Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 15 gennaio 2008
Circolare n. 12/2008
Oggetto: Previdenza – Manovra
finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007, n.244, su S.O.
alla G.U. n.300 del 28.12.2007.
Come
è noto, il
nucleo centrale della manovra economica 2008 in materia previdenziale è stato
inserito nel collegato sul welfare (legge n.247/2007). Si evidenziano di seguito le poche disposizioni,
concernenti proroghe di termini, previste sulla stessa materia dalla legge
finanziaria.
Proroga ammortizzatori sociali (art.2, commi da 521 a 523) – Come ormai
consuetudine è stata prorogata anche per il 2008 la possibilità di ricorso alla
CIGS e alla mobilità da parte delle imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti
(le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente dagli ammortizzatori
sociali). Le imprese interessate dovranno pertanto continuare a versare per
tutto il corrente anno i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico
dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di
lavoro).
E’ stata inoltre
prorogata sempre per il 2008 la facoltà per il Ministero del lavoro di
concedere, anche solo per zone circoscritte, la CIGS e la mobilità a settori
non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali. Come in
passato tale facoltà potrà essere esercitata solo in presenza
di accordi delle categorie interessata da stipularsi al più tardi entro il 15
giugno 2008.
Mobilità (art.2, comma 525) - E’ stato prorogato per tutto il
2008 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo
da aziende fino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per i lavoratori
licenziati da aziende più grandi. Come è noto, l’iscrizione
nelle liste serve a facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione
perché consente alle aziende che li assumono di beneficiare degli sgravi
contributivi previsti dalla legge n.223/91 (contribuzione
ridotta come per gli apprendisti) per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente
a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.
Contratti di solidarietà (art.2, comma 531) – E’ stata prorogata anche per il
2008 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie
della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art.5 della legge n.236/93. Come è noto, quei contratti sono finalizzati ad incentivare,
attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai
licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono
concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario
e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo
a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della
riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.
f.to dr. Piero
M. |
|
|
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***
Art. 2.
*** omissis ***
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni
per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31
dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese gia'
stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia'
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del
comma 521 e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso
di proroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993.
*** omissis ***
525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e
dopo le parole: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007" sono
inserite le seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2008".
*** omissis ***
531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno
2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
*** omissis ***
FINE TESTO