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Roma, 11 maggio 2012
Circolare n. 111/2012
Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione –
Esonero dall’esame - D.M. 20.4.2012 su
G.U. n.99 del 28.4.2012
La domanda di rilascio
dell’attestato di capacità professionale senza sostenere l’esame sull’accesso
alla professione da parte dei soggetti che dirigono un’impresa di trasporto
merci e hanno un’esperienza almeno decennale deve essere effettuata entro il 3
giugno prossimo ai competenti uffici della provincia di residenza.
Lo ha stabilito il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto indicato in oggetto.
Possono avvalersi della disposizione
i soggetti che hanno diretto l’attività di trasporto con mansioni direzionali
in una o più imprese italiane o comunitarie avendo rivestito la carica di socio
illimitatamente responsabile nel caso di società di persone, titolare nel caso
di imprese individuale, titolare o collaboratore nel caso dell’impresa
familiare, amministratore unico o consigliere di amministrazione nel caso di
altre società ed enti, ovvero di dipendente subordinato cui sono state
conferite le relative attribuzioni.
L’esperienza deve essere almeno
decennale nel periodo precedente al 4 dicembre 2009 e deve essere continuativa.
Il decreto stabilisce che sono ammesse eventuali interruzioni anche non
consecutive per un massimo del venti per cento del periodo decennale, fermo
restando che i soggetti devono dirigere l’attività alla data del 10 febbraio di
quest’anno (data di entrata in vigore delle norme che hanno disposto la
possibilità di esonero dall’esame).
L’attestato sarà concesso per
trasporti nazionali e internazionali nel caso il soggetto abbia diretto imprese
titolari di licenza comunitaria e autorizzazioni internazionali.
Le richieste dovranno essere
redatte secondo lo schema elaborato dal Ministero e dovranno essere
accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà redatta sempre secondo le indicazioni del Ministero a dimostrazione
dell’esperienza maturata.
Ai fini della dimostrazione del
requisito di idoneità professionale da parte dell’impresa, sarà considerato
sussistente a fronte della richiesta dell’attestato entro la predetta data del
3 giugno e a condizione che l’impresa comunichi l’avvenuto rilascio entro i sei
mesi successivi.
Daniela
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Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.103/2012, 62/2012
e 57/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
© |
G.U. n.99 del 28.4.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2012
Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile
2012, n.
35,
in materia di trasporto su strada.
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i
trasporti, la navigazione
ed i
sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Con il presente decreto
si dettano le
disposizioni per la
applicazione dell'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio
2012,
n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo
alla
dispensa dall'esame di idoneita'
professionale ai sensi dell'art. 9
del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio
del 21 ottobre 2009.
2. Ai fini del presente
decreto, si intendono
per «impresa» le
imprese aventi qualsiasi forma giuridica, i consorzi e le
cooperative
di imprese:
a) di trasporto di
persone su strada
con autoveicoli atti a
trasportare piu' di nove persone,
conducente compreso;
b) di trasporto di
merci su
strada con autoveicoli
di massa
complessiva superiore
a 1,5 tonnellate,
ivi inclusi consorzi
o
cooperative di imprese di trasporto su strada iscritti alla
sezione
speciale dell'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1990, n. 155.
Art. 2
Soggetti aventi titolo e
condizioni
1. La dispensa di cui
all'art. 1 puo' essere
richiesta da ogni
persona che ha diretto l'attivita' di
trasporto in una o piu' imprese
italiane o stabilite in uno Stato membro dell'Unione
europea, alla
sola condizione che abbia
rivestito una o piu' delle seguenti
qualifiche in un'impresa:
a) amministratore unico,
ovvero membro del
consiglio di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per
le persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b),
per ogni
altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente
responsabile per le societa' di persone;
c) titolare dell'impresa
individuale o familiare o
collaboratore
dell'impresa familiare;
d) persona, legata da
rapporto di lavoro subordinato, alla quale le
relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
2. La dispensa di cui al
comma 1 spetta a tutti i soggetti
di cui
sopra, nonche'
all'eventuale institore regolarmente
in organico
nell'impresa di trasporto, a condizione che essi abbiano
ricoperto,
nell'impresa o nelle imprese in cui sono stati incardinati
e per
il
periodo previsto dal comma 3, mansioni direzionali.
3. Nel computo dei dieci anni
precedenti il 4
dicembre 2009
necessari per dimostrare di aver esercitato in maniera
continuativa
la direzione esclusivamente dell'attivita'
di trasporto di persone o
di merci, sono incluse eventuali interruzioni, anche non
consecutive,
nella direzione stessa, per un massimo del venti per cento di
detto
periodo decennale. I soggetti interessati devono comunque dimostrare
di dirigere l'attivita' di trasporto
al 10 febbraio 2012,
data di
entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
rilascio in esenzione
degli esami dell'attestato di idoneita'
professionale per il trasporto di merci o
di persone deve essere
stata effettuata esclusivamente in imprese di trasporto
su strada,
rispettivamente, di merci o di persone. Tale attestato ha validita'
in ambito territoriale nazionale ed internazionale a condizione
che
la predetta esperienza sia stata effettuata in imprese
titolari di
licenza comunitaria e di almeno una relativa
copia conforme o di
autorizzazioni bilaterali o multilaterali valide per ciascun
anno del
periodo.
5. Ai soggetti di cui al
comma 1, che abbiano maturato l'esperienza
in ambito nazionale ed internazionale ai sensi del
comma 4, viene
rilasciato
l'attestato di idoneita' professionale, conforme
all'allegato III del
richiamato regolamento (CE)
1071/2009,
opportunamente
compilato inserendo nel
campo relativo
all'identificazione dell'esame (anno ..., sessione ...) la data
del
rilascio e l'annotazione: «dispensato dall'esame conformemente
alle
disposizioni dell'art.
9 del regolamento
(CE) n. 1071/2009
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed all'art.
11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come
convertito
con legge 4 aprile 2012,
n. 35», che
in relazione all'attivita'
svolta nel periodo decennale di cui al comma 2
attesta l'idoneita'
professionale del soggetto, necessaria per essere designato
gestore
dei trasporti di persone o di merci.
6. Ai soggetti di cui al
comma 1, che abbiano maturato l'esperienza
nel solo ambito nazionale, viene rilasciato l'attestato di idoneita'
professionale conforme al modello di cui all'allegato II
del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, integrato
dall'annotazione: «Il
presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame
in relazione alla esperienza maturata conformemente alle
disposizioni
dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'art. 11,
comma 6,
del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come
convertito con legge
4
aprile 2012, n. 35,
ed e' valido
esclusivamente per l'esercizio
dell'autotrasporto nel territorio italiano».
7. La domanda in bollo
di rilascio dell'attestato di cui ai commi 5
e 6 va presentata, conformemente al modello di cui
all'allegato A,
entro il 3 giugno 2012 ai competenti uffici della provincia nel
cui
territorio il soggetto richiedente e' residente.
8. La domanda di cui
al comma
7 va accompagnata,
ai fini del
rilascio
dell'attestato, da una
dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell'atto di
notorieta'
resa dall'interessato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,
n. 445, redatta secondo il modello di cui
all'allegato B e
nella
quale sono indicati il periodo di esercizio, o i periodi di
esercizio
se in piu' imprese, anche in ambito
comunitario, la qualifica o le
qualifiche rivestite nell'impresa o nelle imprese stesse durante
il
periodo o i periodi indicati, nonche'
i dati
dell'impresa o delle
imprese dirette, ivi compreso, per le imprese di trasporto
su strada
di merci per conto di
terzi, il numero
di iscrizione all'albo
nazionale delle persone
fisiche e giuridiche
che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
di cui alla
legge 6
giugno 1974, n. 298. Le provincie, cui e' presentata domanda ai
sensi
del precedente comma 7, verificano con
l'ausilio, ove necessario,
degli uffici della motorizzazione civile,
la corrispondenza delle
circostanze
dichiarate e, in
caso di esito
favorevole
dell'istruttoria, rilasciano l'attestato. Nel
caso di periodi
di
esperienza presso imprese stabilite in altro Stato membro
dell'Unione
europea, occorre per la
verifica una dichiarazione
dell'autorita'
competente dello Stato o degli Stati dell'Unione europea
coinvolti,
da richiedersi a cura della provincia adita medesima.
Art. 3
Norme transitorie e finali
1. Fatta salva la
disciplina che sara' recata con i
provvedimenti
di cui all'art. 8, comma 8, del decreto del Capo
Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici 25
novembre 2011, nel
caso di rilascio
dell'attestato di idoneita'
professionale per i soli trasporti nazionali, il titolare,
per poter
conseguire l'idoneita'
professionale anche per
i trasporti
internazionali, deve sostenere un esame integrativo,
sulle materie
riguardanti quest'ultimo settore.
2. E' soppresso il comma
5 dell'art. 8
del decreto del
Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici 25 novembre 2011.
3. Si
considera sussistente il requisito dell'idoneita'
professionale in capo
alle imprese che
esercitano o intendono
esercitare la professione di trasportatore su strada a
condizione che
il gestore dei trasporti designato da queste imprese, ove si
voglia
avvalere della dispensa dall'esame, abbia presentato la
domanda di
cui al precedente art. 2, commi 7 e 8.
4. Qualora, entro sei
mesi decorrenti dal termine
del 3 giugno
2012, l'impresa non
comunichi all'Autorita' competente
di cui
all'art. 9 del
decreto 25 novembre
2011 l'avvenuto rilascio
dell'attestato di idoneita'
professionale, il requisito di idoneita'
professionale non e' piu' soddisfatto
e si
applica l'art. 13 del
regolamento (CE) 1071/2009.
5. Con provvedimenti
della Direzione generale
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita'
possono essere dettate disposizioni
di dettaglio, e, se
del caso, modificati
o integrati i
modelli
allegati al presente decreto.
6. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 aprile 2012
Il
capo dipartimento