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Roma, 1 luglio 2014

 

Circolare n. 127/2014

 

Oggetto: Tributi – Le disposizioni fiscali per le imprese contenute nel D.L. n.66/2014 convertito nella Legge 23.6.2014, n.89, su G.U. n.143 del 23.6.2014.

 

Si riepilogano di seguito gli aspetti essenziali delle disposizioni di natura fiscale contenute nel cosiddetto Decreto Renzi, recentemente convertito in legge.

 

Bonus dipendenti (art.1) – E’ stato confermato il credito d’imposta a favore dei lavoratori con redditi annui fino a 26 mila euro; la legge di conversione ha previsto la possibilitŕ per i datori di lavoro di recuperare le somme anticipate in busta paga con qualsiasi debito tributario e contributivo tramite il modello di versamento unico F24.

 

Riduzione Irap (art.2) – E’ stata confermata la riduzione dell’Irap a partire dal corrente periodo d’imposta (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare); in particolare l’aliquota base passa dal 3,9 al 3,5 per cento; inoltre le regioni potranno incrementare le aliquote solo entro il limite dello 0,92 per cento; č stato inoltre confermato che la determinazione dell’acconto dell’imposta col metodo previsionale va effettuata con l’aliquota intermedia del 3,75 per cento.

 

Rendite finanziarie (art.3) – Le aliquote delle ritenute e dell’imposta sostitutiva applicabile sui redditi di natura finanziaria aumentano dal 20 al 26 per cento a decorrere dall’1 luglio 2014; alcune rendite espressamente individuate non subiscono l’aggravio, come ad esempio gli interessi su obbligazioni e altri titoli pubblici italiani.

 

Fondi pensione (art.4) – La legge di conversione ha previsto l’aumento dall’11 all’11,5 per cento dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi Pensione per il 2014.

 

Rivalutazione beni d’impresa (art.4) – Con la legge di conversione č stata ripristinata la possibilitŕ di versare in tre rate, senza interessi, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione agevolata dei beni d’impresa, nonché sull’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione; peraltro le tre rate scadono entro quest’anno (rispettivamente 7 luglio, 16 settembre e 16 dicembre); com’č noto il decreto legge aveva previsto il pagamento in un’unica soluzione, mentre la disposizione originaria sulla rivalutazione dei beni d’impresa aveva previsto il pagamento rateale in tre anni (art.1 c.145 L.147/2013).

 

TASI (art.4) – In materia di imposta comunale per servizi indivisibili, č stata confermata la scadenza di pagamento del 16 ottobre 2014 per l’acconto dell’imposta nei confronti dei comuni che pubblichino le delibere con la fissazione dell’aliquota entro la prima decade di settembre; in caso di mancata delibera, il pagamento dell’imposta avviene in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 con l’aliquota dell’1 per mille; č stato inoltre confermato che dal 2015 i comuni debbano rendere disponibili i modelli di pagamento precompilato.

 

Tasse sul passaporto (art.5 bis) – E’ aumentato il contributo amministrativo per il rilascio del passaporto (da 40,29 a 73,50 euro); per contro č stata soppressa la tassa di concessione governativa dovuta annualmente nel caso di viaggio in paesi extraeuropei.

 

Versamenti telematici (art.11) – Dall’1 ottobre 2014 i pagamenti di imposte e contributi con i modelli F24 dovrŕ avvenire obbligatoriamente con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); nel caso di modelli F24 comprendenti compensazioni, ovvero modelli F24 d’importo superiore a 1.000 euro potranno essere utilizzati anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (home banking delle banche e di poste italiane).

 

Rateazione debiti tributari (art.11 bis) – E’ stata introdotta la possibilitŕ per i contribuenti decaduti dalla rateazione dei debiti tributari di usufruire di un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili; possono beneficiare della misura i contribuenti per i quali la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno; la richiesta di nuovo piano rateale deve essere presentata entro il 31 luglio 2014.

 

Fattura elettronica (art.25) – E’ stata confermata la decorrenza dal 31 marzo 2015 dell’obbligo di emettere fatture elettroniche per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni; com’č noto, nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali ed enti di previdenza l’obbligo di fatturazione elettronica č in vigore dal 6 giugno scorso; la legge in esame prevede che le fatture debbano contenere il Codice identificativo di gara (CIG), nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziati da contributi comunitari; i suddetti codici devono essere inseriti a cura della stazione appaltante.

 

Crediti commerciali verso P.A. (art.27) – A decorrere dall’1 luglio viene potenziata la funzionalitŕ della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Cessione dei crediti commerciali verso P.A. (art.38 bis) – E’ stata prevista l’esenzione da imposte, tasse e diritti (con la sola esclusione dell’Iva) per gli atti di cessione di crediti commerciali vantati verso Pubbliche Amministrazioni liquidi, certi ed esigibili alla data del 31.12.2013.

 

Compensazione con somme dovute per accertamento tributario (art.39) – E’ stata introdotta a regime la possibilitŕ di compensare i crediti commerciali vantati verso Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute per alcune tipologie di accertamento tributario.

 

Compensazione con cartelle esattoriali (art.40) – E’ stata prorogata la possibilitŕ di compensazione dei crediti commerciali vantati verso P.A. con somme iscritte a ruolo; in particolare la compensazione potrŕ essere eseguita con le somme dovute per ruoli notificati entro il 30 settembre 2013 (in precedenza entro il 31.12.2012).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.123/2014, 92/2014 e 86/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 143 del 25.6.2014

LEGGE 23 giugno 2014, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, recante  misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il  riordino
della disciplina per la gestione  del  bilancio  e  il  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonche' per  l'adozione  di  un
testo unico in materia di  contabilita'  di  Stato  e  di  tesoreria.
 

                             TITOLO I

               RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

 

                             Capo I

RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

 

                               Art. 1

 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con

la legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015,      nel  quale  saranno

prioritariamente  previsti   interventi   di   natura   fiscale   che

privilegino, con misure appropriate, il  carico  di  famiglia  e,  in

particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o  piu'  figli  a

carico,    e mediante l'utilizzo della dotazione  del  fondo  di  cui

all'articolo 50, comma  6,  al  fine  di  ridurre  nell'immediato  la

pressione fiscale e contributiva sul lavoro e  nella  prospettiva  di

una complessiva revisione del  prelievo  finalizzata  alla  riduzione

strutturale  del  cuneo  fiscale,  finanziata  con  una  riduzione  e

riqualificazione  strutturale  e  selettiva  della  spesa   pubblica,

all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli

articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera

a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia

di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del

comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione

del reddito, di importo pari:

  1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a  24.000

euro;

  2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro

ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente

al rapporto tra l'importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito

complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».

  2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo

di lavoro nell'anno.

  3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo

periodo d'imposta 2014.

  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e

29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi

dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le

retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.    

Il  credito  di  cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto,  in   via

automatica, dai sostituti d'imposta.    

  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti

corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo

stesso.    Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate  dal

sostituto d'imposta mediante l'istituto della  compensazione  di  cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Gli

enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare  le

somme erogate ai sensi del  comma  1  anche  mediante  riduzione  dei

versamenti  delle  ritenute  e,  per   l'eventuale   eccedenza,   dei

contributi previdenziali. In quest'ultimo caso  l'INPS  e  gli  altri

enti  gestori  di  forme  di  previdenza   obbligatorie   interessati

recuperano i  contributi  non  versati  alle  gestioni  previdenziali

rivalendosi sulle ritenute da  versare  mensilmente  all'Erario.  Con

riferimento   alla   riduzione   dei   versamenti   dei    contributi

previdenziali conseguente all'applicazione  di  quanto  previsto  dal

presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote  di  computo

delle prestazioni.    L'importo del credito riconosciuto e'  indicato

nella  certificazione  unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e

assimilati (CUD).

  6. (Soppresso).

  7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito

di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  necessarie

variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,

al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

 

                               Art. 2

                   Disposizioni in materia di IRAP

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso

al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 16, comma 1, le  parole  «l'aliquota  del  3,9  per

cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'aliquota  del  3,50  per

cento»;

  b)  all'articolo  16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1) alla lettera a), le parole «l'aliquota del 4,20 per cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»;

  2) alla lettera b), le parole «l'aliquota del 4,65 per cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»;

  3) alla lettera c), le parole «l'aliquota del 5,90 per cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»;

  c) all'articolo 45, comma 1, le parole «nella misura  dell'1,9  per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella  misura  del  1,70  per

cento».

  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il

criterio previsionale, di cui all'articolo  4  del  decreto  legge  2

marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),

b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a

quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,

delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

  3. All'articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo  15  dicembre

1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto  percentuale»

sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un  massimo  di  0,92  punti

percentuali».

  4. Le aliquote dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora

variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le

variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente

articolo.

 

                                Capo II
     TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE
                        DISPOSIZIONI FISCALI

 

                               Art. 3

      Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria

  1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli  interessi,  premi  e

ogni altro provento di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui  redditi  diversi  di  cui

all'articolo 67, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies),  del

medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella  misura

del 26 per cento.

  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  sugli

interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  sui  redditi

diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo

testo unico, relativi a:

  a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati;

  b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista  di  cui  al

decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma  1,  del  testo

unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei

suddetti Stati;

  c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia   meridionale   di   cui

all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  altresi'  agli

interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

al risultato netto maturato delle forme di  previdenza  complementare

di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

  4. All'articolo 27,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di

un  quarto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «degli   undici

ventiseiesimi».

  5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 5, comma 2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da

enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del

48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

  b) all'articolo 6, comma 1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da

enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del

48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

  c) all'articolo 7, comma 4,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del presente  comma,  i  redditi  derivanti  dalle

obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  obbligazioni

emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono  computati  nella

misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

  6. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  1  si  applica  agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  divenuti

esigibili e ai redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,  comma  1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati

a decorrere dal 1 luglio 2014.

  7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:

  a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati,  percepiti  dalla

data indicata al comma 6;

  b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti

e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da  certificati,

nonche' da obbligazioni, titoli similari e  cambiali  finanziarie  di

cui all'articolo 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

  8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui  all'articolo  2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  maturati  a  decorrere  dal 

luglio 2014.

  9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  8,

per gli interessi e altri proventi soggetti  all'imposta  sostitutiva

di  cui  al  decreto  legislativo    aprile  1996,  n.   239,   gli

intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui

all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno  2014,  per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente

scadenza non inferiore a un anno  dalla  data  del  30  giugno  2014,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

  10.  La  misura  dell'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica,

relativamente ai redditi di cui all'articolo  44,  comma  1,  lettera

g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  agli

interessi e  ad  altri  proventi  delle  obbligazioni  e  dei  titoli

similari di cui al decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.  239,  dal

giorno successivo alla data  di  scadenza  del  contratto  di  pronti

contro termine stipulato anteriormente al 1ş  luglio  2014  e  avente

durata non superiore a 12 mesi.

  11. Per  i  redditi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1,  lettere

g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui  redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30  giugno  2014,

la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte  dei

suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

  12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi

diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo

decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi  di  investimento

collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma  1,

si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014,  in

sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o  azioni.  Sui

proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio  2014  e  riferibili  ad

importi maturati al 30 giugno 2014 si applica  l'aliquota  in  vigore

fino al 30 giugno 2014.

  13. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in  deduzione

dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di  cui  all'articolo

67, comma 1, lettere da  c-bis)  a  c-quinquies),  del  citato  testo

unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno  2014,  con

le seguenti modalita':

  a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono  realizzati  fino

alla data del 31 dicembre 2011;

  b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1ş

gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti  temporali  di

deduzione previsti dagli articoli 68, comma  5,  del  medesimo  testo

unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo

7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati  maturati  a

decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati  di  gestione  maturati  a

decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati  in  deduzione  i  risultati

negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre  2011  e  non

compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al  48,08

per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo  compreso

tra il 1ş gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla  data

del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per  cento  del  loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto

legislativo 21 novembre  1997,  n.  461.  L'imposta  sostitutiva  sul

risultato maturato alla data  del  30  giugno  2014  e'  versata  nel

termine ordinario di cui al comma  11  dell'articolo  7  del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  15.  A  decorrere  dal  1   luglio   2014,   agli   effetti   della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  o

dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del  decreto  legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011 n. 148,  puo'  essere  assunto  il  valore  dei  titoli,  quote,

diritti,  valute  estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo   o

monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data  del  30

giugno 2014, a condizione che il contribuente:

  a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,

delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari,

rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione  ad

organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio   di   cui

all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;

  b) provveda al versamento  dell'imposta  sostitutiva  eventualmente

dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel

comma 16.

  16. Nel caso di cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo  21

novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al  comma  15  si  estende  a

tutti i titoli e strumenti  finanziari  detenuti  alla  data  del  30

giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora

compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta  e'  corrisposta

entro  il  16  novembre  2014.  L'ammontare  del  versamento   e   le

compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze  maturate  entro  il  30

giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi  relativa

al periodo di imposta 2014.  Nel  caso  di  cui  all'articolo  6  del

medesimo decreto legislativo, l'opzione  e'  resa  mediante  apposita

comunicazione all'intermediario entro  il  30  settembre  2014  e  si

estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di

custodia o amministrazione, posseduti alla data del  30  giugno  2014

nonche' alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva e'

versata dagli intermediari entro il  16  novembre  2014,  ricevendone

provvista dal contribuente.

  17. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  derivanti  dall'esercizio

delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del  citato  testo  unico,

realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota  pari  al

76,92 per cento del loro ammontare, ovvero  per  una  quota  pari  al

48,08  per  cento  qualora  si  tratti  di  minusvalenze,  perdite  e

differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011

e non compensate  in  sede  di  applicazione  dell'imposta  dovuta  a

seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

  18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per

i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

 

                               Art. 4

Disposizioni di coordinamento e  modifiche  alla  legge  27  dicembre

                            2013, n. 147

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a  decorrere

dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato  articolo  3,

rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia

e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi  dell'articolo  2,

commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi  disposte  con

successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. E' abrogato il comma 2  dell'articolo  4  del  decreto-legge  28

giugno 1990, n. 167 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 1990, n. 227.

  3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma  4  dell'articolo

13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

  4. All'articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e' inserito  il

seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica  sui

proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o

azioni  comprese  negli  attivi  posti  a  copertura  delle   riserve

matematiche dei rami vita.».

  5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  dopo  il

comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai  commi

1 e  2  non  si  applica  sui  proventi  spettanti  alle  imprese  di

assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti

a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».

  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile  1996,

n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla

  seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  c),  e

quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico,  n.  917  del

1986,  esclusi  gli  organismi   di   investimento   collettivo   del

risparmio;».

     6-bis. In attesa  di  armonizzare,  a  decorrere  dal  2015,  la

disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti

previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella  relativa

alle  forme  pensionistiche  e  complementari  di  cui   al   decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e'  riconosciuto  un

credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute

e imposte sostitutive applicate nella misura del  26  per  cento  sui

redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al  31

dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti  intermediari  o

dichiarate dagli enti medesimi  e  l'ammontare  di  tali  ritenute  e

imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene

conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6  e  seguenti.  Il

credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per  il

2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte

sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto

di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato  a

decorrere dal 1 gennaio  2015  esclusivamente  in  compensazione,  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17,  comma

1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e'  elevata

all'11,50 per cento. Una quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al

presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015,  confluisce

nel Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

   

  7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  primo  periodo,  le  parole:

«ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli  di  cui  alle

lettere a) e b) del comma 7  dell'articolo  2  del  decreto-legge  13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14

settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero  con

la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di

cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse

dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi

dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del

1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.».

  8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  «e  alle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica

22  dicembre  1986,  n.  917»  sono  aggiunte  le  parole:  «e   alle

obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».

  9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,  n.

77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917»

sono  aggiunte  le  parole:  «e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti

territoriali dei suddetti Stati».

  10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917»

sono  aggiunte  le  parole:  «e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti

territoriali dei suddetti Stati».

     11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,

n. 147 e' sostituito dal seguente:

  «145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate

nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre

2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento  di  interessi,  di

cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo

d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del

periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del  dodicesimo  mese

dalla fine del periodo d'imposta.  Gli  importi  da  versare  possono

essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.

241.».    

  12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.

147 e' sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel

bilancio relativo all'esercizio in corso al  31  dicembre  2013,  per

effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,

n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e

dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di  eventuali

addizionali, da versarsi in  unica  soluzione  entro  il  termine  di

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo

d'imposta in corso al  31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare

possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio

1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del  valore  nominale

delle quote alla suddetta  data,  al  netto  del  valore  fiscalmente

riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera  riallineato

al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore

nominale, a partire dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore    della presente disposizione    .  Se  il  valore

iscritto in bilancio e'  minore  del  valore  nominale,  quest'ultimo

valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo

d'imposta.».

     12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, come sostituito dall'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

  «2-bis. Le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le  societa'  a

partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono  al

principio  di  riduzione  dei  costi  del  personale,  attraverso  il

contenimento  degli  oneri  contrattuali  e   delle   assunzioni   di

personale. A tal  fine  l'ente  controllante,  con  proprio  atto  di

indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono,  a

suo carico, divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di  personale,

definisce, per ciascuno dei soggetti di cui  al  precedente  periodo,

specifici  criteri  e  modalita'  di  attuazione  del  principio   di

contenimento dei costi del personale, tenendo conto  del  settore  in

cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e  le

societa' a partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo

adottano tali indirizzi con propri  provvedimenti  e,  nel  caso  del

contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in

sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto

nazionale in vigore al 1 gennaio  2014.  Le  aziende  speciali  e  le

istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed  educativi,

scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e  le

farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo,  fermo

restando l'obbligo di mantenere un livello dei  costi  del  personale

coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per  le  aziende

speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di  cui  al  periodo

precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi

esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della

produzione».

  12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio  1999,  n.

28, dopo  le  parole:  «distribuzione  di  utili»  sono  inserite  le

seguenti: «ai soci cooperatori».

  12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre

2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A

decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima

semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro

richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi

modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del

presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e'

effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base  delle  deliberazioni

di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito

informatico di cui al citato decreto legislativo  n.  360  del  1998,

alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i  comuni  sono  tenuti  ad

effettuare l'invio delle predette  deliberazioni,  esclusivamente  in

via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del

testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo

fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il

predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della  prima  rata

della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014  sulla  base  delle

deliberazioni concernenti le aliquote e le  detrazioni,  nonche'  dei

regolamenti della TASI pubblicati nel  sito  informatico  di  cui  al

citato decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18

settembre 2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare

l'invio  delle  predette   deliberazioni,   esclusivamente   in   via

telematica, entro il 10  settembre  2014,  mediante  inserimento  del

testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo

fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il

predetto  termine  del  10  settembre  2014,  l'imposta   e'   dovuta

applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al  comma  676,

comunque entro il limite massimo di cui al primo  periodo  del  comma

677, e il relativo versamento e'  effettuato  in  un'unica  soluzione

entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio  della  delibera

entro il predetto termine del 10 settembre  2014  ovvero  di  mancata

determinazione della percentuale di cui al  comma  681,  la  TASI  e'

dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per  cento  dell'ammontare

complessivo del tributo, determinato con riferimento alle  condizioni

del titolare del diritto reale.  Nel  caso  di  mancato  invio  delle

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni

appartenenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  alla   regione

siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero  dell'interno,  entro

il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo  a  valere  sul  Fondo   di

solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito

annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per

ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

da adottare entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno

comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli

eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove

le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo

spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.

L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i

comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite

il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati

dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito

capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di

ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo

di solidarieta' comunale nel medesimo anno».    

 

                               Art. 5

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  e

    all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

  1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.

112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15

luglio 2014», le  parole  «1ş  maggio  2014»  sono  sostituite  dalle

seguenti «1 agosto 2014» e le parole  «33  milioni»  sono  sostituite

dalle seguenti: «23 milioni».

     1-bis. All'articolo 10, comma  4,  del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e

delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981,

n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».    

 

                               Art. 5-bis

Modifiche al regime di entrate riscosse per atti  di  competenza  del

                    Ministero degli affari esteri

  1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi  dagli  uffici

diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio

2011, n. 71, alla  Sezione  I,  dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il

seguente:

  «Art. 7-bis. - Diritti  da  riscuotere  per  il  trattamento  della

domanda di riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  di  persona

maggiorenne: euro 300,00».

  2. L'articolo  18  della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario  e'  dovuto

un contributo amministrativo  di  euro  73,50,  oltre  al  costo  del

libretto.

  2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio

del  libretto  e  va  corrisposto  non  oltre  la  consegna  di  esso

all'interessato.

  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di

concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sono  determinati  il

costo del libretto  e  l'aggiornamento,  con  cadenza  biennale,  del

contributo di cui al comma 1.

  4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale,  secondo  le

norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli

affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento».

  3. Sono abrogati:

  a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge  21  novembre  2000,  n.

342;

  b) l'articolo 1 della tariffa annessa  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,

recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.    

 

 

                             Capo III
                  CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

 

                               Art. 6

             Strategie di contrasto all'evasione fiscale

  1.  Nelle  more  dell'attuazione  degli  obiettivi   di   stima   e

monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento  dell'attivita'

conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge  11

marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata  in

vigore del presente decreto, presenta alle Camere un  rapporto  sulla

realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale,  sui

risultati conseguiti nel 2013    , specificati per ciascuna  regione,

   e nell'anno in corso, nonche' su quelli  attesi,  con  riferimento

sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione  che

a quello attribuibile alla maggiore  propensione  all'adempimento  da

parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli  interventi

definiti.    Conseguentemente, relativamente all'anno  2013,  non  si

applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148.    

  2. Anche sulla  base  degli  indirizzi  delle  Camere,  il  Governo

definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al  fine  di

implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale  ed  il

rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e  di  contrasto

all'evasione fiscale allo  scopo  di  conseguire  nell'anno  2015  un

incremento di almeno 2  miliardi  di  euro  di  entrate  dalla  lotta

all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

 

                               Art. 7

     Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e  quarto

periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi'  come

modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,

n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013  con  riferimento  alla

valutazione delle maggiori  entrate  dell'anno  medesimo  rispetto  a

quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente

incassate  nell'anno  2013  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto

all'evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,

comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla

copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

     1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 431, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

  «b) l'ammontare di risorse permanenti  che,  in  sede  di  nota  di

aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza,  si  stima  di

incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel

bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente  incassate

nell'esercizio  precedente  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto

dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di

recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;

  b) al comma 435, dopo le parole: «Per il  2014»  sono  inserite  le

seguenti: «e il 2015».    

 

                                Capo I
     RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

 

                               Art. 8

Trasparenza e razionalizzazione  della  spesa  pubblica  per  beni  e

                               servizi

     1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  documenti  e  gli

allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro  trenta

giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi  al  bilancio  di

previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e

semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al

fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'»;

  b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis.  Le  pubbliche   amministrazioni   pubblicano   e   rendono

accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati

relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci

preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta

l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi

dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita

la Conferenza unificata»;

  c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con  cadenza  annuale,

un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale

di tempestivita' dei pagamenti".  A  decorrere  dall'anno  2015,  con

cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un

indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore

trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al

presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il

ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'

definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da

adottare sentita la Conferenza unificata».    

  2. (Soppresso).

  3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il

comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente:  «6-bis  I  dati  SIOPE  delle

amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca  d'Italia  sono      di

tipo aperto e    liberamente accessibili secondo  modalita'  definite

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel  rispetto

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

     3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al  comma

1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro  trenta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.    

  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,    le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,

comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,    riducono la

spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  in  ogni  settore,  per  un

ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro  per  il  2014  in

ragione di:

  a) 700 milioni di euro da parte  delle  regioni  e  delle  province

autonome di Trento e Bolzano;

  b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da  parte  delle

province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro  da  parte  dei

comuni;

  c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma

11, da parte delle    pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo

11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.    

  Le stesse riduzioni si applicano, in ragione  d'anno,  a  decorrere

dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c)  si  provvede

secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

  5.  Gli  obiettivi  di  riduzione  di  spesa  per  ciascuna   delle

amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono  determinati  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  emanarsi  entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  in

modo da determinare minori riduzioni per gli enti che  acquistano  ai

prezzi  piu'  prossimi  a  quelli  di  riferimento   ove   esistenti;

registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu'  ampio

ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  centrali

di committenza. In caso di mancata adozione del decreto  nel  termine

dei 30 giorni, o di sua inefficacia,  si  applicano  le  disposizioni

dell'articolo  50.  In  pendenza  del  predetto  termine  le  risorse

finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4,  lettera

c), sono rese indisponibili.

  6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa  per  le

regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di  cui

all'articolo 46.

  7. La determinazione degli obiettivi di spesa per  le  province,  i

comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con  le  modalita'  di

cui all'articolo 47.

  8.    Fermo restando quanto previsto  dal  comma  10  del  presente

articolo  e  dai  commi  5  e  12  dell'articolo  47,  le   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del   decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33   , per realizzare l'obiettivo  loro

assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

  a) autorizzate, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto    e nella salvaguardia  di  quanto  previsto  dagli

articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto  legislativo

12 aprile 2006, n. 163   , a ridurre gli  importi  dei  contratti  in

essere    nonche' di quelli relativi a procedure di  affidamento  per

cui sia gia'  intervenuta  l'aggiudicazione,  anche  provvisoria    ,

aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  servizi,  nella

misura del 5 per cento, per tutta la  durata  residua  dei  contratti

medesimi. Le parti hanno facolta' di  rinegoziare  il  contenuto  dei

contratti, in funzione della suddetta riduzione. E'  fatta  salva  la

facolta' del prestatore dei  beni  e  dei  servizi  di  recedere  dal

contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di

volonta' di operare la riduzione senza alcuna  penalita'  da  recesso

verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione

e ha effetto decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  della  relativa

comunicazione da parte di quest'ultima. In caso  di  recesso,      le

pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del

decreto  legislativo  14  marzo  2013,   n.   33     ,   nelle   more

dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono,  al

fine di assicurare comunque  la  disponibilita'  di  beni  e  servizi

necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo  a

convenzioni-quadro  di  Consip  S.p.A.,  a  quelle  di  centrali   di

committenza regionale o  tramite  affidamento  diretto  nel  rispetto

della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

  b) (Soppressa).

  9. (Soppresso).

  10. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

possono adottare  misure  alternative  di  contenimento  della  spesa

corrente al fine di conseguire  risparmi  comunque  non  inferiori  a

quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

     10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi,  del

dissesto idrogeologico e del diffondersi  di  discariche  abusive,  i

cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di  cui  alla

vigente normativa in materia di lavoro e difesa  dell'ambiente  della

regione Sardegna, che costituiscono  a  tutti  gli  effetti  progetti

speciali di prevenzione  danni  in  attuazione  di  competenze  e  di

politiche  regionali,  hanno  carattere  temporaneo  e  pertanto   le

assunzioni di progetto in essi previste, per  il  prossimo  triennio,

non costituiscono presupposto per l'applicazione dei  limiti  di  cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

successive modificazioni. La disposizione di cui  al  presente  comma

non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e

alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle  risorse  assegnate

per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.    

  11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per

la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da  conseguire

una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non  inferiore

a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  che   concorrono   alla

determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per  il

medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, su proposta del Ministro della difesa,  sentito  il

Ministro dello sviluppo economico, e previa  verifica  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni  di  spesa  iscritte

sugli  stati   di   previsione   dei   Ministeri   interessati   sono

rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in  termini

di  indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni  per  gli

importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  secondo  periodo

sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati  al  primo

periodo, iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della

difesa relative ai programmi  di  cui  all'articolo  536  del  codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66.

 

                               Art. 9

Acquisizione di beni e  servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e

                        prezzi di riferimento

  1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui

all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici

di lavori, servizi e forniture, e'  istituito      ,  senza  maggiori

oneri a carico della  finanza  pubblica,      l'elenco  dei  soggetti

aggregatori di cui fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di

committenza  per  ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai   sensi

dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. I soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1  che  svolgono

attivita' di centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  richiedono  all'Autorita'

l'iscrizione all'elenco dei soggetti  aggregatori.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa  con  la    

Conferenza unificata    sono definiti i  requisiti  per  l'iscrizione

tra   cui   il   carattere   di    stabilita'    dell'attivita'    di

centralizzazione, nonche' i valori di  spesa  ritenuti  significativi

per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento  ad  ambiti,

anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e

della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto,  previa  intesa  con  la      Conferenza

unificata    ,  e'  istituito  il   Tavolo   tecnico   dei   soggetti

aggregatori,    coordinato dal Ministero      dell'economia  e  delle

finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e  le  modalita'

operative.

  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,    commi 449, 450

e 455   , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma

574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1,  comma  7,

all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma  13,  lettera

d) del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,      convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,    con decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri,    di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze    ,  da  adottarsi,  d'intesa  con  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano,    sentita l'Autorita'  per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture

  , entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base  di  analisi  del

Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle  risorse  messe  a

disposizione     ai  sensi  del  comma  9    ,  sono  individuate  le

categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle

quali  le  amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ad

esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,  nonche'  le

regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni,  e

gli enti del servizio  sanitario  nazionale      ricorrono  a  Consip

S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo

svolgimento delle relative procedure. Per  le  categorie  di  beni  e

servizi  individuate  dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,

l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara  (CIG)

alle  stazioni  appaltanti  che,  in  violazione  degli   adempimenti

previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro

soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente  comma  sono,

altresi',  individuate  le  relative  modalita'  di  attuazione.   E'

comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura

di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano

inferiori  a  quelli  emersi  dalle  gare  Consip  e   dei   soggetti

aggregatori.    

  4. Il comma 3-bis  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente:

  «3-bis.   I   Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono

all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni

dei comuni di cui all'articolo  32  del  decreto  legislativo      18

agosto 2000   , n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito

accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti

uffici    anche delle province   , ovvero ricorrendo ad  un  soggetto

aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile  2014,  n.

56. In alternativa, gli stessi Comuni     possono  acquisire  beni  e

servizi    attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti

da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di  riferimento.    

L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara  (CIG)

ai comuni non capoluogo di provincia che  procedano  all'acquisizione

di lavori, beni e servizi in violazione  degli  adempimenti  previsti

dal presente comma.    

     4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83  del  codice  di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:

«la sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte  le  seguenti:  «e

l'origine produttiva».    

  5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica

attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e

di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano,  entro  il  31

dicembre 2014, ove non esistente,  un  soggetto  aggregatore  secondo

quanto previsto al comma 1. In ogni caso il  numero  complessivo  dei

soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'

essere superiore a 35.

  6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la

facolta' per le regioni di costituire centrali di  committenza  anche

unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto  all'articolo  1,

comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,      le  regioni

possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle  finanze   

apposite convenzioni per la disciplina dei  relativi  rapporti  sulla

cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di  centrale  di  committenza

per gli enti del territorio regionale, ai sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma  1,

lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n  111,  nelle  more  del

perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale

dei costi standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte

dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  7  del

decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  anche  al  fine  di

potenziare le attivita' delle centrali di  committenza,  la  predetta

Autorita', a partire dal 1ş ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati

nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,    fornisce,  tenendo  anche

conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e  servizi,  alle

amministrazioni       pubbliche   un'elaborazione   dei   prezzi   di

riferimento alle condizioni di  maggiore  efficienza  di  beni  e  di

servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a  carico

della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web

i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per  gli

acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati

dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1ş ottobre di  ogni

anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attivita'

contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo

massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate

all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e'  presente

una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della

legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero

nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in

violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

  8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei  prezzi  di

riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni

appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di  acquisto,  come

risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

     8-bis. Nell'ottica della semplificazione e  dell'efficientamento

dell'attuazione dei programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con  fondi

dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  si

avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza

ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, sulla base  di  convenzione  disciplinante  i  relativi

rapporti  per  lo  svolgimento  di  procedure  di  gara   finalizzate

all'acquisizione,   da   parte   delle   autorita'    di    gestione,

certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni

titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione

europea,  di  beni  e  di  servizi  strumentali  all'esercizio  delle

relative funzioni.    

  9. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di

razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di

beni e di servizi,    di cui al comma 3,    e' istituito, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Fondo

per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi  destinato  al

finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori      di

cui ai commi 1 e 2   , con la dotazione di 10  milioni  di  euro  per

l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   sono

stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al

precedente periodo.

  10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio  dello  Stato

degli avanzi di gestione di cui  all'articolo  1,  comma  358,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni  2012  e  2013,

sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5  milioni  di  euro,

oltre che per il potenziamento delle  strutture  dell'amministrazione

finanziaria, per il finanziamento delle attivita'  svolte  da  Consip

S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti

delle Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma

3-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A  tal  fine,  le

somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono  riassegnate,

con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  anche  ad

apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione

Generale, del personale e dei servizi.

 

                               Art. 10

                    Attivita' di    vigilanza    

  1. I      compiti  di  vigilanza      sulle  attivita'  finalizzate

all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorita'  per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori  servizi  e  forniture,

che li esercita secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita':

  a) puo' avvalersi del supporto  della  Guardia  di  finanza,  della

Ragioneria Generale dello  Stato,  delle  amministrazioni  pubbliche,

degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base

di apposite convenzioni  che  possono  prevedere  meccanismi  per  la

copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di supporto;

  b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i  documenti  di

cui al comma 4, lettere a) e b);

  c) trasmette alle strutture, agli uffici  e  agli  organi  preposti

alle funzioni di controllo delle  amministrazioni  pubbliche  dati  e

circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle  predette

funzioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio

decreto,  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  2014,  le  prestazioni

principali in relazione alle caratteristiche essenziali  dei  beni  e

servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi

dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  cui  e'  stato

possibile ricorrere tra il 1ş gennaio 2013 e la data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.  Entro  10  giorni  dall'emanazione  del

decreto di cui  al  periodo  precedente  il  Ministero  pubblica  sul

proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

  4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di

cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 trasmettono all'    Osservatorio centrale di lavori, servizi e

forniture dell'Autorita':    

  a) i  dati  dei  contratti  non  conclusi  attraverso  centrali  di

committenza di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  rilevanza

comunitaria  aventi  ad  oggetto  una  o   piu'   delle   prestazioni

individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente  articolo,  in

essere alla data del 30 settembre 2014;

  b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo

pari o superiore alla soglia  di  rilevanza  comunitaria  e  relativa

determina a contrarre, in essere alla data  del  30  settembre  2014,

stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56

o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito

di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55  del  medesimo

decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata  presentata  una

sola offerta valida.

  5. Con deliberazione dell'Autorita' sono stabilite le modalita'  di

attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati  oggetto

della trasmissione.

 

                               Art. 11

             Riduzione dei costi di riscossione fiscale

  1.  L'Agenzia  delle  entrate   provvede   alla   revisione   delle

condizioni, incluse quelle di  remunerazione  delle  riscossioni  dei

versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche  e  degli  altri

operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe  di  pagamento,

in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per  l'anno  2014,

al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40  per  cento  di

quella sostenuta nel  2013;  conseguentemente  i  trasferimenti  alla

predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e

di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  2. A decorrere dal 1ş ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  gia'

previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di

cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,

sono eseguiti:

  a)  esclusivamente  mediante   i   servizi   telematici   messi   a

disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto

delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

  b)  esclusivamente  mediante   i   servizi   telematici   messi   a

disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della

riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano

effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo

positivo;

  c)  esclusivamente  mediante   i   servizi   telematici   messi   a

disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della

riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo

finale sia di importo superiore a mille euro.

  3. (Soppresso).

 

                              Art. 11-bis

                   Norme in materia di rateazione

  1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione  previsto

dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo

piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a

condizione che:

  a) la decadenza sia intervenuta entro e  non  oltre  il  22  giugno

2013;

  b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

  2. Il piano di rateazione concesso ai sensi  del  comma  1  non  e'

prorogabile e il debitore decade dallo  stesso  in  caso  di  mancato

pagamento di due rate anche non consecutive.

  3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, e' abrogato.    

 

                               Art. 12

Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni  di  collocamento  dei

                               titoli

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  adegua

l'articolo 6 del proprio decreto    5 dicembre 2003,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre

2003,    al fine di allineare la rilevazione dei tassi  di  interesse

corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria

al momento della loro effettiva maturazione.

  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  delle

prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula  le  provvigioni  per  il

servizio del collocamento in asta  in  considerazione  dell'andamento

del mercato, con particolare riguardo al livello  dei  tassi  e  alla

tutela del risparmio.

 

                              Art. 12-bis

            Canoni delle concessioni demaniali marittime

  1.  I  canoni  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ai  sensi

dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  5  ottobre

1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre

1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire  dall'anno

2014, sono versati entro la data del 15 settembre  di  ciascun  anno.

Gli  enti  gestori  intensificano  i  controlli  volti  a  verificare

l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo  di  versamento

nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.

  2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

le parole: «15 maggio  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15

ottobre 2014».    

 

                               Capo II
                        AMMINISTRAZIONE SOBRIA

 

                               Art. 13

Limite al  trattamento  economico  del  personale  pubblico  e  delle

                        societa' partecipate

  1. A decorrere dal 1 maggio  2014  il  limite  massimo  retributivo

riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli

articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000

annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e  degli

oneri fiscali a carico del dipendente.  A  decorrere  dalla  predetta

data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti  articoli

23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari

vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si

intendono sostituiti dal predetto importo.    Sono in ogni caso fatti

salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014

determinati  per  effetto  di  apposite   disposizioni   legislative,

regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite  fissato  dal

presente articolo.    

  2. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  471,  dopo  le  parole   «autorita'   amministrative

indipendenti» sono inserite le seguenti: «,  con  gli  enti  pubblici

economici»;

  b) al comma 472,  dopo  le  parole  «direzione  e  controllo»  sono

inserite le seguenti: «delle  autorita'  amministrative  indipendenti

e»;

  c) al comma 473, le parole «fatti salvi i  compensi  percepiti  per

prestazioni occasionali» sono sostituite dalle  seguenti  «ovvero  di

societa' partecipate  in  via  diretta  o  indiretta  dalle  predette

amministrazioni»;

  3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al  nuovo

limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma

475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

  4.  Ai  fini  dei  trattamenti  previdenziali,  le  riduzioni   dei

trattamenti   retributivi    conseguenti    all'applicazione    delle

disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle

anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1ş maggio 2014.

  5.  La  Banca  d'Italia,  nella  sua  autonomia   organizzativa   e

finanziaria, adegua il proprio ordinamento  ai  principi  di  cui  al

presente articolo.

     5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato individuate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito  internet

i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun  componente

del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di  organi

di  societa'  ovvero  di  fondi  controllati  o   partecipati   dalle

amministrazioni stesse.    

 

                               Art. 14

Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e

     per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

  1. Ad eccezione delle Universita', degli  istituti  di  formazione,

degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario  nazionale,

fermi restando i limiti derivanti dalle  vigenti  disposizioni  e  in

particolare le disposizioni di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio

2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  31  agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre

2013,  n.  125,  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  a

decorrere  dall'anno  2014,  non  possono  conferire   incarichi   di

consulenza, studio e ricerca quando la  spesa  complessiva  sostenuta

nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il

personale  dell'amministrazione  che  conferisce   l'incarico,   come

risultante  dal  conto  annuale  del  2012,   al   4,2   %   per   le

amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a  5  milioni

di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con  spesa  di  personale

superiore a 5 milioni di euro.

  2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6  a  6-quater

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  i

limiti previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni,  le  amministrazioni

pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica

amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31

dicembre 2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  Universita',  degli

istituti di formazione, degli  enti  di  ricerca  e  degli  enti  del

servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono

stipulare  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa

quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore  rispetto

alla  spesa  del  personale   dell'amministrazione   che   conferisce

l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5  %  per

le amministrazioni con spesa  di  personale  pari  o  inferiore  a  5

milioni di euro, e all'1,1 % per  le  amministrazioni  con  spesa  di

personale superiore a 5 milioni di euro.

  3. Per le amministrazioni  non  tenute  alla  redazione  del  conto

annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni

di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento  ai  valori  risultanti  dal

bilancio consuntivo 2012.

  4. Gli incarichi e i  contratti  in  corso      possono  essere   

rinegoziati entro 30 giorni    dalla data di entrata in vigore  della

legge di conversione del presente decreto   , ai fini  di  assicurare

il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

     4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

«, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in

deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1,  del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

  4-ter. Alle regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e  ai  comuni,  e'

comunque concessa, in coerenza e secondo  le  modalita'  previste  al

comma 10 dell'articolo 8 e ai commi  5  e  12  dell'articolo  47,  la

facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di  contenimento

della spesa corrente, al fine di  conseguire  risparmi  comunque  non

inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1  e  2  del

presente articolo.    

 

                               Art. 15

                        Spesa per autovetture

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.

95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,

e' sostituito dal seguente:

  «2. A decorrere dal 1ş maggio 2014,  le  amministrazioni  pubbliche

inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica

amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31

dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa

la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (Consob),  non

possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della

spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il

noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di

buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno  2014,

esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.

Tale   limite   non   si   applica   alle   autovetture    utilizzate

dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione

frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della

sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per

garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi

istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i

servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS

S.p.a.    e sulla  rete  delle  strade  provinciali  e  comunali    ,

nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche

e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di  locazione

o noleggio in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso  del  contraente

privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento  delle  relative

risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  5,  comma  2,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal  comma  1  del

presente articolo, e  dall'articolo  1,  commi  da  1  a  4-bis,  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del  Presidente  del

Consiglio  dei   ministri   su   proposta   del   Ministro   per   la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero

massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso

esclusivo, nonche' per quelle ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  puo'

disporre ciascuna amministrazione centrale dello  Stato.      Decorsi

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti

adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.

  2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per ciascuno  degli  anni

2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo  6

del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di

comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento

EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure  alternative

di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior

esborso per le finalita' di cui  al  periodo  precedente,  garantendo

comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi,  cosi'  come

stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,

n. 78.    

 

                               Art. 16

     Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura

  1. I Ministeri e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono

tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di  spesa  complessivo

pari a 240  milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Gli  importi  sono

determinati secondo le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  428,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo

2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare

entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente  decreto,  sentiti  i  Ministri  competenti,

previa verifica da parte del Ministro dell'economia e  delle  finanze

degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica,   sono

individuate  le  voci  di  spesa  da  ridurre  per  la  realizzazione

dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.

  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  accantonare

e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi  di  cui

al comma 1.

  4. Al solo fine di realizzare interventi  di  riordino  diretti  ad

assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e

fino  al  15  luglio  2014,  i  regolamenti  di  organizzazione   dei

Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,

possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con

il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  delibera  del

Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal  presente  comma  sono

soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei

conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14

gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio

dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di

Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti

decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il

regolamento di organizzazione vigente. Il termine  di  cui  al  primo

periodo  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono

trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli

schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  5.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma

3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta  di  euro

28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto  dei  residui

per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi  di  cui  alla  medesima

autorizzazione di spesa, sono versate  per  l'importo  di  29.126.428

euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.

  6. Nelle more  di  un'organica  revisione  della  disciplina  degli

uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  l'anno  2014,  con

riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli

stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e  del  bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  concernenti  le

spese per  l'indennita'  di  diretta  collaborazione  spettante  agli

addetti in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione  dei

Ministri, con esclusione della spesa riferita  ai  destinatari  della

riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo  9,  comma  2,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

     6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali  ritenute,  di  cui

all'articolo 43, comma 4, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,

erogate a favore del  personale  amministrato  attraverso  i  servizi

stipendiali del sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia  e  delle

finanze,  sono  fornite  esclusivamente  in  modalita'  centralizzata

attraverso lo stesso sistema «NoiPA». Fermo restando quanto  previsto

dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle

finanze 30 luglio 2013, n.  123,  i  contributi  derivanti  da  dette

prestazioni sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per

essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato  di  previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze e  destinati,  in  misura

pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate  ai

sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale  indicata  nel

medesimo comma, alla gestione dei  servizi  stipendiali  erogati  dal

Ministero.    

  7.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  46-bis  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8  milioni  di

euro per l'anno 2014.

  8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo  4,  comma  53,

della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,  e

dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e

successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per  lo  sviluppo

agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato  a  versare

all'entrata del bilancio dello Stato    la somma di 21,2  milioni  di

euro    entro il 31 luglio 2014.

  9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai  sensi  dell'articolo

16-bis del decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il  Commissario  ad

acta di cui all'articolo 19, comma 5, del  decreto-legge  8  febbraio

1995, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile

1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello

Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

 

                              Art. 16-bis

   Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto del Presidente  della

Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo e' soppresso;

  b) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:

  «Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione dell'Italia). - 1. Gli

uffici all'estero svolgono attivita' per la  promozione  dell'Italia,

mirate a stabilire ed intrattenere relazioni  con  le  autorita',  il

corpo diplomatico e gli ambienti locali, a  sviluppare  iniziative  e

contatti  di  natura  politica,  economico-commerciale  e   culturale

nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione

e a tutelare le collettivita' italiane all'estero.

  2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un  fondo  nello

stato di previsione del Ministero degli affari esteri,  da  ripartire

tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero  degli

affari esteri, da comunicare, anche  con  evidenze  informatiche,  al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale

del bilancio, nonche' alla Corte dei conti.

  3. La dotazione del fondo e' determinata  sulla  base  degli  oneri

connessi alle attivita' di cui  al  comma  1,  quali  il  ricevimento

annuale per la festa della Repubblica,  i  ricevimenti  in  onore  di

autorita' del Paese di accreditamento o  di  personalita'  in  visita

ufficiale, il complesso di manifestazioni o  di  iniziative  volte  a

consolidare i rapporti, anche in base alle  consuetudini  del  luogo,

con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo

diplomatico  accreditato  nella  sede,  nonche'  tenendo  conto   del

trattamento economico per il  personale  di  servizio  necessario  al

funzionamento delle residenze ufficiali.

   

  4. Le spese per l'attuazione del presente  articolo,  se  sostenute

direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua  indicazione,

da personale dipendente, sono rimborsate  ai  predetti,  anche  sulla

base  di  costi  medi  forfettari  determinati  per  ogni  Paese  dal

Ministero  degli  affari  esteri   su   proposta   del   capo   della

rappresentanza diplomatica competente»;

  c) all'articolo 185:

  1) al comma 2, le parole: «un assegno per oneri  di  rappresentanza

dello  stesso  ammontare  di  quello   previsto   per   il   titolare

dell'ufficio, in sostituzione di quello  di  cui  eventualmente  gia'

goda, nonche'» sono soppresse;

  2) al comma 3, le  parole:  «oltre  all'assegno  di  rappresentanza

calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse;

  3)  al  comma  5,  le  parole:  «e  dell'assegno   per   oneri   di

rappresentanza stabiliti per  il  posto  assunto  in  reggenza»  sono

soppresse;

  d) all'articolo 204, primo comma, le parole:  «ed  un  assegno  per

oneri  di  rappresentanza  determinato  secondo  i  criteri  di   cui

all'articolo 171-bis» sono soppresse;

  e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1,  e  l'articolo  188

sono abrogati.

  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo  53-bis  del  decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal

comma 1, lettera b), del presente articolo, e'  fissata  in  euro  15

milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni  a  decorrere  dall'anno

2016. A tale onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  alle  indennita'   di   cui

all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5

gennaio 1967, n. 18.

  3.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  rideterminato

in 2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700

unita' a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui

all'articolo 1, comma 1317, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,

all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre  2007,  n.  246,  e

all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno  2015,  euro

3.851.520 per l'anno 2016 ed euro  6.056.064  a  decorrere  dall'anno

2017, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa

relativa alle indennita' di cui  all'articolo  171  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,   con   conseguenti

soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre

2009,  n.  196,  il  Ministro  degli  affari   esteri   provvede   al

monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in  merito  al

Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito

il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto,  alla

riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del

maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle

dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione  di

spesa di cui  all'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle  finanze

riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito

alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al

secondo periodo.

   

  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.

   

 

                               Art. 17

Concorso degli organi costituzionali e  di  rilevanza  costituzionale

                 alla riduzione della spesa pubblica

  1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti  alle  riduzioni  di

spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal

Senato della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte

Costituzionale,  secondo  le  modalita'   previste   dai   rispettivi

ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni  di

euro, all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le

spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di  Stato

e dei tribunali amministrativi  regionali,  del  Consiglio  superiore

della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.

  2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2  sono  ripartite

tra i vari soggetti in misura proporzionale  al  rispettivo  onere  a

carico della finanza pubblica per l'anno 2013.    

  3. Le somme versate dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del

lavoro, nell'anno 2014, relative  all'avanzo  di  gestione  dell'anno

2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano  acquisite  all'entrata

del bilancio dello Stato.    Per  il  medesimo  anno  2014,  il  CNEL

provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata  del  bilancio

dello Stato ulteriori risorse finanziarie  pari  a  18.249.842  euro,

anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro,  risparmi

sulla gestione corrente.    

 

                               Art. 18

                 Abolizione di agevolazioni postali

  1. A decorrere dal 1ş giugno 2014, le tariffe postali agevolate  di

cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  ed

all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.

149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.

13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale  universale  e'

autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee

a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio  dello  Stato,

allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro  il  31

maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

 

                               Art. 19

Riduzione dei  costi  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle  citta'

                            metropolitane

     01. All'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 13 e' abrogato;

  b) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano

a carico della provincia gli  oneri  connessi  con  le  attivita'  in

materia  di  status  degli  amministratori,  relativi   ai   permessi

retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali  ed  assicurativi

di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;

  c) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano

a carico  della  citta'  metropolitana  gli  oneri  connessi  con  le

attivita' in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai

permessi  retribuiti,  agli  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed

assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;

  d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini

del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli

oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli

amministratori quelli relativi ai  permessi  retribuiti,  agli  oneri

previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli  80

e 86 del testo unico».    

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo  il  comma

150 sono inseriti i seguenti:

  «150-bis. In considerazione  delle  misure  recate  dalla  presente

legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo

alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  2014,  a

60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto

con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le

modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

  150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di

cui  al  comma  92,  a  seguito  del  trasferimento   delle   risorse

finanziarie,   umane,   strumentali    e    organizzative    connesse

all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi

dei commi da 85 a 97, tra le Province,  citta'  metropolitane  e  gli

altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'

di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.».

     1-bis. Al testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto

2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 235, comma 1, le parole: «sono rieleggibili per una

sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «i  suoi  componenti  non

possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello  stesso  ente

locale»;

  b)  all'articolo  235,  comma  3,  lettera  b),  dopo  la   parola:

«volontarie» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con  preavviso

di  almeno  quarantacinque  giorni  e  che  non  sono   soggette   ad

accettazione da parte dell'ente»;

  c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

  «6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio  e  per

vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di  revisione

non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  del  compenso  annuo

attribuito ai componenti stessi,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e

contributivi».    

 

                              Art. 19-bis

Riduzione delle  spese  per  il  Consiglio  generale  degli  italiani

                             all'estero

  1. A decorrere dal  primo  rinnovo  del  Consiglio  generale  degli

italiani all'estero successivo alla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 4:

  1) al comma 1,  le  parole:  «novantaquattro»,  «sessantacinque»  e

«ventinove»   sono   sostituite   rispettivamente   dalle   seguenti:

«sessantatre», «quarantatre» e «venti»;

  2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» e' soppressa;

  3) al comma 5, la parola: «ventinove» e'  soppressa  e  le  parole:

«dieci», «sette»  e  «nove»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle

seguenti: «sette», «quattro» e «sei»;

  b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono  sostituite

dalle seguenti: «una volta»;

  c) all'articolo  8-bis,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:

«continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse;

  d) all'articolo 9:

  1) al comma 1, la parola: «ventinove» e'  soppressa  e  le  parole:

«due membri eletti» e «tre membri»  sono  sostituite  rispettivamente

dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»;

  2) al comma  2,  le  parole:  «sei  nomi»  e  «quattro  nomi»  sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»;

  3) al comma  3,  le  parole:  «due  volte»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «una volta»;

  e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: «ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»;

  f) all'articolo 15:

  1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» e' soppressa;

  2) al comma 3, la parola: «ventinove» e' soppressa;

  g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti

parole: «, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra  i

Paesi in cui sono presenti le  maggiori  collettivita'  italiane,  in

proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31  dicembre

dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti

resti».    

 

                               Art. 20

                        Societa' partecipate

  1. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  e  del

contenimento   della   spesa   pubblica,   le   societa'   a   totale

partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   societa'

direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai  sensi

dell'articolo 2359, 1ş comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di

minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  enti  pubblici

economici, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari

quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,

una riduzione dei costi operativi,  esclusi  gli  ammortamenti  e  le

svalutazioni delle immobilizzazioni nonche'  gli  accantonamenti  per

rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al  4

per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione  di  cui  al  periodo

precedente sono  inclusi  i  risparmi  da  realizzare  ai  sensi  del

presente decreto.

  2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al  comma  1,

si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi  valori

risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

  3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al

comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve  disponibili,

ove presenti, per un importo pari al 90 per  cento  dei  risparmi  di

spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al  medesimo  comma

1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014  e  2015  le

stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un  dividendo

almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto  dell'eventuale

acconto erogato.

  4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato

provvedono per ciascuno  degli  esercizi  considerati  a  versare  ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  gli  importi

percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.

  5.  Per  il  biennio  2014-2015,   i   compensi   variabili   degli

amministratori  delegati   e   dei   dirigenti   per   i   quali   e'

contrattualmente   prevista   una    componente    variabile    della

retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per  cento

ad obiettivi riguardanti l'ulteriore  riduzione  dei  costi  rispetto

agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

  6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi

precedenti dandone  evidenza  nella  propria  relazione  al  bilancio

d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

  7.    Il presente articolo    non si applica alle societa'  per  le

quali alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultano

gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del  capitale

   e alle loro controllate, nonche' a  Consip  S.p.A.  e  agli  altri

soggetti aggregatori di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  9.  Alle

finalita' di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo

quanto stabilito dall'articolo 21.

  7-bis. Ferme restando le modalita' di  determinazione  dell'importo

da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e  4,

in caso di incremento del valore della produzione almeno pari  al  10

per cento rispetto all'anno 2013, le  societa'  di  cui  al  comma  1

possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con  modalita'

alternative,  purche'  tali  da  determinare  un  miglioramento   del

risultato operativo.    

 

                              Art. 20-bis

        Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni

  1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cessione  di

cui al presente comma non si applica  alle  aziende  termali  le  cui

partecipazioni azionarie o le attivita',  i  beni,  il  personale,  i

patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state  trasferite  a  titolo

gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome  di

Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli  stabilimenti

termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3,  della  legge  15

marzo 1997, n. 59».    

 

                               Art. 21

                 Disposizioni concernenti RAI S.p.A.

  1. All'articolo  17  della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:

  «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a  livello

regionale attraverso la presenza  in  ciascuna  regione  e  provincia

autonoma di proprie redazioni e strutture  adeguate  alle  specifiche

produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);»;    

  b) il comma 3 e' soppresso;

     b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di  cui  al  comma  2,

lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e  contabile  in

relazione  all'adempimento  degli  obblighi  di   pubblico   servizio

affidati  alle  stesse  e  fungono  anche  da  centro  di  produzione

decentrato per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli

strumenti linguistici locali.

  3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa'  concessionaria

e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti  e  gli

obblighi  relativi,  in  particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle

trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza

e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del   finanziamento   pubblico

provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca

e ladina e' data rappresentazione in apposito  centro  di  costo  del

bilancio della societa' concessionaria.  Le  spese  per  la  sede  di

Bolzano sono assunte dalla provincia  autonoma  di  Bolzano,  tenendo

conto dei proventi del canone di cui  all'articolo  18.  L'assunzione

degli oneri per l'esercizio delle  funzioni  relative  alla  sede  di

Bolzano avviene mediante le  risorse  individuate  dall'articolo  79,

comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo  non  superiore

ad euro 10.313.000 annui. Gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti

dalla predetta convenzione  rimangono  esclusivamente  a  carico  del

bilancio della provincia autonoma di Bolzano».    

  2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da  parte

di RAI S.p.a., le sedi regionali  o,  per  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad

operare in regime di autonomia finanziaria e contabile  in  relazione

all'attivita' di adempimento  degli  obblighi  di  pubblico  servizio

affidati alle stesse.

     3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione  e  del

riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla

RAI S.p.A., la Societa' puo' procedere  alla  cessione  sul  mercato,

secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, di quote di  Rai

Way, garantendo la continuita' del servizio erogato.    Le  modalita'

di alienazione  sono  individuate  con  decreto  del  Presidente  del

consiglio  dei   ministri   adottato   su   proposta   del   Ministro

dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo

economico.

  4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio  pubblico

radiotelevisivo, di cui all'articolo  27,  comma  8,  primo  periodo,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno  2014,

di euro 150 milioni.

     4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico  di

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  le  parole:  «la

costituzione di una societa' per» sono soppresse.    

 

                              Capo III
                       TRASFERIMENTI E SUSSIDI

 

                               Art. 22

                    Riduzione delle spese fiscali

  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni, le parole: «e si  considerano  produttive

di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito  e'

determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle

operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul

valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,».

   Le disposizioni del presente comma si applicano  a  decorrere  dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e

di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell'acconto

delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

  1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le  disposizioni

tributarie in materia di accisa,  la  produzione  e  la  cessione  di

energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino

a 2.400.000 kWh anno, e  fotovoltaiche,  sino  a  260.000  kWh  anno,

nonche' di carburanti ottenuti  da  produzioni  vegetali  provenienti

prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti

agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli

imprenditori agricoli,  costituiscono  attivita'  connesse  ai  sensi

dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e  si  considerano

produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre  i

limiti suddetti, il reddito delle  persone  fisiche,  delle  societa'

semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  1093,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai  fini  IRPEF

ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi  delle  operazioni

soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore

aggiunto,   relativamente   alla   componente   riconducibile    alla

valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota

incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,  fatta

salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi  ordinari,

previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'  previste  dal

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

novembre  1997,  n.  442.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si

applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in

corso al 31 dicembre 2013 e di esse si  tiene  conto  ai  fini  della

determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive dovute per il  predetto  periodo

d'imposta.    

  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.

44, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e

dell'interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere

dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera

h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 504, sulla base dell'altitudine  riportata  nell'elenco  dei

comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori  diretti

e imprenditori agricoli  professionali  di  cui  all'articolo  1  del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti  nella  previdenza

agricola,    e  gli  altri.  Ai  terreni  a  immutabile  destinazione

agro-silvo-pastorale   a   proprieta'   collettiva   indivisibile   e

inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone

montane o di collina, e'  riconosciuta  l'esenzione  dall'IMU.  Dalle

disposizioni di cui al presente comma deve  derivare      un  maggior

gettito complessivo annuo non inferiore  a  350  milioni  di  euro  a

decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero  del  maggior  gettito,

come risultante  per  ciascun  comune  a  seguito  dell'adozione  del

decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni  delle

Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con

la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge

24  dicembre  2012,  n.  228,  e,  per   i   comuni   delle   regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo

13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.    Con  apposito

decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  per  la

compensazione del minor  gettito  in  favore  dei  comuni  nei  quali

ricadono terreni a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a

proprieta' collettiva indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in

zone montane o di  collina,  ai  quali  e'  riconosciuta  l'esenzione

dall'IMU.

  2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo

periodo, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal

comma 2 del presente articolo, sono  adottati  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.    

 

                              Art. 22-bis

             Risorse destinate alle zone franche urbane

  1. Per gli interventi in favore delle zone franche  urbane  di  cui

all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera  CIPE  n.  14

dell'8  maggio   2009,   ricadenti   nelle   regioni   non   comprese

nell'obiettivo «Convergenza»  e  della  zona  franca  del  comune  di

Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75  milioni  di  euro

per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone  franche

urbane, al netto degli eventuali  costi  necessari  per  l'attuazione

degli  interventi,  sulla  base  dei  medesimi  criteri  di   riparto

utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio  2009.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma  1  costituisce  il  limite

annuale per la fruizione delle agevolazioni da  parte  delle  imprese

beneficiarie.   Le   regioni   interessate   possono   destinare,   a

integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per  il

finanziamento delle agevolazioni di cui al presente  articolo,  anche

rivenienti, per le  zone  franche  dell'obiettivo  «Convergenza»,  da

eventuali riprogrammazioni  degli  interventi  del  Piano  di  azione

coesione.

  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano

le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  161

dell'11  luglio  2013,  e  successive   modificazioni,   recante   le

condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata

delle agevolazioni concesse ai  sensi  dell'articolo  37  del  citato

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui

al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota  nazionale  del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75

milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.    

 

                                Capo IV
                      AZIENDE MUNICIPALIZZATE

 

                               Art. 23

Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni  e  societa'

              controllate dalle amministrazioni locali

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  569,  della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario  di  cui

all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,    

entro il 31 luglio  2014  predispone,  anche  ai  fini  di  una  loro

valorizzazione industriale,  un  programma  di  razionalizzazione   

delle  aziende  speciali,  delle   istituzioni   e   delle   societa'

direttamente  o  indirettamente  controllate  dalle   amministrazioni

locali incluse nell'elenco di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della

legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  individuando   in   particolare

specifiche misure:

  a)  per  la   liquidazione   o   trasformazione   per   fusione   o

incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle

dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo   svolgimento   delle

rispettive attivita';

  b) per l'efficientamento della loro gestione, anche  attraverso  la

comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e

internazionale;

  c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad  altre

societa' anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni  e

attivita' di servizi.

     1-bis. Il programma di cui  al  comma  1  e'  reso  operativo  e

vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una  sua  traduzione

nel patto di stabilita' e crescita interno, nel disegno di  legge  di

stabilita' per il 2015.    

 

                                 Capo V
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

                               Art. 24

Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni  di  immobili  da

                parte delle pubbliche amministrazioni

  1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

e successive modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  le  parole:  «b)

verifica la congruita' del canone degli  immobili  di  proprieta'  di

terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge  23  dicembre

2005, n. 266,  individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite

indagini di mercato» sono inserite le seguenti:  «che  devono  essere

effettuate prioritariamente tra gli immobili di  proprieta'  pubblica

presenti   sull'applicativo   informatico   messo   a    disposizione

dall'Agenzia  del  demanio;  con   la   predetta   consultazione   si

considerano assolti i  relativi  obblighi  di  legge  in  materia  di

pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni».

  2.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e

successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a)  al  comma  222-bis,  dopo  l'ottavo  periodo,  e'  aggiunto  il

seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi,  l'Agenzia

del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per  gli

atti di rispettiva competenza.»;

  b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente:

  «222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo  del  comma

222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono  un  nuovo  piano  di

razionalizzazione nazionale per assicurare,  oltre  al  rispetto  del

parametro metri quadrati per addetto di  cui  al  comma  222-bis,  un

complessivo efficientamento della presenza  territoriale,  attraverso

l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di  parte  di  essi,

anche in condivisione con altre amministrazioni  pubbliche,  compresi

quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio  di  immobili

condotti in locazione passiva  in  modo  da  garantire  per  ciascuna

amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento  ai  valori

registrati nel 2014, non inferiore al 50  per  cento  in  termini  di

spesa per locazioni passive e  non  inferiore  al  30  per  cento  in

termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono  esclusi

dall'applicazione della  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i

presidi territoriali di pubblica sicurezza    e quelli  destinati  al

soccorso  pubblico      e  gli  edifici  penitenziari.  I  piani   di

razionalizzazione nazionali sono trasmessi  all'Agenzia  del  demanio

per la verifica della compatibilita' degli stessi con  gli  obiettivi

fissati dal presente  comma.  Entro  e  non  oltre  60  giorni  dalla

presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al  Ministero

dell'economia e delle finanze  e  all'amministrazione  interessata  i

risultati della verifica. In caso  tale  verifica  risulti  positiva,

l'Agenzia   comunica   gli    stanziamenti    di    bilancio    delle

amministrazioni, relativi alle  locazioni  passive,  da  ridurre  per

effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui,  invece,

il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato,  ovvero

sia presentato, ma non sia in linea con  gli  obiettivi  fissati  dal

presente comma, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sulla

base dei dati  comunicati  dall'Agenzia  del  demanio,  effettua  una

corrispondente riduzione sui capitoli relativi  alle  spese  correnti

per l'acquisto di beni e servizi  dell'amministrazione  inadempiente,

al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente

comma. Con decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nel

limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi  individuati

nei  piani  di  razionalizzazione  positivamente   verificati,   sono

apportate le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il

finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei  predetti

piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.»

     2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15  ottobre  2013,  n.

120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013,  n.

137, e' sostituito dal seguente:

  «Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni

da contratti di locazione). - 1. Anche ai  fini  della  realizzazione

degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli  articoli  2,

comma 5, e 3,  comma  1,  le  amministrazioni  individuate  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli

organi costituzionali nell'ambito della  propria  autonomia,  possono

comunicare, entro il 31 luglio 2014,  il  preavviso  di  recesso  dai

contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e'

perfezionato decorsi  centottanta  giorni  dal  preavviso,  anche  in

deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

  2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013,  n.

147, le parole: «comma 1 dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  15

ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13

dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse.    

  3.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le

medesime Amministrazioni comunicano  inoltre  semestralmente,  al  di

fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le

decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere  a)  e  b),  tutti  i

restanti interventi manutentivi  effettuati  sia  sugli  immobili  di

proprieta'  dello  Stato,  in  uso  governativo,  sia  su  quelli  di

proprieta'  di  terzi  utilizzati   a   qualsiasi   titolo,   nonche'

l'ammontare dei relativi oneri.»;

  b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  piano

generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti  i

Provveditorati  per  le   opere   pubbliche   del   Ministero   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  caso   di   sopravvenute   ed

imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto

ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non  risultino  gia'

affidati ad uno  degli  operatori  con  cui  l'Agenzia  ha  stipulato

accordi quadro ai sensi del comma 5.»;

  c) al comma  5,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«L'Agenzia del demanio,  al  fine  di  progettare  e  realizzare  gli

interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per  gli

interventi manutentivi dalla stessa  gestiti  con  fondi  diversi  da

quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad  ambiti

territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore

individuati  mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed   anche

avvalendosi di societa' a  totale  o  prevalente  capitale  pubblico,

senza nuovi o maggiori oneri».

  4.  All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 4 le parole «1ş gennaio 2015» sono  sostituite  con  le

parole «1 luglio 2014»;

  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto

previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi  da  4  a  6  si

applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  in  quanto

compatibili. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano

possono adottare  misure  alternative  di  contenimento  della  spesa

corrente al fine  di  conseguire  risparmi  non  inferiori  a  quelli

derivanti dall'applicazione della presente disposizione.».

  5. Al fine della riduzione della spesa per il  deposito  legale  di

stampati e documenti:

  a) agli istituti  depositari  previsti  dal  regolamento  attuativo

dell'articolo 5, comma 1, della legge 15  aprile  2004,  n.  106,  e'

consegnata una sola  copia  di  stampati  e  di  documenti  a  questi

assimilabili;

  b) per l'archivio nazionale della produzione  editoriale  non  sono

soggette al  deposito  legale  le  ristampe  inalterate  di  tutti  i

documenti stampati in Italia.

 

                               Capo VI
                           DIGITALIZZAZIONE

 

                               Art. 25

              Anticipazione obbligo fattura elettronica

  1. Nell'ambito del piu' ampio programma di  digitalizzazione  delle

amministrazioni  pubbliche   definito   dall'Agenzia   per   l'Italia

digitale, al fine di accelerare  il  completamento  del  percorso  di

adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei  rapporti

economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui

all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di

emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  elettronica  da

applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,

commi da 209 a 213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»,  e'

anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla  medesima  data,  sentita   la

Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale  decorrono

gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013     per  le

amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1      della

citata legge n. 244 del 2007.

  2.      Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  tracciabilita'   dei

pagamenti  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  le  fatture

elettroniche  emesse  verso  le  stesse   pubbliche   amministrazioni

riportano:

  a) il Codice  identificativo  di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di

esclusione   dell'indicazione   dello   stesso   nelle    transazioni

finanziarie cosi' come previsto dalla  determinazione  dell'Autorita'

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  7

luglio  2011,  n.  4,  e  i  casi  di  esclusione   dall'obbligo   di

tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto  2010,  n.  136,  previsti

dalla tabella 1  allegata  al  presente  decreto;  detta  tabella  e'

aggiornata con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture;

  b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a

opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi

finanziati  da  contributi  comunitari  e  ove  previsto   ai   sensi

dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

  2-bis. I codici di cui al  comma  2  sono  inseriti  a  cura  della

stazione appaltante  nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola

prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale  clausola  riporta,  inoltre,  il  riferimento  esplicito   agli

obblighi  delle  parti  derivanti  dall'applicazione  della  presente

norma.    

  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento

delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai

sensi del comma 2.

 

                               Art. 26

             Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le

seguenti modifiche:

  a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:

  «7. Gli avvisi e i bandi sono altresi'  pubblicati  sulla  Gazzetta

Ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai

contratti pubblici,  sul  "profilo  di  committente"  della  stazione

appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e

sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli

estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a

quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio

inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La

pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive

rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX

A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare

oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

  7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,

degli  avvisi,  dei  bandi  di  gara  e  delle  informazioni  di  cui

all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante

dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni

dall'aggiudicazione.»;

  b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti:

  «5. I bandi relativi a contratti di  importo  pari  o  superiore  a

cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,

sul "profilo di committente" della stazione appaltante,  ed  entro  i

successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro

dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico

presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I

bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila

euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i

lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli

effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla

pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque,

quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il

sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della

documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto

poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni

ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel

presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via

telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle

stazioni appaltanti.

  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,

degli  avvisi,  dei  bandi  di  gara  e  delle  informazioni  di  cui

all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante

dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni

dall'aggiudicazione.».

     1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano

a decorrere dal 1° gennaio 2016.

   

  1-ter. Sono fatti salvi  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione

delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi  fino  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.    

 

                                Capo I
     MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI
                      RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTI

 

                               Art. 27

       Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

  1. Dopo l'articolo 7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'

inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle

pubbliche amministrazioni)

  1.  Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo   di

formazione ed estinzione  dei  debiti,  i  titolari  di  crediti  per

somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni  relative  a

prestazioni  professionali  nei   confronti   delle   amministrazioni

pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge

31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  possono

comunicare, mediante la piattaforma elettronica di  cui  all'articolo

7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di

pagamento emesse  a  partire  dal  1  luglio  2014,  riportando,  ove

previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

  2.    A decorrere dal 1 luglio 2014    ,  utilizzando  la  medesima

piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1,

le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla

ricezione ed alla rilevazione  sui  propri  sistemi  contabili  delle

fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi  a  debiti  per

somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a

prestazioni professionali.    Le medesime amministrazioni  comunicano

altresi', mediante la piattaforma elettronica, le informazioni  sulle

fatture o  richieste  equivalenti  di  pagamento  relative  al  primo

semestre 2014, che saranno trasmesse in modalita' aggregata.    

  3. Nel  caso  di  fatture  elettroniche  trasmesse  alle  pubbliche

amministrazioni attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui  al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo  2008,    

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio  2008,      i

dati  delle  fatture  comprensivi  delle  informazioni  di  invio   e

ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono  acquisiti  dalla  piattaforma

elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle

certificazioni in modalita' automatica.

  4.      A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  2     ,   le

amministrazioni   pubbliche   comunicano,   mediante   la    medesima

piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi

ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per

somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a

prestazioni professionali, per i  quali,  nel  mese  precedente,  sia

stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori  di

cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e

successive modificazioni.

  5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1,  2  e

4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente  all'ordinazione  di

pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma  elettronica

i dati riferiti alla stessa.

  6. I dati acquisiti dalla  piattaforma  elettronica  ai  sensi  del

presente articolo sono conformi ai formati previsti dal  decreto  del

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3  aprile  2013,  n.  55.

Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o

capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara  (CIG),

ove previsto.

  7. Le informazioni di cui al  presente  articolo  sono  accessibili

alle  amministrazioni  pubbliche  e  ai  titolari  dei        crediti

registrati    sulla piattaforma  elettronica,  anche  ai  fini  della

certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per  gli  adempimenti

di cui all'articolo 7,  comma  4-bis,  nonche'  utilizzabili  per  la

tenuta del registro delle  fatture  da  parte  delle  amministrazioni

pubbliche.

  8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai  commi  4  e  5  e'

rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della

performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta

responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli

21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  o  misure

analogamente  applicabili.  Il  competente  organo  di  controllo  di

regolarita'  amministrativa  e   contabile   verifica   la   corretta

attuazione delle predette procedure.

  9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la

spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.».

  2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.

2:

  a) al primo periodo, le parole:  «le  regioni  e  gli  enti  locali

nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale»,  sono  sostituite

dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

  b) il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La  nomina  e'

effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le

certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali,

degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al

decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  dalla   Ragioneria

territoriale  dello  Stato   competente   per   territorio   per   le

certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»;

  c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:  «Ferma  restando

l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il

mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non

motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del

dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui

all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.     La

pubblica  amministrazione  di  cui  al  primo  periodo  che   risulti

inadempiente    non puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  o

ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.».

  d) alla fine del  comma  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «La

certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di

pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere

integrate a cura dell'amministrazione    utilizzando  la  piattaforma

elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato  decreto-legge

n. 35 del 2013     con  l'apposizione  della  data  prevista  per  il

pagamento.».

 

                               Art. 28

Monitoraggio delle  certificazioni  dei  pagamenti  effettuati  dalle

  pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni

  1.  All'articolo  2,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono

apportate le seguenti modifiche:

  a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui

alla lettera b)    del presente comma,      il  quarto  e  il  quinto

periodo del comma 6 sono soppressi;

  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del

Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanarsi,  sentita  la

Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e  la  tempistica

di certificazione e di raccolta, per il tramite  delle  Regioni,  dei

dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni

con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei

debiti elencati nel piano di pagamento  nei  confronti  delle  stesse

pubbliche amministrazioni.».

  2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato  entro  60

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                                Capo II
   STRUMENTI PER FAVORIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI

 

                               Art. 29

Attribuzione di risorse della Sezione per  assicurare  la  liquidita'

per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti

                               locali

  1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013  n.

102, convertito con modificazioni dalla legge  28  ottobre  2013,  n.

124, e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Con  le  procedure

individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi'

attribuite agli enti locali le  disponibilita'  di  cui  al  medesimo

comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

 

                               Art. 30

Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di  riequilibrio  finanziario

                             pluriennale

                             (Soppresso).

 

                               Art. 31

Finanziamento dei  debiti  degli  enti  locali  nei  confronti  delle

                        societa' partecipate

  1. Al fine di favorire il  pagamento  dei  debiti  da  parte  delle

societa'    ed enti partecipati da enti locali   , la dotazione della

«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,

liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare  la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili»  di

cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e'

incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.

  2. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere  concesso  agli  enti

locali per  il  pagamento  dei  propri  debiti  nei  confronti  delle

societa' partecipate. Il pagamento concerne:

  a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del  31  dicembre

2013;

  b) i debiti per i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta

equivalente di pagamento entro il predetto termine;

  c) i debiti fuori bilancio che  presentavano  i  requisiti  per  il

riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti

in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel

piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo

243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con

delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita

la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  60

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

stabiliti, in conformita' alle procedure di cui  all'articolo  1  del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e  le  modalita'

per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma  1.

La concessione dell'anticipazione e' subordinata  alla  presentazione

da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante  la

verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle  societa'

partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello  stesso  ente

locale e, per la parte  di  competenza,  delle  societa'  partecipate

interessate.

  4. Le societa' partecipate  dagli  enti  locali,  destinatarie  dei

pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al  presente

articolo e all'articolo 32,  destinano  prioritariamente  le  risorse

ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed  esigibili  alla

data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i  quali  sia  stata

emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto

termine.  Le  societa'  partecipate  comunicano  agli   enti   locali

interessati gli  avvenuti  pagamenti,  unitamente  alle  informazioni

relative ai debiti ancora in essere, per la  successiva  trasmissione

nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del

citato decreto-legge n. 35 del 2013.

  5. I collegi sindacali delle societa' partecipate dagli enti locali

verificano le comunicazioni di cui  al  comma  4,  dandone  atto  nei

propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

 

                               Art. 32

Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei

                 debiti certi, liquidi ed esigibili

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  la

dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei

debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10  dell'articolo

1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,  per

l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro,  al  fine  di  far  fronte  ai

pagamenti da parte delle Regioni  e  degli  enti  locali  dei  debiti

certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre  2013,

ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa  fattura  o  richiesta

equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei

debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il

riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti

in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel

piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo

243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con

delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita

la  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31  luglio

2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma

1 tra  le  Sezioni  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e,  in  conformita'

alle procedure di cui agli articoli 1, 2  e  3  del  decreto-legge  8

aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

giugno 2013, n. 64,  i  criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la

concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli  enti

locali, ivi inclusi le regioni  e  gli  enti  locali  che  non  hanno

precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a

valere sul predetto Fondo.

  3. Il decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2  determina  anche

l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014  della  Sezione  di  cui

all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  derivante  da

eventuali disponibilita'  relative  ad  anticipazioni  di  liquidita'

attribuite  precedentemente  e  non  ancora  erogate  alla  data   di

emanazione del suddetto  decreto  ministeriale,  ivi  incluse  quelle

conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo  di

cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n.  35  del

2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del

comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni  e  Province

autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita'  di  cui  al

presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento del Tesoro sono subordinate,  oltre  che  alla  verifica

positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di

almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative

registrazioni contabili da parte delle Regioni con  riferimento  alle

anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.

  4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per  il  pagamento

dei debiti del settore sanitario  di  cui  al  presente  articolo  le

regioni sottoposte ai piani di  rientro  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi  di

prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma  88,  della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a  quello

corrispondente al valore dei gettiti  derivanti  dalle  maggiorazioni

fiscali regionali, destinati  nell'anno  2013  al  finanziamento  del

servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per  le  finalita'

del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento

della dotazione del fondo di cui al comma 1.

  5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai

sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata

la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

 

                               Art. 33

Anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei  debiti  dei  comuni

            che hanno deliberato il dissesto finanziario

  1.  Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle   imprese

creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e  di  ridare

impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per  l'anno  2014,  ai

comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1ş

ottobre 2009 e sino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  6

giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito  alla  procedura  semplificata

prevista  dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  attribuita,  previa  apposita

istanza  dell'ente  interessato,  un'anticipazione  fino  all'importo

massimo  di  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  da  destinare

all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il

pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto

articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni

dalla disponibilita' delle risorse.

  2. L'anticipazione di cui al comma  1,  e'  ripartita,  nei  limiti

della massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota  pro  capite

determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla

fine del penultimo anno precedente  alla  dichiarazione  di  dissesto

secondo i dati forniti dall'Istat.

  3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa  con  decreto  non

regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel  limite  di

300 milioni di euro per l'anno 2014  a  valere  sulla  dotazione  per

l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter  del

testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267

integrato con le risorse di cui al comma 1.

  4. L'importo attribuito e' erogato  all'ente  locale  il  quale  e'

tenuto  a  metterlo  a  disposizione  dell'organo  straordinario   di

liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di  liquidazione

provvede   al   pagamento   dei   debiti    ammessi,    nei    limiti

dell'anticipazione erogata,  entro  90  giorni  dalla  disponibilita'

delle risorse.

  5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di

ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un

periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a

quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad

appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio

dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi,

fatta eccezione per le  anticipazioni  a  valere  sul  versamento  in

entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui  restituzione

dovra' avvenire a  partire  dal  2014.  Gli  importi  dei  versamenti

relativi  alla  quota  capitale  sono  riassegnati   al   fondo   per

l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Il  tasso  di  interesse  da

applicare alle suddette anticipazioni sara'  determinato  sulla  base

del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in

corso di emissione con comunicato del Direttore generale  del  tesoro

da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia

e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate  entro  i

termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle  risorse  a

qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate  al

predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  e

riassegnate,  per  la  parte  capitale,   al   medesimo   fondo   per

l'ammortamento dei titoli di Stato.

  6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto

a 100 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del  bilancio

dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per  assicurare

la liquidita' per pagamenti di debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili

degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui  all'articolo  1,

comma 13, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  non  erogate  dalla

Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200  milioni  di

euro mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di  cui

all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge  n.  35  del  2013,  come

incrementato dall'articolo 13, comma 8 del  decreto-legge  31  agosto

2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre

2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del  decreto-legge  8  aprile

2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno

2013, n. 64, e' abrogato.

  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

  9. Per quanto non previsto  nel  presente  articolo  si  rinvia  al

decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33  dell'8  febbraio

2013, adottato in attuazione  dell'articolo  243-ter,  comma  2,  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

                               Art. 34

      Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

  1.  Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  3   del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5  del  Decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014  recante

il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare  la  liquidita'

per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  di  cui

all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.

102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.

124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del

settore stesso con  riferimento  al  pagamento  dei  debiti  sanitari

cumulati fino alla data del 31  dicembre  2012,  le  regioni  possono

accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi  dell'articolo

3,  comma  3,  del  citato  decreto-legge  n.  35  del   2013,   alle

anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei  pagamenti

che comprendano i  pagamenti  dei  citati  debiti,  effettuati  dalle

regioni nel periodo 1ş gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento  dei

richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle regioni

in via residuale rispetto alle categorie di debiti  gia'  individuate

dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35  del  2013.  A  tale

scopo le regioni presentano istanza di accesso  all'anticipazione  di

liquidita',  sottoscritta  congiuntamente  dal   Presidente   e   dal

Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

 

                               Art. 35

Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi  di  pagamento

                         dei debiti sanitari

  1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,

comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  presentano  mancate

erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del

decreto-legge n. 35 del 2013, e che  non  hanno  richiesto  l'accesso

alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,  del

medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5  del  decreto

del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio  2014

recante il «Riparto dell'incremento  del  "Fondo  per  assicurare  la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili"  di

cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.

124», nei termini stabiliti e  per  gli  importi  di  cui  al  citato

articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  n.  35  del  2013

accertati in sede di verifica, sono tenute a  presentare  istanza  di

accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data     di

entrata in vigore della legge di conversione    del presente decreto.

  2. Qualora le Regioni di cui al comma 1  non  provvedano  a  quanto

indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Ministro per gli affari regionali,  ad  adottare,  entro  un  termine

definito, tutti gli atti  necessari  per  trasferire  tempestivamente

agli enti del Servizio sanitario regionale  gli  importi  di  cui  al

citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge  n.  35  del

2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino

a concorrenza degli importi richiamati.

  3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al

comma  2,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica   degli

adempimenti regionali di cui all'articolo  12  dell'Intesa  23  marzo

2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 83  alla  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio  dei

ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

sentito  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,   in   attuazione

dell'articolo 120  della  Costituzione  nomina  il  Presidente  della

regione, o un altro soggetto, commissario  ad  acta.  Il  commissario

adotta tutte le misure necessarie per acquisire le  anticipazioni  di

liquidita' disponibili.

  4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,

comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  presentano  una

valorizzazione con riferimento alle grandezze  di  cui  al  comma  1,

lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del  2013

e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di  liquidita'

di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35  del

2013, e all'articolo 5 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e

delle  finanze   del   10   febbraio   2014   recante   il   «Riparto

dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi

8 e 9 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con

modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124»,  nei  termini

stabiliti e per gli importi di cui al citato  articolo  3,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013  accertati  in  sede  di

verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui

all'articolo 3 del decreto-legge n. 35  del  2013,  entro  60  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   la

documentazione  necessaria  a   dimostrare   la   sussistenza   delle

condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere  dal

2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla  legislazione

vigente. Qualora le regioni non provvedano  alla  trasmissione  della

documentazione  ovvero  il  Tavolo  non  verifichi  positivamente  la

richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di

accesso  alle  predette   anticipazioni   entro   15   giorni   dalla

formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

  5. Qualora le Regioni di cui al comma 4  non  provvedano  a  quanto

indicato al  medesimo  comma  4  sono  diffidate  dal  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare,  entro  un

termine definito, tutti gli atti necessari per  acquisire  le  citate

anticipazioni  di  liquidita'  fino  a  concorrenza   degli   importi

richiamati.  In  caso  di  inadempienza   trovano   applicazione   le

disposizioni di cui al comma 3.

  6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni  pubbliche

rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente,

le Regioni che, con riferimento  agli  enti  del  Servizio  sanitario

regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3

del decreto-legge n. 35 del 2013 in sede di  Tavolo  ivi  richiamato,

sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di  60

giorni dalla data    di entrata in vigore della legge di  conversione

   del presente decreto, tutti gli elementi necessari  alla  verifica

di cui al presente comma nei termini richiesti dal  medesimo  Tavolo.

Qualora  le  regioni   non   provvedano   alla   trasmissione   della

documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi  la  sussistenza

di criticita' nei tempi di  pagamento,  le  regioni  sono  tenute  ad

accedere  alle  anticipazioni  di   liquidita'.   Si   applicano   le

disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini  di  cui

al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine

per la trasmissione delle informazioni ovvero  dalla  formalizzazione

degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

  7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del

Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,

liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale  per

l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro.

  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 5 le parole: «unita' sanitarie locali» sono  sostituite

dalle seguenti: «aziende sanitarie locali  e  ospedaliere»;  e,  alla

fine,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «A  tal  fine  l'organo

amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni

trimestre,  quantifica  preventivamente  le   somme   oggetto   delle

destinazioni previste nel primo periodo.»;

  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata,  a  mezzo

di posta elettronica certificata, all'istituto  cui  e'  affidato  il

servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua  adozione.  Al

fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al  comma  5,

dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'  obbligato  a

rendere immediatamente disponibili le somme  di  spettanza  dell'ente

indicate  nella  deliberazione,  anche  in  caso   di   notifica   di

pignoramento o di  pendenza  di  procedura  esecutiva  nei  confronti

dell'ente, senza  necessita'  di  previa  pronuncia  giurisdizionale.

Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non  puo'  emettere

mandati a  titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo

l'ordine cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenuto  per  il

pagamento  o,  se  non  e'  prescritta  fattura,  dalla  data   della

deliberazione di impegno.».

 

                               Art. 36

                        Debiti dei Ministeri

  1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi  ed

esigibili del Ministero  dell'Interno  nei  confronti  delle  Aziende

Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012,

e' autorizzata la spesa nel limite massimo di  250  milioni  di  euro

nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti  sono  destinate  al

pagamento dei debiti della stessa  specie,  maturati  successivamente

alla predetta data.

  2.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo,  con  una  dotazione  di  300

milioni per l'anno 2014,  destinato  all'estinzione  dei  debiti  dei

ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini  di

indebitamento netto. Entro il  30  giugno  2014,  le  amministrazioni

possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,  l'elenco  dei

debiti di cui al presente comma, al  fine  della  attribuzione  delle

relative risorse. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da emanarsi entro  il  31  luglio  2014,  si  provvede  alla

ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti,  sulla

base di apposita istruttoria sulle partite debitorie  al  fine  della

verifica  della  sussistenza  della   neutralita'   in   termini   di

indebitamento  netto.  In  caso  di   insufficienza   delle   risorse

stanziate, il predetto fondo e' ripartito in  proporzione  ai  debiti

assentibili per ciascuna amministrazione.

 

                               Art. 37

     Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

  1. Al fine di assicurare il  completo  ed  immediato  pagamento  di

tutti i debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed  esigibili  per

somministrazioni,   forniture   ed   appalti   e   per    prestazioni

professionali,  fermi  restando  gli  altri  strumenti  previsti,   i

suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo

1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e

successive  modificazioni,  diverse  dallo  Stato,  maturati  al   31

dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis  e  3-ter  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o  dell'articolo  7

del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla

garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle  operazioni

di cessione ovvero di ridefinizione di cui  al  successivo  comma  3.

Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre

dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di

ridefinizione di cui al successivo comma  3,  i  suddetti  debiti  di

parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle  predette  pubbliche

amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore

del presente decreto,  comunque  maturati  al  31  dicembre  2013,  a

condizione che:

  a)  i  soggetti  creditori  presentino  istanza  di  certificazione

improrogabilmente entro    sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto     ,

utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo  7,  comma

1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013;

  b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite  la  suddetta

piattaforma elettronica, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni

debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni  dalla

data di ricezione dell'istanza. Il  diniego,  anche  parziale,  della

certificazione,  sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve   essere

puntualmente motivato. Ferma  restando  l'attivazione  da  parte  del

creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma  3-bis,

del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il  mancato  rispetto  di

tali  obblighi  comporta  a   carico   del   dirigente   responsabile

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  7,  comma  2,  del

predetto decreto-legge n. 35 del 2013.    Le amministrazioni  di  cui

al primo periodo che risultino inadempienti non possono     procedere

ad assunzioni di personale  o  ricorrere  all'indebitamento  fino  al

permanere dell'inadempimento.

  2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma  1  non

rilevano  ai  fini  dei  vincoli  e  degli  obiettivi  del  patto  di

stabilita' interno.

  3. I  soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il  credito

certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma

1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di

apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti  dalla  suddetta

garanzia dello Stato non possono essere  richiesti  sconti  superiori

alla  misura  massima  determinata  con  il  decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione

del credito, la  pubblica  amministrazione  debitrice  diversa  dallo

Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una

ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti,

per  una  durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia

dell'operazione, delegazione di pagamento, a  norma  della  specifica

disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica

amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di

bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute

a rimborsare anticipatamente  il  debito,  alle  condizioni  pattuite

nell'ambito delle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle

condizioni di pagamento del  debito  di  cui  al  presente  comma  al

ripristino della normale gestione della liquidita'.  L'operazione  di

ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della

garanzia  dello  Stato,  puo'   essere   richiesta   dalla   pubblica

amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario  finanziario

cessionario  del  credito,  ovvero  ad  altra  banca   o   ad   altro

intermediario finanziario qualora il cessionario  non  consenta  alla

suddetta  operazione  di   ridefinizione;   in   tal   caso,   previa

corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto  di

diritto alla predetta banca o  intermediario  finanziario.  La  Cassa

depositi e prestiti  S.p.A.,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,

lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  nonche'

istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono

acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari,  sulla  base

di una convenzione quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i

crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  e

ceduti ai sensi del presente  comma,  anche  al  fine  di  effettuare

operazioni  di  ridefinizione  dei  termini  e  delle  condizioni  di

pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni,  in

relazione  alle  quali   le   pubbliche   amministrazioni   debitrici

rilasciano  delegazione  di  pagamento,  a  norma   della   specifica

disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica

amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di

bilancio. L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'

essere effettuato nei limiti di una dotazione  finanziaria  stabilita

dalla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  medesima.      I  crediti

assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia'  oggetto

di ridefinizione,  possono  essere  acquisiti  dai  soggetti  cui  si

applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,  ovvero

da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  nonche'

alle istituzioni finanziarie dell'Unione  europea  e  internazionali.

Alle operazioni di ridefinizione dei termini e  delle  condizioni  di

pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non  costituiscono

indebitamento,non si applicano i limiti fissati,  per  le  regioni  a

statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16  maggio  1970,  n.

281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e  204  del  decreto

legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e,  per  le  altre  pubbliche

amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.    

  4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito  presso  il

Ministero dell'economia e delle finanze  un  apposito  Fondo  per  la

copertura degli oneri determinati dal rilascio della  garanzia  dello

Stato, cui sono attribuite  risorse  pari  a  euro  150  milioni.  La

garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata  e

irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla  garanzia

dello Stato quale  garanzia  di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'

elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero

dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31

dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere  affidata  a

norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e

delle finanze,    da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto   ,

sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei commi  1

e  3,  ivi  compresa  la  misura  massima  dei  tassi  di   interesse

praticabili sulle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle

condizioni di pagamento del debito derivante  dai  crediti  garantiti

dal Fondo e ceduti ai sensi  del  comma  3,  nonche'  i  criteri,  le

condizioni e le modalita'  di  operativita'  e  di  escussione  della

garanzia del Fondo, nonche' della  garanzia  dello  Stato  di  ultima

istanza.

  5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito  allo  Stato

il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa  comporta,  ove

applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme  escusse

e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento,  delle

somme a qualsiasi  titolo  dovute  all'ente  debitore  a  valere  sul

bilancio dello  Stato.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono

disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di  rivalsa  di

cui al presente comma, anche al fine di garantire il  recupero  delle

somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi  titolo  dovute

all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

  6. Nello stato di previsione del Ministero  dell'Economia  e  delle

Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000  milioni  di

euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul

bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo  Stato.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare

con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e  12-septies

dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.

      7-bis.  Le  cessioni  dei  crediti  certificati   mediante   la

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge  8

aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

giugno 2013, n.  64,  possono  essere  stipulate  mediante  scrittura

privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari

finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e

prestiti S.p.A. o a istituzioni  finanziarie  dell'Unione  europea  e

internazionali. Le  suddette  cessioni  dei  crediti  certificati  si

intendono notificate e sono  efficaci  ed  opponibili  nei  confronti

delle  amministrazioni  cedute  dalla  data  di  comunicazione  della

cessione alla  pubblica  amministrazione  attraverso  la  piattaforma

elettronica, che  costituisce  data  certa,  qualora  queste  non  le

rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.

Non si applicano alle predette cessioni dei crediti  le  disposizioni

di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo  12  aprile

2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70  del  regio  decreto  18

novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente  comma  si

applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti  cessionari  in

favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge

30 aprile 1999, n. 130.

  7-ter. Le verifiche di cui  all'articolo  48-bis  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   sono

effettuate dalle pubbliche  amministrazioni  esclusivamente  all'atto

della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati

nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,

comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per

somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative  a

prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite  la

piattaforma  elettronica  nei  confronti  dei   soggetti   creditori.

All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto  di  cessione,

le  pubbliche  amministrazioni  effettuano  le   predette   verifiche

esclusivamente nei confronti del cessionario.

7-quater.  L'articolo  8  e  il  comma  2-bis  dell'articolo  9   del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.    

 

                               Art. 38

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione  dei

               crediti tramite piattaforma elettronica

                            (Soppresso).

 

                              Art. 38-bis

         Semplificazione fiscale della cessione dei crediti

  1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei

confronti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,

comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per

somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative  a

prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le

operazioni di  ridefinizione  dei  relativi  debiti  richieste  dalla

pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse,  sono  esenti

da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui

al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

  2. All'onere di cui al comma 1, pari  ad  1  milione  di  euro  per

l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate  entro

il 15 maggio 2014 all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,

che, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del

presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi

e  che  sono  acquisite,  nel  limite   di   1   milione   di   euro,

definitivamente al bilancio dello Stato.    

 

                               Art. 39

                        Crediti compensabili

  1. All'articolo  28-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  al  primo  periodo,  sono

soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».

     1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e  28-quinquies,  comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

602, le parole: «nei  confronti  dello  Stato,  degli  enti  pubblici

nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio

sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «nei  confronti

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive

modificazioni».    

 

                               Art. 40

Termine  di  notifica  delle  cartelle  esattoriali  ai  fini   della

              compensabilita' con i crediti certificati

  1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,

le parole «31 dicembre 2012»,  sono  sostituite  dalle  seguenti  «30

settembre 2013».

 

                                Capo III
  STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE
                      PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

                               Art. 41

                 Attestazione dei tempi di pagamento

  1. A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci

consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale

e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti

relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei

termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,

nonche'    l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33    .  In

caso di superamento  dei  predetti  termini,  le  medesime  relazioni

indicano le misure adottate o previste per consentire  la  tempestiva

effettuazione dei pagamenti. L'organo  di  controllo  di  regolarita'

amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui  al  primo

periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni

dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di  cui  al

primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

  2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  esclusi  gli  enti  del

Servizio sanitario nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di

cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori

a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  rispetto  a

quanto disposto dal decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,

nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad

assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia

tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione

coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'

divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti

privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1

della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'  applicata,  sulla  base  dei

criteri individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle

finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali

che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal  decreto

legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   come   rilevato   nella

certificazione del patto di stabilita' interno.

  4. Le regioni, con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario

nazionale,  trasmettono  al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti

regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo  2005,  sancita

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel

supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana n. 105 del  7  maggio  2005,  una  relazione  contenente  le

informazioni di cui al comma 1 e le iniziative  assunte  in  caso  di

superamento  dei  tempi  di  pagamento  previsti  dalla  legislazione

vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte  degli

enti  delle  misure  idonee  e  congrue  eventualmente  necessarie  a

favorire il  raggiungimento  dell'obiettivo  del  rispetto  della    

direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16

febbraio 2011   , sui  tempi  di  pagamenti  costituisce  adempimento

regionale, ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  68,

lettera c),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,      le  cui

disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013

ai sensi dell'   articolo 15, comma 24, del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135.

 

                              Art. 41-bis

   Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese

  1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per  gli

interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e  148,  ed

agevolare il  flusso  dei  pagamenti  in  favore  delle  imprese,  e'

autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse  gia'

disponibili sulle rispettive contabilita' speciali, come  individuate

nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  dicembre

2013.

  2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di  cui

al comma  1  costituiscono  economia  di  spesa  e  sono  versate  al

pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti

salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base

della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del  decreto-legge

30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge.    

 

                               Art. 42

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso  le  pubbliche

                           amministrazioni

  1. Fermo restando quanto previsto  da  specifiche  disposizioni  di

legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel  quale  entro  10

giorni dal ricevimento  sono  annotate  le  fatture  o  le  richieste

equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e

per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro

confronti. E' esclusa la possibilita'  di  ricorrere  a  registri  di

settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte

integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre  gli

oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  puo'

essere sostituito  dalle  apposite  funzionalita'  che  saranno  rese

disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei

crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile

2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno

2013, n. 64. Nel registro  delle  fatture  e  degli  altri  documenti

contabili equivalenti e' annotato:

  a) il codice progressivo di registrazione;

  b) il numero di protocollo di entrata;

  c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

  d) la data di emissione della fattura  o  del  documento  contabile

equivalente;

  e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

  f) l'oggetto della fornitura;

  g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri  oneri  e

spese indicati;

  h) la scadenza della fattura;

  i) nel caso  di  enti  in  contabilita'  finanziaria,  gli  estremi

dell'impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile

equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del

presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe

unita'  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verra'  effettuato  il

pagamento;

  l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;

  m) il Codice  identificativo  di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di

esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto

2010, n. 136;

  n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a

opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi

finanziati  da  contributi  comunitari  e  ove  previsto   ai   sensi

dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

  o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

 

                               Art. 43

        Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali

  1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e'

sostituito dal seguente:

     «Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni   ,  le

province,    le citta' metropolitane,    le unioni  di  comuni  e  le

comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni  sui

principali dati del bilancio di previsione  e  del  rendiconto  della

gestione  ed   a   trasmetterli   al   Ministero   dell'interno.   Le

certificazioni sono firmate  dal  segretario,  dal  responsabile  del

servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione

economico-finanziario.

  2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche' la data  di

scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite  con

decreto  del  Ministero  dell'interno,  previo  parere  dell'Anci   e

dell'Upi, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei  comuni  e

delle province, comporta la sospensione del pagamento  delle  risorse

finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi

comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale.

  4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito

internet della Direzione centrale della finanza locale del  Ministero

dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca

dati unitaria istituita presso il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009  n.

196.

  5. I certificati al rendiconto della  gestione  degli  enti  locali

dell'esercizio  finanziario  2014  e  degli  esercizi  seguenti  sono

trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio

successivo, mentre la  data  di  scadenza  per  la  trasmissione  dei

certificati al bilancio di previsione resta fissata  con  il  decreto

ministeriale di cui al comma 2.».

 

                               Art. 44

 Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui

al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  i  trasferimenti  fra

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  delle  risorse

destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e  delle

risorse spettanti alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province

autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  applicazione   dei   rispettivi

ordinamenti finanziari, sono  erogati  entro  sessanta  giorni  dalla

definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero  entro  sessanta

giorni  dalla   comunicazione   al   beneficiario   della   spettanza

dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni

per la erogazione sono stabilite a regime,  il  termine  di  sessanta

giorni decorre  dalla  definizione  dei  provvedimenti  autorizzativi

necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.

 

                               Art. 45

              Ristrutturazione del debito delle Regioni

  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

effettuare la ristrutturazione dei mutui  aventi  le  caratteristiche

indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle  regioni  ed  aventi

come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in  base

all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24  dicembre  2007,  n.

244, e all'articolo 2, comma 98, della legge  23  dicembre  2009,  n.

191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  per

conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   ai   sensi

dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  2.  Per  il  riacquisto  da  parte   delle   regioni   dei   titoli

obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al

comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'

effettuare emissioni di titoli di Stato.

  3.  I  risparmi   annuali   di   spesa   derivanti   alle   regioni

dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati  al

pagamento delle rate di ammortamento  delle  anticipazioni  contratte

nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli  articoli  2  e  3  del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32,  34  e

35 del presente decreto.

  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti

o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  5. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  le  operazioni  di

indebitamento che, alla data del  31  dicembre  2013,  presentino  le

seguenti caratteristiche:

  a) vita residua pari o superiore a 5  anni  e  importo  del  debito

residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro  per  i  mutui

contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

  b) vita residua pari o superiore a 5 anni  e  valore  nominale  dei

titoli  obbligazionari  regionali  in  circolazione      pari  o    

superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli  in  valuta  rileva  il

cambio fissato negli  swap  di  copertura  insistenti  sulle  singole

emissioni.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito  le

anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2  e  3

del citato decreto-legge n. 35 del 2013.

  7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti  di

cui    ai commi 1 e 2   , trasmettendo entro il  20  giugno  2014  al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  -

Direzione II, con  certificazione  congiunta  del  presidente  e  del

responsabile   finanziario,   l'indicazione   delle   operazioni   di

indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.

  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi  le

caratteristiche di cui al comma 5, lettera b),  avvengono  attraverso

le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi, per  il

tramite  di  uno  o  piu'  intermediari  individuati  dal   Ministero

dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato,

che ricevono apposito mandato delle singole regioni.

  9.  Le  modalita'  del  riacquisto  e  le   commissioni   per   gli

intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per  la

definizione dei cui termini ogni regione si avvale  obbligatoriamente

della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze

  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanarsi entro il 18  luglio  2014,  si  provvede  all'individuazione

delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui  nei  confronti  del

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  debito  residuo  e'

rimborsato in trenta rate annuali di importo costante.  Il  tasso  di

interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento  di  mercato

dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina

a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle

finanze, come rilevato  sulla  piattaforma  di  negoziazione  MTS  il

giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e  individuati  come

idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei  derivati  di

cui comma 15, e'  finanziato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o  i  mutui  oggetto  di

rinegoziazione  rappresentino  il  sottostante   di   operazioni   in

strumenti derivati, la regione  provvede  alla  contestuale  chiusura

anticipata degli  stessi.  L'eventuale  valore  di  mercato  positivo

incassato  dalla  chiusura  anticipata  dei  derivati  e'   vincolato

all'utilizzo da parte della regione  per  il  riacquisto  del  debito

sottostante il derivato  stesso.  Qualora  il  derivato  presenti  un

valore  di  mercato  negativo  per  la  regione,  esso  deve   essere

ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che  la  somma

del valore di riacquisto dei titoli  e  del  valore  di  mercato  del

derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli  stessi.  In

caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale  valore  di

mercato negativo del  derivato  e  del  capitale  residuo  del  mutuo

oggetto di rinegoziazione, non  deve  essere  superiore  al  capitale

residuo risultante alla fine dell'anno solare  precedente  quello  in

cui avviene la rinegoziazione.

  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e  del  valore

degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del

debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal  Regolamento

UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione.

  15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle regioni che,

per quanto attiene allo scopo della  presente  norma,  la  effettuano

sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  -

Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

  16. Le regioni assumono in autonomia  le  decisioni  in  ordine  al

riacquisto dei titoli e  alla  chiusura  anticipata  delle  eventuali

operazioni in strumenti derivati  ad  essi  riferite,  tenendo  conto

anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap  di  ammortamento,  nei

fondi  di  ammortamento  o,  comunque,  delle  quote  capitale   gia'

accantonate  per  l'ammortamento  di  titoli  con  unico  rimborso  a

scadenza.

  17. La rinegoziazione dei mutui  e  il  riacquisto  dei  titoli  in

circolazione come sopra definiti, inclusa  l'attivita'  di  provvista

sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze  di

cui al comma 2, non deve determinare un aumento del  debito  pubblico

delle pubbliche amministrazioni  come  definito  dal  Regolamento  UE

479/2009.

 

                              Art. 45-bis

          Anticipazione di liquidita' in favore di EUR Spa

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332

e 333 sono sostituiti dai seguenti:

  «332.  La  societa'  EUR   Spa   puo'   presentare   al   Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il  15

luglio  2014,  con  certificazione   congiunta   del   presidente   e

dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad  anticipazione

di liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata

al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al  31

dicembre 2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma

e' concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014  della  "Sezione

per assicurare la liquidita' alle regioni e  alle  province  autonome

per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  diversi  da

quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma  10,  del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si  provvede  a

seguito:

  a) della presentazione da parte della societa' EUR Spa di un  piano

di  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',  maggiorata   degli

interessi, in cui sono individuate anche idonee e  congrue  garanzie,

verificato  da  un  esperto  indipendente  designato  dal   Ministero

dell'economia e delle finanze con onere a carico della societa';

  b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra  il  Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa'

EUR Spa, nel quale sono definite le  modalita'  di  erogazione  e  di

rimborso delle somme, comprensive di interessi,  in  un  periodo  non

superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non

adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le

modalita' di recupero delle medesime somme  da  parte  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  sia  l'applicazione  di  interessi

moratori. Il tasso di interesse a carico della societa'  e'  pari  al

rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a  cinque  anni

in corso di emissione».

  2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,

le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono  soppresse.

 

                            Titolo IV
             Norme finanziarie ed entrata in vigore

 

                               Art. 46

Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della

                           spesa pubblica

  1. Le Regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome,  in

conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di

coordinamento  della  finanza  pubblica,  introdotti   dal   presente

decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto

previsto nei commi 2 e 3.

  2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.

228:

  a)  la  tabella  indicata  alla  lettera  d)  e'  sostituita  dalla

seguente:

 

Tabella omissis

 

                                                                   »;

  b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per l'anno  2014

la proposta di Accordo di cui  al  periodo  precedente  e'  trasmessa

entro il 30 giugno 2014.».

  3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.

147 e' sostituito dal seguente:

  «526. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della  legge  5

maggio 2009, n. 42, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla

finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per

l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015

al 2017. Fino all'emanazione delle norme  di  attuazione  di  cui  al

predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo  di  cui  al

primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote

di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  secondo  gli   importi

indicati,  per  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  provincia

autonoma, nella tabella seguente:

Tabella omissis

 

                                                                   »;

  4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3  possono  essere

modificati,  ad  invarianza  di  concorso  complessivo  alla  finanza

pubblica,  mediante  accordo  tra  le  regioni  e  province  autonome

interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'  recepito  con

successivo decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il

predetto accordo puo' tener conto dei tempi  medi  di  pagamento  dei

debiti e del ricorso agli  acquisti  centralizzati  di  ciascun  ente

interessato.

  5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.

147 e' abrogato.

  6. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in

conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di

coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente  decreto

e  a  valere  sui  risparmi  derivanti  dalle  disposizioni  ad  esse

direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117,  comma  secondo,

della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza  pubblica

pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni  di  euro

per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di  spesa  e  per

importi  proposti  in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e

province autonome medesime, tenendo  anche  conto  del  rispetto  dei

tempi di  pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'

dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire  con  Intesa

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  31

maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed  entro  il  31  ottobre

2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza  di  tale

Intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  da  adottarsi,  previa  deliberazione  del

Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti

termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti  di  spesa  ed

attribuiti alle singoli regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e

sono eventualmente rideterminati i  livelli  di  finanziamento  degli

ambiti individuati e le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da

parte dello Stato.

  7.  Il  complesso  delle  spese  finali  espresse  in  termini   di

competenza eurocompatibile di ciascuna regione a  statuto  ordinario,

di cui al comma 449-bis    dell'articolo 1    della legge 24 dicembre

2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal  2014  al  2017,

tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.

 

                               Art. 47

Concorso delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni alla

                   riduzione della spesa pubblica

  1. Le province e le citta' metropolitane,  a  valere  sui  risparmi

connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche'  in

considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,

nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente  del  Consiglio

di cui al comma 92 dell'articolo 1  della  medesima  legge  7  aprile

2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza  pubblica  pari  a

444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di  euro

per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016

e 2017

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e  citta'

metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo  di

entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro

dell'interno da emanare entro il termine del 30  giugno,  per  l'anno

2014, e del 28 febbraio per  gli  anni  successivi,  sulla  base  dei

seguenti criteri:

  a) per quanto  attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,

relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione

e' operata nella misura complessiva di 340 milioni  di  euro  per  il

2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al

2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo

triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata

al presente decreto;

  b) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  15,

relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di

euro, per l'anno 2014, e di un milione di  euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al

numero di autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana

comunicato annualmente al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento

della Funzione Pubblica;

  c) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  14,

relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,

studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'

operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero

dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

  3. Gli importi e i  criteri  di  cui  al  comma  2  possono  essere

modificati  per  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana,   a

invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali entro il    30 giugno   , per l'anno 2014  ed  entro

il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla  base  dell'istruttoria

condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro

dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure  connesse

all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto  dei  tempi

medi  di  pagamento  dei  debiti  e   del   ricorso   agli   acquisti

centralizzati di ciascun ente.  Decorso  tale  termine  la  riduzione

opera in base agli importi di cui al comma 2.

  4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e

3, entro il mese di  luglio,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal

Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  Entrate,  attraverso   la

struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto

legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  provvede  al  recupero  delle

predette  somme  nei  confronti  delle  province   e   delle   citta'

metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle

assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla

circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui

all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,

riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo

gettito alle province medesime.

  5. Le province e  le  citta'  metropolitane  possono  rimodulare  o

adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente,  al

fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti

dall'applicazione del comma 2.

  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  al

comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a  seguito

del trasferimento delle risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e

organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere

trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello  stesso  articolo  1,

tra  le  Province,  le  citta'  metropolitane  e   gli   altri   Enti

territoriali  interessati,  stabilisce  altresi'  le   modalita'   di

recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

  7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e  contabile

verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate,  dandone

atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della  legge

23 dicembre 2005, n. 266.

  8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al

comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a  375,6

milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per  ciascuno

degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine,  il  fondo  di  solidarieta'

comunale, come determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  380-ter

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni  di

euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2015 al 2017.

  9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti  riduzioni

di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del

Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno,  per

l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei

seguenti criteri:

  a) per quanto  attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,

relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione

e' operata nella misura complessiva di 360 milioni  di  euro  per  il

2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al

2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo

triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata

al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno

registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni

commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al

periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti

la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente

ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al

periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto

ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip

S.p.A.    o dagli altri soggetti aggregatori di cui  all'articolo  9,

commi 1  e  2    ,  in  misura  inferiore  al  valore  mediano,  come

risultante dalle certificazioni  di  cui  alla  presente  lettera  la

riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai

restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'

proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo

incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti

trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate

dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28

febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione

sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario

e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo

medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la

somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto

disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero

dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre,

indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai

codici SIOPE indicati nell'allegata  tabella  B  sostenuti  nell'anno

precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante

ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip

S.p.A.    o dagli altri soggetti aggregatori di cui  all'articolo  9,

commi 1 e 2   . In caso di mancata trasmissione della  certificazione

nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

  b) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  15,

relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di

euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al

numero  di  autovetture  possedute  da  ciascun   comune   comunicato

annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione

Pubblica;

  c) per quanto  attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  14

relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,

studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21  milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'

operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero

dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

  10. Gli importi e i criteri  di  cui  al  comma  9  possono  essere

modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva,

dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il      30

giugno   , per l'anno 2014 ed entro  il  31  gennaio,  per  gli  anni

successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti

con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  9;  con

riferimento  alle  misure  connesse  all'articolo  8,   le   predette

modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei  debiti

e del ricorso agli acquisti centralizzati di  ciascun  ente.  Decorso

tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

  11. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal

Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero

delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto

del riversamento agli stessi comuni dell'imposta  municipale  propria

di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

Le somme recuperate sono versate ad  apposito  capitolo  dell'entrata

del bilancio dello Stato ai fini della successiva  riassegnazione  al

pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero

dell'interno.

  12. I Comuni possono rimodulare o adottare  misure  alternative  di

contenimento della spesa corrente, al  fine  di  conseguire  risparmi

comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma

9.

  13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile

verifica che le misure di cui ai  precedenti  commi  siano  adottate,

dandone atto nella relazione di cui  al  comma  166  dell'articolo  1

della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

                               Art. 48

                         Edilizia scolastica

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il

comma 14-bis e' inserito il seguente:

  «14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo  finanziario  espresso

in termini di competenza mista, individuato ai  sensi  del  comma  3,

rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'

interno, non sono considerate  le  spese  sostenute  dai  comuni  per

interventi di edilizia  scolastica.  L'esclusione  opera  nel  limite

massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I

comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa

sono individuati,    sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie

locali   , con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  da

emanare entro il 15 giugno 2014.».

  2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18,  comma

8-ter, del decreto-legge. 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su  proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa  con  il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna,

nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo  sviluppo

e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo

di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo  delle  risorse

assegnate  nell'ambito  della  programmazione  2007-2013  del   Fondo

medesimo e di quelle assegnate a valere sugli  stanziamenti  relativi

al programma delle infrastrutture  strategiche  per  l'attuazione  di

piani stralcio del programma di  messa  in  sicurezza  degli  edifici

scolastici. In esito alla predetta verifica il  CIPE  riprogramma  le

risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere  sulla

dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e  coesione  in  relazione  ai

fabbisogni effettivi e sulla base  di  un  programma  articolato  per

territorio regionale e per tipologia di  interventi.  Con  la  stessa

delibera sono individuate le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse

assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai  sensi  del

decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione  di  misure  di

revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al  citato  articolo

18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

 

                               Art. 49

                Riaccertamento straordinario residui

  1. Nelle more  del  completamento  della  riforma  della  legge  di

contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,

n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio

decreto, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  entro  il  31

luglio 2014 adotta un programma straordinario di  riaccertamento  dei

residui  passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza   delle

partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio  dello  Stato  in

corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti  alla  data

del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo  275,  secondo  comma,  del

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini  della  verifica  della

permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma  2,  della

legge n. 196 del 2009.

  2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato  per  ciascun

Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei  residui  da

eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza

pubblica, si provvede:

  a) per i residui passivi iscritti in  bilancio,  alla  eliminazione

degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione,

separatamente per la parte corrente  e  per  il  conto  capitale,  di

appositi  fondi  da  iscrivere  negli  stati  di   previsione   delle

Amministrazioni interessate, da ripartire con  decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  finanziamento  di   nuovi

programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e  per  il  ripiano  dei

debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata  su

base  pluriennale,  in  misura  non  superiore  al   50   per   cento

dell'ammontare dei residui eliminati  di  rispettiva  pertinenza.  La

restante parte  e'  destinata  a  finanziare  un  apposito  Fondo  da

iscrivere sullo stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze da ripartire a favore  di  interventi  individuati  con

apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

  b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative

partite dalle scritture contabili del conto del  Patrimonio  Generale

dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i

residui  non  piu'  esigibili,  che  formano  oggetto   di   apposita

comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   da

effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di

bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le  somme  corrispondenti  alla

cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto  alla

successiva lettera  d),  sono  iscritte  su  base  pluriennale  nella

medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).

  c) per i residui passivi perenti,  connessi  alla  sistemazione  di

partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di

comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione  dei  rapporti

di debito con la tesoreria statale;

  d)  per  i   residui   passivi   relativi   a   trasferimenti   e/o

compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province  autonome  e

agli altri  enti  territoriali  le  operazioni  di  cui  al  presente

articolo  vengono  operate  con  il  concorso   degli   stessi   enti

interessati. Con la legge di bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le

somme corrispondenti alla cancellazione  dei  suddetti  importi  sono

iscritte su base  pluriennale  su  appositi  fondi  da  destinare  ai

medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

 

                               Art. 50

                      Disposizioni finanziarie

  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli  da  8  a  10,  le

disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del  bilancio

dello Stato per beni e servizi, ad  esclusione  delle  spese  per  il

funzionamento delle istituzioni  scolastiche,  sono  ridotte  di  200

milioni di euro annui per l'anno 2014 e di  300  milioni  di  euro  a

decorrere dal  2015,  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  C  al

presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo  al  tasso

di adesione agli strumenti di acquisto  messi  a  disposizione  dalle

centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad  accantonare  e

rendere indisponibili le somme  di  cui  al  periodo  precedente.  Le

amministrazioni  possono  proporre  variazioni  compensative,   anche

relative a  missioni  diverse,  nell'ambito  degli  stanziamenti  per

l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data  di  entrata

in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel

rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza  pubblica.   Resta

precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per

compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal  presente  comma

sono comprensive  degli  effetti  di  contenimento  della  spesa  dei

Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni  specifiche

volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15,  e  26

del presente decreto.

  2.  Al  fine  di  consentire  alle  Amministrazioni   centrali   di

razionalizzare  la  gestione  delle   risorse   in   relazione   alle

disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di

debiti fuori bilancio, nelle more  del  completamento  della  riforma

della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla  legge  31

dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  in

via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro  dell'economia

e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi

di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,

da comunicare alle Camere, variazioni  compensative,  in  termini  di

competenza e cassa, in ciascuno  stato  di  previsione  della  spesa,

nell'ambito degli stanziamenti  dei  capitoli  rispettivamente  della

categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21  -  investimenti

fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da  parte  delle

Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare  le

spese predeterminate per legge.

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto

2012, n. 135, al fine di assicurare  la  riduzione  della  spesa  per

acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al  comma  4,

lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto,  nelle  more  della

determinazione  degli  obiettivi  da  effettuarsi  con  le  modalita'

previste dal medesimo  articolo  8,  comma  5,  i  trasferimenti  dal

bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in

forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,  compresi  fra  le

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge

30 dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  regioni,  delle

province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti  locali,  degli

enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti,  a

decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento

della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel  caso

in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione

non  fosse  possibile,  per  gli  enti  interessati  si  applica   la

disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e  gli  organismi

anche  costituiti  in   forma   societaria,   dotati   di   autonomia

finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello  Stato

adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa

per consumi intermedi in modo da assicurare  risparmi  corrispondenti

alla misura indicata nel periodo precedente; le  somme  derivanti  da

tale  riduzione  sono  versate  annualmente  ad   apposito   capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun

anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati

dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli

enti locali.

  4. Gli enti e organismi  di  cui  al  comma  3  possono  effettuare

variazioni compensative fra  le  spese  soggette  ai  limiti  di  cui

all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo  1,

comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  assicurando  il

conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa

previsti dalle citate  disposizioni  e  il  versamento  dei  relativi

risparmi al bilancio dello Stato. Il comma  10  dell'articolo  6  del

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione  delle

misure  di  cui  al  presente  articolo  o  di  ulteriori  interventi

individuati dagli enti stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia

organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti  dal  comma  3,

gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione

delle altre risorse destinate a interventi di  natura  corrente,  con

l'esclusione delle spese di personale.

  5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

le parole «pari al 12 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«pari al 15 per cento».

  6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti  dall'articolo

1, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e' istituito un apposito fondo  denominato  «Fondo  destinato

alla concessione  di  benefici  economici  a  favore  dei  lavoratori

dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di

saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di  euro

in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di  4.680  milioni

di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno  2017  e

di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  7. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'

necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo  III  del

presente  decreto,  nonche'  in  considerazione   del   livello   del

fabbisogno del settore statale definito dal Documento di  economia  e

finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata

l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a  40.000  milioni

di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla  rideterminazione

in aumento del  limite  massimo  di  emissione  di  titoli  di  Stato

stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

titolo III del presente  decreto  e  nelle  more  dell'emissione  dei

titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad

anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione

di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'

effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata

l'anticipazione.

  9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre

2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:

  «Allegato 1

  (Articolo 1, comma 1).

 

Tabella omissis

 

     9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter,  lettera

a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinate

ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni  di

comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di  solidarieta'

comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento  dei

bilanci degli enti locali.

  9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad

apportare, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le  variazioni

compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione  delle

norme sul federalismo fiscale.    

  10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma  11,  5,  9,

comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48,  comma

1, e    dal comma 6 del presente articolo    ,  ad  esclusione  degli

oneri cui si provvede ai sensi del comma  9  del  presente  articolo,

pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni  di

euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per  l'anno  2016,  a

6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno

2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per  l'anno  2014,  a

6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro  per

l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai

fini della compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  ed

indebitamento netto, si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori

entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.

     10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi  strutturali  di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro.    

   

  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il

monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul· valore  aggiunto

derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente  decreto.

Qualora dal monitoraggio emerga un  andamento  che  non  consenta  il

raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a  650  milioni

di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

con  proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  30  settembre   2014,

stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio

2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il

conseguimento del predetto obiettivo.

  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio

per l'attuazione del presente decreto.

     12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di riparto  del  fondo  di

cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, sono definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti

del monitoraggio sull'utilizzo del  fondo  medesimo  da  parte  delle

regioni, nonche'  del  residuo  delle  spese  riferite  al  ciclo  di

programmazione 2007-2013.    

 

                              Art. 50-bis

                      Clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative

norme di attuazione.    

 

                               Art. 51

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentata alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabelle omissis

 

FINE TESTO