|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 18 luglio
2014
Circolare n. 139/2014
Oggetto: Finanziamenti
– Formazione professionale – Nuova disciplina UE in materia di aiuti di Stato –
Circolari Forte e Fondir.
Con
due circolari distinte Forte e Fondir, i Fondi di formazione per i dipendenti e
i dirigenti del terziario, hanno chiarito l’impatto sui rispettivi bandi della
nuova disciplina europea in materia di aiuti di Stato introdotta dall’art. 31
del regolamento 651/14 secondo cui “Non
sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalla imprese per conformarsi
alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”.
A
seguito di tale disposizione Forte ha sospeso l’operatività del nuovo Avviso
3/14 riservato al settore logistica, spedizione e trasporto, limitatamente alla
parte concernente i finanziamenti per la formazione obbligatoria in materia di
sicurezza sul lavoro.
Parimenti
Fondir ha precisato che la richieste di finanziamento non potranno più prevedere
moduli formativi relativi a formazione obbligatoria riservandosi di contattare direttamente
le aziende che avessero già presentato richieste in tal senso.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 128/2014 e 104/2014
|
Responsabile di
Area |
Allegati tre |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
GUCE L187 del 26.6.2014
REGOLAMENTO (UE) N.
651/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
***
omissis ***
SEZIONE
5
Aiuti alla formazione
Articolo 31
Aiuti alla
formazione
1. Gli aiuti alla
formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di
cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi
aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili
i seguenti costi:
a)
le spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
b)
i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti
alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese
di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,
l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di
alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i
partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c)
i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto
di formazione;
d)
le spese di personale relative ai partecipanti alla
formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione,
spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di
aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata
fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
a)
di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a
lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b)
di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie
imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è
concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata
fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a)
i partecipanti alla formazione non sono membri attivi
dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
b)
a formazione viene impartita a bordo di navi
immatricolate nei registri dell'Unione.
***
omissis ***
FINE TESTO