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Roma, 4 novembre 2015
Circolare n. 176/2015
Oggetto:
Lavoro – Jobs Act – Decreto semplificazioni - D.lgvo 14.9.2015,
n. 151, su S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015 - Circolari Min. Lavoro n. 26
del 12.10.2015 e n. 16494 del 7.10.2015.
Dando attuazione alle disposizioni del Jobs Act (legge n. 183/2014) volte a razionalizzare e a semplificare
gli adempimenti a carico delle imprese in materia di lavoro, il Governo è
intervenuto su numerosi istituti tra cui collocamento obbligatorio dei disabili,
regime sanzionatorio e controlli a distanza dei lavoratori.
Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse
alcune delle quali sono già operative mentre altre necessitano di appositi
decreti attuativi.
Collocamento obbligatorio disabili
(artt. da 1 a 11) – Sono stati introdotti significativi cambiamenti alla
disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili che, come è noto,
riguarda le imprese che occupano da 15 dipendenti in su (legge n. 68/1999). Le
modifiche sono volte a rendere più libere le modalità di assunzione e a
semplificare gli adempimenti a carico delle aziende. In particolare:
· ferma
restando la necessità di passare attraverso le liste di collocamento
obbligatorio, è stata eliminata la cosiddetta richiesta numerica e pertanto le
aziende avranno piena libertà di scegliere il lavoratore disabile da assumere tramite
richiesta nominativa; l’azienda potrà inoltre richiedere agli uffici
ministeriali la preselezione del disabile da assumere sulla base di qualifiche
e modalità concordate con gli stessi uffici; in caso di mancata assunzione tramite
richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui decorre l’obbligo, gli
uffici competenti procederanno all’avviamento d’ufficio del disabile secondo
l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta;
· è
stata confermata per legge la possibilità, già ammessa dalla prassi
amministrativa, di conteggiare nella quota di disabili da assumere anche i
lavoratori in forza che, seppure già disabili al momento dell’assunzione, non siano
stati assunti tramite collocamento obbligatorio purché abbiano una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% in caso di disabilità
psichica;
· dall’1
gennaio 2017 per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo
di assumere un lavoratore disabile scatterà in automatico al verificarsi dei
relativi presupposti (attualmente tale obbligo scatta solo in caso di nuova
assunzione);
· sono
stati aumentati gli incentivi economici per le assunzioni di disabili che
saranno effettuate dall’1 gennaio 2016; la misura dell’incentivo, che
continuerà ad essere legata al grado di invalidità del lavoratore, andrà da un
minimo del 35% ad un massimo del 70% della retribuzione imponibile mensile e avrà
durata di 36 mesi; il beneficio sarà riconosciuto nei limiti delle risorse
disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
· è
stata prevista la definizione da parte del Ministero del Lavoro di linee guida in
materia di collocamento obbligatorio sulla base di una serie di principi tra
cui la promozione di accordi territoriali per favorire l’inserimento lavorativo
dei disabili, l’analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare
alle persone con disabilità nonché la promozione dell’istituzione di un non meglio
precisato responsabile dell’inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro.
Deposito contratti
collettivi di secondo livello (art. 14) – E’ stato
generalizzato il principio secondo cui il godimento dei benefici contributivi o
fiscali e di qualsiasi altra agevolazione (come gli sgravi sui premi di
risultato) connessa con la stipula di contratti collettivi aziendali o
territoriali è subordinato al deposito telematico dei relativi contratti presso
la Direzione territoriale del lavoro
competente.
Libro Unico del Lavoro (art. 15) – Dall’1 gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro non dovrà più
essere tenuto presso l’azienda ma presso il Ministero del Lavoro in modalità
telematica; l’attuazione della disposizione avverrà con successivo decreto
ministeriale. Si rammenta che in base alla legge n. 112/2008 nel Libro Unico,
che ha sostituito gli storici libro paga e
libro matricola, vanno annotati tra
gli altri i dati anagrafici, retributivi e di presenza di ciascun lavoratore.
Comunicazioni telematiche
(art. 16) – E’ stato stabilito che tutte le comunicazioni in materia
di rapporti di lavoro, collocamento obbligatorio dei disabili, tutela delle
condizioni di lavoro, incentivi e formazione professionale dovranno essere effettuate
esclusivamente in via telematica; con apposito decreto ministeriale saranno stabilite
le necessarie disposizioni attuative.
Autorizzazione al lavoro
estero (art. 18) – E’ stata soppressa l’autorizzazione preventiva prevista
dall’articolo 2 del decreto legge n. 317/1987 (come convertito dalla legge n.
398/1987) per l’assunzione o il trasferimento di lavoratori italiani in Paesi
extracomunitari.
Sicurezza sul lavoro (art.
20) – Sono state modificate diverse disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
(d.lgvo n. 81/2008), in particolare:
· è
stato modificato il sistema di calcolo delle sanzioni a carico dei datori di
lavoro (ad esempio per omissione di visite mediche, controlli sanitari o
formazione obbligatoria), per cui se la violazione dello stesso tipo si
riferisce a più di 5 o di 10 lavoratori la sanzione sarà rispettivamente
duplicata o triplicata anziché essere calcolata sommando il relativo importo
per quanti sono i lavoratori interessati;
· è
stata estesa a tutti i datori di lavoro (in precedenza solo quelli fino a 5
dipendenti) la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Adempimenti in materia di
infortuni sul lavoro (art. 21) – A partire dal 21 marzo 2016 saranno
alleggeriti alcuni adempimenti in capo al datore di lavoro. In particolare:
· sarà
eliminato l’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico che sarà
inviato in via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente;
· l’obbligo
di invio della denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza riguarderà
solo gli infortuni con prognosi di durata superiore a 30 giorni (anziché a 3
giorni come previsto attualmente);
· dal
22 dicembre 2015 sarà eliminato l’obbligo di tenuta del registro infortuni;
· i
datori di lavoro potranno consultare direttamente sul sito dell’INAIL i dati necessari
per il calcolo del premio assicurativo senza dover attendere la relativa comunicazione
da parte dell’Istituto; le modalità di fruizione del servizio saranno stabilite
con apposito provvedimento dello stesso Istituto.
Regime sanzionatorio in
materia di lavoro (art. 22) – Sono state apportate numerose
modifiche al regime sanzionatorio in materia di lavoro nero, Libro Unico del Lavoro, prospetti paga e assegni
familiari. In particolare riguardo al lavoro nero:
· la maxisanzione non sarà più di importo
fisso (incrementato di un’ulteriore somma per ciascuna giornata effettiva di
lavoro irregolare) ma sarà di importo crescente in relazione al periodo di
lavoro irregolare con un minimo di 1.500 euro per ciascun lavoratore in caso di
impiego fino a 30 giorni ed un massimo di 36.000 euro sempre per ciascun
lavoratore in caso di impiego oltre 60 giorni; l’applicazione della maxisanzione
non farà più scattare le ulteriori sanzioni per la mancata comunicazione e per
la mancata registrazione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro;
· è
stata reintrodotta la possibilità per i datori di lavoro di ottenere la
riduzione della maxisanzione tramite l’istituto
della diffida (art. 13 del D.lgvo n. 124/2004) purché ricorrano quattro condizioni:
il lavoratore irregolare sia ancora in forza presso il datore di lavoro; stipula
di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part-time o
di un contratto a tempo pieno e determinato non inferiore a 3 mesi;
mantenimento in servizio del lavoratore interessato per almeno 3 mesi;
regolarizzazione dell’intero periodo lavorativo prestato in nero tramite
versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; la diffida
resta esclusa e la maxisanzione maggiorata del 20% in caso di impiego di
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non
lavorativa (ossia di età inferiore a 16 anni);
· la
nuova disciplina della maxisanzione si applica, oltre alle violazioni commesse
dopo il 24 settembre scorso (data di entrata in vigore del decreto in esame),
anche a quelle commesse prima di tale data e proseguite successivamente.
Per quanto riguarda infine le violazioni relative al Libro
Unico del Lavoro (omessa o infedele registrazione di dati), prospetti paga e
assegni familiari (mancata o ritardata consegna al lavoratore) è stato
introdotto un nuovo sistema di calcolo della sanzione graduato per fasce in
relazione sia al numero dei lavoratori coinvolti che alla durata della condotta
illecita.
Controlli a distanza dei
lavoratori (art. 23) – Non senza polemiche è stato modificato un terzo articolo dello
Statuto dei lavoratori (legge
n.300/1970): dopo l’articolo 18 sui licenziamenti individuali e l’articolo 13 sulle
mansioni è stata la volta dell’articolo 4 sui controlli a distanza per adeguare
la vecchia disciplina della materia all’evoluzione tecnologica. Le nuove regole
confermano il principio secondo cui l’impiego da parte dell’azienda di impianti
audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dei lavoratori è ammesso purché legato a determinate
finalità (esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del
patrimonio aziendale) e previo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione
del Ministero del Lavoro. In base alla nuova disciplina l’accordo o
l’autorizzazione ministeriale non sono invece necessari in caso di impiego di
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o di
strumenti di registrazione delle presenze (ad esempio pc, tablet, cellulare e rilevatori
di entrata e di uscita). La norma in esame ha precisato inoltre che in ogni caso
le informazioni raccolte potranno essere utilizzate dal datore di lavoro a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro e conseguentemente anche ai fini disciplinari a condizione che sia
stata fornita adeguata informazione al lavoratore sulla modalità di utilizzo
degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli e che sia stata rispettata la
normativa sulla privacy.
Cessione di ferie e riposi
(art. 24) – E’ stata introdotta la possibilità per i lavoratori di
cedere ai colleghi, a titolo gratuito, ferie e riposi maturati fatta eccezione
per i diritti di cui al d.lgvo n. 66/2003 (tra cui il periodo annuale di ferie
di minimo 4 settimane). La cessione è consentita nel solo caso in cui il
beneficiario debba prestare assistenza ai figli minori che per motivi di salute
necessitano di cure costanti. L’attuazione della presente disposizione è stata
demandata alla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale).
Dimissioni volontarie e
risoluzione consensuale (art. 26) – Previa emanazione di
apposito decreto attuativo sarà semplificata la disciplina per la convalida
delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali introdotta dalla legge Fornero (legge n. 92/2012) nel
tentativo di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco.
Fabio Marrocco Responsabile
di Area |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.230/2014, 51/2014, 191/2012, 42/2012, 149/2009, 47/2007 e 44/2000
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Allegati
tre: |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015
DECRETO
LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti
a carico di
cittadini e imprese
e altre
disposizioni
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli
adempimenti e revisione del regime
delle sanzioni
Capo I
Razionalizzazione e semplificazione in materia
di inserimento mirato
delle persone con
disabilita'
Art. 1
Collocamento mirato
1.
Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto legislativo, con uno o piu'
decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida in materia
di collocamento
mirato
delle persone con
disabilita' sulla base
dei seguenti
principi:
a) promozione
di una rete
integrata con i
servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio,
nonche' con l'INAIL,
in relazione
alle competenze in
materia di reinserimento
e di
integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro, per
l'accompagnamento e il supporto della persona
con disabilita' presa
in carico al fine di favorirne l'inserimento
lavorativo;
b) promozione
di accordi territoriali
con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le
cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni
delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con
le altre
organizzazioni
del terzo
settore rilevanti, al
fine di favorire
l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilita';
c)
individuazione, nelle more della revisione
delle procedure di
accertamento
della disabilita', di
modalita' di valutazione
bio-psico-sociale della
disabilita', definizione dei
criteri di
predisposizione dei progetti di
inserimento lavorativo che
tengano
conto
delle barriere e
dei facilitatori ambientali
rilevati,
definizione di indirizzi per gli uffici competenti
funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo
in ottica
bio-psico-sociale;
d)
analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da
assegnare
alle
persone con disabilita', anche
con riferimento agli
accomodamenti ragionevoli che il
datore di lavoro
e' tenuto ad
adottare;
e)
promozione dell'istituzione di un responsabile
dell'inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro, con
compiti di predisposizione di
progetti
personalizzati per le
persone con disabilita'
e di
risoluzione
dei problemi legati
alle condizioni di
lavoro dei
lavoratori con disabilita', in raccordo con
l'INAIL per le
persone
con disabilita' da lavoro;
f)
individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle
persone con disabilita'.
2.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie
gia' disponibili a
legislazione
vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza pubblica.
Art. 2
Modifica dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1.
All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «, nonche'
alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge
12 giugno 1984, n. 222.».
Art. 3
Modifica dell'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
L'articolo 3, comma 2, della legge
12 marzo 1999,
n. 68 e'
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2.
All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68 le
parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1
insorge solo in
caso di
nuova assunzione» sono soppresse con effetto
dal 1° gennaio 2017.
Art. 4
Modifica dell'articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il
comma
3, e' inserito il seguente:
«3-bis.
I lavoratori, gia' disabili prima
della costituzione del
rapporto di lavoro, anche se non
assunti tramite il
collocamento
obbligatorio,
sono computati nella
quota di riserva
di cui
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione
della capacita'
lavorativa superiore al 60 per cento o
minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, o con
disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione
della capacita'
lavorativa
superiore al 45
per cento, accertata
dagli organi
competenti.».
Art. 5
Modifica dell'articolo 5
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;
b) dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis.
I datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici
che occupano addetti impegnati
in lavorazioni che
comportano il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
pari o superiore al 60
per mille
possono autocertificare l'esonero
dall'obbligo di cui
all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi
addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per il
diritto al lavoro
dei disabili di cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari
a 30,64 euro per ogni
giorno
lavorativo per ciascun
lavoratore con disabilita'
non
occupato.»;
c) il
comma 8-ter e' sostituito dal seguente:
«8-ter.
I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita'
produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a
compenso del minor numero di
lavoratori assunti in
altre unita'
produttive della medesima regione. I datori di
lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via
telematica a ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di
cui all'articolo 9,
comma
6.».
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabilite le
modalita' di versamento
dei
contributi di cui al comma 1, lettera b).
Art. 6
Modifica dell'articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai
fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici assumono i
lavoratori mediante richiesta nominativa
di avviamento agli
uffici
competenti
o mediante la
stipula delle convenzioni
di cui
all'articolo 11. La richiesta nominativa puo'
essere preceduta dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare
la preselezione delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco
di cui
all'articolo 8
che aderiscono alla specifica occasione di
lavoro, sulla base delle
qualifiche e secondo le modalita' concordate
dagli uffici con il
datore di lavoro.»;
b)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis
Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita' di cui
al comma 1 entro il termine di cui
all'articolo 9, comma
1, gli
uffici
competenti avviano i
lavoratori secondo l'ordine
di
graduatoria
per la qualifica
richiesta o altra
specificamente
concordata con il datore
di lavoro sulla
base delle qualifiche
disponibili. Gli uffici possono procedere anche
previa chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata
a coloro
che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro.
1-ter
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali effettua
uno specifico monitoraggio degli effetti delle
previsioni di cui al
comma 1 in termini di occupazione delle persone
con disabilita' e
miglioramento dell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o
maggiori oneri a
carico della
finanza pubblica.».
Art. 7
Modifica dell'articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le
persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che
risultano disoccupate
e
aspirano ad una
occupazione conforme alle
proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco
tenuto dai servizi per
il collocamento mirato nel
cui ambito territoriale
si trova la
residenza
dell'interessato, il quale
puo', comunque, iscriversi
nell'elenco di altro servizio nel territorio dello
Stato, previa
cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.
Per
ogni persona, il comitato tecnico di cui al
comma 1-bis annota in una
apposita scheda le capacita' lavorative, le
abilita', le competenze e
le inclinazioni, nonche' la natura e il grado
della disabilita' e
analizza le caratteristiche dei posti
da assegnare ai
lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.»;
b)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
Presso i servizi per
il collocamento mirato
opera un
comitato tecnico, composto da funzionari dei
servizi medesimi e da
esperti
del settore sociale
e medico-legale, con
particolare
riferimento
alla materia della
disabilita', con compiti
di
valutazione
delle capacita' lavorative,
di definizione degli
strumenti
e delle prestazioni
atti all'inserimento e di
predisposizione
dei controlli periodici
sulla permanenza delle
condizioni di
disabilita'. Agli oneri
per il funzionamento
del
comitato tecnico si provvede con le
risorse finanziarie, umane
e
strumentali gia' previste a legislazione
vigente. Ai componenti del
comitato non spetta alcun compenso, indennita',
gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato».
2. Ogni
riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma
3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, contenuto nella
legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al
comitato tecnico di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68
del 1999.
Art. 8
Modifica dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i
comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo
il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis.
Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati
disponibili sul collocamento mirato, di
semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di
migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla
presente legge, nella Banca
dati
politiche attive e
passive di cui
all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, e'
istituita, senza nuovi
o
maggiori
oneri per la
finanza pubblica, una
specifica sezione
denominata "Banca dati del collocamento
mirato" che raccoglie
le
informazioni concernenti i
datori di lavoro
pubblici e privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori
di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e
le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai
fini dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato, le
comunicazioni di cui
all'articolo
9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996,
n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608,
sono integrate con le informazioni relative al
lavoratore disabile
assunto
ai sensi della
presente legge. Gli
uffici competenti
comunicano
le informazioni relative
alle sospensioni di
cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri
autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli
articoli 11, 12 e 12-bis e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14
del decreto legislativo
10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti
comunicano altresi' le
informazioni sui soggetti iscritti negli
elenchi del collocamento
obbligatorio, le schede di
cui all'articolo 8,
comma 1, e gli
avviamenti
effettuati. L'INPS alimenta
la Banca dati
con le
informazioni relative agli incentivi di
cui il datore
di lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL
alimenta la Banca dati
con
le informazioni relative
agli interventi in
materia di
reinserimento
e di integrazione
lavorativa delle persone
con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni
relative agli
incentivi e
alle agevolazioni in
materia di collocamento
delle
persone con disabilita' erogate sulla base di
disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le
informazioni della Banca dati
del collocamento mirato sono rese disponibili
alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti
pubblici responsabili
del
collocamento mirato con
riferimento al proprio
ambito
territoriale
di competenza, nonche'
all'INAIL ai fini
della
realizzazione dei progetti personalizzati in
materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate
e scambiate, nel
rispetto delle
disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali,
di cui al
decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
196, tra le
amministrazioni competenti anche per
elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni
della Banca dati
del collocamento mirato possono
essere integrate con
quelle del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo
13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio
2010, n. 122,
mediante l'utilizzo del
codice fiscale.
Successivamente all'integrazione le
informazioni acquisite sono rese
anonime.».
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto
1997,
n. 281, sentito
il Garante per
la protezione dei
dati
personali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo,
sono definiti i dati da
trasmettere nonche' le altre modalita'
attuative del comma 1, lettera
b), ferme restando le modalita' di trasmissione
di cui
all'articolo
8, comma 4,
del decreto-legge n.
76 del 2013,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
Art. 9
Modifica dell'articolo
12-bis
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12
marzo
1999, n. 68 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le
parole: «anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7,
comma 1, lettera c);» sono soppresse;
b) le
parole: «con diritto di prelazione nell'assegnazione delle
risorse» sono soppresse.
Art. 10
Modifica dell'articolo 13
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nel
rispetto dell'articolo 33 del Regolamento
UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori
di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di
trentasei mesi:
a)
nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile
lorda
imponibile ai
fini previdenziali, per
ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 79
per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di
cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
23
dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b)
nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile
lorda
imponibile ai
fini previdenziali, per
ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita' lavorativa compresa
tra il 67 per cento e
il 79 per cento
o minorazioni ascritte
dalla quarta alla
sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella
lettera a).
1-bis.
L'incentivo di cui al comma 1 e'
altresi' concesso, nella
misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile
ai
fini previdenziali, per
ogni lavoratore con
disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una riduzione
della capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un
periodo di 60 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato o
di assunzione a
tempo
determinato di durata non inferiore a
dodici mesi e
per tutta la
durata del contratto.
1-ter.
L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis
e' corrisposto al
datore di
lavoro mediante conguaglio
nelle denunce contributive
mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa,
attraverso apposita procedura telematica,
all'INPS, che provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica
comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva
disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della
comunicazione, in favore
del
richiedente opera una
riserva di somme
pari all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato
un
termine perentorio di sette giorni per
provvedere alla stipula
del
contratto di lavoro che da' titolo
all'incentivo. Entro il
termine
perentorio dei successivi sette giorni
lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso
l'utilizzo della predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei
termini perentori di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente
decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono
conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali
beneficiari. L'incentivo di cui
al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS
in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande
cui abbia fatto
seguito
l'effettiva stipula del contratto che da'
titolo all'incentivo e, in
caso di insufficienza delle risorse a
disposizione determinate ai
sensi del
decreto di cui
al comma 5,
valutata anche su
base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS
non
prende
in considerazione ulteriori
domande fornendo immediata
comunicazione
anche attraverso il
proprio sito internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio
delle minori entrate
valutate
con riferimento alla
durata dell'incentivo, inviando
relazioni trimestrali al Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.»;
b) il
comma 2 e' abrogato;
c) al
comma 3 le parole «hanno proceduto all'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le
modalita' di cui al comma
2» sono
sostituite dalle seguenti:
«procedono all'assunzione di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con
le modalita' di
cui al
comma 1-ter»;
d) al
comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e
le province autonome proporzionalmente
alle richieste presentate
e
ritenute ammissibili secondo le modalita' e
i criteri definiti
nel
decreto di cui al comma 5» sono soppresse;
e) al
comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti
i seguenti: «A
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo
periodo e nei limiti
del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate
sperimentazioni
di inclusione lavorativa
delle persone con
disabilita' da parte del Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali. Le risorse sono attribuite per il
tramite delle regioni
e
delle province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base di
linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.»;
f) il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto
del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto
con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e'
definito l'ammontare delle
risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a
decorrere
dal 2016 e
rese disponibili per
la corresponsione
dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai
commi 1 e 1-bis. Con il
medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle
risorse attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le
finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il
decreto di cui
al presente
comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che
affluiscono al Fondo di
cui al comma
4 per il
versamento dei
contributi di cui all'articolo 5, comma
3-bis.»;
g) i
commi 8 e 9 sono abrogati.
1.
L'incentivo di cui ai commi 1 e
1-bis dell'articolo 13 della
legge n. 68 del 1999, come
modificati dal comma
1 del presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate
a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
Art. 11
Modifica dell'articolo 14
della legge 12 marzo 1999, n.
68
1.
All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 3, dopo le parole: «contributi versati
dai datori di
lavoro ai sensi della presente legge» sono
inserite le seguenti: «non
versati al Fondo di cui all'articolo 13»;
b) al
comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b)
contributi per il rimborso forfetario
parziale delle spese
necessarie all'adozione di accomodamenti
ragionevoli in favore
dei
lavoratori con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50
per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie
di telelavoro o la
rimozione delle barriere architettoniche
che limitano in
qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona
con disabilita', nonche'
per istituire il responsabile dell'inserimento
lavorativo nei luoghi
di lavoro.».
Art. 12
Soppressione dell'albo
nazionale
dei centralinisti telefonici privi
della vista
1.
L'albo professionale nazionale
dei centralinisti telefonici
privi della vista, istituito dall'articolo 2
della legge 14
luglio
1957, n. 594, e' soppresso.
Art. 13
Modificazioni alla legge 29 marzo
1985, n. 113
1. Alla
legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 1:
1) il
comma 1 e' abrogato;
2) al
comma 3, primo periodo, le parole «All'albo
professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di
cui all'articolo 6,
comma 7, della presente legge»;
3) al
comma 3, secondo
periodo, le parole
«all'albo» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;
4) al
comma 4 le parole «all'albo
professionale» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 7,
della
presente legge» e le parole
«da inoltrare tramite
il competente
ispettorato provinciale del lavoro» sono
soppresse;
b)
all'articolo 2:
1)
al comma
1 le parole:
«Ai fini dell'iscrizione nell'albo
professionale nazionale di cui all'articolo 1»
sono soppresse;
2) al
comma 12 le parole «per l'iscrizione
all'albo professionale
nazionale e» sono soppresse;
c)
all'articolo 3:
1) al
comma 2 le parole: «all'albo
professionale di cui
all'articolo 1 della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti:
«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7,
della presente legge»;
2) al
comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 7, della presente legge».
d)
all'articolo 6:
1)
ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro
e
della
massima occupazione», «ufficio
provinciale del lavoro»,
«ufficio provinciale», «ufficio del lavoro»
sono sostituite dalle
seguenti: «servizio competente»;
2) il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7.
I privi
della vista, abilitati
secondo le norme
di cui
all'articolo 2, che risultano disoccupati, si
iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dal servizio competente nel cui
ambito territoriale si
trova la residenza dell'interessato. Il
servizio verifica il possesso
dell'abilitazione e la condizione di privo della
vista e rilascia
apposita
certificazione.
L'interessato puo' comunque
iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel
territorio dello Stato.»;
3) al comma
8 le parole
«all'albo professionale» sono
sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;
2. I
privi della vista iscritti in piu' di
un elenco, oltre
a
quello tenuto dal servizio competente nel
cui ambito territoriale
hanno
la residenza, scelgono
l'elenco presso cui
mantenere
l'iscrizione
entro trentasei mesi
dall'entrata in vigore
della
presente disposizione.
Capo II
Razionalizzazione e semplificazione in
materia di costituzione e
gestione del rapporto di
lavoro
Art. 14
Deposito contratti collettivi aziendali
o territoriali
1. I
benefici contributivi o
fiscali e le
altre agevolazioni
connesse
con la stipula
di contratti collettivi
aziendali o
territoriali sono riconosciuti a condizione che
tali contratti siano
depositati in via telematica presso la
Direzione territoriale del
lavoro competente, che li mette
a disposizione, con le medesime
modalita', delle altre amministrazioni ed enti
pubblici interessati.
Art. 15
Libro Unico del Lavoro
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico
del lavoro e'
tenuto, in modalita' telematica, presso il Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
da emanare entro sei mesi
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto legislativo, sono stabilite le
modalita' tecniche e
organizzative per l'interoperabilita', la tenuta, l'aggiornamento e
la conservazione dei dati contenuti nel libro
unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
Art. 16
Comunicazioni telematiche
1.
Tutte le
comunicazioni in materia
di rapporti di
lavoro,
collocamento mirato, tutela delle
condizioni di lavoro,
incentivi,
politiche attive e formazione professionale,
ivi compreso il nulla
osta al lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari nel settore
dello spettacolo, si effettuano
esclusivamente in via
telematica
secondo i modelli di comunicazione, i dizionari
terminologici e gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro
del lavoro e
della
previdenza
sociale 30 ottobre
2007, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre
2007, n. 299.
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto
legislativo, sono individuate
le
comunicazioni di cui al comma 1 e si procede
all'aggiornamento dei
modelli
esistenti, al fine
di armonizzare e
semplificare le
informazioni richieste.
3.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste
a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello
Stato.
Art. 17
Banche dati in materia di politiche
del lavoro
1. All'articolo
8 del decreto-legge
28 giugno 2013
n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, dopo le
parole «opportunita' di
impiego» sono
aggiunte
le seguenti: «nonche'
le informazioni relative
agli
incentivi, ai datori di lavoro pubblici e
privati, ai collaboratori e
ai lavoratori
autonomi, agli studenti
e ai cittadini
stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi
di lavoro. Nell'ambito
della Banca dati di cui al comma 1 e'
costituita un'apposita sezione
denominata "Fascicolo dell'azienda"
che contiene le informazioni di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996,
n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608»;
b) al
comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale
di previdenza
sociale,»
sono inserite le
seguenti: «l'Istituto nazionale
per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.».
2. Con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la
pubblica amministrazione e il Ministro
dell'interno, sono individuate
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge
9
agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono
inserire, aggiornare e
consultare le informazioni, nonche'
le modalita' di
inserimento,
aggiornamento e consultazione, nel
rispetto delle disposizioni
del
Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo
restando che la relativa
trasmissione avviene nel rispetto dei principi
e secondo le
regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le
disposizioni di cui al presente articolo
sostituiscono la
comunicazione al Garante per la protezione dei
dati personali di cui
all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196
del 2003.
4.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie
gia' disponibili a
legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 18
Abrogazione autorizzazione al
lavoro estero
1.
Al decreto-legge 31
luglio 1987, n.
317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;
b)
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2
(Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare
o da
trasferire all'estero). -
1. Il contratto
di lavoro dei
lavoratori italiani da impiegare o da
trasferire all'estero prevede:
a) un
trattamento economico e
normativo complessivamente non
inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente piu'
rappresentative per la categoria di
appartenenza del lavoratore, e,
distintamente, l'entita' delle prestazioni in
denaro o in
natura
connesse con lo svolgimento all'estero del
rapporto di lavoro;
b) la
possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in
Italia
della quota di
valuta trasferibile delle
retribuzioni
corrisposte
all'estero, fermo restando
il rispetto delle
norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c)
un'assicurazione per ogni
viaggio di andata
nel luogo di
destinazione e di rientro dal luogo stesso, per
i casi di morte o di
invalidita' permanente;
d) il
tipo di sistemazione logistica;
e)
idonee misure in materia di sicurezza.»;
c)
l'articolo 2-bis e' abrogato.
2. Il
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n.
346 e' abrogato.
Art. 19
Semplificazione in materia di
collocamento
della gente di mare
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 2006, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;
b)
all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;
c)
l'articolo 10 e' abrogato;
d) all'articolo
8, comma 2,
primo periodo, dopo
le parole:
«qualifiche professionali del
personale marittimo ed i relativi
requisiti minimi» sono inserite le seguenti:
«in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, e dalla sua
normativa di attuazione».
2. Con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui
all'articolo 16, comma
2, si provvede
ad apportare le
opportune modificazioni al
modello «BCNL» e al modello
«scheda
anagrafico-professionale».
Capo III
Razionalizzazione e semplificazione in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Art. 20
Modificazioni al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81
1. Al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3:
1)
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei
confronti dei lavoratori che
effettuano prestazioni di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le
altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute
e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi
in cui la prestazione
sia svolta a favore di un committente
imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui
all'articolo
21. Sono comunque
esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle
altre norme speciali
vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
i piccoli lavori
domestici a carattere
straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.»;
2) al
comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o
con mero rimborso di
spese, in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla
legge
7 dicembre 2000,
n. 383, e
delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge
16 dicembre 1991,
n. 398, e
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289,
e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti:
«dei soggetti che
svolgono attivita' di volontariato in
favore delle associazioni
di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre
1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289,
e delle associazioni religiose, dei volontari
accolti nell'ambito dei
programmi internazionali di educazione non
formale,»;
b)
all'articolo 5:
1)
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato
per
l'indirizzo
e la valutazione
delle politiche attive
e per il
coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia
di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da:
a) il
Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i
Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due
Direttori Generali delle competenti Direzioni
Generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il
Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica
del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del
soccorso pubblico del
Ministero dell'interno;
d) Il
Direttore Generale della competente
Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il
Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome;
f)
quattro rappresentanti delle
regioni e province
autonome di
Trento e di
Bolzano individuati per
un quinquennio in
sede di
Conferenza delle regioni e delle province
autonome.»;
2) al
comma 4, le parole «obiettivi
di cui al
comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al
comma 3»;
3) il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le riunioni
del
Comitato si svolgono presso la sede del
Ministero della salute, con
cadenza
temporale e modalita'
di funzionamento fissate
con
regolamento
interno, da adottare
a maggioranza qualificata.
Le
funzioni di segreteria sono svolte da personale
del Ministero della
salute.».
c)
all'articolo 6:
1)
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
e'
istituita la
Commissione consultiva permanente
per la salute
e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta
da:
a) un
rappresentante del Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali con funzioni di presidente;
b) un
rappresentante del Ministero della salute;
c) un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un
rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un
rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un
rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante
del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, un
rappresentante
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca o un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di
specifica competenza, ne
disponga la convocazione;
g) sei
rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di
Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
di Bolzano;
h) sei
esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei
esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale;
l)
tre esperti in
medicina del lavoro,
igiene industriale e
impiantistica industriale;
m) un
rappresentante dell'ANMIL.».
2)
al comma 2, dopo le parole «con
particolare riferimento a
quelle relative» sono inserite
le seguenti: «alle
differenze di
genere e a quelle relative»;
3)
al comma 5, e' aggiunto il seguente
periodo: «Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro
60
giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente
disposizione, sono individuati le
modalita' e i
termini per la
designazione e l'individuazione dei componenti
di cui
al comma 1,
lettere g), h), i) e l)»;
4)
al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali», sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»;
5)
al comma 8:
5.1
alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione procede al monitoraggio
dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale
rielaborazione delle medesime.»;
5.2
alla lettera g), le parole
«discutere in ordine
ai» sono
sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3
alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione
monitora ed eventualmente rielabora
le suddette
procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore
del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli
semplificati per l'adozione
ed
efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione
della
sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;
5.4
alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente periodo:
«La Commissione monitora l'applicazione delle
suddette indicazioni
metodologiche al fine di verificare
l'efficacia della metodologia
individuata, anche per eventuali integrazioni
alla medesima.».
d)
all'articolo 12, comma 1, le
parole: «e gli
enti pubblici
nazionali,» sono sostituite dalle seguenti:
«, gli enti
pubblici
nazionali, le regioni e le province autonome,»;
e)
all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'
inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al
comma 1, l'Inail, anche
in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i
soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ee),
rende disponibili al
datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione
dei livelli di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali
svolgono la predetta
attivita' con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»;
f)
all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito dal
seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle
politiche
sociali, da adottarsi previo
parere della Commissione
consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, sono individuati
strumenti di supporto per la valutazione
dei rischi di cui agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra
i quali
gli strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo
OIRA (Online Interactive
Risk Assessment)»;
g)
all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il
comma 1-bis e' abrogato;
2)
al comma
2-bis le parole:
«di cui al
comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso
nonche' di prevenzione
incendi e di evacuazione»;
h)
all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»
sono soppresse;
i)
all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso
di violazione delle
disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu'
di cinque lavoratori
gli importi della sanzione sono raddoppiati,
se la violazione
si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi
della sanzione sono
triplicati.»;
l)
all'articolo 69, comma 1, lettera
e), dopo le
parole: «il
lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro»
sono
inserite le seguenti: «o il datore di lavoro
che ne fa uso»;
m)
dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione
alla conduzione dei
generatori di
vapore). - 1. All'Allegato A annesso al
decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.
133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla
legge 16 giugno 1927,
n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del
regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla
data del 24 giugno 2008.
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
sono disciplinati i
gradi dei certificati
di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore, i
requisiti per l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle
prove e di rilascio e
rinnovo dei
certificati. Con il
medesimo decreto e',
altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati e
dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente.
3. Fino
all'emanazione del predetto
decreto, resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 1° marzo
1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi'
come modificato dal
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 7 febbraio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
marzo 1979, n. 74.»;
n)
all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «80, comma 1»;
2) al
comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al
comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3»;
4) al
comma 6,
le parole: «ai
luoghi» sono sostituite
dalle
seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e'
considerata una unica
violazione ed e' punita con la pena prevista
dal comma 2, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata
una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura
dell'illecito, ed e'
punita
con la pena
o la sanzione
amministrativa pecuniaria
rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o
dal comma 4, alinea»;
o)
all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,
in fine, i seguenti
periodi: «L'allegato XIV
e' aggiornato con
accordo in sede
di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi
di cui all'allegato
XIV,
solo per il
modulo giuridico (28
ore), e i
corsi di
aggiornamento possono svolgersi in modalita'
e-learning nel rispetto
di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre
2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 37, comma 2.»;
p)
all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«L'emissione
sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti
puo' essere stimata in
fase preventiva facendo
riferimento alle
banche
dati sul rumore
approvate dalla Commissione
consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la
fonte documentale cui
si e' fatto riferimento.».
Art. 21
Semplificazioni
in materia di adempimenti formali
concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.
1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 28, terzo comma,il secondo
periodo e' sostituito
dai seguenti: «Entro il 31 dicembre
l'Istituto assicuratore rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi
necessari per il
calcolo del premio assicurativo con modalita'
telematiche sul proprio
sito istituzionale. L'Istituto con proprio
provvedimento, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, definisce le modalita' di
fruizione del servizio di cui
al secondo periodo.»;
b)
all'articolo 53:
1) al
primo comma, secondo periodo, le
parole: «da certificato
medico»
sono sostituite dalle
seguenti: «dei riferimenti
al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto
assicuratore per via
telematica
direttamente dal medico
o dalla struttura
sanitaria
competente al rilascio» e il terzo periodo e'
soppresso;
2) al
quarto comma, primo periodo, dopo le
parole: «certificato
medico»
sono inserite le
seguenti: «trasmesso all'Istituto
assicuratore, per via telematica,
direttamente dal medico
o dalla
struttura
sanitaria competente al
rilascio, nel rispetto
delle
relative disposizioni,»;
3) al quinto
comma le parole: «corredata da
certificato medico»
sono
sostituite dalle seguenti:
«corredata dei riferimenti
al
certificato medico gia' trasmesso per
via telematica al predetto
Istituto
direttamente dal medico
o dalla struttura
sanitaria
competente al rilascio» e il quarto periodo e'
soppresso;
4) al
settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di
infortunio,» sono soppresse, la parola
«rilasciato» e' sostituita
dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica
nel rispetto delle
relative disposizioni, all'Istituto
assicuratore» e dopo le parole:
«primo
approdo» sono inserite
le seguenti: «o
dalla struttura
sanitaria competente al rilascio»;
5) dopo
il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
«Qualunque medico presti la
prima assistenza a
un lavoratore
infortunato
sul lavoro o
affetto da malattia
professionale e'
obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo
esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di
infortunio sul lavoro
o di malattia
professionale deve essere trasmesso
esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore, direttamente dal
medico o dalla struttura
sanitaria
competente al rilascio,
contestualmente alla sua
compilazione.
La
trasmissione per via telematica del
certificato di infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, di cui
ai commi ottavo
e
nono,
e' effettuata utilizzando
i servizi telematici
messi a
disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati
delle certificazioni
sono resi disponibili telematicamente
dall'istituto assicuratore ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia in
modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo
30
giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.»;
c)
all'articolo 54:
1) al
primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni»
sono sostituite dalle
seguenti: «mortale o con prognosi superiore a
trenta giorni»;
2) il
quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per
il datore di
lavoro soggetto agli obblighi del presente
titolo, l'adempimento di
cui al primo
comma si intende
assolto con l'invio
all'Istituto
assicuratore della denuncia di infortunio di
cui all'articolo 53 con
modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti
di cui
al presente
articolo, l'Istituto assicuratore mette a
disposizione, mediante la
cooperazione applicativa di cui all'articolo
72, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i
dati relativi alle
denunce degli infortuni mortali o con prognosi
superiore a trenta
giorni.»;
d)
all'articolo 56:
1) il
primo comma e'
sostituito dal seguente:
«L'Istituto
assicuratore
mette a disposizione, mediante
la cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1,
lettera e), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati
relativi alle denunce degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a
trenta giorni.»;
2) al
secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni caso
entro quattro giorni
dalla
disponibilita' dei dati con le modalita' di cui
al primo
comma, la
direzione territoriale del lavoro -
settore ispezione del lavoro
competente per territorio o i corrispondenti uffici
della regione
siciliana
e delle Province
autonome di Trento
e di Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore
infortunato, di un superstite
o
dell'Istituto assicuratore, ad
una inchiesta ai fini di
accertare:»;
3)
il terzo
comma e' sostituito
dal seguente: «La
direzione
territoriale del lavoro - settore ispezione del
lavoro competente per
territorio o i corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle
province autonome di Trento
e di Bolzano,
qualora lo ritengano
necessario ovvero ne siano richiesti
dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato o dai suoi
superstiti, eseguono l'inchiesta
sul
luogo dell'infortunio.»;
4) al
quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale
del
lavoro
- settore ispezione
del lavoro» sono
sostituite dalle
seguenti: «alla direzione territoriale del
lavoro - settore ispezione
del lavoro competente per territorio o ai
corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province autonome di
Trento e di Bolzano».
e)
all'articolo 238:
1) al
secondo comma, dopo le
parole: «Detto certificato»
sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dall'articolo 25 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e
le parole: «esso e'
compilato secondo un modulo speciale e portante
un talloncino per la
ricevuta, approvato dal Ministero
del lavoro e
della previdenza
sociale e da quello per le
poste e le telecomunicazioni sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di
fornire periodicamente ed
in numero sufficiente i detti moduli
ai medici, ai
Comuni, agli
ospedali ed agli uffici postali della
circoscrizione e, occorrendo,
anche agli esercenti le aziende» sono
sostituite dalle seguenti: «e
deve essere trasmesso all'Istituto
assicuratore per via
telematica
direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al
rilascio»;
2) il
terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro
deve fornire all'Istituto assicuratore
tutte le
notizie necessarie
per l'istruttoria delle denunce di cui al
secondo comma.»;
3) il
quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per
via telematica del certificato di cui al
secondo comma e' effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a disposizione
dall'Istituto
assicuratore. I
dati delle certificazioni sono
resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore
ai soggetti obbligati
a
effettuare la denuncia in modalita'
telematica, nel rispetto
delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.»;
4) i
commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all'articolo 251, dopo
il primo comma,
e' inserito il
seguente:
«I dati delle
certificazioni sono resi
disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore
ai soggetti obbligati
a
effettuare la denuncia in modalita'
telematica, nel rispetto
delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.».
2. Le
modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d),
e) ed
f), hanno efficacia a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo
alla
data di entrata
in vigore del
presente decreto e,
contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7
dell'articolo 32 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data
di
entrata in vigore del presente decreto, con la
trasmissione per via
telematica del certificato di malattia
professionale, ai sensi degli
articoli 53 e 251 del decreto del
Presidente della Repubblica
30
giugno 1965, n.
1124, come modificati
dal presente decreto,
si
intende assolto, per le malattie
professionali indicate nell'elenco
di cui all'articolo 139 del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione
della denuncia di cui al
medesimo
articolo 139 ai
fini dell'alimentazione del
Registro
Nazionale delle malattie causate dal lavoro
ovvero ad esso correlate,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. A
decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data
di
entrata in vigore del presente
decreto, e' abolito
l'obbligo di
tenuta del registro infortuni.
5. Agli
adempimenti derivanti dal
presente articolo le
amministrazioni
competenti provvedono con
le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente e
comunque
senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
Capo IV
Revisione del regime delle
sanzioni
Art. 22
Modifica di disposizioni
sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione
sociale
1.
All'articolo 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002,
n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, e
successive modificazioni, il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
«3.
Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni gia' previste
dalla
normativa in vigore,
in caso di
impiego di lavoratori
subordinati
senza preventiva comunicazione
di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si
applica altresi' la
sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da
euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in
caso di impiego del lavoratore sino a
trenta giorni di
effettivo
lavoro;
b) da
euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun
lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore da
trentuno e sino a sessanta
giorni di effettivo lavoro;
c) da
euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun
lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore oltre
sessanta giorni di effettivo
lavoro.
3-bis.
In relazione alla violazione di
cui al comma
3, fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma
3-quater, trova applicazione
la
procedura di diffida
di cui all'articolo
13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni.
3-ter.
Nel caso di cui al comma 3-bis,
la diffida prevede,
in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore
di lavoro e fatta salva
l'ipotesi in cui
risultino regolarmente
occupati per un periodo lavorativo successivo,
la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo
parziale
con riduzione dell'orario
di lavoro non
superiore al
cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno,
o con contratto
a
tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi, nonche'
il mantenimento in servizio degli stessi per
almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento
delle
sanzioni e dei
contributi e premi
previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e' fornita entro il termine di centoventi
giorni dalla notifica
del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di
impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
o di minori in eta'
non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma
3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
all'articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonche' le
sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 agosto
2008, n. 133.».
2.
All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la
lettera b) e' abrogata;
b) alla
lettera d), l'alinea e' sostituito
dal seguente: «d) il
trenta per cento dell'importo delle
sanzioni amministrative di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73,
e successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive
di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 9
aprile 2008,
n. 81, e
successive modificazioni, ed
i maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle
sanzioni di cui alla lettera
c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati:».
3. I
maggiori introiti derivanti dall'incremento delle
sanzioni
amministrative e delle somme aggiuntive,
previsto dall'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n.
145 del
2013, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto,
con riferimento alle violazioni commesse prima
della predetta data,
continuano ad essere versati ad apposito capitolo
dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati
alle destinazioni di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d),
n. 1) e
2), del medesimo
decreto-legge.
4.
All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro»
sono sostituite
dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250
euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al
comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro»
sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»;
c) dopo
il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis.
Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni di cui ai commi 4 e 5, la
revoca e' altresi'
concessa
subordinatamente al pagamento del venticinque
per cento della somma
aggiuntiva dovuta. L'importo
residuo, maggiorato del
cinque per
cento,
e' versato entro
sei mesi dalla
data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato
versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto
termine, il provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui al
presente comma costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.».
5.
All'articolo 39 del decreto-legge
25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7.
Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai
commi 1, 2 e 3
che determina
differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero
a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da
500 a 3.000 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero a un
periodo superiore a dodici mesi la sanzione va
da 1.000 a 6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la nozione
di omessa registrazione
si
riferisce alle scritture complessivamente omesse
e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e
la nozione di infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni
dei dati
di cui ai
commi 1
e 2 diverse
rispetto alla qualita'
o quantita' della
prestazione
lavorativa effettivamente resa
o alle somme
effettivamente erogate. La
mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 e'
punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui
al presente comma
provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti
in materia di lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai
sensi
dell'articolo 17 della
legge 24 novembre
1981, n. 689,
e' la
Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.».
6.
All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
30
maggio 1955, n. 797, il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
«Il datore di
lavoro che non
provvede, se tenutovi,
alla
corresponsione degli assegni e' punito con la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu'
di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore
a sei mesi
la
sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la
violazione si riferisce
a
piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi
la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7.
All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma
e' sostituito dal seguente:
«Salvo
che il fatto costituisca
reato, in caso
di mancata o
ritardata
consegna al lavoratore
del prospetto di
paga, o di
omissione
o inesattezza nelle
registrazioni apposte su
detto
prospetto
paga, si applica
al datore di
lavoro la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro.
Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a
un periodo superiore a
sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro.
Se la violazione
si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a
un periodo superiore a
dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200
euro. Nell'ipotesi in cui
il datore di lavoro adempia
agli obblighi di cui agli
articoli
precedenti attraverso la
consegna al lavoratore
di copia delle
scritturazioni
effettuate nel libro
unico del lavoro,
non si
applicano le sanzioni di cui al presente
articolo ed il
datore di
lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai
sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, e successive
modificazioni.».
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunita'
Capo I
Disposizioni in materia di
rapporto di lavoro
Art. 23
Modifiche
all'articolo 4 della legge
20 maggio 1970,
n. 300 e
all'articolo 171 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
1.
L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4
(Impianti audiovisivi e altri strumenti
di controllo). -
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali
derivi
anche la possibilita' di controllo
a distanza dell'attivita' dei
lavoratori
possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro
e per la
tutela del patrimonio aziendale e possono essere
installati previo
accordo collettivo stipulato dalla
rappresentanza sindacale unitaria
o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso
di imprese con unita' produttive ubicate
in diverse province
della
stessa regione ovvero in piu'
regioni, tale accordo
puo' essere
stipulato
dalle associazioni sindacali
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di
accordo gli
impianti e gli strumenti di cui al periodo
precedente possono essere
installati previa autorizzazione della
Direzione territoriale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese
con unita' produttive
dislocate negli ambiti di competenza di
piu' Direzioni territoriali
del lavoro, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli accessi e
delle presenze.
3. Le
informazioni raccolte ai
sensi dei commi
1 e 2 sono
utilizzabili a
tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro
a
condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione delle
modalita' d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli
e
nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».
2.
L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre
fattispecie). - 1.
La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo
113 e all'articolo
4, primo e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, e' punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n.
300 del 1970.».
Art. 24
Cessione dei riposi e delle
ferie
1.
Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a
titolo gratuito i riposi e
le ferie da loro maturati
ai lavoratori dipendenti
dallo stesso
datore di lavoro, al fine di consentire a
questi ultimi di assistere
i
figli minori che
per le particolari
condizioni di salute
necessitano di cure costanti, nella misura,
alle condizioni e secondo
le modalita'
stabilite dai contratti
collettivi stipulati dalle
associazioni
sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul
piano nazionale applicabili al rapporto di
lavoro.
Art. 25
Esenzioni dalla
reperibilita'
1.
All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12
settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983,
n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con il medesimo
decreto
sono stabilite le
esenzioni dalla reperibilita'
per i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di
lavoro privati».
Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione
consensuale
1. Al
di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
decreto
legislativo 26 marzo
2001, n. 151,
e successive
modificazioni,
le dimissioni e
la risoluzione consensuale
del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di
inefficacia, esclusivamente
con modalita' telematiche su appositi moduli
resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
attraverso il sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di
lavoro e
alla Direzione
territoriale del lavoro competente con le
modalita' individuate con
il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui
al comma 3.
2.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui
al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di
revocare le dimissioni e
la risoluzione consensuale con le medesime
modalita'.
3. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
da emanare entro 90 giorni dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto legislativo, sono
stabiliti i dati
di
identificazione del rapporto di lavoro da cui
si intende recedere o
che si intende risolvere, i dati di identificazione del
datore di
lavoro e del lavoratore, le modalita' di
trasmissione nonche' gli
standard tecnici atti a definire la data certa
di trasmissione.
4. La
trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni
sindacali nonche'
degli enti bilaterali e delle commissioni
di certificazione di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera h),
e articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore
di lavoro che
alteri i moduli
di cui al
comma 1 e'
punito con la
sanzione
amministrativa
da euro 5.000
ad euro 30.000.
L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione
sono di competenza
delle Direzioni
territoriali del lavoro. Si applicano,
in quanto compatibili,
le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
6.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio
dello Stato.
7. I
commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale
intervengono
nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto
comma, del codice civile
o avanti alle commissioni di certificazione
di cui
all'articolo 76
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a far data dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3
e dalla medesima
data sono
abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4
della legge 28 giugno
2012, n. 92.
Capo II
Disposizioni in materia di pari
opportunita'
Art. 27
Modifica al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198
1. Al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, le espressioni
«provinciali»
e «provinciale» ovunque
ricorrono sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle citta'
metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56» e «della
citta' metropolitana e dell'ente di area vasta
di cui alla legge
7
aprile 2014, n. 56».
Art. 28
Modifica all'articolo 8
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, lettera e), dopo le parole
«pari opportunita' nel
lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne
abbiano fatto richiesta»;
b) al
comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma»
sono inserite le parole: «2»;
c) al
comma 3:
1) alla
lettera a), le parole: «sei esperti» sono
sostitute dalle
seguenti: «tre esperti»;
2) la
lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) quattro
rappresentanti,
rispettivamente, del Ministero
dello sviluppo
economico, del Dipartimento della funzione
pubblica, del Dipartimento
per le pari opportunita' e del Dipartimento
per le
politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri;»;
3) la lettera
c) e' sostituita
dalla seguente: «c)
tre
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in
rappresentanza delle Direzioni generali della
tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali, per le
politiche attive, i
servizi per
il lavoro e
la formazione, per
l'inclusione e le
politiche sociali;»;
4)
la lettera c-bis e' soppressa.
2. Il
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parita'
di trattamento
ed uguaglianza di
opportunita' tra lavoratori
e
lavoratrici gia' costituito alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto legislativo continua
ad operare nell'attuale
composizione fino alla naturale scadenza.
Art. 29
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Il Comitato delibera
in
ordine al proprio funzionamento e, per
lo svolgimento dei propri
compiti, puo' costituire specifici gruppi di
lavoro.».
Art. 30
Modifica dell'articolo 10
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198
e'
sostituito dal seguente:
«Art.
10 (Compiti del Comitato). - 1.
Il Comitato adotta
ogni
iniziativa
utile, nell'ambito delle
competenze statali, per il
perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 8, comma 1, e in
particolare:
a) formula
proposte sulle questioni
generali relative
all'attuazione
degli obiettivi della
parita' e delle
pari
opportunita', nonche' per lo sviluppo
e il perfezionamento della
legislazione vigente che direttamente
incide sulle condizioni
di
lavoro delle donne;
b)
informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita'
di
promuovere le pari opportunita' per le donne
nella formazione e nella
vita lavorativa;
c)
formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli
indirizzi
in materia di promozione delle pari
opportunita' per le
iniziative
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali da programmare
nell'anno finanziario successivo, indicando
obiettivi e tipologie di
progetti di azioni positive che intende promuovere.
Sulla base di
tali indirizzi il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali
pubblica apposito bando di
finanziamento dei progetti
di azione
positiva;
d)
partecipa attraverso propri rappresentanti alla
commissione di
valutazione dei progetti di azione positiva.
Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro 90
giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono
definiti la composizione della commissione, i
criteri di valutazione
dei progetti e di erogazione dei finanziamenti,
nonche' le modalita'
di svolgimento
delle attivita' di
monitoraggio e controllo
dei
progetti
approvati. Ai componenti
della commissione non
sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti
comunque denominati;
e)
collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento
diretti a specificare le regole di condotta
conformi alla parita' e a
individuare le manifestazioni anche indirette
delle discriminazioni;
f)
verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in
materia di parita';
g)
elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali,
al fine di promuovere la parita'
di trattamento, avvalendosi
dei
risultati dei monitoraggi effettuati
sulle prassi nei
luoghi di
lavoro,
nell'accesso al lavoro,
alla formazione e
promozione
professionale,
nonche' sui contratti
collettivi, sui codici
di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze
e buone prassi;
h) propone
soluzioni alle controversie collettive,
anche
indirizzando gli interessati all'adozione di
azioni positive per la
rimozione
delle discriminazioni pregresse
o di situazioni
di
squilibrio nella posizione di uomini e donne in
relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e della
promozione professionale,
delle condizioni di lavoro e retributive;
i)
elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni
non governative che hanno un legittimo
interesse a contribuire alla
lotta contro le discriminazioni fra donne e
uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
l) puo'
richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro di acquisire presso i luoghi
di lavoro informazioni
sulla
situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione
allo
stato
delle assunzioni, della
formazione e della
promozione
professionale;
m)
promuove una adeguata rappresentanza di
donne negli organismi
pubblici nazionali e
locali competenti in
materia di lavoro
e
formazione professionale;
n)
provvede allo scambio
di informazioni disponibili
con gli
organismi europei corrispondenti in materia di
parita' fra donne
e
uomini nell'occupazione e nell'impiego;
o)
promuove la rimozione, anche attraverso azioni
positive, degli
ostacoli
che limitano l'uguaglianza
tra uomo e
donna nella
progressione professionale e di carriera, lo
sviluppo di misure per
il reinserimento della donna lavoratrice dopo
la maternita', la piu'
ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e
degli altri strumenti
di flessibilita' a livello aziendale
che consentano una
migliore
conciliazione tra vita lavorativa e impegni
familiari;
p)
svolge le attivita' di monitoraggio
e controllo dei
progetti
gia'
approvati, verificandone la corretta
attuazione e l'esito
finale.».
Art. 31
Modifica all'articolo 12
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
All'articolo 12 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n.198
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le
consigliere e i
consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, effettivi
e supplenti, sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali, su designazione delle
regioni, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta, sulla
base dei requisiti di
cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento
di una procedura
di valutazione comparativa.»;
b) Il
comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In
caso di mancata
designazione
delle consigliere e
dei consiglieri di
parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di
cui alla
legge 7 aprile
2014, n. 56
entro i sessanta
giorni
successivi alla scadenza del
mandato o in
caso di designazione
effettuata in assenza dei requisiti richiesti
dall'articolo 13, comma
1, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
nei trenta
giorni successivi, indice una procedura di valutazione
comparativa,
nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo
13, comma 1, di durata
non
superiore, complessivamente, ai
90 giorni successivi
alla
scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature.»;
c) Al
comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «sul sito internet del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it.».
Art. 32
Modifica all'articolo 14
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art.
14 (Mandato). - 1.
Il mandato delle
consigliere e dei
consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi
e supplenti, ha la
durata di quattro anni ed e' rinnovabile per
una sola volta. In ogni
caso, per la determinazione della durata complessiva
del mandato si
computano tutti
i periodi svolti
in qualita' di
consigliera e
consigliere, sia effettivo che supplente,
anche non continuativi
e
anche di durata inferiore a quattro anni. La
procedura di rinnovo si
svolge secondo le modalita' previste
dall'articolo 12. Le consigliere
e i consiglieri di parita' continuano a svolgere
le loro funzioni
fino al completamento della procedura di cui
all'articolo 12, comma
4. Non si applicano, al riguardo, le
disposizioni di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n.
145.».
Art. 33
Modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art.
15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri
di parita' intraprendono ogni utile
iniziativa, nell'ambito delle
competenze dello Stato, ai fini del
rispetto del principio
di non
discriminazione
e della promozione
di pari opportunita' per
lavoratori
e lavoratrici, svolgendo
in particolare i
seguenti
compiti:
a)
rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche
in
collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del
lavoro, al fine di svolgere le funzioni
promozionali e di
garanzia
contro le discriminazioni nell'accesso al
lavoro, nella promozione e
nella
formazione professionale, ivi
compresa la progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni
di lavoro compresa la
retribuzione,
nonche' in relazione
alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
b)
promozione di progetti di azioni
positive, anche attraverso
l'individuazione delle
risorse dell'Unione europea,
nazionali e
locali finalizzate allo scopo;
c)
promozione della coerenza della programmazione
delle politiche
di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi dell'unione europea
e di quelli nazionali e regionali in materia di
pari opportunita';
d)
promozione delle politiche di
pari opportunita' nell'ambito
delle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
e)
collaborazione con le direzioni
interregionali e territoriali
del lavoro al fine di rilevare l'esistenza
delle violazioni della
normativa in materia di parita', pari
opportunita' e garanzia contro
le discriminazioni, anche
mediante la progettazione
di appositi
pacchetti formativi;
f)
diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e
attivita' di informazione e formazione
culturale sui problemi delle
pari opportunita' e sulle varie forme di
discriminazione;
g)
collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con
gli organismi di parita' degli enti locali.
2. La
consigliera nazionale di parita', nell'ambito
delle proprie
competenze, determina le priorita' d'intervento
e i programmi
di
azione, nel rispetto della programmazione
annuale del Ministro
del
lavoro e delle politiche sociali. Svolge i
compiti di cui al comma 1
e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste
indipendenti
in materia di
discriminazioni sul lavoro
e puo'
pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in
materia di
discriminazioni sul lavoro.
3. Le
consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati
di sorveglianza di cui
al regolamento
(CE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo
e del
Consiglio del 17 dicembre
2013. Le consigliere
e i consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta sono
inoltre componenti delle commissioni di parita'
del corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi
diversamente denominati che
svolgono
funzioni analoghe. La
consigliera o il
consigliere
nazionale, o in sua sostituzione la supplente
o il supplente,
e'
componente del Comitato nazionale di cui
all'articolo 8.
4. Le
regioni forniscono alle consigliere ed
ai consiglieri di
parita'
il supporto tecnico
necessario: alla rilevazione
di
situazioni
di squilibrio di
genere; all'elaborazione dei
dati
contenuti
nei rapporti sulla
situazione del personale
di cui
all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione
di piani di
formazione
e riqualificazione professionale; alla
promozione di
progetti di azioni positive.
5. Su
richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le
Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, territorialmente
competenti, acquisiscono nei luoghi
di lavoro informazioni
sulla
situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione
allo
stato delle assunzioni, della formazione e
promozione professionale,
delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro,
della cessazione del
rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento
utile, anche in
base a
specifici criteri di rilevazione indicati nella
richiesta.
6. Entro
il 31 dicembre
di ogni anno
le consigliere ed i
consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, redatto
sulla base di indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,
agli
organi che hanno provveduto alla
designazione e alla
nomina. La
consigliera o il consigliere di parita' che non
abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o vi
abbia provveduto con un ritardo
superiore a tre mesi decade dall'ufficio con
provvedimento adottato,
su segnalazione dell'organo che ha provveduto
alla designazione, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7.
Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o
il consigliere
nazionale di parita' elabora, anche sulla base
dei rapporti di cui al
comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
e al Ministro per le pari opportunita' sulla
propria attivita' e su
quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui
all'articolo 19. Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del
comma 6 in caso
di
mancata o ritardata presentazione del
rapporto.».
Art. 34
Modifica dell'articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art.
16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e
dei consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane
e
degli enti di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 e'
ubicato rispettivamente presso le regioni, le
citta' metropolitane e
gli enti di area vasta. L'ufficio della
consigliera o del consigliere
nazionale di parita' e' ubicato presso il
Ministero del lavoro
e
delle politiche sociali. L'ufficio e'
funzionalmente autonomo, dotato
del personale, delle apparecchiature e delle
strutture necessarie e
idonee
allo svolgimento dei
suoi compiti. Il
personale, la
strumentazione e le attrezzature necessari
devono essere prontamente
assegnati dagli enti presso cui l'ufficio
e' ubicato, nell'ambito
delle risorse esistenti e a invarianza della
spesa.
2. Il
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali puo'
predisporre con gli enti territoriali, nel
cui ambito operano
le
consigliere e i consiglieri di parita',
convenzioni quadro allo scopo
di
definire le modalita'
di organizzazione e
di funzionamento
dell'ufficio delle consigliere e dei
consiglieri di parita', nonche'
gli
indirizzi generali per
l'espletamento dei compiti
di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e
g).».
Art. 35
Modifica degli articoli 17 e
18
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1. Gli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, sono sostituiti dai seguenti:
«Art.
17 (Permessi). - 1.
Le consigliere e
i consiglieri di
parita', nazionale e regionali, hanno diritto
per l'esercizio delle
loro funzioni, ove si tratti di lavoratori
dipendenti, ad assentarsi
dal posto di lavoro per
un massimo di
cinquanta ore lavorative
mensili medie. Nella medesima ipotesi le
consigliere e i consiglieri
di parita' delle citta' metropolitane e
degli enti territoriali
di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56 hanno
diritto ad
assentarsi
dal posto di
lavoro per un
massimo di trenta
ore
lavorative
mensili medie. L'eventuale
retribuzione dei suddetti
permessi e' rimessa alla
disponibilita' finanziaria dell'ente
di
pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare
al datore di
lavoro quanto in tal
caso corrisposto per le ore
di effettiva
assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di
assentarsi dal luogo
di lavoro di cui al presente comma, le
consigliere e i consiglieri di
parita' devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro almeno
tre
giorni prima dell'inizio
dell'assenza. Le consigliere
e i
consiglieri di parita' supplenti hanno diritto
ai permessi solo nei
casi in cui non ne usufruiscano le
consigliere e i
consiglieri di
parita' effettivi.
2.
L'ente territoriale che ha proceduto
alla designazione puo'
attribuire, a proprio carico, alle consigliere
e ai
consiglieri di
parita' regionali, delle citta' metropolitane e
degli enti di
area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56, che
siano lavoratori
dipendenti,
lavoratori autonomi o
liberi professionisti, una
indennita' mensile, differenziata tra il ruolo
di effettivo e quello
di supplente, sulla base di
criteri determinati dalla
Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n.
281. Il riconoscimento della
predetta indennita' alle
consigliere e ai consiglieri di parita'
supplenti e' limitato ai soli
periodi di effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla
consigliera e al
consigliere nazionale di
parita' e'
attribuita un'indennita' annua.
La consigliera e il consigliere
nazionale
di parita', ove
lavoratore dipendente, usufruiscono,
inoltre,
di un numero
massimo di permessi
non retribuiti. In
alternativa a quanto previsto dal primo e dal
secondo periodo, la
consigliera e il consigliere nazionale di
parita' possono richiedere
il collocamento in aspettativa non
retribuita per la
durata del
mandato, percependo in tal caso un'indennita'
complessiva annua. Con
decreto del
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, di
concerto
con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, sono
stabiliti,
nei limiti delle
disponibilita' del Fondo
di cui
all'articolo 18, i criteri e le modalita' per
determinare la misura
dell'indennita' di cui al primo periodo,
differenziata tra il ruolo
di effettivo e quello di supplente, il
numero massimo dei
permessi
non retribuiti di cui al secondo periodo, i
criteri e le
modalita'
per determinare la misura dell'indennita'
complessiva di cui al terzo
periodo, le risorse destinate alle
missioni legate all'espletamento
delle funzioni e le spese per le attivita'
della consigliera o del
consigliere nazionale di parita'.».
«Art.
18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri
nazionali
di parita'). - 1.
Il Fondo per
l'attivita' delle
consigliere e dei consiglieri
di parita' nazionali,
effettivi e
supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui
all'articolo 47, comma
1, lettera d), della legge 17
maggio 1999, n. 144 e
successive
modificazioni. Il Fondo e' destinato a
finanziare le spese relative
alle attivita' della consigliera
o del consigliere
nazionale di
parita', le spese per missioni, le spese relative
al pagamento di
compensi per indennita', differenziati tra
effettivi e supplenti, i
rimborsi
e le remunerazioni
dei permessi spettanti
ai sensi
dell'articolo 17, comma 1.».
2. Per
l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18
del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
sostituito dal comma 1 del
presente articolo, nel limite complessivo di
140.000 euro per
tale
anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione
per il
medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato
ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 36
Modifica dell'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art.
19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri
di parita'). - 1. La Conferenza nazionale delle
consigliere e dei
consiglieri di parita', che
comprende tutte le
consigliere e i
consiglieri, nazionale, regionali, delle citta'
metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile
2014, n. 56, e'
coordinata dalla consigliera o dal consigliere
nazionale di parita',
in collaborazione con due consigliere o consiglieri
di parita' in
rappresentanza rispettivamente delle o
dei consiglieri regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta.
2. La
Conferenza opera al fine di rafforzare
le funzioni delle
consigliere e dei consiglieri di parita',
di accrescere l'efficacia
della
loro azione, di
consentire lo scambio
di informazioni,
esperienze e buone prassi. La Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' e il Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali promuovono iniziative
volte a
garantire il
coordinamento
e l'integrazione degli
interventi necessari ad
assicurare l'effettivita' delle politiche
di promozione delle
pari
opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.
3.
Dallo svolgimento delle attivita' del
presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
Art. 37
Modifica al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198
1. Al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19
e' inserito il seguente:
«Art.
19-bis (Disposizione transitoria). -
1. Con decreto
del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi della
legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta
del Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro degli
affari regionali, sono
individuate le citta' metropolitane e gli enti
di area vasta presso
cui collocare le consigliere e
i consiglieri di
parita' per lo
svolgimento dell'attivita' di supporto gia'
espletata dalle province.
2. Fino
alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in
applicazione dell'articolo 1, comma 85,
lettera f), della
legge 7
aprile 2014, n. 56, le
consigliere e i
consiglieri di parita',
effettivi e supplenti, continuano a svolgere
le funzioni che
non
possono essere in alcun modo interrotte. Le
disposizioni del presente
capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri
di parita' in
carica alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Ai
fini della determinazione della durata
dell'incarico o del
rinnovo
dello stesso, si computano anche i periodi gia'
espletati in qualita'
di consigliera e consigliere di parita', sia
effettivo che supplente,
alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
Art. 38
Modifica dell'articolo 20
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art.
20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali, sulla base delle
informazioni fornite dalle
Consigliere nazionale, regionali, delle citta'
metropolitane e degli
enti di area vasta, nonche' delle
indicazioni fornite dal
Comitato
nazionale di parita', acquisito il parere del
Dipartimento per le
pari
opportunita', presenta al
Parlamento, ogni due
anni, una
relazione contenente i risultati del monitoraggio
sull'applicazione
della legislazione in materia di parita'
e pari opportunita'
nel
lavoro e sulla
valutazione degli effetti
delle disposizioni del
presente decreto.».
Art. 39
Modifica all'articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
All'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 11 aprile
2006, n. 198, dopo le parole «di procedura
civile» sono aggiunte le
seguenti: «o da altre disposizioni di legge».
Art. 40
Modifica all'articolo 43
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
All'articolo 43, comma 1, del decreto
legislativo 11 aprile
2006, n. 198, dopo le parole «comunque
denominati,», sono inserite le
seguenti: «dai centri per l'impiego,».
Art. 41
Modifica dell'articolo 44
del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198
1.
L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art.
44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel bando
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), i datori
di lavoro
pubblici e privati, le associazioni e
le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali possono richiedere al
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di
essere ammessi al
rimborso totale o
parziale di oneri finanziari connessi
all'attuazione di progetti di
azioni positive presentati in base al medesimo
bando.
2. Il
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la
commissione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), ammette
i
progetti di azioni positive al beneficio di cui
al comma 1 e, con lo
stesso provvedimento, autorizza le relative
spese. L'attuazione dei
progetti di cui al comma 1 deve comunque avere
inizio entro due mesi
dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti
di azioni concordate dai datori di
lavoro con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso
al beneficio di cui al
comma 1.
4. L'accesso
ai fondi dell'Unione
europea destinati alla
realizzazione
di programmi o
progetti di azioni
positive, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e'
subordinato al parere
del Comitato di cui all'articolo 8.».
Art. 42
Modifiche e abrogazioni
1.
All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n.
85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14
luglio 2008, n.
121, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'espressione
del concerto in
sede di esercizio
delle funzioni di
competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198;».
2.
L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
abrogato.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi,
Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti,
Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali
Madia, Ministro per
la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione
Alfano,
Ministro dell'interno
Orlando,
Ministro della giustizia
Padoan, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Lorenzin,
Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando