi di produttività assoggettati a
imposta sostitutiva (DPCM 19.2.2014), le Entrate chiariscono che tali redditi
non rilevano ai fini del tetto di 26 mila euro, pur rilevando l’importo dell’imposta
sostitutiva ai fini del calcolo della capienza dell’imposta lorda (com’è noto,
il bonus spetta solo qualora l’imposta lorda sia maggiore delle detrazioni
d’imposta per lavoro dipendente). A tal fine i dipendenti interessati possono
eventualmente optare per la tassazione ordinaria degli incrementi di
produttività.
Riguardo al periodo
di lavoro da prendere in considerazione per la verifica della spettanza del
bonus, i giorni di aspettativa non retribuita sono considerati come periodo non
lavorato, mentre nessuna riduzione va effettuata in caso part time.
Il bonus deve
essere riconosciuto anche ai lavoratori cui sono riconosciute retribuzioni
convenzionali. Per i lavoratori transfrontalieri il reddito da lavoro da
prendere in considerazione è quello eccedente 6.700 euro annui (ai sensi
dell’art.1 c.175 L.147/2013).
L’Agenzia precisa
che i sostituti d’imposta possono ricalcolare le condizioni di spettanza del
credito e recuperare eventuali somme nei periodi di paga successivi, anche
prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Infine
l’Agenzia chiarisce che i sostituti d’imposta, nel recuperare l’importo dei
bonus in sede di versamento mensile col modello F24, non sono soggetti al
limite annuale di compensazione di 700 mila euro di cui all’articolo 34 della
Legge n.388/2000.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li n.97/2014 e 86/2014
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