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Roma, 18 febbraio 2010
Circolare n.29/2010
Oggetto: Tributi – IVA
intracomunitaria – Modelli Intrastat –
Sanatoria fino al 20 luglio 2010 – Circolare n.5/E del 17.2.2010.
L’Agenzia delle
Entrate ha riconosciuto le “obiettive
condizioni di incertezza” in cui versano gli operatori in materia di
elenchi Intrastat e, così come previsto dallo Statuto
del Contribuente, ha confermato che non saranno applicate sanzioni per le violazioni
concernenti gli elenchi mensili dei primi cinque mesi di quest’anno (fino a
maggio), nonché gli elenchi del primo trimestre. L’unica condizione posta
dall’Agenzia è che le violazioni commesse siano sanate inviando elenchi integrativi
entro il 20 luglio prossimo.
Nei prossimi giorni
dovrebbe essere emanato il decreto legislativo che estende retroattivamente l’obbligo
degli Intrastat alle prestazioni di servizi e
recepisce le nuove norme comunitarie sulla territorialità dell’IVA. A seguire
saranno formalizzati i provvedimenti delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane
che approvano i nuovi modelli con le nuove sezioni sui servizi resi e sui
servizi acquistati in ambito comunitario, stabiliscono le specifiche tecniche
per l’invio e ne fissano la periodicità: trimestrale per gli operatori con
volume di prestazioni intracomunitarie inferiore a 50 mila euro a trimestre,
mensile per tutti gli altri.
Nonostante la
mancanza dei provvedimenti, l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione
degli operatori dal 18 febbraio sul proprio sito i programmi informatici aggiornati
per la compilazione e l’invio degli elenchi 2010.
Naturalmente il
mancato rispetto delle scadenze di presentazione (la prima scadenza è quella di
sabato 20 febbraio per la presentazione diretta agli uffici doganali tramite
floppy disk degli intrastat del mese di gennaio)
rientra tra le violazioni non sanzionabili.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena saranno disponibili i provvedimenti
legislativi.
f.to Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 13/2010, 3/2010, 224/2009 e 185/2009 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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CIRCOLARE N.5/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 17
febbraio 2010
OGGETTO: Elenchi riepilogativi
delle operazioni intracomunitarie – Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1°
gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive
2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.
In particolare, la
Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262
e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi
delle operazioni intracomunitarie.
I predetti
articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
· gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli
acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie,
per le quali il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196
(prestazioni generiche);
· la periodicità degli elenchi in questione, come
regola generale, è mensile;
· è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare
una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
· gli Stati membri possono esigere che la presentazione
degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di
recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora
pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di
conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in
materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto,
“obiettive condizioni di incertezza”,
è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova
disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli
elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art.
10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede
di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni
concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a
maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli
obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti
provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010,
elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno
definite dalla normativa in corso di emanazione.
* * *
Le Direzioni Regionali vigileranno
affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare
vengano puntualmente osservati dagli uffici.