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Roma, 2 dicembre 2014
Circolare n. 209/2014
Oggetto: Autotrasporto - Usufruibili col
credito d’imposta le agevolazioni per formazione professionale e per acquisto
veicoli – Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164,
su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014.
Le
imprese di autotrasporto ammesse agli incentivi per la formazione professionale
e per l’acquisto di veicoli e semirimorchi in base ai bandi di quest’anno
potranno usufruire del beneficio tramite credito d’imposta compensabile in sede
di versamenti col modello F24.
La
fruibilità tramite credito d’imposta resta alternativa alla fruibilità del
contributo in forma diretta. In particolare, nel caso dei contributi per
l’acquisto dei veicoli le imprese che vorranno fruire del beneficio in forma
diretta dovranno espressamente richiederlo. Viceversa, nel caso dei contributi
per la formazione sarà la fruibilità in forma di credito d’imposta a dover
essere espressamente richiesta.
Per
l’operatività della procedura il Ministero Infrastrutture e Trasporti dovrà
trasferire all’Agenzia delle Entrate, i fondi necessari e dovrà comunicare gli
elenchi dei beneficiari e gli importi spettanti a ciascuno.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 155/2014 e 166/2014 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n.
262 dell’11.11.2014
LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
Capo I
*****omissis*****
Art. 32-bis
Disposizioni in materia di
autotrasporto
2. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisizione di
beni capitali, relativi
all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27
settembre
2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate
al settore
dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge
27
dicembre 2013, n. 147, per
l'esercizio finanziario 2014,
nei
limiti delle risorse
finanziarie effettivamente disponibili
e,
comunque, non oltre complessivi 15
milioni di euro,
sono fruiti
mediante credito d'imposta
da utilizzare in compensazione ai
sensi
dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e
successive
modificazioni, presentando il modello
F24 esclusivamente
attraverso i
servizi telematici offerti dall'Agenzia
delle entrate,
pena lo scarto
dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari
presentino
espressa dichiarazione di voler
fruire del contributo
diretto. A tal
fine, il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti
provvede al versamento
delle somme occorrenti
per la
regolazione
contabile dei crediti da
utilizzare in compensazione
sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia
e intestata all'Agenzia
delle entrate, fornendo all'Agenzia
medesima
gli elenchi dei beneficiari,
i relativi codici fiscali e gli importi
dei contributi unitari
spettanti alle imprese. Il
credito d'imposta
puo'
essere utilizzato in compensazione solo
successivamente alla
comunicazione
dei dati di cui al periodo
precedente, da eseguire
secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia
delle
entrate e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In fase
di elaborazione dei modelli
F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia
delle entrate verifica
che l'ammontare dei
crediti utilizzati in
compensazione
non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando
le operazioni di versamento
che non rispettano tale
requisito. Al
credito d'imposta
riconosciuto per le finalita' di cui alla presente
norma non si applica il
limite previsto dall'articolo 1, comma
53,
della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Le medesime disposizioni
si
applicano
agli incentivi per la formazione
professionale relativi
all'articolo
2, comma 2, lettera f),
del regolamento di
cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 27 settembre 2007, n.
227,
solo nel caso in cui il
beneficiario presenti espressa
dichiarazione
di voler fruire del credito
d'imposta, nei limiti
delle risorse
finanziarie
effettivamente disponibili
e, comunque, non
oltre
complessivi
10 milioni di euro.
*****omissis*****
FINE TESTO