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Roma, 7 luglio 2009
Circolare n. 103/2009
Oggetto: Autotrasporto – Entrata in vigore della Scheda di
Trasporto – D.M. 30.6.2009 su G.U. n.153 del 4.7.2009.
E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che istituisce
Com’è noto, l’obbligo
di emettere
Il trasporto a
collettame – inteso come “trasporto che avviene tramite un unico veicolo di
partire di peso inferiore a 50 quintali commissionate da diversi mittenti” non
dovrà essere scortato dalla Scheda. Al Ministero dei Trasporti è stato chiesto
di chiarire con circolare che nella fattispecie di trasporto a collettame rientra
anche il trasporto in cui il mittente non sia proprietario della merce e vi sia
una pluralità di destinatari.
Per la mancanza di
Scheda a bordo del mezzo è previsto il fermo del veicolo e l’applicazione di
sanzioni al committente (da
Si
rammenta che la Scheda deve contenere i dati relativi al vettore, al
committente, al proprietario della merce, al caricatore, alla merce trasportata
e al luogo di carico e scarico. In merito ai dati relativi al proprietario
della merce viene espressamente previsto dal decreto in oggetto che il
committente, qualora non sia in grado di indicarli, ne spieghi il motivo
nell’apposito spazio destinato alle “eventuali dichiarazioni”.
Sulla prima pagina
del sito confederale www.confetra.com
sono a disposizione i modelli di Scheda di Trasporto integrata col modello
di contratto spot. E’ inoltre stata attivata una casella elettronica alla
quale è possibile inviare quesiti sulla Scheda.
f.to
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.153 del 4.7.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 giugno 2009
Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decretano:
Art. 1.
Contenuto scheda trasporto
1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a
norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008,
n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per
favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di
autotrasporto di merci per conto di terzi.
2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del
contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente,
avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e'
compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme
restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.
214/2008.
Art. 2.
Indicazione proprietario della merce
1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come
definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005,
devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il
committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce,
e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello
allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti
da parte degli organi di controllo.
Art. 3.
Documenti equipollenti
1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di
cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti
doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3
aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati
ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonche' ogni altro documento che
deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle
merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle
convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o
emanata successivamente al presente decreto.
Art. 4.
Trasporti a collettame
1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i
trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di
partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi
mittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovante
la tipologia del trasporto effettuato.
Roma, 30 giugno 2009
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti