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Roma, 16 dicembre 2014

 

Circolare n. 230/2014

 

Oggetto: Lavoro – Approvazione del Jobs Act – Legge 10.12.2014, n. 183, su G.U. n. 290 del 15.12.2014.

 

Il Jobs Act è legge al termine di un iter non semplice segnato in particolare dallo sciopero generale del 12 dicembre di CGIL e UIL e dal ricorso al voto di fiducia. Il Jobs Act è un pezzo fondamentale della manovra del Governo Renzi per cercare di dare una scossa al mercato del lavoro andandosi ad aggiungere, da un lato, agli interventi già realizzati su contratti a termine e apprendistato (legge n. 78/2014) e, dall’altro lato, agli sgravi contributivi triennali sulle nuove assunzioni previsti dal disegno di legge di stabilità in corso di approvazione.

 

Sotto il profilo formale il nuovo provvedimento, che dalla fine degli anni novanta ad oggi rappresenta la quarta riforma del mercato del lavoro dopo il pacchetto Treu (legge n. 196/97), la legge Biagi (D.lgvo n. 276/2003) e la legge Fornero (legge n. 92/2012), non contiene disposizioni immediatamente efficaci trattandosi di una legge delega al Governo a intervenire entro 6 mesi su alcune materie sulla base di determinati criteri direttivi. Una valutazione definitiva sulla reale portata del Jobs Act potrà pertanto essere effettuata solo una volta emanati i decreti delegati già in corso di elaborazione.

 

Sul piano dei contenuti il Jobs Act spazia dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n.300/70), che rappresenta indubbiamente il punto più discusso e di maggiore impatto dell’intera legge, agli ammortizzatori sociali, dai servizi per l’impiego alle semplificazioni, dai controlli a distanza alla disciplina sui mansionamenti, dal riordino delle tipologie contrattuali alla maternità.

 

Questi nel dettaglio i criteri di delega sulle principali materie.

 

Licenziamenti (art. 1, comma 7, lettere b e c) – Per le assunzioni che saranno effettuate con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che in prospettiva dovrebbe rappresentare la forma comune di contratto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende con oltre 15 dipendenti verranno meno per i lavoratori le tradizionali tutele previste dal già citato art. 18. In particolare per i licenziamenti per motivi economici e per quelli disciplinari (fatte salve per quest’ultimi alcune casistiche da stabilirsi in sede di attuazione della delega) non troverà più applicazione la sanzione del reintegro del lavoratore, bensì un indennizzo economico di importo crescente con l’anzianità di servizio. La sanzione del reintegro rimarrà, oltre che per limitate ipotesi di licenziamenti disciplinari, per i licenziamenti nulli e discriminatori come già avviene attualmente. Nulla cambierà per i lavoratori attualmente in forza per i quali in caso di licenziamenti ingiustificati continuerà ad applicarsi l’art. 18 senza alcuna attenuazione.

 

Ammortizzatori sociali (art. 1, commi 1 e 2) – I criteri direttivi che dovranno essere attuati dal Governo sono volti in particolare ad estendere il campo di applicazione dell’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a escludere l’intervento della cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa e a consentirne l’utilizzo solo dopo aver esaurito le possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, a ridurre gli oneri contributivi per la cassa integrazione rimodulandoli tra i settori in funzione dell’effettivo utilizzo, a semplificare le procedure di accesso alla stessa e a rivedere la disciplina dei contratti di solidarietà.

 

Servizi per l’impiego (art. 1, commi 3 e 4) – Allo scopo di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Governo è delegato ad efficientare il sistema dei servizi per l’impiego attraverso l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione che dovrebbe riunificare le competenze attualmente ripartite tra più uffici del Ministero del Lavoro, il rafforzamento delle sinergie tra servizi pubblici e privati, la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione e il potenziamento del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro.

 

Semplificazioni (art. 1, commi 5 e 6) –Nel tentativo di rendere il mercato del lavoro meno ingessato il Governo è stato delegato a semplificare e a razionalizzare procedure e adempimenti a carico di imprese e lavoratori in materia sia di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro che di igiene e sicurezza.

 

Contratti (art. 1, comma 7) – Il Governo è stato delegato ad elaborare un Codice semplificato del lavoro, ad analizzare la contrattualistica esistente in funzione di un suo possibile riordino, a promuovere il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti già in precedenza richiamato, a flessibilizzare la disciplina dell’assegna­zione delle mansioni al lavoratore per consentire modifiche anche in peius nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, a rivedere la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, a introdurre nei settori non regolati da contratti collettivi il compenso orario minimo sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori.

 

Maternità (art. 1, commi 8 e 9) – L’ultima delega riguarda la disciplina della maternità e più in generale della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In tale contesto l’intervento del Governo dovrà in particolare essere finalizzato ad estendere l’indennità di maternità a tutte le lavoratrici anche autonome, a incentivare gli accordi collettivi che favoriscano la flessibilità dell’orario di lavoro per le lavoratrici madri e a riconoscere la possibilità per i lavoratori di cedere giorni di ferie ai colleghi con figli minori bisognosi di cure.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento in occasione dell’emanazione dei decreti attuativi del Jobs Act.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 100/2014 e 78/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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GU n.290 del 15-12-2014

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori

sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonche'

in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e

dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze

di cura, di vita e di lavoro.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1

  1.  Allo  scopo  di   assicurare,   in   caso   di   disoccupazione

involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei

lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione

salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano

espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di

ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e

riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'  delegato

ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della

normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle

peculiarita' dei diversi settori produttivi.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si

attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) con riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in  costanza  di

rapporto di lavoro:

      1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni  salariali  in

caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo  di

essa;

      2)  semplificazione  delle  procedure  burocratiche  attraverso

l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando

anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a

livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti

certi ed esigibili;

      3) necessita' di regolare  l'accesso  alla  cassa  integrazione

guadagni  solo  a   seguito   di   esaurimento   delle   possibilita'

contrattuali  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   eventualmente

destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione

a favore dei contratti di solidarieta';

      4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al  numero

massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di  intervento  della

cassa integrazione guadagni  ordinaria  e  della  cassa  integrazione

guadagni   straordinaria   e   individuazione   dei   meccanismi   di

incentivazione della rotazione;

      5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle

imprese utilizzatrici;

      6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e  rimodulazione

degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

      7)  revisione   dell'ambito   di   applicazione   della   cassa

integrazione guadagni  ordinaria  e  straordinaria  e  dei  fondi  di

solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,

fissando un termine certo  per  l'avvio  dei  fondi  medesimi,  anche

attraverso   l'introduzione   di   meccanismi    standardizzati    di

concessione,  e  previsione  della  possibilita'  di  destinare   gli

eventuali  risparmi  di   spesa   derivanti   dall'attuazione   delle

disposizioni di cui alla  presente  lettera  al  finanziamento  delle

disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;

      8) revisione dell'ambito di  applicazione  e  delle  regole  di

funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con   particolare

riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,

nonche' alla messa a regime dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui

all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.

236;

    b)  con  riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  in  caso  di

disoccupazione involontaria:

      1)  rimodulazione  dell'Assicurazione  sociale  per   l'impiego

(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti

ordinari  e  ai  trattamenti  brevi,  rapportando   la   durata   dei

trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

      2)  incremento  della  durata  massima  per  i  lavoratori  con

carriere contributive piu' rilevanti;

      3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI,  con

estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa, fino al  suo  superamento,  e  con  l'esclusione  degli

amministratori  e  sindaci,  mediante  l'abrogazione  degli   attuali

strumenti  di  sostegno  del  reddito,  l'eventuale  modifica   delle

modalita' di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle

prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a  regime,  un  periodo

almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

      4) introduzione di massimali in  relazione  alla  contribuzione

figurativa;

      5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di  una

prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai

lavoratori, in disoccupazione  involontaria,  che  presentino  valori

ridotti dell'indicatore della situazione economica  equivalente,  con

previsione  di  obblighi  di  partecipazione   alle   iniziative   di

attivazione proposte dai servizi competenti;

      6) eliminazione dello stato di  disoccupazione  come  requisito

per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

    c) attivazione del  soggetto  beneficiario  degli  ammortizzatori

sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e  interventi  che

incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto

dal comma 4, lettera v);

    d)  previsione  che  il  coinvolgimento   attivo   del   soggetto

beneficiario dei trattamenti di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  possa

consistere anche nello svolgimento di  attivita'  a  beneficio  delle

comunita' locali, con modalita' che non  determinino  aspettative  di

accesso agevolato alla pubblica amministrazione;

    e) adeguamento delle  sanzioni  e  delle  relative  modalita'  di

applicazione,  in  funzione  della  migliore  effettivita',   secondo

criteri  oggettivi  e  uniformi,   nei   confronti   del   lavoratore

beneficiario di sostegno al reddito che non si rende  disponibile  ad

una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a

beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).

  3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi  essenziali  in

materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio

nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative

funzioni amministrative, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su

proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto, per i profili di rispettiva  competenza,  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in  sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti

legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di

servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza  dell'intesa

nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto  legislativo  28

agosto  1997,  n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede   con

deliberazione  motivata  ai  sensi  del  medesimo  articolo   3.   Le

disposizioni del presente comma  e  quelle  dei  decreti  legislativi

emanati in  attuazione  dello  stesso  si  applicano  nelle  province

autonome di Trento e di Bolzano  in  conformita'  a  quanto  previsto

dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  dalle  relative

norme di attuazione nonche'  dal  decreto  legislativo  21  settembre

1995, n. 430.

  4. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  3  il  Governo  si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da

collegare alle caratteristiche osservabili  per  le  quali  l'analisi

statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e

a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;

    b)  razionalizzazione  degli  incentivi   per   l'autoimpiego   e

l'autoimprenditorialita', anche nella forma  dell'acquisizione  delle

imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la  previsione  di  una

cornice  giuridica  nazionale  volta  a  costituire   il   punto   di

riferimento anche per gli interventi posti in  essere  da  regioni  e

province autonome;

    c) istituzione,  anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica,   di   un'Agenzia   nazionale   per

l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,

regioni e province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, al cui  funzionamento  si  provvede  con  le

risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a

legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);

    d) coinvolgimento delle parti  sociali  nella  definizione  delle

linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

    e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali  in  materia

di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

    f) razionalizzazione degli enti strumentali e  degli  uffici  del

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  allo  scopo  di

aumentare  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,

mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

gia' disponibili a legislazione vigente;

    g)  razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure   e   degli

adempimenti in  materia  di  inserimento  mirato  delle  persone  con

disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  degli  altri

soggetti aventi diritto al  collocamento  obbligatorio,  al  fine  di

favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento  e  l'integrazione  nel

mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare  le  competenze  delle

persone;

    h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,  nei  ruoli

delle  amministrazioni  vigilanti   o   dell'Agenzia   il   personale

proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o  riorganizzati

in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni;

    i)  individuazione  del  comparto  contrattuale   del   personale

dell'Agenzia con modalita' tali da garantire  l'invarianza  di  oneri

per la finanza pubblica;

    l) determinazione della dotazione organica di fatto  dell'Agenzia

attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella

pianta organica di fatto delle  amministrazioni  di  provenienza  del

personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

    m) rafforzamento delle funzioni  di  monitoraggio  e  valutazione

delle politiche e dei servizi;

    n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici  e  privati

nonche' operatori  del  terzo  settore,  dell'istruzione  secondaria,

professionale  e  universitaria,  anche  mediante   lo   scambio   di

informazioni  sul  profilo  curriculare  dei  soggetti  inoccupati  o

disoccupati, al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  d'incontro  tra

domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine,  la  definizione

dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti  che

operano  sul  mercato  del  lavoro  e  la  definizione  dei   livelli

essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

    o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il  riordino

della disciplina vigente in materia, nel  rispetto  dei  principi  di

sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire

un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei  servizi  di

welfare erogati;

    p) introduzione di principi di politica  attiva  del  lavoro  che

prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno  al

reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al  suo

inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso  la  conclusione

di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per

il lavoro o altri operatori accreditati,  con  obbligo  di  presa  in

carico,  e  la  previsione  di  adeguati   strumenti   e   forme   di

remunerazione, proporzionate  alla  difficolta'  di  collocamento,  a

fronte dell'effettivo inserimento almeno per un  congruo  periodo,  a

carico di fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

    q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo

di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di

lavoro e che tengano anche conto delle buone  pratiche  realizzate  a

livello regionale;

    r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento  delle

funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza

sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al

fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive  e

delle politiche di sostegno del reddito;

    s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli  enti

che, a livello centrale  e  territoriale,  esercitano  competenze  in

materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';

    t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto  dei

livelli essenziali delle prestazioni che devono essere  garantite  su

tutto il territorio nazionale;

    u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province  autonome

delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del

lavoro;

    v) attivazione del soggetto  che  cerca  lavoro,  in  quanto  mai

occupato,  espulso  dal  mercato  del  lavoro   o   beneficiario   di

ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva  di

una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,

formazione professionale  e  lavoro,  anche  mediante  l'adozione  di

strumenti  di  segmentazione  dell'utenza  basati   sull'osservazione

statistica;

    z) valorizzazione del sistema informativo  per  la  gestione  del

mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche

attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico  unico  contenente

le informazioni  relative  ai  percorsi  educativi  e  formativi,  ai

periodi lavorativi, alla fruizione di  provvidenze  pubbliche  ed  ai

versamenti contributivi,  assicurando  il  coordinamento  con  quanto

previsto dal comma 6, lettera i);

    aa) integrazione del sistema informativo di cui alla  lettera  z)

con la raccolta sistematica dei  dati  disponibili  nel  collocamento

mirato nonche' di dati relativi alle  buone  pratiche  di  inclusione

lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti

utilizzati sui luoghi di lavoro;

    bb)  semplificazione  amministrativa  in  materia  di  lavoro   e

politiche  attive,  con  l'impiego  delle  tecnologie   informatiche,

secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e  scambio

dei dati definite dal codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei  servizi  pubblici

nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione  con

i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti  atti  a

favorire il conferimento al sistema  nazionale  per  l'impiego  delle

informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

  5.  Allo  scopo  di  conseguire  obiettivi  di  semplificazione   e

razionalizzazione delle procedure  di  costituzione  e  gestione  dei

rapporti di lavoro nonche' in  materia  di  igiene  e  sicurezza  sul

lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu'  decreti

legislativi   contenenti   disposizioni    di    semplificazione    e

razionalizzazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di

cittadini e imprese.

  6. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  5  il  Governo  si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure  e  degli

adempimenti, anche mediante abrogazione di  norme,  connessi  con  la

costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di

ridurre drasticamente il numero di  atti  di  gestione  del  medesimo

rapporto, di carattere amministrativo;

    b)   semplificazione,   anche   mediante   norme   di   carattere

interpretativo, o abrogazione delle norme  interessate  da  rilevanti

contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

    c)    unificazione    delle    comunicazioni    alle    pubbliche

amministrazioni  per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle   stesse

amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre    amministrazioni

competenti;

    d) introduzione del divieto per le pubbliche  amministrazioni  di

richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

    e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle  comunicazioni

in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

    f)  revisione  del   regime   delle   sanzioni,   tenendo   conto

dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire

l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,

nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

    g) previsione di modalita' semplificate per garantire data  certa

nonche'  l'autenticita'  della  manifestazione  di   volonta'   della

lavoratrice o del lavoratore in  relazione  alle  dimissioni  o  alla

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,  anche  tenuto  conto

della necessita' di  assicurare  la  certezza  della  cessazione  del

rapporto nel caso di comportamento concludente  in  tal  senso  della

lavoratrice o del lavoratore;

    h) individuazione di modalita'  organizzative  e  gestionali  che

consentano di svolgere esclusivamente in  via  telematica  tutti  gli

adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,

la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

    i) revisione degli adempimenti in materia di  libretto  formativo

del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale

informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della  legge  28  giugno

2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive  del

lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,

anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

    l) promozione  del  principio  di  legalita'  e  priorita'  delle

politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte

le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del  9

ottobre  2008  sul  rafforzamento  della  lotta  al  lavoro  sommerso

(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro

efficaci come strategia per migliorare le  condizioni  di  lavoro  in

Europa (2013/2112(INI)).

  7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo

del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,

nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli

maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto

occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'

ispettiva, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei  mesi  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti

legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato  delle

discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in  coerenza  con

la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

    a)  individuare  e  analizzare  tutte   le   forme   contrattuali

esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il

tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e

internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,

modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

    b)  promuovere,  in  coerenza  con  le  indicazioni  europee,  il

contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di

lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto  agli  altri  tipi  di

contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

    c) previsione, per le nuove assunzioni,  del  contratto  a  tempo

indeterminato a  tutele  crescenti  in  relazione  all'anzianita'  di

servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  possibilita'

della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo

un  indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  l'anzianita'  di

servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti

nulli e discriminatori e a specifiche  fattispecie  di  licenziamento

disciplinare ingiustificato, nonche'  prevedendo  termini  certi  per

l'impugnazione del licenziamento;

    d) rafforzamento degli strumenti per  favorire  l'alternanza  tra

scuola e lavoro;

    e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi

di  riorganizzazione,  ristrutturazione   o   conversione   aziendale

individuati  sulla  base  di   parametri   oggettivi,   contemperando

l'interesse  dell'impresa  all'utile  impiego   del   personale   con

l'interesse del lavoratore alla tutela del  posto  di  lavoro,  della

professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo

limiti  alla   modifica   dell'inquadramento;   previsione   che   la

contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,

stipulata   con   le   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  a  livello

interconfederale o di categoria possa individuare  ulteriori  ipotesi

rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

    f) revisione della disciplina  dei  controlli  a  distanza  sugli

impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo  conto  dell'evoluzione

tecnologica e contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative

dell'impresa con la tutela della dignita' e  della  riservatezza  del

lavoratore;

    g) introduzione, eventualmente anche  in  via  sperimentale,  del

compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una

prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento,

ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei  settori

non   regolati   da   contratti   collettivi    sottoscritti    dalle

organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro

comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  previa

consultazione   delle    parti    sociali    comparativamente    piu'

rappresentative sul piano nazionale;

    h) previsione, tenuto conto di quanto disposto  dall'articolo  70

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita'

di estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto  disposto  dalla

lettera a) del presente comma, il ricorso  a  prestazioni  di  lavoro

accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali  nei

diversi settori produttivi, fatta salva la piena  tracciabilita'  dei

buoni   lavoro   acquistati,   con    contestuale    rideterminazione

contributiva di cui all'articolo 72, comma  4,  ultimo  periodo,  del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

    i) abrogazione di  tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  le

singole forme contrattuali, incompatibili  con  le  disposizioni  del

testo  organico  semplificato,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni

normative e difficolta' interpretative e applicative;

    l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'  ispettiva,

attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,

ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente, di una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del

lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi

ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,

dell'INPS e dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli

infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  prevedendo  strumenti  e  forme  di

coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie  locali

e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

  8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure  parentali,

attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici  e

favorire le opportunita' di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di

lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e'  delegato  ad

adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i

profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica

amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi  per  la  revisione  e

l'aggiornamento delle misure volte a  tutelare  la  maternita'  e  le

forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

  9. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  8  il  Governo  si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a)  ricognizione  delle  categorie  di  lavoratrici  beneficiarie

dell'indennita'  di  maternita',  nella  prospettiva  di   estendere,

eventualmente anche in modo graduale, tale  prestazione  a  tutte  le

categorie di donne lavoratrici;

    b)  garanzia,  per  le  lavoratrici  madri  parasubordinate,  del

diritto alla prestazione  assistenziale  anche  in  caso  di  mancato

versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

    c)  introduzione  del  tax  credit,  quale  incentivo  al  lavoro

femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori

o disabili non autosufficienti e che si trovino al di  sotto  di  una

determinata   soglia   di   reddito   individuale   complessivo,    e

armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

    d) incentivazione di  accordi  collettivi  volti  a  favorire  la

flessibilita' dell'orario  lavorativo  e  dell'impiego  di  premi  di

produttivita', al fine di favorire la conciliazione  tra  l'esercizio

delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone  non

autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso

al telelavoro;

    e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con  il  diritto  ai

riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della

possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso

datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi

spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del

lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica

e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

    f) integrazione dell'offerta di servizi  per  le  cure  parentali

forniti dalle aziende e dai  fondi  o  enti  bilaterali  nel  sistema

pubblico-privato dei servizi alla persona in  coordinamento  con  gli

enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la

promozione dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte  dei

lavoratori e dei cittadini  residenti  nel  territorio  in  cui  sono

attivi;

    g)  ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e

sostegno della maternita' e della  paternita',  ai  fini  di  poterne

valutare la revisione per garantire una  maggiore  flessibilita'  dei

relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo  le  opportunita'

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  anche  tenuto  conto

della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese;

    h) introduzione di  congedi  dedicati  alle  donne  inserite  nei

percorsi di protezione relativi alla violenza di  genere  debitamente

certificati dai servizi sociali del comune di residenza;

    i) estensione dei principi di cui al presente  comma,  in  quanto

compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,

ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche

amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'

di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e  alle  misure

organizzative  finalizzate  al  rafforzamento  degli   strumenti   di

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

    l) semplificazione e  razionalizzazione  degli  organismi,  delle

competenze e  dei  fondi  operanti  in  materia  di  parita'  e  pari

opportunita' nel lavoro e  riordino  delle  procedure  connesse  alla

promozione di azioni positive di competenza del Ministero del  lavoro

e  delle  politiche  sociali,  ferme  restando  le   funzioni   della

Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di  parita'  e  pari

opportunita'.

  10. I decreti legislativi di cui ai commi  1,  3,  5,  7  e  8  del

presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura  di  cui

all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  11. Gli schemi dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione

tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi

ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei

corrispondenti  mezzi  di  copertura,  a  seguito  di   deliberazione

preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano

espressi, entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri

delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.

Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche  in  mancanza  dei

pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari

di cui al presente comma scada nei  trenta  giorni  che  precedono  o

seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1,  3,  5,  7  e  8

ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

  12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente  legge  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. A tale fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi

della  presente  legge,  le  amministrazioni  competenti   provvedono

attraverso una diversa allocazione  delle  ordinarie  risorse  umane,

finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle  medesime

amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  attuativi

determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al

proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o

maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa  la

legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  dei  decreti

legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi  e  criteri

direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con

la  medesima  procedura  di  cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni

integrative e correttive dei decreti  medesimi,  tenuto  conto  delle

evidenze attuative nel frattempo emerse. Il  monitoraggio  permanente

degli effetti degli interventi di attuazione  della  presente  legge,

con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del  mercato

del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini  e  sulle  modalita'  di

entrata e  uscita  nell'impiego,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei

decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente

di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi  provvede  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

  14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a  statuto

speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai

rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,  le

competenze  delegate  in  materia  di  lavoro   e   quelle   comunque

riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e  all'articolo  10

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano

in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014

 

                             NAPOLITANO

 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando