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Roma, 19 maggio 2014

 

Circolare n. 98/2014

 

Oggetto: Tributi – Bonus fiscale dipendenti – L’Agenzia delle Entrate spiega i casi particolari – Circolare n.9/E del 14.5.2014.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare indicata in oggetto, chiarisce alcuni aspetti sull’erogazione del bonus fiscale previsto dal decreto legge n.66/2014 a partire dal corrente mese di maggio per i dipendenti con redditi annui fino a 26 mila euro.

 

L’Agenzia spiega le modalità di calcolo del bonus da parte dei sostituti d’imposta ed illustra il caso in cui il lavoratore sia assunto in corso d’anno, ovvero qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro contestuali.

 

Nel caso di lavoratori che usufruiscono di incrementi di produttività assoggettati a imposta sostitutiva (DPCM 19.2.2014), le Entrate chiariscono che tali redditi non rilevano ai fini del tetto di 26 mila euro, pur rilevando l’importo dell’imposta sostitutiva ai fini del calcolo della capienza dell’imposta lorda (com’è noto, il bonus spetta solo qualora l’imposta lorda sia maggiore delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente). A tal fine i dipendenti interessati possono eventualmente optare per la tassazione ordinaria degli incrementi di produttività.

 

Riguardo al periodo di lavoro da prendere in considerazione per la verifica della spettanza del bonus, i giorni di aspettativa non retribuita sono considerati come periodo non lavorato, mentre nessuna riduzione va effettuata in caso part time.

 

Il bonus deve essere riconosciuto anche ai lavoratori cui sono riconosciute retribuzioni convenzionali. Per i lavoratori transfrontalieri il reddito da lavoro da prendere in considerazione è quello eccedente 6.700 euro annui (ai sensi dell’art.1 c.175 L.147/2013).

 

L’Agenzia precisa che i sostituti d’imposta possono ricalcolare le condizioni di spettanza del credito e recuperare eventuali somme nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

 

Infine l’Agenzia chiarisce che i sostituti d’imposta, nel recuperare l’importo dei bonus in sede di versamento mensile col modello F24, non sono soggetti al limite annuale di compensazione di 700 mila euro di cui all’articolo 34 della Legge n.388/2000.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.97/2014 e 86/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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