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Roma,
Circolare n. 121/2008
Oggetto: Porti – Disegno di legge di riforma n. 754/Senato.
Anche il nuovo
Parlamento si accinge ad affrontare la riforma della legge n. 84/94 sui porti,
già oggetto di dibattito nelle precedenti legislature ma mai concretizzatasi. Come
è noto, di recente un anticipo di riforma su due aspetti fondamentali è stato
peraltro realizzato con la finanziaria 2007 (legge n.286/2006) che ha
riconosciuto l’autonomia finanziaria alle Autorità portuali e con la legge sul welfare (legge n. 247/2007)
che ha attribuito efficacia generale al CCNL porti nonostante l’orientamento
contrario della magistratura amministrativa.
Su iniziativa del
Presidente della Commissione Trasporti del Senato Luigi Grillo (PDL) è stato
presentato il disegno di legge in oggetto che ricalca sostanzialmente analoghe
proposte avanzate in passato. Il disegno di legge, il cui iter parlamentare
deve ancora iniziare, interviene principalmente sui seguenti punti:
·
riclassifica i porti distinguendoli tra porti di competenza statale
(cioè di rilevanza internazionale) amministrati dalle Autorità portuali e porti
di competenza regionale amministrati da un’Autorità pubblica istituita dalle
singole regioni;
·
snellisce le procedure per l’adozione del piano regolatore da parte
dei comitati portuali;
·
conferma l’assetto vigente dei comitati portuali indicando più
propriamente tra le categorie ammesse le “imprese
di spedizione” (anziché gli “spedizionieri”
come previsto attualmente);
·
riordina i servizi tecnico-nautici di interesse generale (tra cui
pilotaggio, rimorchio e ormeggio) disciplinando in particolare i meccanismi di
formazione delle relative tariffe;
·
conferma l’applicazione della legge Biagi (DLGVO n. 276/2003) in
ambito portuale per quanto concerne la disciplina degli appalti di servizi.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena l’esame del provvedimento entrerà nel vivo per
comunicare gli ulteriori sviluppi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 11/2008
e 28/2007 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla Confetra. |
DISEGNO DI
LEGGE n. 754/Senato d’iniziativa dei senatori GRILLO, CICOLANI, BALDINI, CAMBER,
IZZO, BUTTI, GALLO, ZANETTA e COMINCIOLI
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE
Onorevoli Senatori. – Il
presente disegno di legge ripropone il testo elaborato dal comitato ristretto,
composto in seno all’8ª Commissione nel corso della XIV legislatura e derivante
dall’unificazione dei disegni di legge nn. 427, 965,
1170, 1779, 2280, 2559, 2757, 2761 e 2828 di riforma della legislazione in
materia portuale.
Il
comitato ristretto ha svolto un lavoro intenso e proficuo affrontando e
trovando soluzioni equilibrate e condivise da un’ampia maggioranza,
relativamente a tutte le problematiche contenute nei diversi disegni di legge.
Sembra,
pertanto, doveroso non disperdere il lavoro fatto in passato e riproporre con
un piccolo correttivo, relativo allo sblocco degli investimenti nelle
infrastrutture portuali, il testo del disegno di legge elaborato dal comitato
ristretto.
I
porti europei del Mediterraneo stanno assumendo un ruolo sempre più preminente
nel volume dei traffici mondiali. Per tutto il secolo passato i porti atlantici
del nord Europa hanno avuto una funzione strategica negli scambi commerciali
del nostro continente, conseguenza anche di una posizione geografica di favore
di cui godevano, in quanto i traffici si concentravano soprattutto da e verso
l’America.
La
realtà economica mondiale, in questi ultimi anni, si è modificata vedendo
l’affermarsi sulla scena internazionale delle economie emergenti dell’Asia, la
cui crescita si è consolidata con tassi che sono superiori
alla media mondiale ed alla stessa «locomotiva» americana. È il fenomeno
della cosiddetta globalizzazione economica che spinge verso la delocalizzazione
produttiva e l’apertura di nuovi mercati di consumo. Distanze così grandi quali quelle che separano l’Europa dall’Est asiatico
richiedono mezzi di trasporto e infrastrutture adeguate che possano coniugare
economicità con velocità di trasferimento di un gran quantitativo di merci. In
questo senso la via marittima si conferma come la più
efficace rispetto ad ogni altra.
Gli
stessi Stati Uniti d’America hanno potenziato gli scali marittimi che si
affacciano sull’Oceano Pacifico a conferma di un trend degli scambi commerciali che
privilegia il flusso import-export verso
l’area asiatica: Cina, India, Corea, Giappone, Paesi che contano quasi la metà
della popolazione mondiale.
Per
questi motivi i porti italiani devono essere messi in condizione di affrontare
le sfide poste dalla competizione internazionale e saper cogliere le nuove
opportunità che si offriranno soprattutto nel Mediterraneo, più che mai punto
focale di transito e snodo dei nuovi traffici marittimi.
L’Europa
con le grandi reti TEN, in particolare con la realizzazione dei corridoi pluri-modali, come il corridoio 5 e le grandi direttrici
ferroviarie Genova-Anversa e Berlino-Palermo,
che incroceranno sul territorio del nostro Paese lo stesso corridoio 5, avvicineranno
la portualità italiana alle aree economicamente forti
dell’Europa centro-settentrionale, creando un sistema logistico integrato che
contribuirà ad accrescere la competitività del continente europeo. Anche la
porta del Mediterraneo verso l’Oriente, rappresentata dal Canale di Suez, sarà
oggetto nei prossimi anni di un ampliamento che consentirà a navi sempre più
grandi di entrare nel Mediterraneo per questa via. Un progetto di
ammodernamento del canale fondamentale per lo sviluppo di tutta l’Europa.
L’ordinamento
portuale nel nostro Paese è stato profondamente innovato nel 1994 con la legge
n. 84. Gli assetti istituzionali ed organizzativi introdotti dalla nuova
disciplina hanno contribuito a produrre una significativa crescita dei traffici
nei nostri scali marittimi. Ma l’esperienza applicativa di questi anni ha anche
evidenziato alcune carenze in termini infrastrutturali ed organizzativi che si
ritiene necessario colmare proprio per adeguare i nostri porti alle esigenze
originate dal nuovo scenario dei traffici mondiali, come descritto in
precedenza.
Le principali linee lungo le quali si muove il progetto di
riforma della legislazione portuale sono le seguenti:
Classificazione dei porti.
Alla
luce della riforma del titolo V della Costituzione operata con la legge
costituzionale
Piano regolatore portuale.
La
riforma prevede procedure più snelle e tempi definiti per l’adozione dello
strumento programmatorio principe dei porti,
introducendo la possibilità di convocare una conferenza di servizi tra autorità
portuale, regione ed enti locali interessati per raggiungere in modo rapido e
certo le intese necessarie. Inoltre, si suddivide l’area portuale in due
ambiti, il primo più strettamente funzionale alle attività economico-marittime
del porto, il secondo di interazione con il territorio retrostante le strutture
più propriamente portuali. Per questo secondo ambito rimane vincolante, al fine
dell’approvazione del piano regolatore, il parere del comune o dei comuni
interessati.
Competenze dell’autorità portuale e dell’autorità marittima.
Sono
definite con maggior precisione le diverse competenze, riportando in capo
all’autorità marittima esclusivamente le competenze in materia di safety e
in materia di security, cioè
sicurezza in mare e sicurezza delle navi e degli impianti, e affidando in via
esclusiva alle autorità portuali l’amministrazione delle aree e dei beni del
demanio marittimo. Alcune operazioni come il movimento delle navi nei porti
sono regolamentate d’intesa tra autorità portuale e autorità marittima.
Servizi tecnico-nautici.
I servizi tecnico-nautici di
interesse generale, quali il pilotaggio, il rimorchio, l’ormeggio e il battellaggio sono riordinati secondo un principio di
uniformità che li rende più funzionali e trasparenti. La loro obbligatorietà ed
i criteri di formazione delle relative tariffe sono stabiliti dal Ministero dei
trasporti, con un’istruttoria che coinvolge tutti i soggetti a diverso titolo
interessati. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici nei singoli porti sono poi
definite dall’autorità marittima ascoltata l’autorità portuale e gli erogatori
e gli utenti dei servizi stessi.
L’obiettivo
della riforma è quello di migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’efficacia
di gestione degli impianti portuali che devono trasformarsi in veri e propri
terminali logistici per l’economia di tutta l’Europa, un interfaccia
privilegiato con l’economia del futuro, costituita dai Paesi dell’area
asiatica, che potrà rappresentare soprattutto per l’Italia la conquista di
nuove e significative quote di commercio mondiale.
Art.
1.
(Modifiche all’articolo 1 della legge
1. Il
comma 1 dell’articolo 1 della legge
«1.
La presente legge contiene i princìpi fondamentali in
materia di porti e per i porti di interesse statale disciplina l’ordinamento e
le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei
trasporti, dettando contestualmente princìpi
direttivi in ordine all’aggiornamento e alla definizione degli strumenti
attuativi del piano stesso, nonché all’adozione e modifica dei piani regionali
dei trasporti.
1-bis. La sicurezza della navigazione e
la gestione delle emergenze rimangono disciplinate dalla legislazione statale».
Art.
2.
(Modifiche all’articolo 2 della legge
n. 84 del 1994)
1. Il
comma 2 dell’articolo 2 della legge
«2.
Sono sede di autorità portuale i porti marittimi di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a)».
Art.
3.
(Modifiche all’articolo 4 della legge
n. 84 del 1994)
1.
L’articolo 4 della legge
«Art. 4. - (Classificazione
dei porti). – 1. I porti marittimi aventi funzioni economiche si
dividono in:
a) porti di competenza dello Stato, aventi rilevanza internazionale, costituenti nodi delle
grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei,
come individuati nel piano generale dei trasporti e della logistica;
b) porti di competenza delle regioni,
aventi rilevanza regionale e interregionale, per i
quali le regioni dove essi hanno sede esercitano la funzione legislativa e
quella regolamentare, nel rispetto dei princìpi
generali contenuti nella presente legge con particolare riferimento:
1)
all’attribuzione ad una autorità pubblica dei compiti
di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge;
2)
all’esercizio esclusivamente da parte di soggetti privati delle attività
d’impresa e commerciali;
3)
all’osservanza delle norme sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia della
salute sul luogo di lavoro;
4)
al rispetto del principio della libera concorrenza. Le regioni possono, laddove
esistenti, affidare i compiti di cui al numero 1) alle aziende speciali delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
operanti ai sensi dell’articolo 14 della presente legge.
2.
Fino all’individuazione o alla costituzione dell’autorità pubblica di cui al
comma 1, lettera b), del
presente articolo le relative funzioni continuano ad essere svolte
dall’autorità marittima.
3. I
porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale,
di servizio passeggeri, industriale e petrolifera,
peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono
determinate o rideterminate nel piano regolatore portuale di cui all’articolo 5
ovvero nel piano operativo triennale.
4.
Nei porti di cui al comma 1, lettera a),
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della competente
autorità portuale, si possono individuare specifiche aree finalizzate alla
difesa militare dello Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l’autorità portuale, possono essere individuate
specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze
del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del
fuoco.
5. Nei
porti di cui al comma 1, lettera b), si
possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello
Stato con decreto del Ministro della difesa, previa acquisizione del parere
della competente regione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Regione, possono essere individuate specifiche aree
finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle
Capitanerie di porto, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco.
6. Le
aree portuali finalizzate alla difesa militare dello Stato, di cui ai
precedenti commi 3 e 4, e i porti di rilevanza militare sono amministrati dallo
Stato.
7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 180
giorni dall’entrata in vigore del presente comma, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni interessate e
sentita l’Associazione dei porti italiani, sono individuati i porti di
competenza dello Stato e le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche
dei porti suddetti. A tal fine dovrà essere considerato un volume di traffico
di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per
cento delle rinfuse liquide o a 200.000 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit) ovvero un
movimento di passeggeri e crocieristico non inferiore a un milione di unità».
Art.
4.
(Modifiche all’articolo 5 della legge n.84
del 1994)
1.
All’articolo 5 della legge
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai
seguenti:
«1.
Nei porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) l’ambito
e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla
produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore
portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
2. Le
previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti
urbanistici vigenti.
2-bis). Entro
novanta giorni dall’approvazione del presente comma, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, sono emanate le linee guida per
la redazione dei piani regolatori portuali. Le linee guida devono prevedere la
distinzione nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali di un
ambito operativo, strettamente connesso alle funzioni portuali primarie, e di
un ambito più generale di interazione con il contiguo territorio di competenza
comunale.
3. Il
piano regolatore di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale
di una Autorità portuale è adottato dal comitato
portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati da raggiungere
entro 120 giorni dalla trasmissione del piano. Sono vincolanti ai fini
dell’intesa esclusivamente le prescrizioni assunte dal consiglio comunale a
maggioranza dei componenti, relativamente all’ambito portuale di interazione
con il comune, così come individuato ai sensi del decreto ministeriale di cui
al comma precedente. Per l’adozione definitiva da parte del comitato, il piano
è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per
la valutazione per l’impatto ambientale ed è inviato per il parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici; entrambe le procedure devono essere concluse
entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’invio degli atti con la
possibilità di richiedere integrazioni per una sola volta, interrompendo i termini
per non più di sessanta giorni.
4.
Qualora non si raggiunga l’intesa ai sensi del comma 3, la Regione indice, su
proposta dell’Autorità portuale, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge
5.
Entro quarantacinque giorni dall’adozione del piano regolatore da parte del comitato,
la Regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale.
Decorso inutilmente tale termine, si procede alla nomina di un commissario ad acta ai
sensi della legge
6.
Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura
prevista per l’approvazione dei piani regolatori. Sono considerati adeguamenti
tecnico-funzionali i progetti di intervento che siano coerenti con gli
obiettivi e le scelte di programmazione del piano regolatore e non modifichino
in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo
dell’impianto portuale. Essi pertanto non costituiscono varianti ai piani
regolatori portuali e vengono approvati con le procedure conferenziali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7. Al
piano regolatore portuale dei porti con funzione industriale e petrolifera e
alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza in ambito
portuale sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali»;
b) Il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto dall’articolo
28-bis, spetta allo Stato
l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione
nei porti di competenza dello Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali
predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai
sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo
c) Al comma 9, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Sui relativi progetti, è acquisito il parere di cui
all’articolo 6, comma 5, della legge
d) i commi 10
e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Ai sensi e
per gli effetti del comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge
11. Per le opere da realizzare in ambito
portuale a fini turistici e di diporto, resta comunque applicabile la
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
2.
All’articolo 88, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della
Repubblica
3. Il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo
4, comma 5, della legge
Art.
5.
(Modifiche all’articolo 6 della legge n. 84
del 1994)
1.
All’articolo 6 della legge
a) il primo periodo del comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. Fino all’adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma
5, della presente legge, nei porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi,
Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro,
La Spezia, Livorno, Manfredonia, Massa Carrara, Messina, Napoli, Olbia,
Palermo, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trapani, Trieste e
Venezia è istituita l’autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità
agli obiettivi dell’articolo 1:»;
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2.
L’autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento
speciale disciplinato dalla presente legge. Essa è dotata di autonomia
amministrativa salvo quanto disposto dall’articolo 12, nonché di
autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla
presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge
c) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
«5. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall’autorità portuale mediante
gara pubblica. L’affidamento delle attività di cui alla citata lettera c) avviene secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa avendo a riferimento i costi dei
servizi da mettere a disposizione e le loro modalità di svolgimento. Le tariffe
applicate dal concessionario all’utenza sono stabilite dall’autorità portuale,
secondo princìpi di economicità, equità, trasparenza
e non discriminazione.».
d) il
comma 6 è sostituito dal seguente:
6. «Le autorità portuali non
possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni
portuali ed attività ad esse connesse».
e) il comma 7 è sostituito dal
seguente:
«7.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto d’intesa
con la regione, individua o modifica, sentita l’autorità portuale e gli enti
locali interessati, i limiti della circoscrizione territoriale dell’autorità
portuale, ivi compresi gli specchi acquei esterni alle difese foranee, purchè interessati dal traffico portuale, dalla prestazione
di servizi portuali e dalla realizzazione di impianti destinati ad operazioni
di imbarco e sbarco. Rientrano nell’ambito della circoscrizione territoriale
dell’autorità portuale le opere portuali, le banchine, i piazzali di sosta, i
depositi, nonché altre opere realizzate dai consorzi delle Aree di sviluppo
industriale (ASI) e dai nuclei industriali. Con lo stesso procedimento può
essere disposto l’inserimento nella circoscrizione di una Autorità
portuale esistente di uno o più porti della medesima regione rientranti nella
categoria di porti di rilevanza regionale. Le Regioni possono richiedere la
revisione dei limiti delle circoscrizioni portuali secondo le procedure di cui
al presente comma.»;
f) al comma 8, primo periodo, le parole da «possono» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la regione
interessata e sentiti gli enti locali interessati, può essere disposto il
passaggio nella categoria di porti di competenza dello Stato o di competenza
regionale, con conseguente istituzione o soppressione dell’autorità portuale,
nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 5 dell’articolo 4».
g) il
comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le autorità portuali istituite ai sensi
dei commi 1 e 8 sono soppresse, con la procedura di cui al comma 8, quando, in
relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti
nel suddetto comma».
Art.
6.
(Modifiche all’articolo 7 della legge n. 84
del 1994)
1. Al
comma 3 dell’articolo 7 della legge
a) le parole: «Con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite con le seguenti
«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
regione interessata,»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) si verifichino gravi e persistenti violazioni di legge».
2. Al
comma 4 dell’articolo 7 della legge
Art.
7.
(Modifiche all’articolo 8 della legge n. 84
del 1994)
1.
Dopo il comma 2-bis dell’articolo
8 della legge
«2-ter. La
carica di presidente è incompatibile con il possesso del controllo societario,
la titolarità di cariche sociali o l’assunzione di incarichi professionali in
enti o società che esercitano attività portuali o marittime».
2. Al
comma 3, dell’articolo 8 della legge
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) amministra
in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito
della circoscrizione territoriale di cui all’articolo 6, comma 7, sulla base
delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale,
le attribuzioni amministrative stabilite dall’articolo 30 del codice della
navigazione, fermo restando l’esercizio della polizia da parte dell’autorità
marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 35 a 55, 64,
65, 68, 75, 76 e, limitatamente a tale ultimo articolo, anche quelle di cui
all’articolo 84, del codice della navigazione; esprime l’intesa con l’autorità
marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni
contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione,
limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78 e all’articolo
6, comma 7, del Decreto legislativo
b) la lettera m) è
sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità
nell’ambito portuale provvedendo al mantenimento ed all’approfondimento dei
fondali nonché alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonate, nel
rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi
indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;».
Art.
8.
(Modifiche all’articolo 9 della legge n. 84
del 1994)
1. Il
comma 1 dell’articolo 9 della legge
«1.
Il comitato portuale è composto:
a) dal Presidente dell’autorità portuale, che
lo presiede;
b) dal comandante del porto sede dell’autorità
portuale;
c) da un dirigente della filiale dell’agenzia
delle dogane competente per territorio; qualora la circoscrizione dell’autorità
portuale rientri nell’ambito di più circoscrizioni doganali il rappresentante è
designato dall’Agenzia delle dogane»;
d) da un dirigente del Ministero dei trasporti;
e) dal presidente della regione o da un suo
delegato;
f)
dal
presidente della provincia sede dell’autorità portuale o da un suo delegato;
g) dal Sindaco del comune sede dell’Autorità
portuale o da un suo delegato;
h) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece,
da un membro della giunta da lui delegato;
i)
da
otto rappresentanti delle seguenti categorie, designati dalle rispettive organizzazioni
nazionali di categoria e, per il rappresentante di cui al successivo punto 6),
dal Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori: 1) armatori; 2) agenti
e raccomandatari; 3) industriali; 4) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
5) imprese di spedizione; 6) imprese di autotrasporto operanti nell’ambito portuale;
7) imprese commerciali; 8) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti
nei porti, nominato dal Presidente dell’Autorità portuale;
l) da sette rappresentanti dell’insieme dei
lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 che operano nel porto
e dei dipendenti dell’Autorità portuale, designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
m)
qualora la circoscrizione territoriale dell’autorità portuale ricomprenda altri
circondari marittimi, province, comuni o camere di commercio oltre a quelli sede
dell’Autorità portuale, i relativi rappresentanti partecipano al Comitato, con
diritto di voto, per le materie di loro interesse».
2. Al
comma 2 dell’articolo 9 della legge
«2-bis). In caso di assenza o di
impedimento del presidente dell’autorità portuale, il Comitato è presieduto dal
comandante del porto sede dell’autorità portuale».
3. Al
comma 3 dell’articolo 9 della legge
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) approva il programma triennale
delle opere di cui all’articolo 128 del docente legislativo
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) delibera, su proposta del
Presidente, in ordine alle addizionali di cui all’articolo 5, comma 8;».
4.
Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge
4-bis). Le
delibere di cui alle lettere e) e
g) del comma 3 del presente
articolo sono approvate solo se si è espressa favorevolmente anche la
maggioranza dei rappresentanti pubblici».
Art.
9.
(Modifiche all’articolo 12 della legge
n. 84 del 1994)
1.
All’articolo 12 della legge
a) Al comma 1, sono aggiunte infine
le seguenti parole: «che ogni anno presenta al Parlamento una relazione
generale sulle attività delle Autorità portuali, con particolare riferimento
agli interventi realizzati e ai programmi attuati e al volume annuo dei
traffici effettuati»;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 12
della legge
«4-bis). Il
comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro dei trasporti nel
caso di gravi e persistenti violazioni di legge, sentita la regione
interessata. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
Entro sei mesi dalla emanazione del decreto, deve
essere nominato il nuovo presidente e costituito il nuovo comitato portuale».
Art.
10.
(Modifiche all’articolo 13 della legge
n. 84 del 1994)
1.
All’articolo 13 della legge
a) al comma 1, lettera a), le parole: da «delle aree» fino a
«proventi di» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni del demanio marittimo e
del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai
canoni per le» e dopo la parola «operazioni» sono inserite le seguenti: «e
servizi»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «all’articolo 18,
comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 20, comma 2, lettera c)»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «salvo quanto previsto
all’articolo 28, comma 6,» sono soppresse.
Art.
11.
(Modifiche all’articolo 14 della legge n.
84 del 1994)
1. Al
comma 1-bis dell’articolo 14
della legge
2. Al
comma 1-ter, primo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le rappresentanze unitarie
dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi».
3.
Dopo il comma 1-ter sono
aggiunti i seguenti:
«1-quater. Le
tariffe dei servizi tecnico-nautici sono stabilite, in ottemperanza ai criteri
e meccanismi di cui al comma 1-bis, dalla autorità marittima, acquisiti i pareri dell’autorità
portuale e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori
dei servizi e degli utenti degli stessi. Per le tariffe di pilotaggio resta
ferma l’approvazione ministeriale di cui all’articolo 91 del codice dalla
navigazione.
1-quinquies. Per urgenti motivi di
sicurezza, limitatamente alle competenze di cui all’articolo 62 del Codice
della navigazione, l’autorità marittima può procedere anche senza l’intesa prevista
dal comma 3, lettera h), dell’articolo 8 della presente legge, informando
tempestivamente l’autorità portuale».
Art.
12.
(Modifiche all’articolo 15 della legge
n. 84 del 1994)
1.
All’articolo 15 della legge
«1-ter. La
commissione consultiva può disporre la sua integrazione con rappresentanti di
nuove categorie interessate all’attività del porto, su proposta del presidente
e con parere vincolante del comitato portuale».
2. Al
comma 2 dell’articolo 15 della legge
Art.
13.
(Modifiche all’articolo 17 della legge n.
84 del 1994)
1.
All’articolo 17 della legge
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il presente articolo disciplina la
fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per
l’esecuzione delle operazioni portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16
comma 3.
1-bis. La fornitura di lavoro
temporaneo, da parte dell’impresa di cui al presente articolo, può comportare
la somministrazione di mezzi e attrezzature al committente di cui agli articoli
16 e 18.»;
b) il comma 15 è sostituito dal
seguente:
«15. Per i
lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex-compagnie portuali ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della
presente legge, purchè le stesse non effettuino
assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle
imprese o agenzie previste ai commi 2 e 5 del presente articolo, purchè le stesse non effettuino assunzioni
a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche
stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino
lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1,
lettera b), è concessa, nel
limite annuo di spesa di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni,
nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
Per le imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso alla data di individuazione
dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia di cui ai commi 2 e 5 del presente
articolo, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di
riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione
della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati
presso il Ministero del lavoro, della salute e della
politiche sociali. L’erogazione della suddetta indennità, da parte dell’INPS, è
subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di
mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte
del Ministero dei trasporti. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente comma, i Ministeri competenti sono tenuti ad effettuare,
congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull’applicazione
della norma ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per
le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1 comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente,
fino a concorrenza, dell’ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 28-bis della
presente legge. Ai lavoratori licenziati dalle imprese o agenzie di cui
all’articolo 17, commi 2 e 5, della presente legge, senza alcun limite occupazionale,
sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità previste dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.»;
c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le
norme di cui al precedente comma si applicano anche alle società di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera a), della
presente legge».
Art.
14.
(Modifiche
all’articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e alla legge
1.
All’articolo 18 della legge
a) il secondo periodo del comma 7 è sostituito
dal seguente:
«Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, in base
a ragioni quali la mancanza di risorse tecnico-organizzative adeguate, che non
siano comunque risolvibili mediante l’utilizzo della società autorizzata ai
sensi dell’articolo 17, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad
altre imprese portuali già autorizzate ai sensi dell’articolo 16 per lo
svolgimento di operazioni portuali, purchè ciò
avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall’articolo
29 del decreto legislativo
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il
mancato esercizio diretto della concessione deve essere autorizzato dal
Comitato portuale secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera e), sentita la Commissione consultiva
di cui all’articolo 15».
2. Al
comma 3 dell’articolo 3 della legge
Art.
15.
(Abrogazione dell’articolo 26 della legge
n. 84 del 1994)
1.
L’articolo 26 della legge
2.
Nel testo della legge
Art.
16.
(Modifiche all’articolo 1 della legge
1.
All’articolo 1 della legge
« Le
autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge
Art.
17.
(Comitato regionale per le connessioni
porto-territorio)
1.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito in
ogni regione il Comitato per le connessioni porto-territorio.
2.
Sono membri del comitato:
a) il Presidente della giunta
regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) il Presidente dell’autorità
portuale, o i presidenti nel caso in cui nella regione insistano più autorità
portuali;
d) i sindaci delle città in cui sono
ubicati i porti;
e) due rappresentanti degli operatori
di cui agli articoli 16 e 18, designati ciascuno dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria;
f) il direttore regionale della società
Trenitalia spa;
g) il direttore del compartimento
regionale dell’ANAS Spa.
3. Il
comitato ha il compito di promuovere una efficace e
funzionale connessione del sistema portuale regionale con il relativo
territorio. A questo scopo il comitato:
a) individua i collegamenti
intermodali e le piattaforme logistiche necessarie;
b) propone il loro inserimento nel
piano regionale dei trasporti;
c) opera per l’acquisizione dei
finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi, predisponendo le
varie fasi di progettazione richieste e affidando la realizzazione delle opere
alle regioni.
4. Il
comitato ha sede presso gli uffici dell’autorità portuale, o, nel caso di più
autorità portuali ricadenti in una stessa regione, presso quella con il
maggiore volume di traffico. Il segretario dell’autorità portuale fornisce al
comitato l’assistenza tecnica ed amministrativa necessaria. La costituzione del
Comitato non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Art.
18.
(Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 250
milioni per ciascuno degli anni
FINE TESTO