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Roma, 1 settembre 2009
Circolare n.138/2009
Oggetto: Funzione pubblica - Semplificazioni –
Procedimenti amministrativi – Legge 18.6.2009, n.69, su S.O. alla G.U. n.140
del 19.6.2009.
Con la legge
indicata in oggetto sono state introdotte alcune modifiche di coordinamento
alla cosiddetta normativa taglialeggi (Legge
n.246/2005) in base alla quale, com’è noto, le norme emanate prima del 1970
decadranno automaticamente alla fine di quest’anno, salvo che non venga
espressamente ribadita con appositi provvedimenti la necessità che rimangano in
vigore.
E’ stata inoltre
modificata la legge n.400/1988 sulla disciplina dell’attività di Governo. In
particolare, nell’ambito della potestà normativa del Governo, è stata introdotta
la competenza al riordino periodico delle disposizioni regolamentari vigenti,
con l’abrogazione espressa di quelle che hanno esaurito la loro funzione. E’
stato anche previsto che il Governo debba provvedere a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge in Testi Unici compilativi per materie e
settori omogenei.
La stessa legge in
oggetto è intervenuta sulla legge n.241/1990 che disciplina il funzionamento
della pubblica amministrazione, apportando miglioramenti a favore dei cittadini
in materia di tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e prevedendo
disposizioni più stringenti in merito al risarcimento del danno da parte delle
Amministrazioni inadempienti.
f.to Daniela
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Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.48/2009 e 11/2006 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Pubblicato su S.O.
alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140 (fonte UTET Giuridica)
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile.
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
*** omissis ***
Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo,
nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le
disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei
testi normativi costituiscono princìpi generali per
la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se
non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede
all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e
coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle
materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle
disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».
Art. 4.
(Semplificazione della
legislazione)
1. All’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di
cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile
la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la
loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque
obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per
la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle
materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. 14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso
un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior
termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,
anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti
l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter,
di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a)
e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice
civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni
preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi
nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le
disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura
dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti
dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione
di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi
decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione
parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione
parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata
"Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi
di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e
ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all’articolo
5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di
non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette
il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater,
15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».
2. All’allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all’allegato 1
annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l’esecuzione di
trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei
regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato»
sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni
regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito
la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede,
mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo
da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore.
2. Lo schema di
ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere
che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può
demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al
Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell’ambito dei propri ordinari
stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è
acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell’articolo
17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del
presente articolo».
*** omissis ***
Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione
del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono
inserite le seguenti: «, di imparzialità»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto»
sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l’articolo 2 è
sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere
iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti
e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli
riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità
ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per
la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui
ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere
della fondatezza dell’istanza. E' fatta salva la riproponibilità
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;
c) dopo l’articolo 2
è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo
dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del presente
articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque
anni»;
d) il comma 5 dell’articolo
20 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al
fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di
provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma
1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di
avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo.
Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al
comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del
1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si
adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo
2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici
e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da
quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal
presente articolo.
Art. 8.
(Certezza dei tempi in caso di
attività consultiva e valutazioni tecniche)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
come da ultimo modificata dall’articolo 7 della
presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la parola:
«quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della
richiesta»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;
4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al
comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di
cui al comma 1 possono essere interrotti»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici»;
6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni»;
b) all’articolo 25,
comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata
presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27» sono aggiunte le
seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».
Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio
assenso)
1. All’articolo 14-ter, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».
2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i
soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla
conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori
di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto
diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della
conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza
diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione».
3. Al comma 1 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo
periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti:
«all’asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo
20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le
parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione,
l’asilo e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività
abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di
servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che
dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o
comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata
dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione
competente».
5. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo,
dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma
2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste
dall’articolo 20».
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
(Tutela degli interessati nei
procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 22,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»;
b) all’articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della
presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale
pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le
disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6,
nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli
obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la
possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali
disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono
prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione».
*** omissis ***
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 18 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano