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Roma, 18 luglio 2014

 

Circolare n. 139/2014

 

Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Nuova disciplina UE in materia di aiuti di Stato – Circolari Forte e Fondir.

 

Con due circolari distinte Forte e Fondir, i Fondi di formazione per i dipendenti e i dirigenti del terziario, hanno chiarito l’impatto sui rispettivi bandi della nuova disciplina europea in materia di aiuti di Stato introdotta dall’art. 31 del regolamento 651/14 secondo cui “Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalla imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”.

 

A seguito di tale disposizione Forte ha sospeso l’operatività del nuovo Avviso 3/14 riservato al settore logistica, spedizione e trasporto, limitatamente alla parte concernente i finanziamenti per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Parimenti Fondir ha precisato che la richieste di finanziamento non potranno più prevedere moduli formativi relativi a formazione obbligatoria riservandosi di contattare direttamente le aziende che avessero già presentato richieste in tal senso.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 128/2014 e 104/2014

Responsabile di Area

Allegati tre:
- Regolamento UE 651/2014
- Circolare FORTE
- Circolare FONDIR

 

M/n

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GUCE L187 del 26.6.2014

 

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

*** omissis ***

 

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

 

Articolo 31

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

 

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

 

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a)    le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b)    i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c)    i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)    le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a)    di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b)    di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

 

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)    i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;

b)    a formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

*** omissis ***

FINE TESTO