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Roma, 31
luglio 2008
Circolare n. 139/2008
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Proroghe all’1 gennaio 2009 – Responsabilità negli appalti – Conversione del D.L. n. 97/2008 in
corso di pubblicazione sulla G.U..
In sede di
conversione del cosiddetto decreto milleproroghe è stato differito all’1 gennaio 2009 (in precedenza 30 luglio 2008) l’obbligo per le aziende di adeguare il documento di valutazione dei rischi
secondo le nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico sulla sicurezza sul
lavoro (D.lgvo n.81/2008).
Come è noto, tale adempimento
è stato reso più pregnante dal Testo Unico in quanto, oltre a descrivere come
in passato i rischi aziendali e le misure di prevenzione e protezione adottate,
dovrà considerare nuovi tipi di rischi tra cui quelli collegati allo stress
da lavoro, alle differenze di età, di sesso e di
provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
E’ stato inoltre
definitivamente confermato il rinvio, sempre all’1
gennaio 2009,
dell’entrata in vigore di altre due disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza concernenti, rispettivamente, l’obbligo per
le aziende di comunicare all’INAIL a fini statistici gli infortuni con prognosi
superiore ad un giorno e il divieto di visite preassuntive.
Si segnala infine la
conversione senza modiche dell’art.3, comma 8 in materia di corresponsabilità negli
appalti. Sono pertanto definitive l’eliminazione della sanzione a carico delle
imprese committenti (da 5 mila a 200 mila euro) per il mancato controllo del
versamento da parte dell’appaltatore delle ritenute fiscali e previdenziali
sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto, così come
l’esclusione della corresponsabilità del
committente nei confronti dei suddetti lavoratori per gli obblighi fiscali.
Infine è stata confermata la soppressione del D.M. n.74/2008, con il conseguente venir meno della possibilità di
esclusione della corresponsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore.
f.to
dr. Piero M. Luzzati
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Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.107/2008,
106/2008 e 93/2008
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M/n
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