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Roma, 7 agosto 2007

 

Circolare n.122/2007

 

Oggetto: Lavoro - CCNL Dirigenti trasporti - Chiarimenti.

 

In merito al rinnovo del CCNL Dirigenti trasporti sottoscritto il 31 luglio scorso si ritiene opportuno chiarire i seguanti due aspetti.

 

Retribuzione minima mensile - Con una formulazione nuova rispetto al passato si è stabilito che la retribuzione mensile comunque composta non può essere inferiore a 2.320 euro a decorrere dal 1° gennaio 2007 e a 2.450 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008. Questa retribuzione mensile comunque composta è cosa diversa dal vecchio minimo contrattuale rimasto fermo da dieci anni a 2.214 euro mensili.

In effetti la scelta di Manageritalia era stata quella di incentivare la nomina dei dirigenti da parte delle aziende mantenendo particolarmente bassa la relativa soglia economica di accesso. Addirittura nel 1997 era stata operata una riduzione del minimo contrattuale, sceso dai 2.779 euro valido per i dirigenti assunti fino allora ai 2.214 da applicare ai nuovi dirigenti. Senonché negli anni quei valori sono divenuti irrealistici, tanto da far dubitare che esistano nel settore dirigenti fermi a quei minimi contrattuali. D’altro canto rivalutare il minimo contrattuale in misura significativa avrebbe potuto comportare per alcuni un aumento ben maggiore che non il mero recupero del potere d’acquisto secondo la filosofia del recente rinnovo.

Si è così scelta la strada di superare il concetto di minimo contrattuale e di fare riferimento ad una retribuzione mensile che, comunque composta (minimo, superminimo, assegni ad personam, ecc.) non deve risultare inferiore come sì è detto sopra a 2.320 euro nel 2007 e a 2.450 euro nel 2008.

Per la stragrande maggioranza dei dirigenti dunque la fissazione di quella retribuzione minima non avrà alcun effetto pratico ed essi percepiranno esclusivamente la rivalutazione prevista dal recente rinnovo del 2% nel 2007 e del 2% nel 2008. I pochi dirigenti eventualmente fermi a una retribuzione inferiore a quella minima fissata nel recente rinnovo godranno invece di un aumento a titolo di superminimo, quanto meno pari all’importo necessario al raggiungimento di detta soglia minima.

 

Decorrenza e arretrati - La prima tranche di aumenti (2% della retribuzione di fatto del dicembre 2006) decorre dal 1° gennaio 2007.

Gli importi corrispondenti a tale percentuale, evidentemente variabili in funzione della retribuzione di ciascun dirigente, e al netto degli eventuali aumenti nel frattempo già riconosciuti ad personam dall’azienda, dovranno entrare a far parte della retribuzione, sempre a titolo di superminimo, non appena possibile compatibilmente con le procedure amministrative dell’azienda.

Gli importi relativi alle mensilità arretrate compresa la quattordicesima, per i quali non esiste per definizione alcun problema di ricalcolo dovuto agli straordinari, potranno essere corrisposti con la retribuzione relativa al prossimo mese di settembre.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2007

 

L/n

 

 

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