Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica |
Roma, 7 agosto 2007
Circolare n.122/2007
Oggetto: Lavoro - CCNL Dirigenti trasporti - Chiarimenti.
In merito al rinnovo
del CCNL Dirigenti trasporti sottoscritto il 31 luglio
scorso si ritiene opportuno chiarire i seguanti due aspetti.
Retribuzione minima mensile - Con una formulazione nuova
rispetto al passato si è stabilito che la retribuzione mensile comunque composta non può essere inferiore a 2.320 euro a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e a 2.450 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Questa retribuzione mensile comunque composta è cosa diversa dal vecchio minimo
contrattuale rimasto fermo da dieci anni a 2.214 euro mensili.
In
effetti la
scelta di Manageritalia era stata quella di
incentivare la nomina dei dirigenti da parte delle aziende mantenendo
particolarmente bassa la relativa soglia economica di accesso. Addirittura nel
1997 era stata operata una riduzione del minimo contrattuale, sceso dai 2.779
euro valido per i dirigenti assunti fino allora ai 2.214 da applicare ai nuovi
dirigenti. Senonché negli
anni quei valori sono divenuti irrealistici, tanto da far dubitare che esistano
nel settore dirigenti fermi a quei minimi contrattuali. D’altro canto
rivalutare il minimo contrattuale in misura significativa
avrebbe potuto comportare per alcuni un aumento ben maggiore che non il mero
recupero del potere d’acquisto secondo la filosofia del recente rinnovo.
Si è così scelta la
strada di superare il concetto di minimo contrattuale e di fare riferimento ad
una retribuzione mensile che, comunque composta
(minimo, superminimo, assegni ad personam, ecc.) non
deve risultare inferiore come sì è detto sopra a 2.320 euro nel 2007 e a 2.450
euro nel 2008.
Per la stragrande
maggioranza dei dirigenti dunque la fissazione di quella retribuzione minima
non avrà alcun effetto pratico ed essi percepiranno esclusivamente la
rivalutazione prevista dal recente rinnovo del 2% nel 2007 e del 2% nel 2008. I
pochi dirigenti eventualmente fermi a una retribuzione
inferiore a quella minima fissata nel recente rinnovo godranno invece di un
aumento a titolo di superminimo, quanto meno pari all’importo necessario al
raggiungimento di detta soglia minima.
Decorrenza e arretrati - La prima tranche di aumenti
(2% della retribuzione di fatto del dicembre 2006) decorre dal 1° gennaio 2007.
Gli importi corrispondenti
a tale percentuale, evidentemente variabili in funzione della retribuzione di
ciascun dirigente, e al netto degli eventuali aumenti nel frattempo già
riconosciuti ad personam
dall’azienda, dovranno entrare a far parte della retribuzione, sempre a titolo
di superminimo, non appena possibile compatibilmente con le procedure
amministrative dell’azienda.
Gli importi relativi alle mensilità arretrate compresa la
quattordicesima, per i quali non esiste per definizione alcun problema di ricalcolo dovuto agli straordinari, potranno essere
corrisposti con la retribuzione relativa al prossimo mese di settembre.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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