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Roma, 7 luglio 2009
Circolare n. 103/2009
Oggetto: Autotrasporto – Entrata in vigore della Scheda di
Trasporto – D.M. 30.6.2009 su G.U. n.153 del 4.7.2009.
E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che istituisce
Com’è noto, l’obbligo
di emettere
Il trasporto a
collettame – inteso come “trasporto che avviene tramite un unico veicolo di
partire di peso inferiore a 50 quintali commissionate da diversi mittenti” non
dovrà essere scortato dalla Scheda. Al Ministero dei Trasporti è stato chiesto
di chiarire con circolare che nella fattispecie di trasporto a collettame rientra
anche il trasporto in cui il mittente non sia proprietario della merce e vi sia
una pluralità di destinatari.
Per la mancanza di
Scheda a bordo del mezzo è previsto il fermo del veicolo e l’applicazione di
sanzioni al committente (da
Si
rammenta che la Scheda deve contenere i dati relativi al vettore, al
committente, al proprietario della merce, al caricatore, alla merce trasportata
e al luogo di carico e scarico. In merito ai dati relativi al proprietario
della merce viene espressamente previsto dal decreto in oggetto che il
committente, qualora non sia in grado di indicarli, ne spieghi il motivo
nell’apposito spazio destinato alle “eventuali dichiarazioni”.
Sulla prima pagina
del sito confederale www.confetra.com
sono a disposizione i modelli di Scheda di Trasporto integrata col modello
di contratto spot. E’ inoltre stata attivata una casella elettronica alla
quale è possibile inviare quesiti sulla Scheda.
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f.to
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.153 del 4.7.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 giugno 2009
Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decretano: Art. 1. Contenuto scheda trasporto 1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita anorma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008,n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, perfavorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' diautotrasporto di merci per conto di terzi. 2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia delcontratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente,avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e'compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, fermerestando le responsabilita', in capo al committente medesimo, aisensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.214/2008. Art. 2. Indicazione proprietario della merce 1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' comedefinito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005,devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui ilcommittente non sia in grado di indicare il proprietario della merce,e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modelloallegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamentida parte degli organi di controllo. Art. 3. Documenti equipollenti 1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto dicui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documentidoganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettatiad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ildocumento di trasporto di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonche' ogni altro documento chedeve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale dellemerci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delleconvenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente oemanata successivamente al presente decreto. Art. 4. Trasporti a collettame 1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto itrasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, dipartite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversimittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovantela tipologia del trasporto effettuato.Roma, 30 giugno 2009 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti