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Roma,
16 dicembre 2014
Circolare n. 230/2014
Oggetto: Lavoro – Approvazione del Jobs Act – Legge 10.12.2014, n. 183, su G.U. n. 290 del
15.12.2014.
Il Jobs Act è legge al termine di un iter non
semplice segnato in particolare dallo sciopero generale del 12 dicembre di CGIL
e UIL e dal ricorso al voto di fiducia. Il Jobs Act è
un pezzo fondamentale della manovra del Governo Renzi
per cercare di dare una scossa al mercato del lavoro andandosi ad aggiungere,
da un lato, agli interventi già realizzati su contratti a termine e
apprendistato (legge n. 78/2014) e, dall’altro lato, agli sgravi contributivi
triennali sulle nuove assunzioni previsti dal disegno di legge di stabilità in
corso di approvazione.
Sotto il profilo formale il nuovo provvedimento, che dalla fine degli
anni novanta ad oggi rappresenta la quarta riforma del mercato del lavoro dopo
il pacchetto Treu (legge n. 196/97),
la legge Biagi (D.lgvo
n. 276/2003) e la legge Fornero (legge
n. 92/2012), non contiene disposizioni immediatamente efficaci trattandosi di
una legge delega al Governo a intervenire entro 6 mesi su alcune materie sulla
base di determinati criteri direttivi. Una valutazione definitiva sulla reale
portata del Jobs Act potrà pertanto essere effettuata
solo una volta emanati i decreti delegati già in corso di elaborazione.
Sul piano dei contenuti il Jobs Act spazia
dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n.300/70), che rappresenta indubbiamente
il punto più discusso e di maggiore impatto dell’intera legge, agli
ammortizzatori sociali, dai servizi per l’impiego alle semplificazioni, dai
controlli a distanza alla disciplina sui mansionamenti,
dal riordino delle tipologie contrattuali alla maternità.
Questi nel dettaglio i criteri di delega sulle principali materie.
Licenziamenti (art. 1, comma
7, lettere b e c) – Per le assunzioni che saranno effettuate con il nuovo
contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti, che in prospettiva dovrebbe rappresentare la forma comune di contratto di lavoro, in
caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende con oltre 15 dipendenti
verranno meno per i lavoratori le tradizionali tutele previste dal già citato
art. 18. In particolare per i licenziamenti per motivi economici e per quelli
disciplinari (fatte salve per quest’ultimi alcune casistiche da stabilirsi in
sede di attuazione della delega) non troverà più applicazione la sanzione del
reintegro del lavoratore, bensì un indennizzo economico di importo crescente
con l’anzianità di servizio. La sanzione del reintegro rimarrà, oltre che per
limitate ipotesi di licenziamenti disciplinari, per i licenziamenti nulli e
discriminatori come già avviene attualmente. Nulla cambierà per i lavoratori
attualmente in forza per i quali in caso di licenziamenti ingiustificati
continuerà ad applicarsi l’art. 18 senza alcuna attenuazione.
Ammortizzatori sociali (art.
1, commi 1 e 2) – I criteri direttivi che dovranno essere attuati dal Governo sono
volti in particolare ad estendere il campo di applicazione dell’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) ai
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a
escludere l’intervento della cassa integrazione in caso di cessazione
definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa e a consentirne
l’utilizzo solo dopo aver esaurito le possibilità contrattuali di riduzione
dell’orario di lavoro, a ridurre gli oneri contributivi per la cassa
integrazione rimodulandoli tra i settori in funzione dell’effettivo utilizzo, a
semplificare le procedure di accesso alla stessa e a rivedere la disciplina dei
contratti di solidarietà.
Servizi per l’impiego (art.
1, commi 3 e 4) – Allo scopo di rafforzare le capacità di incontro tra domanda
e offerta di lavoro, il Governo è delegato ad efficientare
il sistema dei servizi per l’impiego attraverso l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione che
dovrebbe riunificare le competenze attualmente ripartite tra più uffici del
Ministero del Lavoro, il rafforzamento delle sinergie tra servizi pubblici e
privati, la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione e il potenziamento
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro.
Semplificazioni (art. 1,
commi 5 e 6) –Nel tentativo di rendere il mercato del lavoro meno ingessato
il Governo è stato delegato a semplificare e a razionalizzare procedure e
adempimenti a carico di imprese e lavoratori in materia sia di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro che di igiene e sicurezza.
Contratti (art. 1, comma 7)
– Il Governo è stato delegato ad elaborare un Codice
semplificato del lavoro, ad analizzare la contrattualistica esistente in funzione
di un suo possibile riordino, a promuovere il contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti già in precedenza richiamato, a flessibilizzare la disciplina
dell’assegnazione delle mansioni al lavoratore per consentire modifiche anche
in peius nei casi di riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale, a rivedere la disciplina dei
controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, a introdurre
nei settori non regolati da contratti collettivi il compenso orario minimo sia
per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori.
Maternità (art. 1, commi 8 e
9) – L’ultima delega riguarda la disciplina della maternità e più
in generale della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In tale contesto
l’intervento del Governo dovrà in particolare essere finalizzato ad estendere
l’indennità di maternità a tutte le lavoratrici anche autonome, a incentivare gli
accordi collettivi che favoriscano la flessibilità dell’orario di lavoro per le
lavoratrici madri e a riconoscere la possibilità per i lavoratori di cedere
giorni di ferie ai colleghi con figli minori bisognosi di cure.
Si fa riserva di tornare sull’argomento in occasione dell’emanazione
dei decreti attuativi del Jobs Act.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 100/2014 e 78/2014
|
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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M/n |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
GU n.290 del
15-12-2014
LEGGE 10
dicembre 2014, n. 183
Deleghe al
Governo in materia
di riforma degli
ammortizzatori
sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonche'
in materia di
riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e
dell'attivita' ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di
vita e di lavoro.
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo
di assicurare, in
caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva
dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di
integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo
di quanti siano
espulsi dal mercato
del lavoro ovvero
siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo
e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze,
uno
o piu' decreti
legislativi finalizzati al
riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto
conto delle
peculiarita'
dei diversi settori produttivi.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma
1 il Governo
si
attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
con riferimento agli strumenti
di tutela in
costanza di
rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in
caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di
essa;
2) semplificazione delle
procedure burocratiche attraverso
l'incentivazione di strumenti
telematici e digitali,
considerando
anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a
livello nazionale di concessione dei trattamenti
prevedendo strumenti
certi ed esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla
cassa integrazione
guadagni solo a
seguito di esaurimento
delle possibilita'
contrattuali di riduzione
dell'orario di lavoro,
eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa
integrazione
a favore dei contratti di solidarieta';
4)
revisione dei limiti
di durata da
rapportare al numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo
di intervento della
cassa integrazione guadagni ordinaria
e della cassa
integrazione
guadagni
straordinaria e individuazione dei
meccanismi di
incentivazione della rotazione;
5)
previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6)
riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione
degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo
effettivo;
7) revisione dell'ambito
di applicazione della
cassa
integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria
e dei fondi
di
solidarieta'
di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo per
l'avvio dei fondi
medesimi, anche
attraverso
l'introduzione di meccanismi
standardizzati di
concessione, e previsione
della possibilita' di
destinare gli
eventuali risparmi di spesa
derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla
presente lettera al
finanziamento delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8)
revisione dell'ambito di
applicazione e delle
regole di
funzionamento dei contratti
di solidarieta', con
particolare
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863,
nonche' alla messa a regime dei contratti
di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993,
n.
236;
b) con riferimento agli
strumenti di sostegno
in caso di
disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale
per l'impiego
(ASpI), con
omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti
ordinari e ai
trattamenti brevi, rapportando
la durata dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del
lavoratore;
2) incremento della
durata massima per
i lavoratori con
carriere contributive piu'
rilevanti;
3)
universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e
continuativa, fino al
suo superamento, e
con l'esclusione degli
amministratori e sindaci,
mediante l'abrogazione degli
attuali
strumenti di sostegno
del reddito, l'eventuale
modifica delle
modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,
un periodo
almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4)
introduzione di massimali in
relazione alla contribuzione
figurativa;
5)
eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa,
limitata ai
lavoratori, in disoccupazione involontaria,
che presentino valori
ridotti dell'indicatore della situazione
economica equivalente, con
previsione di obblighi
di partecipazione alle
iniziative di
attivazione proposte dai servizi competenti;
6)
eliminazione dello stato di
disoccupazione come requisito
per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c)
attivazione del
soggetto beneficiario degli
ammortizzatori
sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi
e interventi che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione,
come previsto
dal comma 4, lettera v);
d) previsione che
il coinvolgimento attivo
del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui
alle lettere a)
e b) possa
consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle
comunita'
locali, con modalita' che non determinino
aspettative di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
e)
adeguamento delle
sanzioni e delle
relative modalita' di
applicazione, in funzione
della migliore effettivita', secondo
criteri oggettivi e uniformi,
nei confronti del
lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile
ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o
alle attivita' a
beneficio di comunita' locali
di cui alla lettera d).
3. Allo
scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica
attiva del lavoro
su tutto il
territorio
nazionale, nonche' di
assicurare l'esercizio unitario delle
relative
funzioni amministrative, il Governo e'
delegato ad adottare,
entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su
proposta del Ministro
del lavoro e
delle politiche sociali,
di
concerto, per i profili di rispettiva competenza,
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze e con
il Ministro per
la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa
in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
uno o
piu'
decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa
in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa
nel termine di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri provvede
con
deliberazione motivata ai sensi
del medesimo articolo
3. Le
disposizioni del presente comma e
quelle dei decreti
legislativi
emanati in
attuazione dello stesso
si applicano nelle
province
autonome di Trento e di Bolzano in conformita' a quanto
previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige e
dalle relative
norme di attuazione nonche' dal
decreto legislativo 21
settembre
1995, n. 430.
4.
Nell'esercizio della delega di cui al comma
3 il Governo
si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per
le quali l'analisi
statistica evidenzi una minore probabilita'
di trovare occupazione, e
a criteri di valutazione e di verifica
dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli
incentivi per l'autoimpiego e
l'autoimprenditorialita',
anche nella forma dell'acquisizione delle
imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione
di una
cornice giuridica
nazionale volta a
costituire il punto
di
riferimento anche per gli interventi posti in essere
da regioni e
province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo
8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori
oneri a
carico della finanza
pubblica, di un'Agenzia
nazionale per
l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata
da Stato,
regioni e province autonome, vigilata dal
Ministero del lavoro
e
delle politiche sociali, al cui funzionamento
si provvede con le
risorse umane, finanziarie
e strumentali gia' disponibili
a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera
f);
d)
coinvolgimento delle parti
sociali nella definizione
delle
linee di indirizzo generali dell'azione
dell'Agenzia;
e)
attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia
di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f)
razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali allo scopo
di
aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie
gia'
disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e
revisione delle procedure
e degli
adempimenti in
materia di inserimento
mirato delle persone
con
disabilita'
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli
altri
soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine
di
favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e
l'integrazione nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le
competenze delle
persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei
ruoli
delle amministrazioni
vigilanti o dell'Agenzia il
personale
proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi
o riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del
comparto contrattuale del
personale
dell'Agenzia con modalita'
tali da garantire
l'invarianza di oneri
per la finanza pubblica;
l)
determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia
attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni
presenti nella
pianta organica di fatto delle amministrazioni di
provenienza del
personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m)
rafforzamento delle funzioni
di monitoraggio e
valutazione
delle politiche e dei servizi;
n)
valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati
nonche' operatori
del terzo settore,
dell'istruzione secondaria,
professionale e universitaria, anche
mediante lo scambio
di
informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti
inoccupati o
disoccupati, al
fine di rafforzare
le capacita' d'incontro
tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la
definizione
dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che
operano sul mercato
del lavoro e
la definizione dei
livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per
l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso
il riordino
della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di
sussidiarieta',
flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire
un sistema di monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di
welfare erogati;
p)
introduzione di principi di politica attiva
del lavoro che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di
sostegno al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e
misure volte al suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la
conclusione
di accordi per la ricollocazione che vedano come
parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati, con
obbligo di presa
in
carico, e la
previsione di adeguati
strumenti e forme
di
remunerazione, proporzionate
alla difficolta' di
collocamento, a
fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo
periodo, a
carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o
regionale;
q)
introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche
realizzate a
livello regionale;
r)
previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle
funzioni tra l'Agenzia
e l'Istituto nazionale
della previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello
territoriale, al
fine di tendere a una maggiore integrazione delle
politiche attive e
delle politiche di sostegno del reddito;
s)
previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e
territoriale, esercitano competenze
in
materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';
t)
attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e controllo
del rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere
garantite su
tutto il territorio nazionale;
u)
mantenimento in capo alle regioni e
alle province autonome
delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del
lavoro;
v)
attivazione del soggetto
che cerca lavoro,
in quanto mai
occupato, espulso dal
mercato del lavoro
o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di
una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione,
formazione professionale
e lavoro, anche
mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione
dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z)
valorizzazione del sistema informativo per
la gestione del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni
erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico
contenente
le informazioni
relative ai percorsi
educativi e formativi,
ai
periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai
versamenti contributivi,
assicurando il coordinamento
con quanto
previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera
z)
con la raccolta sistematica dei dati
disponibili nel collocamento
mirato nonche' di dati
relativi alle buone pratiche
di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita'
e agli ausili ed adattamenti
utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in
materia di lavoro
e
politiche attive, con
l'impiego delle tecnologie
informatiche,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e
scambio
dei dati definite dal codice di cui al
decreto legislativo 7
marzo
2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici
nella gestione delle politiche attive e favorire la
cooperazione con
i servizi privati, anche mediante la previsione
di strumenti atti a
favorire il conferimento al sistema nazionale
per l'impiego delle
informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo
di conseguire obiettivi
di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione
dei
rapporti di lavoro nonche'
in materia di
igiene e sicurezza
sul
lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione,
uno o piu'
decreti
legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti
a carico di
cittadini e imprese.
6.
Nell'esercizio della delega di cui al comma
5 il Governo
si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di norme,
connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con
l'obiettivo di
ridurre drasticamente il numero di atti
di gestione del
medesimo
rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante
norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate
da rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione delle
comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i
medesimi eventi e
obbligo delle stesse
amministrazioni
di trasmetterle alle
altre amministrazioni
competenti;
d)
introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di
richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e)
rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di
documenti cartacei;
f) revisione del
regime delle sanzioni,
tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire
l'immediata eliminazione
degli effetti della
condotta illecita,
nonche' valorizzazione degli istituti di tipo
premiale;
g)
previsione di modalita' semplificate per garantire data certa
nonche' l'autenticita'
della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore in relazione
alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche
tenuto conto
della necessita' di assicurare
la certezza della
cessazione del
rapporto nel caso di comportamento concludente in
tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h)
individuazione di modalita' organizzative e
gestionali che
consentano di svolgere esclusivamente in via
telematica tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la
costituzione,
la gestione e la cessazione del rapporto di
lavoro;
i)
revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo
del cittadino, in un'ottica di integrazione
nell'ambito della dorsale
informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge
28 giugno
2012, n. 92, e della banca dati delle politiche
attive e passive del
lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99,
anche con riferimento al sistema dell'apprendimento
permanente;
l) promozione del principio
di legalita' e priorita' delle
politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte
le sue forme ai sensi delle risoluzioni del
Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta
al lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni
sul lavoro
efficaci come strategia per migliorare le condizioni
di lavoro in
Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo
scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che
sono in cerca
di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per
renderli
maggiormente coerenti
con le attuali
esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente
l'attivita'
ispettiva, il Governo
e'
delegato ad adottare,
su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
uno o
piu'
decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi,
in coerenza con
la regolazione dell'Unione europea e le
convenzioni internazionali:
a) individuare e
analizzare tutte le
forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il
tessuto occupazionale
e con il
contesto produttivo nazionale
e
internazionale, in funzione
di interventi di
semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie
contrattuali;
b) promuovere, in
coerenza con le
indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma comune
di contratto di
lavoro rendendolo
piu'
conveniente rispetto agli
altri tipi di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c)
previsione, per le nuove assunzioni, del
contratto a tempo
indeterminato a
tutele crescenti in
relazione all'anzianita' di
servizio, escludendo per i licenziamenti economici
la possibilita'
della reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro, prevedendo
un
indennizzo economico
certo e crescente
con l'anzianita' di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie
di licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo
termini certi per
l'impugnazione del licenziamento;
d)
rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza
tra
scuola e lavoro;
e)
revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi
di
riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale
individuati sulla base
di parametri oggettivi,
contemperando
l'interesse dell'impresa
all'utile impiego del
personale con
l'interesse del lavoratore alla tutela del posto
di lavoro, della
professionalita'
e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo
limiti alla modifica
dell'inquadramento; previsione che
la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo
livello,
stipulata
con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori
ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente
lettera;
f)
revisione della disciplina
dei controlli a
distanza sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed
organizzative
dell'impresa con la tutela della dignita'
e della
riservatezza del
lavoratore;
g)
introduzione, eventualmente anche in
via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi
ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche',
fino al loro superamento,
ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nei settori
non
regolati da contratti
collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali
dei lavoratori e
dei datori di
lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale, previa
consultazione
delle parti sociali
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
h)
previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
della possibilita'
di estendere,
secondo linee coerenti
con quanto disposto
dalla
lettera a) del presente comma, il ricorso a
prestazioni di lavoro
accessorio per le attivita'
lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni
lavoro acquistati, con
contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4,
ultimo periodo, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i)
abrogazione di tutte le
disposizioni che disciplinano
le
singole forme contrattuali, incompatibili con
le disposizioni del
testo organico
semplificato, al fine
di eliminare duplicazioni
normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l)
razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso
l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n.
300, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e
con
le risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia
unica per le
ispezioni del
lavoro, tramite l'integrazione in
un'unica struttura dei
servizi
ispettivi del Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli
infortuni sul lavoro
(INAIL), prevedendo strumenti
e forme di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali
e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale.
8. Allo
scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternita'
delle lavoratrici e
favorire le opportunita' di
conciliazione dei tempi di
vita e di
lavoro per la generalita'
dei lavoratori, il Governo e' delegato
ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto,
per i
profili di rispettiva competenza, con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la
revisione e
l'aggiornamento delle misure volte a tutelare
la maternita' e le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
9.
Nell'esercizio della delega di cui al comma
8 il Governo
si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle
categorie di lavoratrici
beneficiarie
dell'indennita' di maternita',
nella prospettiva di
estendere,
eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione
a tutte le
categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per
le lavoratrici madri
parasubordinate, del
diritto alla prestazione assistenziale
anche in caso
di mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del
tax
credit, quale incentivo
al lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con
figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino
al di sotto di una
determinata
soglia di reddito
individuale complessivo, e
armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a
carico;
d)
incentivazione di
accordi collettivi volti
a favorire la
flessibilita'
dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi
di
produttivita',
al fine di favorire la conciliazione
tra l'esercizio
delle responsabilita'
genitoriali e dell'assistenza alle persone
non
autosufficienti e l'attivita'
lavorativa, anche attraverso il ricorso
al telelavoro;
e)
eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai
riposi settimanali ed alle
ferie annuali retribuite,
della
possibilita'
di cessione fra
lavoratori dipendenti dello
stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei giorni
di riposo aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo nazionale
in favore del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di
presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di
salute;
f) integrazione
dell'offerta di servizi
per le cure
parentali
forniti dalle aziende e dai fondi
o enti bilaterali
nel sistema
pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento
con gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative,
anche mediante la
promozione dell'utilizzo
ottimale di tali
servizi da parte
dei
lavoratori e dei cittadini residenti
nel territorio in cui sono
attivi;
g) ricognizione delle
disposizioni in materia
di tutela e
sostegno della maternita' e
della paternita', ai
fini di poterne
valutare la revisione per garantire una maggiore
flessibilita'
dei
relativi congedi obbligatori e parentali,
favorendo le opportunita'
di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, anche tenuto
conto
della funzionalita'
organizzativa all'interno delle imprese;
h)
introduzione di
congedi dedicati alle
donne inserite nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i)
estensione dei principi di cui al presente comma,
in quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,
ai
rapporti di lavoro
alle dipendenze delle
pubbliche
amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'
di fruizione dei congedi parentali in modo
frazionato e alle misure
organizzative finalizzate al rafforzamento
degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l)
semplificazione e
razionalizzazione
degli organismi, delle
competenze e
dei fondi operanti
in materia di parita' e pari
opportunita'
nel lavoro e riordino delle
procedure connesse alla
promozione di azioni positive di competenza del Ministero
del lavoro
e
delle politiche
sociali, ferme restando
le funzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di parita' e pari
opportunita'.
10. I
decreti legislativi di cui ai commi 1,
3, 5, 7
e 8 del
presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli
schemi dei decreti legislativi,
corredati di relazione
tecnica che dia conto
della neutralita' finanziaria
dei medesimi
ovvero dei nuovi
o maggiori oneri
da essi derivanti
e dei
corrispondenti mezzi di
copertura, a seguito
di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono
o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi
1, 3,
5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di
tre mesi.
12.
Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge
non
devono derivare
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica. A tale fine, per gli
adempimenti dei decreti
attuativi
della presente
legge, le amministrazioni competenti
provvedono
attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato
in dotazione alle
medesime
amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora
uno o piu' decreti
attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione
al
proprio interno, i decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o
contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi
compresa la
legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
13.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei
principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con
la
medesima procedura
di cui ai
commi 10 e
11, disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente
degli effetti degli interventi di attuazione della
presente legge,
con particolare riferimento agli effetti
sull'efficienza del mercato
del lavoro, sull'occupabilita'
dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e
uscita nell'impiego, anche
ai fini dell'adozione
dei
decreti di cui al primo periodo, e'
assicurato dal sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito ai
sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che
vi provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
14.
Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle
province autonome di
Trento e di
Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, le
competenze delegate in materia
di lavoro e
quelle comunque
riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo
10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La
presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo a
quello della loro
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 10 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti,
Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando