Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 maggio 2012

 

Circolare n. 111/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Esonero dall’esame  - D.M. 20.4.2012 su G.U. n.99 del 28.4.2012

 

La domanda di rilascio dell’attestato di capacità professionale senza sostenere l’esame sull’accesso alla professione da parte dei soggetti che dirigono un’impresa di trasporto merci e hanno un’esperienza almeno decennale deve essere effettuata entro il 3 giugno prossimo ai competenti uffici della provincia di residenza.

 

Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto indicato in oggetto.

 

Possono avvalersi della disposizione i soggetti che hanno diretto l’attività di trasporto con mansioni direzionali in una o più imprese italiane o comunitarie avendo rivestito la carica di socio illimitatamente responsabile nel caso di società di persone, titolare nel caso di imprese individuale, titolare o collaboratore nel caso dell’impresa familiare, amministratore unico o consigliere di amministrazione nel caso di altre società ed enti, ovvero di dipendente subordinato cui sono state conferite le relative attribuzioni.

 

L’esperienza deve essere almeno decennale nel periodo precedente al 4 dicembre 2009 e deve essere continuativa. Il decreto stabilisce che sono ammesse eventuali interruzioni anche non consecutive per un massimo del venti per cento del periodo decennale, fermo restando che i soggetti devono dirigere l’attività alla data del 10 febbraio di quest’anno (data di entrata in vigore delle norme che hanno disposto la possibilità di esonero dall’esame).

 

L’attestato sarà concesso per trasporti nazionali e internazionali nel caso il soggetto abbia diretto imprese titolari di licenza comunitaria e autorizzazioni internazionali.

 

Le richieste dovranno essere redatte secondo lo schema elaborato dal Ministero e dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà redatta sempre secondo le indicazioni del Ministero a dimostrazione dell’esperienza maturata.

 

Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte dell’impresa, sarà considerato sussistente a fronte della richiesta dell’attestato entro la predetta data del 3 giugno e a condizione che l’impresa comunichi l’avvenuto rilascio entro i sei mesi successivi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.103/2012, 62/2012 e 57/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.99 del 28.4.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012

Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge

9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012,  n.  35,

in materia di trasporto su strada.

 

                        IL CAPO DIPARTIMENTO

                   per i trasporti, la navigazione

                ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                        Oggetto e definizioni

  1. Con il presente  decreto  si  dettano  le  disposizioni  per  la

applicazione dell'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012,

n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35,  relativo  alla

dispensa dall'esame di idoneita' professionale ai sensi  dell'art.  9

del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 ottobre 2009.

  2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  per  «impresa»  le

imprese aventi qualsiasi forma giuridica, i consorzi e le cooperative

di imprese:

    a) di trasporto di persone  su  strada  con  autoveicoli  atti  a

trasportare piu' di nove persone, conducente compreso;

    b) di trasporto di merci  su  strada  con  autoveicoli  di  massa

complessiva superiore  a  1,5  tonnellate,  ivi  inclusi  consorzi  o

cooperative di imprese di trasporto su strada iscritti  alla  sezione

speciale dell'albo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica

19 aprile 1990, n. 155.

 

                               Art. 2

                 Soggetti aventi titolo e condizioni

  1. La dispensa di cui all'art. 1  puo'  essere  richiesta  da  ogni

persona che ha diretto l'attivita' di trasporto in una o piu' imprese

italiane o stabilite in uno Stato membro  dell'Unione  europea,  alla

sola condizione  che  abbia  rivestito  una  o  piu'  delle  seguenti

qualifiche in un'impresa:

  a)  amministratore  unico,   ovvero   membro   del   consiglio   di

amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone

giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni

altro tipo di ente;

  b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone;

  c) titolare dell'impresa individuale o  familiare  o  collaboratore

dell'impresa familiare;

  d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le

relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

  2. La dispensa di cui al comma 1 spetta a tutti i soggetti  di  cui

sopra,  nonche'  all'eventuale  institore  regolarmente  in  organico

nell'impresa di trasporto, a condizione che essi  abbiano  ricoperto,

nell'impresa o nelle imprese in cui sono stati incardinati e  per  il

periodo previsto dal comma 3, mansioni direzionali.

  3. Nel computo  dei  dieci  anni  precedenti  il  4  dicembre  2009

necessari per dimostrare di aver esercitato in  maniera  continuativa

la direzione esclusivamente dell'attivita' di trasporto di persone  o

di merci, sono incluse eventuali interruzioni, anche non consecutive,

nella direzione stessa, per un massimo del venti per cento  di  detto

periodo decennale. I soggetti interessati devono comunque  dimostrare

di dirigere l'attivita' di trasporto al 10  febbraio  2012,  data  di

entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

  4. L'esperienza di cui al comma 3 da considerare valida ai fini del

rilascio  in  esenzione  degli  esami  dell'attestato  di   idoneita'

professionale per il trasporto di merci  o  di  persone  deve  essere

stata effettuata esclusivamente in imprese di  trasporto  su  strada,

rispettivamente, di merci o di persone. Tale attestato  ha  validita'

in ambito territoriale nazionale ed internazionale a  condizione  che

la predetta esperienza sia stata effettuata in  imprese  titolari  di

licenza comunitaria e di almeno una  relativa  copia  conforme  o  di

autorizzazioni bilaterali o multilaterali valide per ciascun anno del

periodo.

  5. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza

in ambito nazionale ed internazionale ai sensi  del  comma  4,  viene

rilasciato   l'attestato   di   idoneita'   professionale,   conforme

all'allegato  III  del   richiamato   regolamento   (CE)   1071/2009,

opportunamente    compilato    inserendo    nel    campo     relativo

all'identificazione dell'esame (anno ..., sessione ...) la  data  del

rilascio e l'annotazione: «dispensato dall'esame  conformemente  alle

disposizioni dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed  all'art.

11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito

con legge 4 aprile 2012,  n.  35»,  che  in  relazione  all'attivita'

svolta nel periodo decennale di cui al comma  2  attesta  l'idoneita'

professionale del soggetto, necessaria per essere  designato  gestore

dei trasporti di persone o di merci.

  6. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza

nel solo ambito nazionale, viene rilasciato l'attestato di  idoneita'

professionale conforme al modello di cui all'allegato II del  decreto

legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, integrato dall'annotazione: «Il

presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato  dall'esame

in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni

dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'art. 11, comma  6,  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  come  convertito  con  legge  4

aprile 2012, n. 35,  ed  e'  valido  esclusivamente  per  l'esercizio

dell'autotrasporto nel territorio italiano».

  7. La domanda in bollo di rilascio dell'attestato di cui ai commi 5

e 6 va presentata, conformemente al modello di  cui  all'allegato  A,

entro il 3 giugno 2012 ai competenti uffici della provincia  nel  cui

territorio il soggetto richiedente e' residente.

  8. La domanda di cui al  comma  7  va  accompagnata,  ai  fini  del

rilascio  dell'attestato,  da  una   dichiarazione   sostitutiva   di

certificazione e dell'atto di  notorieta'  resa  dall'interessato  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,

n. 445, redatta secondo il modello di  cui  all'allegato  B  e  nella

quale sono indicati il periodo di esercizio, o i periodi di esercizio

se in piu' imprese, anche in ambito comunitario, la  qualifica  o  le

qualifiche rivestite nell'impresa o nelle imprese stesse  durante  il

periodo o i periodi indicati, nonche' i  dati  dell'impresa  o  delle

imprese dirette, ivi compreso, per le imprese di trasporto su  strada

di merci per  conto  di  terzi,  il  numero  di  iscrizione  all'albo

nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6

giugno 1974, n. 298. Le provincie, cui e' presentata domanda ai sensi

del precedente comma 7, verificano  con  l'ausilio,  ove  necessario,

degli uffici della motorizzazione  civile,  la  corrispondenza  delle

circostanze   dichiarate   e,   in   caso   di    esito    favorevole

dell'istruttoria, rilasciano l'attestato.  Nel  caso  di  periodi  di

esperienza presso imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione

europea, occorre per la  verifica  una  dichiarazione  dell'autorita'

competente dello Stato o degli Stati dell'Unione  europea  coinvolti,

da richiedersi a cura della provincia adita medesima.

 

                               Art. 3

                     Norme transitorie e finali

  1. Fatta salva la disciplina che sara' recata con  i  provvedimenti

di cui all'art. 8, comma 8, del decreto del Capo Dipartimento  per  i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  25

novembre 2011, nel  caso  di  rilascio  dell'attestato  di  idoneita'

professionale per i soli trasporti nazionali, il titolare, per  poter

conseguire  l'idoneita'   professionale   anche   per   i   trasporti

internazionali, deve sostenere un esame  integrativo,  sulle  materie

riguardanti quest'ultimo settore.

  2. E' soppresso il  comma  5  dell'art.  8  del  decreto  del  Capo

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici 25 novembre 2011.

  3.   Si   considera   sussistente   il   requisito   dell'idoneita'

professionale  in  capo  alle  imprese  che  esercitano  o  intendono

esercitare la professione di trasportatore su strada a condizione che

il gestore dei trasporti designato da queste imprese, ove  si  voglia

avvalere della dispensa dall'esame, abbia presentato  la  domanda  di

cui al precedente art. 2, commi 7 e 8.

  4. Qualora, entro sei mesi decorrenti  dal  termine  del  3  giugno

2012,  l'impresa  non  comunichi  all'Autorita'  competente  di   cui

all'art.  9  del  decreto  25  novembre  2011   l'avvenuto   rilascio

dell'attestato di idoneita' professionale, il requisito di  idoneita'

professionale non e' piu' soddisfatto e  si  applica  l'art.  13  del

regolamento (CE) 1071/2009.

  5. Con provvedimenti della  Direzione  generale  per  il  trasporto

stradale e per l'intermodalita' possono essere  dettate  disposizioni

di dettaglio, e, se  del  caso,  modificati  o  integrati  i  modelli

allegati al presente decreto.

  6. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 aprile 2012

 

                                         Il capo dipartimento