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Roma, 2 dicembre 2014

 

Circolare n. 209/2014

 

Oggetto: Autotrasporto - Usufruibili col credito d’imposta le agevolazioni per formazione professionale e per acquisto veicoli – Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014.

 

Le imprese di autotrasporto ammesse agli incentivi per la formazione professionale e per l’acquisto di veicoli e semirimorchi in base ai bandi di quest’anno potranno usufruire del beneficio tramite credito d’imposta compensabile in sede di versamenti col modello F24.

 

La fruibilità tramite credito d’imposta resta alternativa alla fruibilità del contributo in forma diretta. In particolare, nel caso dei contributi per l’acquisto dei veicoli le imprese che vorranno fruire del beneficio in forma diretta dovranno espressamente richiederlo. Viceversa, nel caso dei contributi per la formazione sarà la fruibilità in forma di credito d’imposta a dover essere espressamente richiesta.

 

Per l’operatività della procedura il Ministero Infrastrutture e Trasporti dovrà trasferire all’Agenzia delle Entrate, i fondi necessari e dovrà comunicare gli elenchi dei beneficiari e gli importi spettanti a ciascuno.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 155/2014 e 166/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. 

 

 

                                Capo I

                          *****omissis*****

 

                             Art. 32-bis

              Disposizioni in materia di autotrasporto

  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di

beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27

settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie  destinate

al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della  legge

27 dicembre 2013, n.  147,  per  l'esercizio  finanziario  2014,  nei

limiti  delle  risorse  finanziarie  effettivamente  disponibili   e,

comunque, non oltre complessivi  15  milioni  di  euro,  sono  fruiti

mediante credito d'imposta da utilizzare in  compensazione  ai  sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e

successive modificazioni, presentando il modello  F24  esclusivamente

attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,

pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari

presentino espressa dichiarazione  di  voler  fruire  del  contributo

diretto.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti provvede  al  versamento  delle  somme  occorrenti  per  la

regolazione contabile dei  crediti  da  utilizzare  in  compensazione

sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca  d'Italia

e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia  medesima

gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli  importi

dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il  credito  d'imposta

puo' essere utilizzato in  compensazione  solo  successivamente  alla

comunicazione dei dati di cui  al  periodo  precedente,  da  eseguire

secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra  l'Agenzia  delle

entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In  fase

di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle  imprese,  l'Agenzia

delle entrate verifica che  l'ammontare  dei  crediti  utilizzati  in

compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando

le operazioni di versamento che non  rispettano  tale  requisito.  Al

credito d'imposta riconosciuto per le finalita' di cui alla  presente

norma non si applica il limite previsto dall'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Le  medesime  disposizioni  si

applicano agli incentivi per  la  formazione  professionale  relativi

all'articolo 2, comma 2,  lettera  f),  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre  2007,  n.  227,

solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa  dichiarazione

di voler fruire del  credito  d'imposta,  nei  limiti  delle  risorse

finanziarie  effettivamente  disponibili  e,  comunque,   non   oltre

complessivi 10 milioni di euro.

 

                        *****omissis*****

 

FINE TESTO