|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 1 luglio 2014
Circolare n. 127/2014
Oggetto: Tributi – Le disposizioni
fiscali per le imprese contenute nel D.L. n.66/2014 convertito nella Legge 23.6.2014,
n.89, su G.U. n.143 del 23.6.2014.
Si riepilogano di
seguito gli aspetti essenziali delle disposizioni di natura fiscale contenute
nel cosiddetto Decreto Renzi, recentemente convertito in legge.
Bonus dipendenti (art.1) – E’ stato
confermato il credito d’imposta a favore dei lavoratori con redditi annui fino
a 26 mila euro; la legge di conversione ha previsto la possibilitŕ per i datori
di lavoro di recuperare le somme anticipate in busta paga con qualsiasi debito
tributario e contributivo tramite il modello di versamento unico F24.
Riduzione Irap (art.2) – E’ stata
confermata la riduzione dell’Irap a partire dal corrente periodo d’imposta (per
le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare); in particolare
l’aliquota base passa dal 3,9 al 3,5 per cento; inoltre le regioni potranno incrementare
le aliquote solo entro il limite dello 0,92 per cento; č stato inoltre
confermato che la determinazione dell’acconto dell’imposta col metodo
previsionale va effettuata con l’aliquota intermedia del 3,75 per cento.
Rendite finanziarie (art.3) – Le
aliquote delle ritenute e dell’imposta sostitutiva applicabile sui redditi di
natura finanziaria aumentano dal 20 al 26 per cento a decorrere dall’1 luglio
2014; alcune rendite espressamente individuate non subiscono l’aggravio, come
ad esempio gli interessi su obbligazioni e altri titoli pubblici italiani.
Fondi pensione (art.4) – La legge
di conversione ha previsto l’aumento dall’11 all’11,5 per cento dell’imposta
sostitutiva applicabile ai Fondi Pensione per il 2014.
Rivalutazione beni d’impresa (art.4) – Con la
legge di conversione č stata ripristinata la possibilitŕ di versare in tre
rate, senza interessi, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione agevolata dei
beni d’impresa, nonché sull’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione; peraltro
le tre rate scadono entro quest’anno (rispettivamente 7 luglio, 16 settembre e
16 dicembre); com’č noto il decreto legge aveva previsto il pagamento in
un’unica soluzione, mentre la disposizione originaria sulla rivalutazione dei
beni d’impresa aveva previsto il pagamento rateale in tre anni (art.1 c.145
L.147/2013).
TASI (art.4) – In materia di imposta comunale
per servizi indivisibili, č stata confermata la scadenza di pagamento del 16
ottobre 2014 per l’acconto dell’imposta nei confronti dei comuni che
pubblichino le delibere con la fissazione dell’aliquota entro la prima decade
di settembre; in caso di mancata delibera, il pagamento dell’imposta avviene in
un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 con l’aliquota dell’1 per mille; č
stato inoltre confermato che dal 2015 i comuni debbano rendere disponibili i
modelli di pagamento precompilato.
Tasse sul passaporto (art.5 bis) – E’
aumentato il contributo amministrativo per il rilascio del passaporto (da 40,29
a 73,50 euro); per contro č stata soppressa la tassa di concessione governativa
dovuta annualmente nel caso di viaggio in paesi extraeuropei.
Versamenti telematici (art.11) – Dall’1
ottobre 2014 i pagamenti di imposte e contributi con i modelli F24 dovrŕ
avvenire obbligatoriamente con i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); nel caso di modelli F24
comprendenti compensazioni, ovvero modelli F24 d’importo superiore a 1.000 euro
potranno essere utilizzati anche i servizi telematici messi a disposizione
dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate
(home banking delle banche e di poste italiane).
Rateazione debiti tributari (art.11 bis) – E’
stata introdotta la possibilitŕ per i contribuenti decaduti dalla rateazione
dei debiti tributari di usufruire di un nuovo piano di rateazione fino ad un
massimo di 72 rate mensili; possono beneficiare della misura i contribuenti per
i quali la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno; la richiesta di nuovo
piano rateale deve essere presentata entro il 31 luglio 2014.
Fattura elettronica (art.25) – E’
stata confermata la decorrenza dal 31 marzo 2015 dell’obbligo di emettere
fatture elettroniche per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche
Amministrazioni; com’č noto, nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali ed
enti di previdenza l’obbligo di fatturazione elettronica č in vigore dal 6
giugno scorso; la legge in esame prevede che le fatture debbano contenere il
Codice identificativo di gara (CIG), nonché il Codice Unico di Progetto (CUP)
per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie,
interventi finanziati da contributi comunitari; i suddetti codici devono essere
inseriti a cura della stazione appaltante.
Crediti commerciali verso P.A. (art.27) – A
decorrere dall’1 luglio viene potenziata la funzionalitŕ della Piattaforma
elettronica per la certificazione dei crediti delle Pubbliche Amministrazioni.
Cessione dei crediti commerciali verso P.A. (art.38 bis) – E’
stata prevista l’esenzione da imposte, tasse e diritti (con la sola esclusione
dell’Iva) per gli atti di cessione di crediti commerciali vantati verso Pubbliche
Amministrazioni liquidi, certi ed esigibili alla data del 31.12.2013.
Compensazione con somme dovute per
accertamento tributario (art.39) – E’ stata introdotta a regime la possibilitŕ
di compensare i crediti commerciali vantati verso Pubbliche Amministrazioni con
le somme dovute per alcune tipologie di accertamento tributario.
Compensazione con cartelle esattoriali (art.40) – E’
stata prorogata la possibilitŕ di compensazione dei crediti commerciali vantati
verso P.A. con somme iscritte a ruolo; in particolare la compensazione potrŕ
essere eseguita con le somme dovute per ruoli notificati entro il 30 settembre
2013 (in precedenza entro il 31.12.2012).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.123/2014, 92/2014 e 86/2014
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n. 143 del 25.6.2014
LEGGE 23 giugno 2014, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un
testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.
TITOLO I
RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI
Capo I
RILANCIO DELL'ECONOMIA
ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Art. 1
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati
1. In attesa
dell'intervento normativo strutturale da
attuare con
la legge di stabilita'
per l'anno 2015, nel
quale saranno
prioritariamente previsti
interventi di natura
fiscale che
privilegino,
con misure appropriate, il carico di famiglia e, in
particolare,
le famiglie monoreddito con almeno due o
piu' figli a
carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del
fondo di cui
all'articolo 50, comma
6, al fine
di ridurre nell'immediato la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella
prospettiva di
una complessiva revisione del
prelievo finalizzata alla
riduzione
strutturale del cuneo
fiscale, finanziata con
una riduzione e
riqualificazione
strutturale e selettiva
della spesa pubblica,
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora
l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
sensi del
comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla
formazione
del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il
reddito complessivo non e' superiore a
24.000
euro;
2) a 640 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo
di 26.000 euro,
diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».
2. Il credito di cui al
comma precedente e' rapportato al periodo
di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di
cui al comma 1 si
applicano per il
solo
periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
600, riconoscono il
credito eventualmente spettante
ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
come modificato dal
presente decreto, ripartendolo fra
le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in
vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.
Il credito
di cui al
primo periodo e'
riconosciuto, in via
automatica,
dai sostituti d'imposta.
5. Il credito di cui all'articolo
13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli
emolumenti
corrisposti in ciascun
periodo di paga
rapportandolo al periodo
stesso. Le somme erogate ai sensi del
comma 1 sono recuperate dal
sostituto
d'imposta mediante l'istituto della
compensazione di cui
all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Gli
enti
pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le
somme
erogate ai sensi del comma 1
anche mediante riduzione
dei
versamenti delle
ritenute e, per
l'eventuale eccedenza, dei
contributi
previdenziali. In quest'ultimo caso
l'INPS e gli
altri
enti gestori
di forme di
previdenza obbligatorie interessati
recuperano
i contributi non
versati alle gestioni
previdenziali
rivalendosi
sulle ritenute da versare mensilmente
all'Erario. Con
riferimento alla
riduzione dei versamenti
dei contributi
previdenziali
conseguente all'applicazione di quanto
previsto dal
presente
comma, restano in ogni caso ferme
le aliquote di
computo
delle
prestazioni. L'importo del credito
riconosciuto e' indicato
nella certificazione unica
dei redditi di
lavoro dipendente e
assimilati (CUD).
6. (Soppresso).
7. In relazione alla
effettiva modalita' di fruizione
del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e
la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2
Disposizioni in materia di
IRAP
1. A decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello
in corso
al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16,
comma 1, le parole «l'aliquota
del 3,9 per
cento» sono sostituite
dalle seguenti: «l'aliquota
del 3,50 per
cento»;
b) all'articolo
16, comma 1-bis,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le
parole «l'aliquota del 4,20 per cento»
sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»;
2) alla lettera b), le
parole «l'aliquota del 4,65 per cento»
sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»;
3) alla lettera c), le
parole «l'aliquota del 5,90 per cento»
sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»;
c) all'articolo 45,
comma 1, le parole «nella misura
dell'1,9 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 1,70 per
cento».
2. Ai fini della
determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo
il
criterio previsionale, di cui all'articolo 4
del decreto legge
2
marzo 1989, n. 69,
convertito con modificazioni, dalla
legge 27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle
lettere a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo
a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto,
rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre
1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto percentuale»
sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo
di 0,92 punti
percentuali».
4. Le aliquote
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, qualora
variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5,
comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate
applicando le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del
presente
articolo.
Capo II
TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI
NATURA FINANZIARIA E ALTRE
DISPOSIZIONI
FISCALI
Art. 3
Disposizioni in materia di redditi di
natura finanziaria
1. Le ritenute e le
imposte sostitutive sugli
interessi, premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44
del testo unico
delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi
diversi di cui
all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis)
a c-quinquies), del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite
nella misura
del 26 per cento.
2. La disposizione
di cui al
comma 1 non
si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del
testo unico delle imposte
sui redditi, di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui
redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo
testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,
del testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei
suddetti Stati;
c) titoli
di risparmio per
l'economia meridionale di
cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.
3. La disposizione di
cui al comma 1 non si applica
altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli
utili
di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma
3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e
al risultato netto maturato delle forme di previdenza
complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. All'articolo 27, comma
3, ultimo periodo,
del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole: «di
un quarto» sono
sostituite dalle seguenti:
«degli undici
ventiseiesimi».
5. Al decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma
2, l'ultimo periodo
e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed
equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni
emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
b) all'articolo 6, comma
1, l'ultimo periodo
e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed
equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni
emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
c) all'articolo 7, comma
4, l'ultimo periodo
e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente
comma, i redditi
derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati
nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».
6. La misura
dell'aliquota di cui al
comma 1 si
applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo
44
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto
del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
divenuti
esigibili e ai redditi diversi
di cui all'articolo
67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico
realizzati
a decorrere dal 1 luglio 2014.
7. La misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai
proventi ad essi assimilati,
percepiti dalla
data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli
altri proventi derivanti da conti correnti
e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati,
nonche' da obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie di
cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta
data.
8. Per le obbligazioni e
i titoli similari di cui
all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
la misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai
premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico
delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati
a decorrere dal 1ş
luglio 2014.
9. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta
sostitutiva
di cui al
decreto legislativo 1°
aprile 1996, n.
239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico
di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014,
per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con
cedola avente
scadenza non inferiore a un anno
dalla data del
30 giugno 2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della
cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli
similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene
conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La
misura dell'aliquota di
cui al comma
1 si applica,
relativamente ai redditi di cui all'articolo 44,
comma 1, lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e agli
interessi e ad altri
proventi delle obbligazioni
e dei titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, dal
giorno successivo alla data di
scadenza del contratto
di pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1ş luglio
2014 e avente
durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i
redditi di cui
all'articolo 44, comma
1, lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno
2014,
la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla
parte dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle
imposte sui redditi
di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i
redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento
collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al
comma 1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio
2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.
Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014
e riferibili ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota
in vigore
fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze,
perdite e differenziali
negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater),
del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui
all'articolo
67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies),
del citato testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014,
con
le seguenti modalita':
a) per una quota pari al
48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al
76,92 per cento, se sono realizzati dal 1ş
gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali
di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,
del medesimo testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
14. Per le gestioni
individuali di portafoglio di cui
all'articolo
7 del decreto
legislativo 21 novembre
1997, n. 461, la
misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati
a
decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati di
gestione maturati a
decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati in
deduzione i risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011
e non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari
al 48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso
tra il 1ş gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati
alla data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento
del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei
risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10,
del decreto
legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
L'imposta sostitutiva sul
risultato maturato alla data
del 30 giugno
2014 e' versata
nel
termine ordinario di cui al comma 11
dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A
decorrere dal 1
luglio 2014, agli
effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui
all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore
di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14,
commi 6
e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre
1997, n. 461 o
dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto
legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre
2011 n. 148, puo' essere
assunto il valore
dei titoli, quote,
diritti, valute estere,
metalli preziosi allo
stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la
determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti
finanziari,
rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento
collettivo del risparmio
di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo
unico;
b) provveda al
versamento dell'imposta sostitutiva
eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri
stabiliti nel
comma 16.
16. Nel caso di cui all'articolo
5 del decreto
legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma
15 si estende
a
tutti i titoli e strumenti
finanziari detenuti alla
data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non
ancora
compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta e'
corrisposta
entro il 16
novembre 2014. L'ammontare
del versamento e le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate
entro il 30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa
al periodo di imposta 2014.
Nel caso di
cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo, l'opzione e'
resa mediante apposita
comunicazione all'intermediario entro il
30 settembre 2014 e si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel
rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30
giugno 2014
nonche' alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta
sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16
novembre 2014, ricevendone
provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze,
perdite e differenziali
negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dall'esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione
dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di
cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato
testo unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari
al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per
una quota pari
al
48,08 per cento
qualora si tratti
di minusvalenze, perdite
e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre
2011
e non compensate in sede
di applicazione dell'imposta
dovuta a
seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di
cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4
Disposizioni di coordinamento
e modifiche alla
legge 27 dicembre
2013, n. 147
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 3 hanno effetto a
decorrere
dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro
dell'economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo
2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto
2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,
n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi disposte
con
successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' abrogato il comma
2 dell'articolo 4
del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167 convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4
agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-quinquies
del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e'
inserito il
seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si
applica sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a
quote o
azioni comprese negli
attivi posti a
copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.».
5. All'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo
il
comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui
ai commi
1 e 2 non
si applica sui
proventi spettanti alle
imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi
posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
6. All'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 1 aprile
1996,
n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) enti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera
c), e
quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n.
917 del
1986, esclusi gli
organismi di investimento collettivo
del
risparmio;».
6-bis. In attesa di
armonizzare, a decorrere
dal 2015, la
disciplina
di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti
previdenziali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa
alle forme
pensionistiche e complementari
di cui al
decreto
legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e'
riconosciuto un
credito
d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute
e
imposte sostitutive applicate nella misura del
26 per cento
sui
redditi
di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al 31
dicembre
2014, dichiarate e certificate dai soggetti
intermediari o
dichiarate
dagli enti medesimi e l'ammontare
di tali ritenute
e
imposte
sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene
conto
dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6
e seguenti. Il
credito
d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il
2014,
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui
redditi e del valore
della produzione ai
fini dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22
dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato a
decorrere
dal 1 gennaio 2015 esclusivamente in
compensazione, ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al
credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo
34
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista
dall'articolo 17, comma
1,
del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252,
e' elevata
all'11,50
per cento. Una quota delle maggiori
entrate di cui al
presente
comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce
nel
Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui
all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All'articolo 26,
comma 3-bis, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, primo
periodo, le parole:
«ovvero con la minore aliquota prevista per i
titoli di cui
alle
lettere a) e b) del comma 7
dell'articolo 2 del
decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14
settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti:
«ovvero con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri
titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle
obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917
del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati.».
8. All'articolo
26-quinquies, comma 3, del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «e
alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917» sono
aggiunte le parole:
«e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
9. All'articolo 10-ter,
comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,
n.
77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»
sono aggiunte le
parole: «e alle
obbligazioni emesse da
enti
territoriali dei suddetti Stati».
10. All'articolo 2,
comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.
148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»
sono aggiunte le
parole: «e alle
obbligazioni emesse da
enti
territoriali dei suddetti Stati».
11.
Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013,
n.
147 e' sostituito dal seguente:
«145. Le imposte sostitutive di cui ai commi
142 e 143 sono versate
nel
periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31
dicembre
2013
in tre rate di pari importo, senza pagamento
di interessi, di
cui
la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo
d'imposta,
la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del
periodo
d'imposta e la terza entro il giorno 16 del
dodicesimo mese
dalla
fine del periodo d'imposta. Gli importi
da versare possono
essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
12. Il comma 148
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n.
147 e' sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori
iscritti nel
bilancio relativo all'esercizio in corso al 31
dicembre 2013, per
effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre
2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
2014,
n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e
dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e
di eventuali
addizionali, da versarsi in
unica soluzione entro
il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo
d'imposta in corso al
31 dicembre 2013.
Gli importi da
versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del valore
nominale
delle quote alla suddetta
data, al netto
del valore fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del
valore
nominale, a partire dal periodo
d'imposta in corso
alla data di
entrata in vigore della
presente disposizione . Se
il valore
iscritto in bilancio e'
minore del valore
nominale, quest'ultimo
valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso
periodo
d'imposta.».
12-bis. All'articolo 18 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008,
n.
133,
come sostituito dall'articolo 1, comma 557,
della legge 27
dicembre
2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le
aziende speciali, le
istituzioni e le
societa' a
partecipazione
pubblica locale totale o di controllo si attengono al
principio di
riduzione dei costi
del personale, attraverso
il
contenimento degli
oneri contrattuali e
delle assunzioni di
personale.
A tal fine l'ente
controllante, con proprio
atto di
indirizzo,
tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a
suo
carico, divieti o limitazioni
alle assunzioni di
personale,
definisce,
per ciascuno dei soggetti di cui al precedente
periodo,
specifici criteri
e modalita' di
attuazione del principio
di
contenimento
dei costi del personale, tenendo conto
del settore in
cui
ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le
societa'
a partecipazione pubblica locale
totale o di
controllo
adottano
tali indirizzi con propri
provvedimenti e, nel
caso del
contenimento
degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in
sede
di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto
nazionale
in vigore al 1 gennaio 2014. Le
aziende speciali e le
istituzioni
che gestiscono servizi socio-assistenziali ed
educativi,
scolastici
e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le
farmacie
sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo
restando
l'obbligo di mantenere un livello dei
costi del personale
coerente
rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per
le aziende
speciali
cosiddette multiservizi le disposizioni di
cui al periodo
precedente
si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi
esclusi
risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della
produzione».
12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge
18 febbraio 1999, n.
28,
dopo le
parole: «distribuzione di
utili» sono inserite
le
seguenti:
«ai soci cooperatori».
12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre
2013,
n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A
decorrere dall'anno
2015, i comuni
assicurano la massima
semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili
i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta,
ovvero procedendo autonomamente all'invio
degli stessi
modelli.
Per il solo anno 2014, in deroga al
settimo periodo del
presente comma,
il versamento della
prima rata della
TASI e'
effettuato,
entro il 16 giugno 2014, sulla base
delle deliberazioni
di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito
informatico
di cui al citato decreto legislativo
n. 360 del
1998,
alla
data del 31 maggio 2014; a tal fine, i
comuni sono tenuti
ad
effettuare
l'invio delle predette
deliberazioni,
esclusivamente in
via
telematica, entro il 23 maggio
2014, mediante inserimento
del
testo
delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale.
Nel caso di mancato invio
delle deliberazioni entro
il
predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata
della
TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014
sulla base delle
deliberazioni
concernenti le aliquote e le
detrazioni, nonche' dei
regolamenti
della TASI pubblicati nel sito informatico
di cui al
citato
decreto legislativo n.
360 del 1998,
alla data del 18
settembre
2014; a tal fine, i
comuni sono tenuti
ad effettuare
l'invio delle
predette deliberazioni, esclusivamente in
via
telematica,
entro il 10 settembre 2014,
mediante inserimento del
testo
delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale.
Nel caso di mancato invio
delle deliberazioni entro
il
predetto termine
del 10 settembre
2014, l'imposta e'
dovuta
applicando
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al
comma 676,
comunque
entro il limite massimo di cui al primo
periodo del comma
677,
e il relativo versamento e'
effettuato in un'unica
soluzione
entro
il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio
della delibera
entro
il predetto termine del 10 settembre
2014 ovvero di
mancata
determinazione
della percentuale di cui al comma 681,
la TASI e'
dovuta
dall'occupante, nella misura del 10 per
cento dell'ammontare
complessivo
del tributo, determinato con riferimento alle
condizioni
del
titolare del diritto reale. Nel caso
di mancato invio
delle
deliberazioni
entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle
regioni a statuto
ordinario e alla
regione
siciliana
e alla regione Sardegna, il Ministero
dell'interno, entro
il 20
giugno 2014, eroga
un importo a
valere sul Fondo
di
solidarieta'
comunale, corrispondente al 50 per cento
del gettito
annuo
della TASI, stimato ad
aliquota di base
e indicato, per
ciascuno
di essi,
con decreto di
natura non regolamentare
del
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
da
adottare entro il 10
giugno 2014. Il
Ministero dell'interno
comunica
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014,
gli
eventuali
importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove
le
anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante
per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia
delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il
sistema del versamento unificato, di
cui all'articolo 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli
importi recuperati
dall'Agenzia
delle entrate sono versati dalla
stessa ad apposito
capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il mese
di
ottobre
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo
di
solidarieta' comunale nel medesimo anno».
Art. 5
Modifiche all'articolo 14 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e
all'articolo 10 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23
1. Al comma 3
dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n.
112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«15
luglio 2014», le
parole «1ş maggio
2014» sono sostituite
dalle
seguenti «1 agosto 2014» e le parole «33
milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «23 milioni».
1-bis. All'articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo
14
marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981,
n.
692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».
Art. 5-bis
Modifiche al regime di
entrate riscosse per atti di competenza del
Ministero degli affari
esteri
1. Alla tabella dei diritti consolari da
riscuotersi dagli uffici
diplomatici
e consolari, allegata al decreto legislativo
3 febbraio
2011,
n. 71, alla Sezione I,
dopo l'articolo 7
e' inserito il
seguente:
«Art. 7-bis. - Diritti da
riscuotere per il
trattamento della
domanda
di riconoscimento della cittadinanza
italiana di persona
maggiorenne:
euro 300,00».
2. L'articolo
18 della legge
21 novembre 1967,
n. 1185, e'
sostituito
dal seguente:
«Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto
ordinario e' dovuto
un
contributo amministrativo di euro
73,50, oltre al
costo del
libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in
occasione del rilascio
del libretto
e va corrisposto
non oltre la
consegna di esso
all'interessato.
3. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze di
concerto
con il Ministro degli affari
esteri, sono determinati
il
costo
del libretto e l'aggiornamento, con
cadenza biennale, del
contributo
di cui al comma 1.
4. All'estero la riscossione avviene in
valuta locale, secondo le
norme
dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli
affari
esteri di stabilire il necessario arrotondamento».
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 55 della
legge 21
novembre 2000, n.
342;
b) l'articolo 1 della tariffa annessa al
decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
recante
la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Capo III
CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE
Art. 6
Strategie di contrasto
all'evasione fiscale
1. Nelle
more dell'attuazione degli
obiettivi di stima
e
monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attivita'
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della
legge 11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni
dall'entrata in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto
sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione
fiscale, sui
risultati conseguiti nel 2013 ,
specificati per ciascuna regione,
e nell'anno in corso, nonche' su quelli attesi,
con riferimento
sia al recupero di gettito derivante da accertamento di
evasione che
a quello attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da
parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi
definiti. Conseguentemente,
relativamente all'anno 2013, non si
applica
l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13
agosto 2011,
n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n.
148.
2. Anche sulla base
degli indirizzi delle
Camere, il Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine
di
implementare, anche attraverso la cooperazione
internazionale ed il
rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di
contrasto
all'evasione fiscale allo
scopo di conseguire
nell'anno 2015 un
incremento di almeno 2
miliardi di euro
di entrate dalla
lotta
all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
Art. 7
Destinazione dei proventi della lotta
all'evasione fiscale
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 36, terzo e
quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, cosi'
come
modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24
dicembre 2012,
n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013 con
riferimento alla
valutazione delle maggiori
entrate dell'anno medesimo
rispetto a
quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali
ed effettivamente
incassate nell'anno 2013
derivanti dall'attivita' di
contrasto
all'evasione fiscale, valutate ai sensi
del predetto articolo
2,
comma 36, in 300 milioni di euro
annui dal 2014, concorrono alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.
1-bis. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 431, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
«b) l'ammontare di risorse permanenti che,
in sede di
nota di
aggiornamento
del Documento di economia
e finanza, si
stima di
incassare
quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel
bilancio
dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate
nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di
contrasto
dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero
fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;
b) al comma 435, dopo le parole: «Per il 2014»
sono inserite le
seguenti:
«e il 2015».
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA PER BENI E SERVIZI
Art. 8
Trasparenza e
razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e
servizi
1. Al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
i documenti e gli
allegati
del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta
giorni
dalla loro adozione, nonche' i dati relativi
al bilancio di
previsione
e a quello consuntivo in forma
sintetica, aggregata e
semplificata,
anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al
fine
di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano
e rendono
accessibili,
anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle
entrate e alla
spesa di cui
ai propri bilanci
preventivi
e consuntivi in formato tabellare aperto che
ne consenta
l'esportazione, il trattamento
e il riutilizzo,
ai sensi
dell'articolo
7, secondo uno schema tipo e modalita'
definiti con
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la
Conferenza unificata»;
c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,
con cadenza annuale,
un
indicatore dei propri tempi
medi di pagamento
relativi agli
acquisti
di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale
di
tempestivita' dei pagamenti".
A decorrere dall'anno
2015, con
cadenza trimestrale,
le pubbliche amministrazioni pubblicano
un
indicatore, avente
il medesimo oggetto,
denominato "indicatore
trimestrale
di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al
presente
comma sono elaborati e
pubblicati, anche attraverso
il
ricorso
a un portale unico, secondo uno
schema tipo e
modalita'
definiti
con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri
da
adottare
sentita la Conferenza unificata».
2. (Soppresso).
3. All'articolo 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo
il
comma 6, e'
aggiunto il seguente:
«6-bis I dati
SIOPE delle
amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia
sono di
tipo
aperto e liberamente accessibili
secondo modalita' definite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
3-bis. In sede di prima applicazione, i
decreti di cui al comma
1,
lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta
giorni
dalla
data di entrata in vigore
della legge di
conversione del
presente
decreto.
4. A decorrere dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 11,
comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la
spesa per acquisti di
beni e servizi,
in ogni settore,
per un
ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per
il 2014 in
ragione di:
a) 700 milioni di euro
da parte delle regioni
e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro,
di cui 340 milioni di euro da parte delle
province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro da
parte dei
comuni;
c) 700 milioni di euro,
comprensivi della riduzione di cui al comma
11, da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo
11,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Le stesse riduzioni si
applicano, in ragione d'anno, a
decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si
provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.
5. Gli
obiettivi di riduzione
di spesa per
ciascuna delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati
con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi
entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano
ai
prezzi piu' prossimi
a quelli di
riferimento ove esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno
piu' ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel
termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si
applicano le disposizioni
dell'articolo 50. In
pendenza del predetto
termine le risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma
4, lettera
c), sono rese indisponibili.
6. La determinazione
degli obiettivi di riduzione di spesa
per le
regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita'
di cui
all'articolo 46.
7. La determinazione
degli obiettivi di spesa per le province,
i
comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con le
modalita' di
cui all'articolo 47.
8. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10 del
presente
articolo e
dai commi 5
e 12 dell'articolo
47, le pubbliche
amministrazioni di
cui all'articolo 11,
comma 1, del
decreto
legislativo
14 marzo 2013, n. 33 , per realizzare l'obiettivo
loro
assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a
decorrere dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto e nella
salvaguardia di quanto
previsto dagli
articoli
82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto
legislativo
12
aprile 2006, n. 163 , a ridurre gli
importi dei contratti
in
essere nonche' di quelli relativi a
procedure di affidamento per
cui
sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche
provvisoria ,
aventi ad oggetto acquisto o
fornitura di beni
e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata
residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare
il contenuto dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta
salva la
facolta' del prestatore dei
beni e dei
servizi di recedere
dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della
manifestazione di
volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita'
da recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di
recesso, le
pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 11, comma
1, del
decreto legislativo
14 marzo 2013,
n. 33 , nelle
more
dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti,
possono, al
fine di assicurare comunque
la disponibilita' di
beni e servizi
necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti
accedendo a
convenzioni-quadro
di Consip S.p.A.,
a quelle di
centrali di
committenza regionale o
tramite affidamento diretto
nel rispetto
della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) (Soppressa).
9. (Soppresso).
10. Le regioni e le province
autonome di Trento
e di Bolzano
possono adottare
misure alternative di
contenimento della spesa
corrente al fine di conseguire
risparmi comunque non
inferiori a
quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.
10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione
degli incendi, del
dissesto
idrogeologico e del diffondersi di discariche
abusive, i
cantieri
comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui
alla
vigente
normativa in materia di lavoro e difesa
dell'ambiente della
regione
Sardegna, che costituiscono a tutti
gli effetti progetti
speciali
di prevenzione danni in
attuazione di competenze
e di
politiche regionali,
hanno carattere temporaneo
e pertanto le
assunzioni
di progetto in essi previste, per
il prossimo triennio,
non
costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti
di cui
all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive
modificazioni. La disposizione di cui
al presente comma
non
deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
alla
sua attuazione si provvede nell'ambito delle
risorse assegnate
per
la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.
11. I programmi di spesa
relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore
a 400 milioni
di euro per
l'anno 2014 che
concorrono alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c),
per il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito
il
Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica
del Ministero
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di
spesa iscritte
sugli stati di
previsione dei Ministeri
interessati sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione
in termini
di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni per
gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo
periodo
sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al
primo
periodo, iscritte nello stato di
previsione del Ministero
della
difesa relative ai programmi
di cui all'articolo
536 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
Art. 9
Acquisizione di beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori
e
prezzi di riferimento
1. Nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 33-ter
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici
di lavori, servizi e forniture, e' istituito
,
senza maggiori
oneri
a carico della finanza pubblica,
l'elenco
dei soggetti
aggregatori di cui fanno
parte Consip S.p.A.
e una centrale
di
committenza per ciascuna
regione, qualora costituita
ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. I soggetti diversi da
quelli di cui al comma
1 che svolgono
attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo
33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono
all'Autorita'
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con
la
Conferenza
unificata sono definiti i requisiti
per l'iscrizione
tra cui il
carattere di stabilita' dell'attivita' di
centralizzazione, nonche' i valori di spesa
ritenuti significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad
ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini
dell'aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto,
previa intesa con
la Conferenza
unificata , e'
istituito il Tavolo
tecnico dei soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia
e delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le
modalita'
operative.
3. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 1, commi 449, 450
e
455 , della legge
27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma
7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13,
lettera
d) del decreto-legge
6 luglio 2012,
n. 95, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro
dell'economia
e delle finanze , da adottarsi,
d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita' per
la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base
di analisi del
Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse
messe a
disposizione ai sensi
del comma 9 , sono
individuate le
categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento
delle
quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado,
delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche'
le
regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e
associazioni, e
gli enti del servizio
sanitario nazionale ricorrono
a Consip
S.p.A.
o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo
svolgimento
delle relative procedure. Per le categorie
di beni e
servizi individuate
dal decreto di cui al
periodo precedente,
l'Autorita'
per la
vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,
servizi
e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni
appaltanti che, in
violazione degli adempimenti
previsti
dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente
comma sono,
altresi', individuate
le relative modalita'
di attuazione. E'
comunque
fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura
di
evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano
inferiori a
quelli emersi dalle
gare Consip e
dei soggetti
aggregatori.
4. Il comma 3-bis dell'articolo
33 del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente:
«3-bis. I
Comuni non capoluogo
di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni
dei comuni di cui all'articolo
32 del decreto
legislativo 18
agosto
2000 , n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti
uffici anche delle province , ovvero ricorrendo ad un
soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n.
56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L'Autorita'
per la
vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,
servizi
e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
ai
comuni non capoluogo di provincia che
procedano all'acquisizione
di
lavori, beni e servizi in violazione
degli adempimenti previsti
dal
presente comma.
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo
83 del
codice di
cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo le parole:
«la
sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte
le seguenti: «e
l'origine
produttiva».
5. Ai fini del
perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro
il 31
dicembre 2014, ove non esistente, un
soggetto aggregatore secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero
complessivo dei
soggetti aggregatori
presenti sul territorio
nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa
all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta' per le regioni di costituire centrali di committenza
anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo
1,
comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n.
296, le
regioni
possono
stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale
di committenza
per gli enti del territorio regionale, ai sensi e
per gli effetti
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
7. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 11 e 17, comma
1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n
111, nelle more
del
perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione
annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura
da parte
dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e anche
al fine di
potenziare le attivita' delle centrali di committenza,
la predetta
Autorita', a partire dal 1ş ottobre 2014, attraverso la
banca dati
nazionale dei contratti
pubblici di cui
all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche
conto
della dinamica dei prezzi dei
diversi beni e
servizi, alle
amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi
di
riferimento alle condizioni di
maggiore efficienza di
beni e di
servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo
a carico
della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio
sito web
i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
per gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento
pubblicati
dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1ş ottobre
di ogni
anno, sono utilizzati
per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e
costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara
aggiudicate
all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e' presente
una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1,
della
legge 23 dicembre
1999, n. 488,
in ambito nazionale
ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati
in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima
applicazione, la determinazione dei
prezzi di
riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle
stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto,
come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione
e dell'efficientamento
dell'attuazione
dei programmi di sviluppo
cofinanziati con fondi
dell'Unione
europea, il Ministero dell'economia e
delle finanze si
avvale
di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza
ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi
rapporti per
lo svolgimento di
procedure di gara
finalizzate
all'acquisizione, da
parte delle autorita'
di gestione,
certificazione
e audit istituite presso le singole
amministrazioni
titolari
dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di
beni e di
servizi strumentali all'esercizio
delle
relative
funzioni.
9. Al fine di
garantire la realizzazione
degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli
acquisti di
beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il
Fondo
per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato
al
finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti
aggregatori di
cui
ai commi 1 e 2 , con la dotazione di 10
milioni di euro
per
l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
Con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di
cui al
precedente periodo.
10. Le entrate derivanti
dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui
all'articolo 1, comma
358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012
e 2013,
sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni
di euro,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita' svolte
da Consip
S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti
delle Pubbliche
amministrazioni ai sensi
dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012,
n. 95, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
A tal fine, le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze anche ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero
dell'economia e delle
finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi.
Art. 10
Attivita' di vigilanza
1. I compiti
di vigilanza sulle
attivita' finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti
all'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture,
che li esercita secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, l'Autorita':
a) puo' avvalersi del
supporto della Guardia
di finanza, della
Ragioneria Generale dello
Stato, delle amministrazioni pubbliche,
degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla
base
di apposite convenzioni
che possono prevedere
meccanismi per la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di
supporto;
b) riceve dalle
amministrazioni pubbliche i dati e i
documenti di
cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle
strutture, agli uffici e agli
organi preposti
alle funzioni di controllo delle
amministrazioni pubbliche dati e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette
funzioni.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze individua, con proprio
decreto, da emanarsi
entro il 30
giugno 2014, le
prestazioni
principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei
beni e
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai
sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui
e' stato
possibile ricorrere tra il 1ş gennaio 2013 e la data di
entrata in
vigore del presente decreto.
Entro 10 giorni
dall'emanazione del
decreto di cui al periodo
precedente il Ministero
pubblica sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni
individuate.
4. Entro il 30 settembre
2014, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163 trasmettono all' Osservatorio centrale di lavori, servizi e
forniture
dell'Autorita':
a) i dati
dei contratti non
conclusi attraverso centrali
di
committenza di importo pari o
superiore alla soglia
di rilevanza
comunitaria aventi ad
oggetto una o
piu' delle prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo,
in
essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti
aventi ad oggetto beni o servizi di importo
pari o superiore alla soglia
di rilevanza comunitaria
e relativa
determina a contrarre, in essere alla data del
30 settembre 2014,
stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli
articoli 56
o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a
seguito
di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del
medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata
una
sola offerta valida.
5. Con deliberazione
dell'Autorita' sono stabilite le modalita'
di
attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i
dati oggetto
della trasmissione.
Art. 11
Riduzione dei costi di riscossione
fiscale
1. L'Agenzia
delle entrate provvede
alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di
remunerazione delle riscossioni
dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e
degli altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di
pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno
2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per
cento di
quella sostenuta nel
2013; conseguentemente i
trasferimenti alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno
2014 e
di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1ş
ottobre 2014, fermi restando i limiti
gia'
previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i
versamenti di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241,
sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante
i servizi telematici
messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per
effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo
pari a
zero;
b) esclusivamente mediante
i servizi telematici
messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della
riscossione convenzionati con
la stessa, nel
caso in cui
siano
effettuate delle compensazioni e
il saldo finale
sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante
i servizi telematici
messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in
cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
3. (Soppresso).
Art. 11-bis
Norme in materia di
rateazione
1. I contribuenti decaduti dal beneficio
della rateazione previsto
dall'articolo
19 del decreto del
Presidente della Repubblica
29
settembre
1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo
piano
di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione
che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non
oltre il 22
giugno
2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non
oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai
sensi del comma
1 non e'
prorogabile
e il debitore decade dallo stesso in
caso di mancato
pagamento
di due rate anche non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge
6 dicembre
2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,
n. 214, e' abrogato.
Art. 12
Remunerazione conti di
tesoreria e provvigioni di collocamento
dei
titoli
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
adegua
l'articolo 6 del proprio decreto 5
dicembre 2003, pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre
2003, al fine di allineare la rilevazione dei
tassi di
interesse
corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di
tesoreria
al momento della loro effettiva maturazione.
2. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle
prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le
provvigioni per il
servizio del collocamento in asta in
considerazione dell'andamento
del mercato, con particolare riguardo al livello dei
tassi e alla
tutela del risparmio.
Art. 12-bis
Canoni delle concessioni demaniali
marittime
1.
I canoni delle
concessioni demaniali marittime,
ai sensi
dell'articolo
03, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 5 ottobre
1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre
1993,
n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno
2014,
sono versati entro la data del 15 settembre
di ciascun anno.
Gli enti
gestori intensificano i
controlli volti a
verificare
l'adempimento
da parte dei concessionari dell'obbligo
di versamento
nei
termini previsti dei canoni di cui al presente comma.
2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27
dicembre 2013, n. 147,
le
parole: «15 maggio 2014» sono
sostituite dalle seguenti:
«15
ottobre
2014».
Capo II
AMMINISTRAZIONE
SOBRIA
Art. 13
Limite al trattamento
economico del personale
pubblico e delle
societa' partecipate
1. A decorrere dal 1
maggio 2014 il
limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali
e degli
oneri fiscali a carico del dipendente. A
decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli
23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari
vigenti alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, si
intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti
salvi
gli eventuali limiti retributivi in vigore al
30 aprile 2014
determinati per
effetto di apposite
disposizioni legislative,
regolamentari
e statutarie, qualora inferiori al limite
fissato dal
presente
articolo.
2. All'articolo 1 della
legge 27 dicembre
2013, n. 147
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 471, dopo
le parole «autorita'
amministrative
indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con
gli enti pubblici
economici»;
b) al comma 472, dopo
le parole «direzione
e controllo» sono
inserite le seguenti: «delle
autorita' amministrative indipendenti
e»;
c) al comma 473, le
parole «fatti salvi i compensi percepiti
per
prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti
«ovvero di
societa' partecipate
in via diretta
o indiretta dalle
predette
amministrazioni»;
3. Le regioni provvedono
ad adeguare i propri ordinamenti al
nuovo
limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1,
comma
475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi
previsto.
4. Ai
fini dei trattamenti
previdenziali, le riduzioni
dei
trattamenti
retributivi conseguenti all'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento
alle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1ş maggio 2014.
5. La
Banca d'Italia, nella
sua autonomia organizzativa e
finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai
principi di cui al
presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico
consolidato
individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della
legge
31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet
i
dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente
del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi
di societa'
ovvero di fondi
controllati o partecipati
dalle
amministrazioni
stesse.
Art. 14
Controllo della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e
per i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
1. Ad eccezione delle
Universita', degli istituti di
formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti
disposizioni e in
particolare le disposizioni di
cui all'articolo 6,
comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio
2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31
agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre
2013, n. 125,
le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto
economico
consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, a
decorrere dall'anno 2014,
non possono conferire
incarichi di
consulenza, studio e ricerca quando la spesa
complessiva sostenuta
nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa
per il
personale
dell'amministrazione che conferisce
l'incarico, come
risultante dal conto
annuale del 2012,
al 4,2 %
per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni
di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa
di personale
superiore a 5 milioni di euro.
2. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e i
limiti previsti dall'articolo
9, comma 28,
del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della
pubblica
amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale
di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31
dicembre 2009, n. 196,
con esclusione delle
Universita', degli
istituti di formazione, degli
enti di ricerca
e degli enti
del
servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non
possono
stipulare contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa
quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto
alla spesa del
personale
dell'amministrazione che conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al
4,5 %
per
le amministrazioni con spesa
di personale pari
o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,1 % per
le amministrazioni con
spesa di
personale superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le
amministrazioni non tenute
alla redazione del
conto
annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai
valori risultanti dal
bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e
i contratti in
corso possono
essere
rinegoziati entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della
legge
di conversione del presente decreto , ai fini di assicurare
il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della
legge 23 dicembre 2000,
n.
388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,
anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in
deroga
ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del
decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368».
4-ter. Alle regioni e
alle province autonome
di Trento e di
Bolzano,
alle province e alle citta' metropolitane e
ai comuni, e'
comunque
concessa, in coerenza e secondo le modalita'
previste al
comma
10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e
12 dell'articolo 47, la
facolta'
di rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento
della
spesa corrente, al fine di
conseguire risparmi comunque
non
inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 del
presente
articolo.
Art. 15
Spesa per autovetture
1. Il comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio
2012, n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135,
e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1ş
maggio 2014, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto
economico consolidato della
pubblica
amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale
di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob), non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonche' per
l'acquisto di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo
anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in
essere.
Tale limite non
si applica alle
autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili
del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i
servizi sociali e
sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per
i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e
per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da
ANAS
S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali
e comunali ,
nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze
diplomatiche
e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione
o noleggio in corso alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del
contraente
privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative
risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».
2. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 5, comma
2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma
1 del
presente articolo, e
dall'articolo 1, commi
da 1 a
4-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri
su proposta del
Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle
finanze, e' indicato
il numero
massimo, non superiore a cinque, per le
auto di servizio
ad uso
esclusivo, nonche' per quelle ad
uso non esclusivo,
di cui puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.
Decorsi
trenta
giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione
del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti
adottato,
opera in ogni caso il limite sopraindicato.
2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per
ciascuno degli anni
2014
e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6
del decreto-legge
31 maggio 2010,
n. 78, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
in materia di
comunicazione
e promozione per le sole voci inerenti al grande evento
EXPO
2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative
di
contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior
esborso
per le finalita' di cui al periodo
precedente, garantendo
comunque
i complessivi obiettivi di riduzione dei costi,
cosi' come
stabilito
dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010,
n.
78.
Art. 16
Riorganizzazione dei Ministeri e
interventi in agricoltura
1. I Ministeri e la
Presidenza del Consiglio
dei ministri sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo
pari a 240 milioni di
euro per l'anno
2014. Gli importi
sono
determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente
decreto, sentiti i
Ministri competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle
finanze
degli effetti finanziari
sui saldi di
finanza pubblica, sono
individuate le voci
di spesa da
ridurre per la
realizzazione
dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui
al comma 2, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare
e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli
importi di cui
al comma 1.
4. Al solo fine di
realizzare interventi di riordino
diretti ad
assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e
fino al 15
luglio 2014, i
regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, previa delibera
del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente
comma sono
soggetti al controllo preventivo
di legittimita' della
Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3,
della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti
decreti cessa di avere
vigore, per il
Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente. Il termine di
cui al primo
periodo si intende
rispettato se entro
la medesima data
sono
trasmessi al Ministro
per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione e al Ministero
dell'economia e delle
finanze gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. L'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta di
euro
28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei
residui
per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di
cui alla medesima
autorizzazione di spesa, sono versate per
l'importo di 29.126.428
euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.
6. Nelle more di
un'organica revisione della
disciplina degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma
2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per l'anno
2014, con
riferimento alla quota corrispondente al periodo
maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del
bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti
le
spese per
l'indennita' di diretta
collaborazione spettante agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita ai
destinatari della
riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9,
comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per
cento.
6-bis. Le prestazioni, comprese le
eventuali ritenute, di cui
all'articolo
43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n.
449,
erogate
a favore del personale amministrato
attraverso i servizi
stipendiali
del sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia
e delle
finanze, sono
fornite esclusivamente in
modalita' centralizzata
attraverso
lo stesso sistema «NoiPA». Fermo restando quanto previsto
dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze
30 luglio 2013, n. 123, i
contributi derivanti da
dette
prestazioni
sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, per
essere
riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze e
destinati, in misura
pari
alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai
sensi
del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata
nel
medesimo
comma, alla gestione dei servizi stipendiali
erogati dal
Ministero.
7. L'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 46-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8 milioni
di
euro per l'anno 2014.
8. Ad integrazione di
quanto previsto dall'articolo 4, comma
53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e
successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo
sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero
delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a
versare
all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di 21,2 milioni di
euro entro il 31 luglio 2014.
9. Nell'ambito delle
economie utilizzabili ai sensi dell'articolo
16-bis del decreto-legge
1 luglio 2009,
n. 78, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario
ad
acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge
8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 aprile
1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio
dello
Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio
2014.
Art.
16-bis
Norme in materia di personale del Ministero
degli affari esteri
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto
del Presidente della
Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo
periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 53 e' inserito il
seguente:
«Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione
dell'Italia). - 1. Gli
uffici
all'estero svolgono attivita' per la
promozione dell'Italia,
mirate
a stabilire ed intrattenere relazioni
con le autorita',
il
corpo
diplomatico e gli ambienti locali, a
sviluppare iniziative e
contatti di
natura politica, economico-commerciale e
culturale
nell'interesse
del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione
e a
tutelare le collettivita' italiane all'estero.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 e'
istituito un fondo nello
stato
di previsione del Ministero degli affari esteri, da
ripartire
tra
gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero degli
affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al
Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale
del
bilancio, nonche' alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo e' determinata sulla
base degli oneri
connessi
alle attivita' di cui al comma
1, quali il
ricevimento
annuale
per la festa della Repubblica, i ricevimenti
in onore di
autorita'
del Paese di accreditamento o di personalita'
in visita
ufficiale,
il complesso di manifestazioni o di iniziative
volte a
consolidare
i rapporti, anche in base alle
consuetudini del luogo,
con
gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo
diplomatico accreditato
nella sede, nonche'
tenendo conto del
trattamento
economico per il personale di
servizio necessario al
funzionamento
delle residenze ufficiali.
4. Le spese per l'attuazione del
presente articolo, se
sostenute
direttamente
dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua
indicazione,
da
personale dipendente, sono rimborsate
ai predetti, anche
sulla
base di
costi medi forfettari
determinati per ogni
Paese dal
Ministero degli
affari esteri su
proposta del capo
della
rappresentanza
diplomatica competente»;
c) all'articolo 185:
1) al comma 2, le parole: «un assegno per
oneri di
rappresentanza
dello stesso
ammontare di quello
previsto per il
titolare
dell'ufficio,
in sostituzione di quello di cui eventualmente gia'
goda,
nonche'» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole:
«oltre all'assegno di
rappresentanza
calcolato
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse;
3)
al comma 5,
le parole: «e
dell'assegno per oneri
di
rappresentanza
stabiliti per il posto
assunto in reggenza»
sono
soppresse;
d) all'articolo 204, primo comma, le
parole: «ed un
assegno per
oneri di
rappresentanza determinato secondo
i criteri di
cui
all'articolo
171-bis» sono soppresse;
e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma
1, e
l'articolo 188
sono
abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui
all'articolo 53-bis del
decreto
del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal
comma
1, lettera b), del presente articolo, e'
fissata in euro
15
milioni
per l'anno 2015 e in euro 13 milioni
a decorrere dall'anno
2016.
A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa relativa alle
indennita' di cui
all'articolo
171 del
decreto del Presidente
della Repubblica 5
gennaio
1967, n. 18.
3.
Il contingente di
cui all'articolo 152
del decreto del
Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e' rideterminato
in
2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700
unita'
a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui
all'articolo
1, comma 1317, della legge 27
dicembre 2006, n.
296,
all'articolo
14, comma 2, della legge 27 dicembre
2007, n. 246, e
all'articolo
41-bis, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n.
83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Al
relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015,
euro
3.851.520
per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a
decorrere dall'anno
2017,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa
relativa
alle indennita' di cui all'articolo 171
del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967,
con conseguenti
soppressioni
di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo
decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre
2009, n.
196, il Ministro
degli affari esteri
provvede al
monitoraggio
degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in
merito al
Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino
o
siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di
cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il
Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione,
nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del
maggior onere
risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle
dotazioni
finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di
spesa
di cui all'articolo 171
del decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle
cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al
secondo
periodo.
5. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 17
Concorso degli organi
costituzionali e di rilevanza
costituzionale
alla riduzione della spesa
pubblica
1. Per l'anno 2014, gli
importi corrispondenti alle riduzioni
di
spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della
Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei
deputati e dalla Corte
Costituzionale,
secondo le modalita'
previste dai rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50
milioni di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato.
2.
Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le
spese
di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato
e
dei tribunali amministrativi
regionali, del Consiglio
superiore
della
magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione
siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.
2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi
1 e 2 sono ripartite
tra
i vari soggetti in misura proporzionale
al rispettivo onere
a
carico
della finanza pubblica per l'anno 2013.
3. Le somme versate dal
Consiglio nazionale dell'economia
e del
lavoro, nell'anno 2014, relative
all'avanzo di gestione
dell'anno
2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite
all'entrata
del bilancio dello Stato. Per
il medesimo anno
2014, il CNEL
provvede
entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata
del bilancio
dello
Stato ulteriori risorse finanziarie
pari a 18.249.842
euro,
anche
al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi
sulla
gestione corrente.
Art. 18
Abolizione di agevolazioni
postali
1. A decorrere dal 1ş
giugno 2014, le tariffe postali agevolate
di
cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, ed
all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n.
13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale
e'
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative
idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello
Stato,
allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione
entro il
31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.
Art. 19
Riduzione dei costi
nei comuni, nelle
province e nelle
citta'
metropolitane
01.
All'articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n.
56, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 e' abrogato;
b) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Restano
a
carico della provincia gli oneri connessi
con le attivita'
in
materia di
status degli amministratori, relativi
ai permessi
retribuiti,
agli oneri previdenziali, assistenziali
ed assicurativi
di
cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
c) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Restano
a
carico della citta'
metropolitana gli oneri
connessi con le
attivita'
in materia di status degli
amministratori, relativi ai
permessi retribuiti,
agli oneri previdenziali, assistenziali
ed
assicurativi
di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini
del
rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli
oneri connessi
con le attivita'
in materia di
status degli
amministratori
quelli relativi ai permessi retribuiti,
agli oneri
previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80
e
86 del testo unico».
1. All'articolo 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma
150 sono inseriti i seguenti:
«150-bis. In
considerazione delle misure
recate dalla presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un
contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014,
a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a
decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno
di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo
precedente.
150-ter. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
di
cui al comma
92, a seguito
del trasferimento delle
risorse
finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai
sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta'
metropolitane e gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le
modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.».
1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto
2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 235, comma 1, le parole:
«sono rieleggibili per una
sola
volta» sono sostituite dalle seguenti: «i
suoi componenti non
possono
svolgere l'incarico per piu' di due volte nello
stesso ente
locale»;
b)
all'articolo 235, comma
3, lettera b),
dopo la parola:
«volontarie»
sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con
preavviso
di almeno
quarantacinque giorni e che non
sono soggette ad
accettazione
da parte dell'ente»;
c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
«6-bis. L'importo annuo del rimborso delle
spese di viaggio e per
vitto
e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione
non
puo' essere superiore
al 50 per
cento del compenso
annuo
attribuito
ai componenti stessi, al netto
degli oneri fiscali
e
contributivi».
Art. 19-bis
Riduzione delle spese
per il Consiglio
generale degli italiani
all'estero
1. A decorrere dal primo
rinnovo del Consiglio
generale degli
italiani
all'estero successivo alla data di
entrata in vigore
del
presente
decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le
parole: «novantaquattro», «sessantacinque» e
«ventinove» sono
sostituite rispettivamente dalle
seguenti:
«sessantatre»,
«quarantatre» e «venti»;
2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» e'
soppressa;
3) al comma 5, la parola: «ventinove» e' soppressa
e le parole:
«dieci»,
«sette» e «nove»
sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti:
«sette», «quattro» e «sei»;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due
volte» sono sostituite
dalle
seguenti: «una volta»;
c) all'articolo 8-bis,
comma 1, lettera
c), dopo le
parole:
«continentali
e» le parole: «due volte» sono soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: «ventinove» e' soppressa
e le parole:
«due
membri eletti» e «tre membri» sono sostituite
rispettivamente
dalle
seguenti: «un membro eletto» e «un membro»;
2) al comma
2, le parole:
«sei nomi» e
«quattro nomi» sono
sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»;
3) al comma
3, le parole:
«due volte» sono
sostituite dalle
seguenti:
«una volta»;
e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo,
sono aggiunte, in fine,
le
seguenti parole: «ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»;
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» e'
soppressa;
2) al comma 3, la parola: «ventinove» e'
soppressa;
g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte,
in fine,
le seguenti
parole:
«, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i
Paesi
in cui sono presenti le maggiori collettivita'
italiane, in
proporzione
al numero di cittadini italiani residenti al 31
dicembre
dell'anno
precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti
resti».
Art. 20
Societa' partecipate
1. Al fine del
perseguimento di una
maggiore efficienza e del
contenimento della spesa
pubblica, le societa'
a totale
partecipazione
diretta o indiretta
dello Stato e
le societa'
direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato ai
sensi
dell'articolo 2359, 1ş comma, n. 1), del codice civile, i cui
soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
enti pubblici
economici, ad esclusione di
quelle emittenti strumenti
finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio
2014-2015,
una riduzione dei costi operativi, esclusi
gli ammortamenti e le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche' gli
accantonamenti per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed
al 4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di
cui al periodo
precedente sono
inclusi i risparmi
da realizzare ai
sensi del
presente decreto.
2. Ai fini della
quantificazione del risparmio di cui al
comma 1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai
relativi valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
3. Entro il 30 settembre
di ciascun esercizio le societa' di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per cento
dei risparmi di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo
comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e
2015 le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale
acconto erogato.
4. Le societa' a totale
partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno
degli esercizi considerati
a versare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli
importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente
articolo.
5. Per
il biennio 2014-2015,
i compensi variabili
degli
amministratori
delegati e dei
dirigenti per i
quali e'
contrattualmente
prevista una componente variabile
della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30
per cento
ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione
dei costi rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale
verifica il corretto adempimento dei commi
precedenti dandone
evidenza nella propria
relazione al bilancio
d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento
adottate.
7. Il presente articolo non si applica alle societa' per le
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano
gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale
e alle loro controllate, nonche' a Consip
S.p.A. e agli
altri
soggetti
aggregatori di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 9. Alle
finalita'
di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo
quanto
stabilito dall'articolo 21.
7-bis. Ferme restando le modalita' di determinazione dell'importo
da
distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4,
in
caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10
per
cento rispetto all'anno 2013, le
societa' di cui
al comma 1
possono
realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalita'
alternative, purche'
tali da determinare
un miglioramento del
risultato
operativo.
Art. 20-bis
Disposizioni in materia di cessioni di
partecipazioni
1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24
dicembre 2007, n. 244,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cessione di
cui
al presente comma non si applica
alle aziende termali
le cui
partecipazioni
azionarie o le attivita', i beni,
il personale, i
patrimoni,
i marchi e le pertinenze sono state trasferite a
titolo
gratuito
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento
e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti
termali,
ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3,
della legge 15
marzo
1997, n. 59».
Art. 21
Disposizioni concernenti RAI
S.p.A.
1. All'articolo 17
della legge 3
maggio 2004, n.
112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello
nazionale e quella a livello
regionale
attraverso la presenza in ciascuna
regione e provincia
autonoma
di proprie redazioni e strutture
adeguate alle specifiche
produzioni,
nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);»;
b) il comma 3 e'
soppresso;
b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio
di cui
al comma 2,
lettera
f), mantengono la loro autonomia finanziaria e
contabile in
relazione all'adempimento degli
obblighi di pubblico
servizio
affidati alle
stesse e fungono
anche da centro
di produzione
decentrato
per le esigenze di
promozione delle culture
e degli
strumenti
linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la
societa' concessionaria
e
la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli
obblighi relativi,
in particolare i
tempi e gli
orari delle
trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la
trasparenza
e la
responsabilita'
nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale,
dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca
e
ladina e' data rappresentazione in apposito
centro di costo
del
bilancio
della societa' concessionaria. Le spese
per la sede
di
Bolzano
sono assunte dalla provincia
autonoma di Bolzano,
tenendo
conto
dei proventi del canone di cui
all'articolo 18. L'assunzione
degli
oneri per l'esercizio delle
funzioni relative alla
sede di
Bolzano
avviene mediante le risorse individuate
dall'articolo 79,
comma
1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo
non superiore
ad
euro 10.313.000 annui. Gli
eventuali ulteriori oneri
derivanti
dalla
predetta convenzione rimangono esclusivamente a
carico del
bilancio
della provincia autonoma di Bolzano».
2. Fino alla definizione
di un nuovo assetto territoriale da
parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali
o, per le
province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa'
continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in
relazione
all'attivita' di adempimento
degli obblighi di
pubblico servizio
affidati alle stesse.
3. Ai
fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del
riassetto
industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla
RAI
S.p.A., la Societa' puo' procedere
alla cessione sul
mercato,
secondo
modalita' trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai
Way,
garantendo la continuita' del servizio erogato. Le
modalita'
di alienazione sono individuate
con decreto del
Presidente del
consiglio dei ministri
adottato su proposta
del Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello
sviluppo
economico.
4. Le somme da riversare
alla concessionaria del servizio
pubblico
radiotelevisivo, di cui all'articolo 27,
comma 8, primo
periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per
l'anno 2014,
di euro 150 milioni.
4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e),
del testo unico di
cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, le parole:
«la
costituzione
di una societa' per» sono soppresse.
Capo III
TRASFERIMENTI E SUSSIDI
Art. 22
Riduzione delle spese
fiscali
1. All'articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: «e si considerano
produttive
di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il
reddito e'
determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento,».
Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere
dal
periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
di
esse si tiene conto ai fini
della determinazione dell'acconto
delle
imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme
restando le disposizioni
tributarie
in materia di accisa, la produzione
e la cessione
di
energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino
a
2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a
260.000 kWh anno,
nonche'
di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali provenienti
prevalentemente
dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo
effettuate dagli
imprenditori
agricoli, costituiscono attivita'
connesse ai sensi
dell'articolo
2135, terzo comma, del codice civile e
si considerano
produttive
di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i
limiti
suddetti, il reddito delle persone fisiche,
delle societa'
semplici
e degli altri soggetti di cui all'articolo
1, comma 1093,
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini
IRPEF
ed
IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi
delle operazioni
soggette a
registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore
aggiunto, relativamente alla
componente riconducibile alla
valorizzazione dell'energia
ceduta, con esclusione
della quota
incentivo,
il coefficiente di redditivita' del 25
per cento, fatta
salva
l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa
comunicazione all'ufficio secondo le
modalita' previste dal
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10
novembre 1997,
n. 442. Le
disposizioni del presente
comma si
applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in
corso
al 31 dicembre 2013 e di esse si
tiene conto ai
fini della
determinazione
dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive dovute per il
predetto periodo
d'imposta.
2. Il comma 5-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n.
44, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Con decreto
di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, e
dell'interno, sono
individuati i comuni
nei quali, a
decorrere
dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla
lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata
nell'elenco dei
comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di
statistica
(ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da
coltivatori diretti
e imprenditori agricoli
professionali di cui
all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza
agricola, e gli
altri. Ai terreni
a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile
che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone
montane
o di collina, e' riconosciuta l'esenzione
dall'IMU. Dalle
disposizioni
di cui al presente comma deve
derivare un maggior
gettito complessivo annuo non inferiore a
350 milioni di
euro a
decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del
maggior gettito,
come risultante per ciascun
comune a seguito
dell'adozione del
decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni delle
Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e
Sardegna, con
la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
legge
24 dicembre 2012,
n. 228, e,
per i comuni
delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17
dell'articolo
13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con
apposito
decreto
del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero
dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalita'
per la
compensazione
del minor gettito in
favore dei comuni
nei quali
ricadono
terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a
proprieta'
collettiva indivisibile e
inusucapibile non situati
in
zone
montane o di collina, ai
quali e' riconosciuta
l'esenzione
dall'IMU.
2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma
5-bis, primo e ultimo
periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal
comma
2 del presente articolo, sono
adottati entro novanta
giorni
dalla
data di entrata in vigore
della legge di
conversione del
presente
decreto.
Art. 22-bis
Risorse destinate alle zone
franche urbane
1. Per gli interventi in favore delle zone
franche urbane di cui
all'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
delle
ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE
n. 14
dell'8 maggio
2009, ricadenti nelle
regioni non comprese
nell'obiettivo
«Convergenza» e della
zona franca del
comune di
Lampedusa,
istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio
2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge
15
luglio
2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
milioni di euro
per
il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono
ripartite tra le zone franche
urbane,
al netto degli eventuali costi necessari
per l'attuazione
degli interventi,
sulla base dei
medesimi criteri di
riparto
utilizzati
nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009.
L'autorizzazione
di spesa di cui al comma 1 costituisce
il limite
annuale
per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese
beneficiarie. Le
regioni interessate possono destinare,
a
integrazione
delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il
finanziamento
delle agevolazioni di cui al presente
articolo, anche
rivenienti,
per le zone franche
dell'obiettivo
«Convergenza», da
eventuali
riprogrammazioni degli interventi
del Piano di
azione
coesione.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui
al comma 1 si applicano
le
disposizioni di cui
al decreto del
Ministro dello sviluppo
economico
10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio
2013, e successive
modificazioni, recante le
condizioni,
i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo
37 del citato
decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui
al
comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale
del
Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75
milioni
di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.
Capo IV
AZIENDE
MUNICIPALIZZATE
Art. 23
Riordino e riduzione della
spesa di aziende, istituzioni e societa'
controllate dalle amministrazioni
locali
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 29,
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569,
della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario
straordinario di cui
all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98,
entro
il 31 luglio 2014 predispone,
anche ai fini
di una loro
valorizzazione
industriale, un programma
di razionalizzazione
delle aziende speciali,
delle istituzioni e
delle societa'
direttamente o indirettamente controllate
dalle amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui all'articolo
1, comma 3,
della
legge 31 dicembre
2009, n. 196,
individuando in particolare
specifiche misure:
a) per
la liquidazione o
trasformazione per fusione
o
incorporazione degli organismi
sopra indicati, in
funzione delle
dimensioni e degli
ambiti ottimali per
lo svolgimento delle
rispettive attivita';
b) per l'efficientamento
della loro gestione, anche
attraverso la
comparazione con altri operatori che operano a livello
nazionale e
internazionale;
c) per la cessione di
rami d'azienda o anche di personale ad
altre
societa' anche a capitale privato con il trasferimento di
funzioni e
attivita' di servizi.
1-bis. Il programma di cui al
comma 1 e'
reso operativo e
vincolante
per gli enti locali, anche ai fini di una
sua traduzione
nel
patto di stabilita' e crescita interno, nel disegno di legge
di
stabilita'
per il 2015.
Capo V
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 24
Disposizioni in materia di
locazioni e manutenzioni di immobili
da
parte delle pubbliche
amministrazioni
1. All'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo
le parole: «b)
verifica la congruita' del canone degli immobili
di proprieta' di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23
dicembre
2005, n. 266,
individuati dalle predette
amministrazioni tramite
indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che
devono essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta'
pubblica
presenti
sull'applicativo
informatico messo a
disposizione
dall'Agenzia del demanio;
con la predetta
consultazione si
considerano assolti i
relativi obblighi di
legge in materia
di
pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni».
2. All'articolo
2 della legge
23 dicembre 2009,
n. 191, e
successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 222-bis, dopo
l'ottavo periodo, e'
aggiunto il
seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli
atti di rispettiva competenza.»;
b) dopo il comma 222-ter
e' inserito il seguente:
«222-quater. Le
amministrazioni di cui al primo periodo
del comma
222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un
nuovo piano di
razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre
al rispetto del
parametro metri quadrati per addetto di cui al comma
222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi,
anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche,
compresi
quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di
immobili
condotti in locazione passiva
in modo da
garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai
valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per
cento in termini
di
spesa per locazioni passive e
non inferiore al
30 per cento
in
termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.
Sono esclusi
dall'applicazione della
disposizione di cui
al primo periodo
i
presidi territoriali di pubblica sicurezza e
quelli destinati al
soccorso pubblico
e gli
edifici penitenziari. I
piani di
razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia
del demanio
per la verifica della compatibilita' degli stessi con gli
obiettivi
fissati dal presente
comma. Entro e
non oltre 60
giorni dalla
presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze
e all'amministrazione interessata
i
risultati della verifica. In caso tale
verifica risulti positiva,
l'Agenzia comunica gli
stanziamenti di bilancio
delle
amministrazioni, relativi alle
locazioni passive, da
ridurre per
effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in
cui, invece,
il piano di razionalizzazione nazionale non venga
presentato, ovvero
sia presentato, ma non sia in linea con gli
obiettivi fissati dal
presente comma, il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla
base dei dati
comunicati dall'Agenzia del
demanio, effettua una
corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti
per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione
inadempiente,
al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del
presente
comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati
nei piani di
razionalizzazione
positivamente verificati, sono
apportate le occorrenti variazioni di
bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione
dei predetti
piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del
demanio.»
2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge
15 ottobre 2013,
n.
120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.
137,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle
pubbliche amministrazioni
da
contratti di locazione). - 1. Anche ai
fini della realizzazione
degli
obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli
2,
comma
5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate
ai sensi
dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli
organi
costituzionali nell'ambito della
propria autonomia, possono
comunicare,
entro il 31 luglio 2014, il preavviso
di recesso dai
contratti
di locazione di immobili in corso alla data di
entrata in
vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e'
perfezionato
decorsi centottanta giorni
dal preavviso, anche
in
deroga
ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge
27 dicembre 2013, n.
147,
le parole: «comma 1 dell'articolo
2-bis del decreto-legge
15
ottobre
2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
13
dicembre
2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse.
3. All'articolo
12 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: «Le
medesime Amministrazioni comunicano inoltre
semestralmente, al di
fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del
demanio le
decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a)
e b), tutti
i
restanti interventi manutentivi
effettuati sia sugli
immobili di
proprieta' dello Stato,
in uso governativo,
sia su quelli
di
proprieta' di terzi
utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri.»;
b) al comma 4 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il piano
generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno,
sentiti i
Provveditorati per le
opere pubbliche del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, in caso
di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto
ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia'
affidati ad uno
degli operatori con
cui l'Agenzia ha
stipulato
accordi quadro ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 5,
il primo periodo
e' sostituito dal
seguente:
«L'Agenzia del demanio,
al fine di
progettare e realizzare
gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e
per gli
interventi manutentivi dalla stessa gestiti
con fondi diversi
da
quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti
ad ambiti
territoriali predefiniti, con
operatori specializzati nel
settore
individuati mediante procedure
ad evidenza pubblica,
ed anche
avvalendosi di societa' a
totale o prevalente
capitale pubblico,
senza nuovi o maggiori oneri».
4. All'articolo
3 del decreto-legge
6 luglio 2012,
n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole
«1ş gennaio 2015» sono sostituite con le
parole «1 luglio 2014»;
b) il comma 7 e'
sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto
previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da
4 a 6 si
applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano
possono adottare
misure alternative di
contenimento della spesa
corrente al fine di conseguire
risparmi non inferiori
a quelli
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.».
5. Al fine della
riduzione della spesa per il
deposito legale di
stampati e documenti:
a) agli istituti depositari
previsti dal regolamento
attuativo
dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile
2004, n. 106,
e'
consegnata una sola
copia di stampati
e di documenti
a questi
assimilabili;
b) per l'archivio
nazionale della produzione
editoriale non sono
soggette al deposito legale
le ristampe inalterate
di tutti i
documenti stampati in Italia.
Capo VI
DIGITALIZZAZIONE
Art. 25
Anticipazione obbligo fattura
elettronica
1. Nell'ambito del piu'
ampio programma di digitalizzazione delle
amministrazioni
pubbliche definito dall'Agenzia per
l'Italia
digitale, al fine di accelerare
il completamento del
percorso di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine
di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in
materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1,
commi da 209 a 213,
della legge 24
dicembre 2007, n.
244», e'
anticipato al 31
marzo 2015. Alla
medesima data, sentita
la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per
le
amministrazioni
locali di cui al comma 209 dell'articolo 1
della
citata legge n. 244 del 2007.
2. Al fine
di assicurare l'effettiva
tracciabilita' dei
pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, le
fatture
elettroniche emesse
verso le stesse
pubbliche amministrazioni
riportano:
a) il Codice
identificativo di gara
(CIG), tranne i
casi di
esclusione dell'indicazione dello
stesso nelle transazioni
finanziarie
cosi' come previsto dalla
determinazione dell'Autorita'
di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7
luglio 2011,
n. 4, e
i casi di
esclusione dall'obbligo di
tracciabilita'
di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136, previsti
dalla
tabella 1 allegata al
presente decreto; detta
tabella e'
aggiornata
con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze,
sentita
l'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,
servizi
e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso
di fatture relative a
opere
pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi
finanziati da
contributi comunitari e ove previsto
ai sensi
dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma
2 sono inseriti
a cura della
stazione
appaltante nei contratti
relativi a lavori,
servizi e
forniture
sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola
prevista
all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale clausola
riporta, inoltre, il
riferimento esplicito agli
obblighi delle
parti derivanti dall'applicazione della
presente
norma.
3. Le pubbliche
amministrazioni non possono procedere al
pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e
Cup ai
sensi del comma 2.
Art. 26
Pubblicazione telematica di avvisi
e bandi
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 66, il
comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Gli avvisi e i bandi
sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai
contratti pubblici,
sul "profilo di
committente" della stazione
appaltante, ed entro i successivi due giorni
lavorativi, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20,
e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione
degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e' effettuata entro il sesto giorno
feriale successivo a
quello del ricevimento della
documentazione da parte
dell'Ufficio
inserzioni
dell'Istituto poligrafico e
zecca dello Stato.
La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato
IX
A, avviene esclusivamente in via telematica e
non puo' comportare
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici,
degli avvisi, dei
bandi di gara
e delle informazioni
di cui
all'allegato IX A
sono rimborsate alla
stazione appaltante
dall'aggiudicatario
entro il termine
di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.»;
b) all'articolo 122, il
comma 5, e' sostituito dai seguenti:
«5. I bandi relativi a
contratti di importo pari
o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici,
sul "profilo di committente" della stazione
appaltante, ed entro
i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20 e sul
sito informatico
presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I
bandi relativi a contratti di
importo inferiore a
cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si
eseguono i
lavori e nel profilo di committente della stazione
appaltante; gli
effetti giuridici connessi
alla pubblicazione decorrono
dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si
applica, comunque,
quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il
sesto giorno feriale successivo
a quello del
ricevimento della
documentazione da parte
dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato.
La pubblicazione di
informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel
presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente
in via
telematica e non puo' comportare
oneri finanziari a
carico delle
stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici,
degli avvisi, dei
bandi di gara
e delle informazioni
di cui
all'allegato IX A
sono rimborsate alla
stazione appaltante
dall'aggiudicatario
entro il termine
di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.».
1-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano
a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
1-ter. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione
delle
disposizioni di cui al comma 1 prodottisi
fino alla data
di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo I
MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI
RELATIVI TEMPI DI
PAGAMENTI
Art. 27
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche
amministrazioni
1. Dopo l'articolo
7 del
decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
e'
inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni)
1. Allo
scopo di assicurare
la trasparenza al
processo di
formazione ed estinzione dei
debiti, i titolari
di crediti per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a
prestazioni
professionali nei confronti
delle amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge
31 dicembre 2009,
n. 196, e
successive modificazioni, possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui
all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti
di
pagamento emesse a partire
dal 1 luglio
2014, riportando, ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
2. A decorrere dal 1 luglio 2014 ,
utilizzando la medesima
piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al
comma 1,
le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti
alla
ricezione ed alla rilevazione
sui propri sistemi
contabili delle
fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a
debiti per
somministrazioni, forniture
e appalti e
obbligazioni relative a
prestazioni professionali. Le
medesime amministrazioni comunicano
altresi',
mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle
fatture
o richieste equivalenti
di pagamento relative
al primo
semestre
2014, che saranno trasmesse in modalita' aggregata.
3. Nel caso
di fatture elettroniche
trasmesse alle pubbliche
amministrazioni attraverso il
sistema di interscambio
di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio
2008, i
dati delle fatture
comprensivi delle informazioni
di invio e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti
dalla piattaforma
elettronica per la
gestione telematica del
rilascio delle
certificazioni in modalita' automatica.
4. A decorrere
dalla data di
cui al comma
2 , le
amministrazioni
pubbliche comunicano, mediante
la medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati
relativi
ai debiti non
estinti, certi, liquidi
ed esigibili per
somministrazioni, forniture
e appalti e
obbligazioni relative a
prestazioni professionali, per i
quali, nel mese
precedente, sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori
di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, e
successive modificazioni.
5. Con riferimento ai
debiti comunicati ai sensi dei commi 1,
2 e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica
i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti
dalla piattaforma elettronica
ai sensi del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto
del
Ministro dell'economia e
delle finanze 3
aprile 2013, n. 55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura,
corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di
gara (CIG),
ove previsto.
7. Le informazioni di
cui al presente articolo
sono accessibili
alle amministrazioni pubbliche
e ai titolari
dei crediti
registrati sulla piattaforma elettronica,
anche ai fini
della
certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli
adempimenti
di cui all'articolo 7,
comma 4-bis, nonche'
utilizzabili per la
tenuta del registro delle
fatture da parte
delle amministrazioni
pubbliche.
8. Il mancato rispetto
degli obblighi di cui ai commi 4
e 5 e'
rilevante ai fini
della misurazione e
della valutazione della
performance
individuale del dirigente
responsabile e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o misure
analogamente
applicabili. Il competente
organo di controllo
di
regolarita'
amministrativa e contabile
verifica la corretta
attuazione delle predette procedure.
9. Ai fini
dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.».
2. All'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n.
2:
a) al primo periodo, le
parole: «le regioni
e gli enti
locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale», sono
sostituite
dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) il terzo periodo
e' sostituito dal
seguente: «La nomina
e'
effettuata dall'Ufficio
centrale del bilancio
competente per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di
cui al
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; dalla
Ragioneria
territoriale dello Stato
competente per territorio
per le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»;
c) dopo il terzo periodo
e' aggiunto il seguente: «Ferma restando
l'attivazione da parte
del creditore dei
poteri sostitutivi, il
mancato rispetto dell'obbligo di
certificazione o il
diniego non
motivato di certificazione, anche parziale, comporta
a carico del
dirigente
responsabile l'applicazione delle
sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La
pubblica amministrazione di
cui al primo
periodo che risulti
inadempiente non puo'
procedere ad assunzioni
di personale o
ricorrere all'indebitamento fino al permanere
dell'inadempimento.».
d) alla fine del comma
sono aggiunti i
seguenti periodi: «La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la data
prevista di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono
essere
integrate a cura dell'amministrazione utilizzando
la piattaforma
elettronica
di cui all'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge
n.
35 del 2013 con l'apposizione
della data prevista
per il
pagamento.».
Art. 28
Monitoraggio delle certificazioni dei
pagamenti effettuati dalle
pubbliche amministrazioni con le risorse
trasferite dalle regioni
1. All'articolo
2, del decreto-legge
8 aprile 2013,
n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
sono
apportate le seguenti modifiche:
a) a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto
di cui
alla lettera b) del
presente comma, il quarto e
il quinto
periodo del comma 6 sono soppressi;
b) dopo il comma 6 e'
inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi,
sentita la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la
tempistica
di certificazione e di raccolta, per il tramite delle
Regioni, dei
dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni
con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito
dell'estinzione dei
debiti elencati nel piano di pagamento nei
confronti delle stesse
pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al
comma 1, lettera b), e' adottato
entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
STRUMENTI PER FAVORIRE L'ESTINZIONE
DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 29
Attribuzione di risorse della
Sezione per assicurare la
liquidita'
per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili
degli enti
locali
1. Al comma 9
dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.
102, convertito con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n.
124, e' aggiunto
infine il seguente
periodo: «Con le
procedure
individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono
altresi'
attribuite agli enti locali le
disponibilita' di cui
al medesimo
comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».
Art. 30
Debiti fuori bilancio inclusi
nei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale
(Soppresso).
Art. 31
Finanziamento dei debiti
degli enti locali
nei confronti delle
societa' partecipate
1. Al fine di favorire
il pagamento dei
debiti da parte
delle
societa' ed enti partecipati da enti
locali , la dotazione della
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per
assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili»
di
cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e'
incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.
2. L'incremento di cui
al comma 1 puo' essere concesso agli
enti
locali per il pagamento
dei propri debiti
nei confronti delle
societa' partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi,
liquidi ed esigibili alla data del
31 dicembre
2013;
b) i debiti per i quali
sia stata emessa
fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori
bilancio che presentavano i
requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti
in bilancio in data successiva,
ivi inclusi quelli
contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di
cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti.
3. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono
stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo
1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita'
per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al
comma 1.
La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla
presentazione
da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione
attestante la
verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa'
partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso
ente
locale e, per la parte
di competenza, delle
societa' partecipate
interessate.
4. Le societa'
partecipate dagli enti
locali, destinatarie dei
pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente
articolo e all'articolo 32,
destinano prioritariamente le
risorse
ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili
alla
data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali
sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto
termine. Le societa'
partecipate comunicano agli
enti locali
interessati gli
avvenuti pagamenti, unitamente
alle informazioni
relative ai debiti ancora in essere, per la successiva
trasmissione
nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma
14, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013.
5. I collegi sindacali
delle societa' partecipate dagli enti locali
verificano le comunicazioni di cui al
comma 4, dandone
atto nei
propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
Art. 32
Incremento del Fondo per
assicurare la liquidita' per
pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed
esigibili
1. Al fine di garantire
il rispetto dei tempi di pagamento
di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, la
dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei
debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo
1 del decreto-legge
8 aprile 2013,
n. 35,
convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
incrementata, per
l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al
fine di far
fronte ai
pagamenti da parte delle Regioni
e degli enti
locali dei debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2013,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta
equivalente di pagamento
entro il predetto
termine, nonche' dei
debiti fuori bilancio
che presentavano i
requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti
in bilancio in data successiva,
ivi inclusi quelli
contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di
cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti.
2. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata,
di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il
31 luglio
2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al
comma
1 tra le Sezioni
del «Fondo per
assicurare la liquidita'
per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformita'
alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e
3 del decreto-legge
8
aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6
giugno 2013, n. 64,
i criteri, i
tempi e le
modalita' per la
concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e
agli enti
locali, ivi inclusi le regioni
e gli enti
locali che non
hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita'
a
valere sul predetto Fondo.
3. Il decreto
ministeriale di cui
al comma 2 determina
anche
l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della
Sezione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, derivante da
eventuali disponibilita'
relative ad anticipazioni
di liquidita'
attribuite
precedentemente e non
ancora erogate alla
data di
emanazione del suddetto
decreto ministeriale, ivi
incluse quelle
conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal
Tavolo di
cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto-legge
n. 35
del
2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e
c), del
comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e
Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di
cui al
presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze -
Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre
che alla verifica
positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto
pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle
relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento
alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.
4. Sono ammesse alle
anticipazioni di liquidita' per il pagamento
dei debiti del settore sanitario
di cui al
presente articolo le
regioni sottoposte ai piani di
rientro ai sensi
dell'articolo 1,
comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi
operativi di
prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88,
della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari
a quello
corrispondente al valore dei gettiti derivanti
dalle maggiorazioni
fiscali regionali, destinati
nell'anno 2013 al
finanziamento del
servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le
finalita'
del presente comma sono destinati 600 milioni di euro
dell'incremento
della dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attivita'
gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
ai
sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e'
autorizzata
la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.
Art. 33
Anticipazioni di liquidita'
per il pagamento dei debiti dei
comuni
che hanno deliberato il dissesto
finanziario
1. Al
fine di sostenere
la grave situazione
delle imprese
creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di
ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno
2014, ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data
dal 1ş
ottobre 2009 e sino alla data di entrata in
vigore della legge
6
giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla
procedura semplificata
prevista
dall'articolo 258 del
testo unico di
cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita,
previa apposita
istanza dell'ente interessato,
un'anticipazione fino all'importo
massimo di 300
milioni di euro
per l'anno 2014
da destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria
per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di
cui all'anzidetto
articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120
giorni
dalla disponibilita' delle risorse.
2. L'anticipazione di
cui al comma 1, e'
ripartita, nei limiti
della massa passiva censita,
in base ad
una quota pro
capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata
alla
fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto
secondo i dati forniti dall'Istat.
3. L'anticipazione di
cui al comma 1 e' concessa con decreto
non
regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30
giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite
di
300 milioni di euro per l'anno 2014 a
valere sulla dotazione
per
l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo
243-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
integrato con le risorse di cui al comma 1.
4. L'importo attribuito
e' erogato all'ente locale
il quale e'
tenuto a metterlo
a disposizione dell'organo
straordinario di
liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento
dei debiti ammessi,
nei limiti
dell'anticipazione erogata,
entro 90 giorni
dalla disponibilita'
delle risorse.
5. La restituzione
dell'anticipazione e' effettuata, con
piano di
ammortamento a rate costanti,
comprensive degli interessi,
in un
periodo massimo di venti anni
a decorrere dall'anno
successivo a
quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con
versamento ad
appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio
dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota
interessi,
fatta eccezione per le
anticipazioni a valere
sul versamento in
entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione
dovra' avvenire a
partire dal 2014.
Gli importi dei
versamenti
relativi alla quota
capitale sono riassegnati
al fondo per
l'ammortamento dei titoli
di Stato. Il
tasso di interesse
da
applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato
sulla base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5
anni in
corso di emissione con comunicato del Direttore generale del
tesoro
da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero
dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro
i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse
a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono
versate al
predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e
riassegnate, per la
parte capitale, al
medesimo fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli
oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto
a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata
del bilancio
dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti di debiti certi,
liquidi ed esigibili
degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo
1,
comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non
erogate dalla
Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni
di
euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n.
35 del 2013,
come
incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge
31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre
2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.
7. Il comma 17-sexies
dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile
2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 giugno
2013, n. 64, e' abrogato.
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
9. Per quanto non
previsto nel presente
articolo si rinvia
al
decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8
febbraio
2013, adottato in attuazione
dell'articolo 243-ter, comma
2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 34
Disposizioni in materia di pagamento dei
debiti sanitari
1. Per
l'utilizzo delle risorse
di cui all'articolo
3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del
Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio
2014 recante
il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la
liquidita'
per pagamenti dei
debiti certi, liquidi
ed esigibili" di cui
all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31
agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n.
124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di
cassa del
settore stesso con
riferimento al pagamento
dei debiti sanitari
cumulati fino alla data del 31
dicembre 2012, le
regioni possono
accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo
3, comma 3,
del citato decreto-legge
n. 35 del
2013, alle
anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei pagamenti
che comprendano i
pagamenti dei citati
debiti, effettuati dalle
regioni nel periodo 1ş gennaio 2013-8 aprile 2013.
L'inserimento dei
richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle
regioni
in via residuale rispetto alle categorie di debiti gia'
individuate
dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del
2013. A tale
scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di
liquidita',
sottoscritta congiuntamente dal
Presidente e dal
Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 35
Disposizioni dirette a
garantire il rispetto dei tempi di pagamento
dei debiti sanitari
1. Le regioni che, a
seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano
mancate
erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo
3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che non
hanno richiesto l'accesso
alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma
3, del
medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del
decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze
del 10 febbraio
2014
recante il «Riparto dell'incremento del
"Fondo per assicurare
la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di
cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto
2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n.
124», nei termini stabiliti e
per gli importi
di cui al
citato
articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.
35 del 2013
accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare
istanza di
accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Qualora le Regioni di
cui al comma 1 non provvedano
a quanto
indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei
Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il
Ministro per gli affari regionali, ad
adottare, entro un
termine
definito, tutti gli atti
necessari per trasferire
tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale gli
importi di cui al
citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n.
35 del
2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita'
fino
a concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di
inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al
comma 2, accertata
dal Tavolo tecnico
per la verifica
degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il
Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze,
sentito il Ministro
per gli affari
regionali, in attuazione
dell'articolo 120
della Costituzione nomina il
Presidente della
regione, o un altro soggetto, commissario ad
acta. Il commissario
adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni
di
liquidita' disponibili.
4. Le regioni che, a
seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n.
64, presentano una
valorizzazione con riferimento alle grandezze di
cui al comma
1,
lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35
del 2013
e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita'
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n.
35 del
2013, e all'articolo 5 del
decreto del Ministero
dell'economia e
delle finanze del
10 febbraio 2014
recante il «Riparto
dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo
13, commi
8 e 9 del decreto-legge 31
agosto 2013, n.
102, convertito, con
modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n.
124», nei termini
stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo
3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati
in sede di
verifica, presentano al Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del
2013, entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
la
documentazione
necessaria a dimostrare
la sussistenza delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a
decorrere dal
2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione
vigente. Qualora le regioni non provvedano alla
trasmissione della
documentazione
ovvero il Tavolo
non verifichi positivamente
la
richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare
istanza di
accesso alle predette
anticipazioni entro 15
giorni dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di
cui al comma 4 non provvedano
a quanto
indicato al medesimo comma
4 sono diffidate
dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro
un
termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire
le citate
anticipazioni di liquidita'
fino a concorrenza
degli importi
richiamati. In caso
di inadempienza trovano
applicazione le
disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di
verificare che tutte le amministrazioni
pubbliche
rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione
vigente,
le Regioni che, con riferimento
agli enti del
Servizio sanitario
regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui
all'articolo 3
del decreto-legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo
ivi richiamato,
sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine
di 60
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione
del presente decreto, tutti gli elementi
necessari alla verifica
di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo
Tavolo.
Qualora le regioni
non provvedano alla
trasmissione della
documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la
sussistenza
di criticita' nei tempi di
pagamento, le regioni
sono tenute ad
accedere alle anticipazioni
di liquidita'. Si
applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i
termini di cui
al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del
termine
per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla
formalizzazione
degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.
7. Per le finalita' di
cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del
Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario
nazionale per
l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo
1 del decreto-legge
18 gennaio 1993,
n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole:
«unita' sanitarie locali» sono
sostituite
dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e
ospedaliere»; e, alla
fine, sono aggiunte
le seguenti parole:
«A tal fine
l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per
ogni
trimestre,
quantifica preventivamente le
somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.»;
b) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
«5-bis. La deliberazione
di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto cui
e' affidato il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione.
Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma
5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato
a
rendere immediatamente disponibili le somme di
spettanza dell'ente
indicate nella deliberazione, anche
in caso di
notifica di
pignoramento o di pendenza di
procedura esecutiva nei
confronti
dell'ente, senza
necessita' di previa
pronuncia giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non puo'
emettere
mandati a titoli diversi
da quelli vincolati,
se non seguendo
l'ordine cronologico
delle fatture cosi'
come pervenuto per il
pagamento o, se
non e' prescritta
fattura, dalla data
della
deliberazione di impegno.».
Art. 36
Debiti dei Ministeri
1. Al fine di consentire
il pagamento dei debiti certi, liquidi
ed
esigibili del Ministero
dell'Interno nei confronti
delle Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre
2012,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250
milioni di euro
nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono
destinate al
pagamento dei debiti della stessa specie,
maturati successivamente
alla predetta data.
2. E'
istituito nello stato
di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, con
una dotazione di 300
milioni per l'anno 2014,
destinato all'estinzione dei
debiti dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in
termini di
indebitamento netto. Entro il
30 giugno 2014,
le amministrazioni
possono comunicare al
Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato,
l'elenco dei
debiti di cui al presente comma, al fine
della attribuzione delle
relative risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze, da emanarsi entro
il 31 luglio
2014, si provvede
alla
ripartizione delle risorse tra le amministrazioni
richiedenti, sulla
base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al
fine della
verifica della sussistenza
della neutralita' in
termini di
indebitamento netto. In
caso di insufficienza delle
risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in proporzione
ai debiti
assentibili per ciascuna amministrazione.
Art. 37
Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati
1. Al fine di assicurare
il completo ed
immediato pagamento di
tutti i debiti di parte corrente
certi, liquidi ed
esigibili per
somministrazioni,
forniture ed appalti
e per prestazioni
professionali, fermi restando
gli altri strumenti
previsti, i
suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e
successive
modificazioni, diverse dallo
Stato, maturati al 31
dicembre 2013 e certificati
alla data di
entrata in vigore
del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e
3-ter del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo
7
del decreto-legge 8
aprile 2013, n.
35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti
dalla
garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni
di cessione ovvero di ridefinizione di cui al
successivo comma 3.
Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre
dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma 3,
i suddetti debiti
di
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette
pubbliche
amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in
vigore
del presente decreto,
comunque maturati al
31 dicembre 2013,
a
condizione che:
a) i
soggetti creditori presentino
istanza di certificazione
improrogabilmente entro sessanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione
del presente decreto
,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7,
comma
1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano
oggetto di certificazione, tramite
la suddetta
piattaforma elettronica, da
parte delle pubbliche
amministrazioni
debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta
giorni dalla
data di ricezione dell'istanza. Il diniego,
anche parziale, della
certificazione,
sempre entro il
suddetto termine, deve
essere
puntualmente motivato. Ferma
restando l'attivazione da
parte del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9,
comma 3-bis,
del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il mancato
rispetto di
tali obblighi comporta
a carico del
dirigente responsabile
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7,
comma 2, del
predetto decreto-legge n. 35 del 2013. Le
amministrazioni di cui
al
primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere
ad assunzioni di personale
o ricorrere all'indebitamento fino
al
permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei
debiti di parte corrente di cui al comma
1 non
rilevano ai fini
dei vincoli e
degli obiettivi del
patto di
stabilita' interno.
3. I soggetti
creditori possono cedere
pro-soluto il credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del
comma
1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla
base di
apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla
suddetta
garanzia dello Stato non possono essere richiesti
sconti superiori
alla misura massima
determinata con il
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la
cessione
del credito, la
pubblica amministrazione debitrice
diversa dallo
Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di
liquidita', una
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei
debiti,
per una durata
massima di 5
anni, rilasciando, a
garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma
della specifica
disciplina
applicabile a ciascuna
tipologia di pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle
entrate di
bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque
tenute
a rimborsare anticipatamente
il debito, alle
condizioni pattuite
nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle
condizioni di pagamento del
debito di cui
al presente comma
al
ripristino della normale gestione della liquidita'. L'operazione
di
ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto
della
garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta
dalla pubblica
amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito,
ovvero ad altra
banca o ad
altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla
suddetta operazione di
ridefinizione; in tal
caso, previa
corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e'
ceduto di
diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La
Cassa
depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi
dell'articolo 5, comma
7,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,
nonche'
istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali,
possono
acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla
base
di una convenzione quadro con
l'Associazione Bancaria Italiana,
i
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui
al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente
comma, anche al
fine di effettuare
operazioni di ridefinizione dei
termini e delle
condizioni di
pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15
anni, in
relazione alle quali
le pubbliche amministrazioni debitrici
rilasciano
delegazione di pagamento,
a norma della
specifica
disciplina
applicabile a ciascuna
tipologia di pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle
entrate di
bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti
S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita
dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. medesima.
I
crediti
assistiti
dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto
di
ridefinizione, possono essere
acquisiti dai soggetti
cui si
applicano
le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero
da
questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
nonche'
alle
istituzioni finanziarie dell'Unione
europea e internazionali.
Alle
operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di
pagamento
dei debiti di cui al presente comma, che non
costituiscono
indebitamento,non
si applicano i limiti fissati, per le
regioni a
statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16
maggio 1970, n.
281,
per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e
204 del decreto
legislativo
18 agosto 2000, n.
267, e, per
le altre pubbliche
amministrazioni,
dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di
cui al comma 1,
e' istituito presso
il
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo
per la
copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia
dello
Stato, cui sono attribuite
risorse pari a
euro 150 milioni.
La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e
irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale
garanzia di ultima
istanza. Tale garanzia
e'
elencata
nell'allegato allo stato
di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge
31
dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere affidata
a
norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio
2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e
delle finanze, da
adottare entro trenta
giorni dalla data
di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto ,
sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei
commi 1
e 3, ivi
compresa la misura
massima dei tassi
di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle
condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti
dal Fondo e ceduti ai sensi
del comma 3,
nonche' i criteri,
le
condizioni e le modalita'
di operativita' e
di escussione della
garanzia del Fondo, nonche' della garanzia
dello Stato di ultima
istanza.
5. In caso di escussione
della garanzia, e' attribuito allo Stato
il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta,
ove
applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della
somme escusse
e degli interessi maturati alla data dell'effettivo
pagamento, delle
somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente
debitore a valere
sul
bilancio dello
Stato. Con il
decreto di cui
al comma 4 sono
disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa
di
cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle
somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo
dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di
previsione del Ministero
dell'Economia e delle
Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni
di
euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse
iscritte sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater,
12-quinquies, 12-sexies e 12-septies
dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono
abrogati.
7-bis.
Le cessioni dei
crediti certificati mediante
la
piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8
aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
giugno
2013, n. 64, possono
essere stipulate mediante
scrittura
privata
e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari
finanziari
autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e
prestiti
S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione
europea e
internazionali.
Le suddette cessioni
dei crediti certificati
si
intendono
notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti
delle amministrazioni cedute
dalla data di
comunicazione della
cessione
alla pubblica amministrazione attraverso
la piattaforma
elettronica,
che costituisce data
certa, qualora queste
non le
rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di
tale comunicazione.
Non
si applicano alle predette cessioni dei crediti
le disposizioni
di
cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile
2006,
n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70
del regio decreto
18
novembre
1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma
si
applicano
anche alle cessioni effettuate dai suddetti
cessionari in
favore
dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge
30
aprile 1999, n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo
48-bis del decreto
del
Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 602,
sono
effettuate
dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto
della
certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati
nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2,
del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165, per
somministrazioni,
forniture ed appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni
professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la
piattaforma elettronica
nei confronti dei
soggetti creditori.
All'atto
del pagamento dei crediti certificati oggetto
di cessione,
le pubbliche
amministrazioni effettuano le
predette verifiche
esclusivamente
nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo
8 e il
comma 2-bis dell'articolo
9 del
decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.
Art. 38
Semplificazione degli
adempimenti amministrativi per la cessione
dei
crediti tramite piattaforma
elettronica
(Soppresso).
Art. 38-bis
Semplificazione fiscale della cessione
dei crediti
1. Gli atti di cessione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili nei
confronti
delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165,
per
somministrazioni,
forniture ed appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni
professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le
operazioni
di ridefinizione dei
relativi debiti richieste
dalla
pubblica
amministrazione debitrice e garanzie connesse,
sono esenti
da
imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui
al
presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad
1 milione di
euro per
l'anno
2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro
il
15 maggio 2014 all'entrata del bilancio
dello Stato ai
sensi
dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,
che,
alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del
presente
decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi
e che
sono acquisite, nel
limite di 1
milione di euro,
definitivamente
al bilancio dello Stato.
Art. 39
Crediti compensabili
1. All'articolo 28-quinquies
del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 602,
al primo periodo,
sono
soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».
1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1,
e 28-quinquies, comma
1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,
le parole: «nei confronti dello
Stato, degli enti
pubblici
nazionali,
delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario
nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«nei confronti
delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165, e
successive
modificazioni».
Art. 40
Termine di
notifica delle cartelle
esattoriali ai fini
della
compensabilita' con i crediti
certificati
1. All'articolo 9, comma
02, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
le parole «31 dicembre 2012»,
sono sostituite dalle
seguenti «30
settembre 2013».
Capo III
STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI
RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 41
Attestazione dei tempi di
pagamento
1. A decorrere dall'esercizio 2014,
alle relazioni ai
bilanci
consuntivi o di esercizio delle
pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.
165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante
legale
e dal responsabile finanziario, attestante l'importo
dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei
termini previsti dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n.
231,
nonche' l'indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti di cui
all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . In
caso di superamento
dei predetti termini,
le medesime relazioni
indicano le misure adottate o previste per consentire la
tempestiva
effettuazione dei pagamenti. L'organo di
controllo di regolarita'
amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al
primo
periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le
Amministrazioni
dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto
di cui
al
primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della
spesa.
2. Al fine di garantire
il rispetto dei tempi di pagamento
di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi
gli enti del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla base
dell'attestazione di
cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori
a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto
a
quanto disposto dal decreto
legislativo 9 ottobre
2002, n. 231,
nell'anno successivo a quello di riferimento non possono
procedere ad
assunzioni di personale
a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
e di somministrazione, anche
con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto
altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione.
3. La riduzione degli
obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata,
sulla base dei
criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia
e delle
finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti
locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti
dal decreto
legislativo 9 ottobre
2002, n. 231,
come rilevato nella
certificazione del patto di stabilita' interno.
4. Le regioni, con
riferimento agli enti del
Servizio sanitario
nazionale,
trasmettono al Tavolo
di verifica degli
adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e
le province autonome
di Trento e
di Bolzano, pubblicata
nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 105 del
7 maggio 2005,
una relazione contenente
le
informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte
in caso di
superamento dei tempi
di pagamento previsti
dalla legislazione
vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da
parte degli
enti delle misure
idonee e congrue
eventualmente necessarie a
favorire il
raggiungimento
dell'obiettivo del rispetto
della
direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16
febbraio
2011 , sui tempi
di pagamenti costituisce
adempimento
regionale, ai fini e per
gli effetti dell'articolo
2, comma 68,
lettera c), della legge
23 dicembre 2009,
n. 191, le cui
disposizioni
continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013
ai
sensi dell' articolo 15, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 135.
Art. 41-bis
Misure per l'accelerazione dei pagamenti a
favore delle imprese
1. Per consentire l'adempimento delle
obbligazioni assunte per gli
interventi
di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148,
ed
agevolare
il flusso dei
pagamenti in favore
delle imprese, e'
autorizzato,
fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia'
disponibili
sulle rispettive contabilita' speciali, come
individuate
nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre
2013.
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito
degli interventi di cui
al
comma 1
costituiscono economia di
spesa e sono
versate al
pertinente
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti
salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
della
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
30
dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge.
Art. 42
Obbligo della tenuta del
registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni
1. Fermo restando quanto
previsto da specifiche
disposizioni di
legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche
amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale
entro 10
giorni dal ricevimento
sono annotate le
fatture o le
richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e
appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei
loro
confronti. E' esclusa la possibilita' di
ricorrere a registri
di
settore o di reparto. Il registro delle
fatture costituisce parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di
ridurre gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle
fatture puo'
essere sostituito
dalle apposite funzionalita'
che saranno rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
8 aprile
2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 giugno
2013, n. 64. Nel registro
delle fatture e
degli altri documenti
contabili equivalenti e' annotato:
a) il codice progressivo
di registrazione;
b) il numero di
protocollo di entrata;
c) il numero della
fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione
della fattura o del
documento contabile
equivalente;
e) il nome del creditore
e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della
fornitura;
g) l'importo totale, al
lordo di IVA e di eventuali altri
oneri e
spese indicati;
h) la scadenza della
fattura;
i) nel caso di
enti in contabilita'
finanziaria, gli estremi
dell'impegno
indicato nella fattura
o nel documento
contabile
equivalente ai sensi di
quanto previsto dal
primo periodo del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o
analoghe
unita' gestionali del
bilancio sul quale
verra' effettuato il
pagamento;
l) se la spesa e'
rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di
gara (CIG), tranne
i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13
Agosto
2010, n. 136;
n) il Codice unico di
Progetto (CUP), in caso di fatture relative a
opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi
finanziati da contributi
comunitari e ove
previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra
informazione che si ritiene necessaria.
Art. 43
Anticipo certificazione conti
consuntivi enti locali
1. L'articolo 161 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
e'
sostituito dal seguente:
«Art.
161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni ,
le
province, le citta' metropolitane, le unioni
di comuni e le
comunita' montane sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui
principali dati del bilancio di previsione e
del rendiconto della
gestione ed a
trasmetterli al Ministero
dell'interno. Le
certificazioni sono firmate
dal segretario, dal
responsabile del
servizio
finanziario e dall'organo di
revisione
economico-finanziario.
2. Le modalita' per la
struttura, la redazione, nonche' la data
di
scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono
stabilite con
decreto del Ministero
dell'interno, previo parere
dell'Anci e
dell'Upi, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
3. La mancata
trasmissione del certificato, da parte dei
comuni e
delle province, comporta la sospensione del pagamento delle
risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero
dell'interno, ivi
comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale.
4. I dati delle
certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito
internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero
dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella
banca
dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009 n.
196.
5. I certificati al
rendiconto della gestione degli
enti locali
dell'esercizio
finanziario 2014 e
degli esercizi seguenti
sono
trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio
dell'esercizio
successivo, mentre la
data di scadenza
per la trasmissione
dei
certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto
ministeriale di cui al comma 2.».
Art. 44
Tempi di erogazione dei trasferimenti fra
pubbliche amministrazioni
1. Al fine di agevolare
il rispetto dei tempi di pagamento
di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i
trasferimenti fra
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con
esclusione delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e
delle
risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale
e alle Province
autonome di Trento
e Bolzano in
applicazione dei rispettivi
ordinamenti finanziari, sono
erogati entro sessanta
giorni dalla
definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro
sessanta
giorni dalla comunicazione al
beneficiario della spettanza
dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le
condizioni
per la erogazione sono stabilite a regime, il
termine di sessanta
giorni decorre dalla definizione
dei provvedimenti autorizzativi
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.
Art. 45
Ristrutturazione del debito delle
Regioni
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi
le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni
ed aventi
come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze,
in base
all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre
2007, n.
244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23
dicembre 2009, n.
191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. per
conto del Ministero
dell'economia e delle
finanze ai sensi
dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
2. Per
il riacquisto da
parte delle regioni
dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al
comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle
finanze puo'
effettuare emissioni di titoli di Stato.
3. I
risparmi annuali di
spesa derivanti alle
regioni
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al
pagamento delle rate di ammortamento delle
anticipazioni contratte
nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli
2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli
32, 34
e
35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui
al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti
o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64.
5. Possono essere
oggetto di ristrutturazione le
operazioni di
indebitamento che, alla data del
31 dicembre 2013,
presentino le
seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o
superiore a 5 anni e
importo del debito
residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per
i mutui
contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o
superiore a 5 anni e valore
nominale dei
titoli
obbligazionari regionali in
circolazione pari
o
superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in
valuta rileva il
cambio fissato negli
swap di copertura
insistenti sulle singole
emissioni.
6. Sono esclusi dalle
operazioni di ristrutturazione del debito
le
anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli
2 e
3
del citato decreto-legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono
richiedere la ristrutturazione dei debiti
di
cui ai commi 1 e 2 , trasmettendo entro il 20
giugno 2014 al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
-
Direzione II, con
certificazione congiunta del
presidente e del
responsabile
finanziario, l'indicazione delle
operazioni di
indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al
comma 5.
8. Le operazioni di
riacquisto dei titoli obbligazionari aventi
le
caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono
attraverso
le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi,
per il
tramite di uno
o piu' intermediari
individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di
Stato,
che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le
modalita' del riacquisto
e le commissioni
per gli
intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8,
per la
definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente
della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
10. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da
emanarsi entro il 18 luglio 2014,
si provvede all'individuazione
delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della
ristrutturazione dei mutui nei confronti
del
Ministero
dell'economia e delle
finanze, il debito
residuo e'
rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il
tasso di
interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento di
mercato
dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu'
vicina
a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e
delle
finanze, come rilevato
sulla piattaforma di
negoziazione MTS il
giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei
titoli emessi dagli enti e
individuati come
idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati
di
cui comma 15, e'
finanziato dal Ministero
dell'economia e delle
finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma
11.
13. Qualora i titoli
oggetto di riacquisto o i mutui
oggetto di
rinegoziazione rappresentino il
sottostante di operazioni
in
strumenti derivati, la regione
provvede alla contestuale
chiusura
anticipata degli
stessi. L'eventuale valore
di mercato positivo
incassato dalla chiusura
anticipata dei derivati
e' vincolato
all'utilizzo da parte della regione per
il riacquisto del debito
sottostante il derivato
stesso. Qualora il
derivato presenti un
valore di mercato
negativo per la
regione, esso deve
essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la
somma
del valore di riacquisto dei titoli e
del valore di
mercato del
derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.
In
caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore
di
mercato negativo del
derivato e del
capitale residuo del
mutuo
oggetto di rinegoziazione, non
deve essere superiore
al capitale
residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente
quello in
cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del
prezzo di riacquisto del titolo e
del valore
degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un
aumento del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento
UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione.
15. La valutazione dei
derivati e' di competenza delle regioni che,
per quanto attiene allo scopo della presente
norma, la effettuano
sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
-
Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono
in autonomia le decisioni
in ordine al
riacquisto dei titoli e
alla chiusura anticipata
delle eventuali
operazioni in strumenti derivati
ad essi riferite,
tenendo conto
anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap di
ammortamento, nei
fondi di ammortamento
o, comunque, delle
quote capitale gia'
accantonate per l'ammortamento di
titoli con unico
rimborso a
scadenza.
17. La rinegoziazione
dei mutui e il
riacquisto dei titoli
in
circolazione come sopra definiti, inclusa l'attivita'
di provvista
sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
di
cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito
pubblico
delle pubbliche amministrazioni
come definito dal
Regolamento UE
479/2009.
Art. 45-bis
Anticipazione di liquidita' in favore
di EUR Spa
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i commi 332
e
333 sono sostituiti dai seguenti:
«332.
La societa' EUR
Spa puo' presentare
al Ministero
dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15
luglio 2014,
con certificazione congiunta
del presidente e
dell'amministratore
delegato, un'istanza di accesso ad
anticipazione
di
liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata
al
pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre
2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma
e'
concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione
per
assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome
per
pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili diversi
da
quelli
finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma 10,
del
decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
333. All'erogazione della somma di cui al
comma 332 si provvede a
seguito:
a) della presentazione da parte della
societa' EUR Spa di un piano
di rimborso
dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli
interessi,
in cui sono individuate anche idonee e
congrue garanzie,
verificato da
un esperto indipendente
designato dal Ministero
dell'economia
e delle finanze con onere a carico della societa';
b) della sottoscrizione di un apposito
contratto tra il Ministero
dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa'
EUR
Spa, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione
e di
rimborso
delle somme, comprensive di interessi,
in un periodo
non
superiore
a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non
adempia
nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le
modalita'
di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero
dell'economia e
delle finanze, sia
l'applicazione di interessi
moratori.
Il tasso di interesse a carico della societa'
e' pari al
rendimento
di mercato dei buoni poliennali del tesoro a
cinque anni
in
corso di emissione».
2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12
novembre 2011, n. 183,
le
parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono soppresse.
Titolo IV
Norme finanziarie ed entrata
in vigore
Art. 46
Concorso delle regioni e
delle province autonome alla riduzione della
spesa pubblica
1. Le Regioni a
statuto speciale e
le province autonome,
in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai
principi di
coordinamento della finanza
pubblica, introdotti dal
presente
decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a
quanto
previsto nei commi 2 e 3.
2. Al comma 454
dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.
228:
a) la
tabella indicata alla
lettera d) e'
sostituita dalla
seguente:
Tabella omissis
»;
b) dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: «Per l'anno
2014
la proposta di Accordo di cui
al periodo precedente
e' trasmessa
entro il 30 giugno 2014.».
3. Il comma 526
dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n.
147 e' sostituito dal seguente:
«526. Con le procedure
previste dall'articolo 27
della legge 5
maggio 2009, n. 42, le regioni
a statuto speciale
e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso
alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di
euro per
l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2015
al 2017. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al
predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di
cui al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle
quote
di compartecipazione ai
tributi erariali, secondo
gli importi
indicati, per ciascuna
regione a statuto
speciale e provincia
autonoma, nella tabella seguente:
Tabella omissis
»;
4. Gli importi delle
tabelle di cui ai commi 2 e 3
possono essere
modificati, ad invarianza
di concorso complessivo
alla finanza
pubblica, mediante accordo
tra le regioni
e province autonome
interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. Tale riparto
e' recepito con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il
predetto accordo puo' tener conto dei tempi medi
di pagamento dei
debiti e del ricorso agli
acquisti centralizzati di
ciascun ente
interessato.
5. Il comma 527
dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n.
147 e' abrogato.
6. Le Regioni e le Province
autonome di Trento
e Bolzano, in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai
principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto
e a valere
sui risparmi derivanti
dalle disposizioni ad
esse
direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma
secondo,
della Costituzione, assicurano un contributo alla
finanza pubblica
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di
euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa
e per
importi proposti in
sede di autocoordinamento dalle
regioni e
province autonome medesime, tenendo anche
conto del rispetto
dei
tempi di pagamento stabiliti
dalla direttiva 2011/7/UE,
nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con
Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 31
maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro
il 31 ottobre
2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di
tale
Intesa entro i predetti termini, con
decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri,
da adottarsi, previa
deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei
predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed
attribuiti alle singoli regioni
e Province autonome
di Trento e
Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione
residente, e
sono eventualmente rideterminati i livelli
di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle
risorse da
parte dello Stato.
7. Il
complesso delle spese
finali espresse in
termini di
competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto
ordinario,
di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal 2014
al 2017,
tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.
Art. 47
Concorso delle province,
delle citta' metropolitane e dei comuni alla
riduzione della spesa
pubblica
1. Le province e le
citta' metropolitane, a valere
sui risparmi
connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19,
nonche' in
considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014,
n. 56,
nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del
Consiglio
di cui al comma 92 dell'articolo 1 della
medesima legge 7 aprile
2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica
pari a
444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni
di euro
per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016
e 2017
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, ciascuna provincia e
citta'
metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito
capitolo di
entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del
Ministro
dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno,
per l'anno
2014, e del 28 febbraio per
gli anni successivi,
sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene
agli interventi di
cui all'articolo 8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione
e' operata nella misura complessiva di 340 milioni di
euro per il
2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al
2017,
proporzionalmente alla spesa
media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata
al presente decreto;
b) per quanto
attiene agli interventi
di cui all'articolo
15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7
milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro
per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione e'
operata in proporzione
al
numero di autovetture di ciascuna provincia e
citta' metropolitana
comunicato annualmente al
Ministero dell'interno dal
Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto
attiene agli interventi
di cui all'articolo
14,
relativi alla riduzione della
spesa per incarichi
di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7
milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
la riduzione e'
operata in proporzione
alla spesa comunicata
al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri
di cui al
comma 2 possono
essere
modificati per ciascuna
provincia e citta'
metropolitana, a
invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 30
giugno , per l'anno 2014 ed
entro
il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base
dell'istruttoria
condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del
Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse
all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei
tempi
medi di pagamento
dei debiti e
del ricorso agli
acquisti
centralizzati di ciascun ente.
Decorso tale termine
la riduzione
opera in base agli importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato
versamento del contributo di cui ai commi 2 e
3, entro il mese di
luglio, sulla base
dei dati comunicati
dal
Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso
la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3,
del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, provvede
al recupero delle
predette somme nei
confronti delle province
e delle citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta
sulle
assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante
dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime.
5. Le province e le
citta' metropolitane possono
rimodulare o
adottare misure alternative di contenimento della spesa
corrente, al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti
dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al
comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56,
a seguito
del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali
e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono
essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso
articolo 1,
tra le Province,
le citta' metropolitane
e gli altri
Enti
territoriali
interessati, stabilisce altresi'
le modalita' di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo
di regolarita' amministrativa e
contabile
verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano
adottate, dandone
atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1
della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere
sui risparmi connessi alle misure indicate al
comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
a 375,6
milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il
fondo di solidarieta'
comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 380-ter
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017.
9. Gli importi delle
riduzioni di spesa e le conseguenti
riduzioni
di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con
decreto del
Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30
giugno, per
l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla
base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene
agli interventi di
cui all'articolo 8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione
e' operata nella misura complessiva di 360 milioni di
euro per il
2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al
2017,
proporzionalmente alla spesa
media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata
al presente decreto.
Per gli enti
che nell'ultimo anno
hanno
registrato tempi medi
nei pagamenti relativi
a transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a
quanto disposto dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di
cui al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti enti
la riduzione di cui
al periodo precedente
e' proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di
cui al
periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo
anno hanno fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip
S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9,
commi
1 e
2 , in misura
inferiore al valore
mediano, come
risultante dalle certificazioni
di cui alla
presente lettera la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per
cento. Ai
restanti enti la
riduzione di cui
al periodo precedente
e'
proporzionalmente ridotta in
misura corrispondente al
complessivo
incremento di cui al
periodo precedente. A
tal fine gli
enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalita'
indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed
entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una
certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il
tempo
medio dei pagamenti dell'anno
precedente calcolato rapportando
la
somma delle differenze dei
tempi di pagamento
rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
al numero
dei pagamenti stessi.
Nella medesima certificazione e',
inoltre,
indicato il valore degli acquisti di beni
e servizi, relativi
ai
codici SIOPE indicati nell'allegata tabella
B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti
mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip
S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9,
commi
1 e 2 . In caso di
mancata trasmissione della
certificazione
nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto
attiene agli interventi
di cui all'articolo
15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6
milioni di
euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per
ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione e'
operata in proporzione
al
numero di autovetture
possedute da ciascun
comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della
Funzione
Pubblica;
c) per quanto attiene
agli interventi di
cui all'articolo 14
relativi alla riduzione della
spesa per incarichi
di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di
21 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
la riduzione e'
operata in proporzione
alla spesa comunicata
al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i
criteri di cui
al comma 9
possono essere
modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione
complessiva,
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
entro il 30
giugno , per l'anno
2014 ed entro il 31
gennaio, per gli
anni
successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e
recepiti
con decreto del Ministro
dell'interno di cui
al comma 9; con
riferimento alle misure
connesse all'articolo 8,
le predette
modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento
dei debiti
e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun
ente. Decorso
tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al
comma 9.
11. In caso di
incapienza, sulla base
dei dati comunicati
dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti dei comuni
interessati all'atto
del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale
propria
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
Le somme recuperate sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al
pertinente capitolo dello
stato di previsione
del Ministero
dell'interno.
12. I Comuni possono
rimodulare o adottare misure alternative
di
contenimento della spesa corrente, al fine
di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del
comma
9.
13. L'organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica che le misure di cui ai
precedenti commi siano
adottate,
dandone atto nella relazione di cui al
comma 166 dell'articolo
1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 48
Edilizia scolastica
1. All'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
il
comma 14-bis e' inserito il seguente:
«14-ter. Per gli anni
2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, individuato ai sensi
del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita'
interno, non sono considerate
le spese sostenute
dai comuni per
interventi di edilizia
scolastica. L'esclusione opera
nel limite
massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015. I
comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione
stessa
sono individuati, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali , con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri da
emanare entro il 15 giugno 2014.».
2. Per le finalita' e
gli interventi di cui all'articolo 18,
comma
8-ter, del decreto-legge. 21
giugno 2013, n.
69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assegna,
nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo
e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo
massimo
di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle
risorse
assegnate
nell'ambito della programmazione 2007-2013
del Fondo
medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti
relativi
al programma delle infrastrutture strategiche
per l'attuazione di
piani stralcio del programma di
messa in sicurezza
degli edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE
riprogramma le
risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a
valere sulla
dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione
in relazione ai
fabbisogni effettivi e sulla base di
un programma articolato
per
territorio regionale e per tipologia di interventi.
Con la stessa
delibera sono individuate le
modalita' di utilizzo
delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi
del
decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di
misure di
revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato
articolo
18 del decreto-legge n. 69 del 2013.
Art. 49
Riaccertamento straordinario
residui
1. Nelle more del
completamento della riforma
della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia
e delle finanze,
con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
entro il 31
luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei
residui passivi nonche'
riaccertamento della sussistenza
delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in
corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla
data
del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275,
secondo comma, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della
verifica della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2,
della
legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla
rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per
ciascun
Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui
da
eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi
iscritti in bilancio, alla
eliminazione
degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed
all'istituzione,
separatamente per la parte corrente e
per il conto
capitale, di
appositi fondi da
iscrivere negli stati
di previsione delle
Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto
del Ministro
dell'economia e delle
finanze, per il
finanziamento di nuovi
programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per
il ripiano dei
debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e'
fissata su
base pluriennale, in
misura non superiore
al 50 per
cento
dell'ammontare dei residui eliminati di
rispettiva pertinenza. La
restante parte e' destinata
a finanziare un
apposito Fondo da
iscrivere sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze da ripartire a favore di
interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi
perenti, alla cancellazione delle relative
partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio
Generale
dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate
individuano i
residui non piu'
esigibili, che formano
oggetto di apposita
comunicazione al Ministero
dell'economia e delle
finanze, da
effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la
legge di
bilancio per gli
anni 2015-2017, le
somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla
successiva lettera d), sono
iscritte su base
pluriennale nella
medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera
a).
c) per i residui passivi
perenti, connessi alla
sistemazione di
partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime
modalita' di
comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei
rapporti
di debito con la tesoreria statale;
d) per
i residui passivi
relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome
e
agli altri enti territoriali
le operazioni di
cui al presente
articolo vengono operate
con il concorso
degli stessi enti
interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017,
le
somme corrispondenti alla cancellazione dei
suddetti importi sono
iscritte su base
pluriennale su appositi
fondi da destinare
ai
medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Art. 50
Disposizioni finanziarie
1. In relazione a quanto
disposto dagli articoli da 8
a 10, le
disponibilita' di competenza e di cassa
delle spese del
bilancio
dello Stato per beni e servizi, ad esclusione
delle spese per il
funzionamento delle istituzioni
scolastiche, sono ridotte
di 200
milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300
milioni di euro a
decorrere dal 2015, secondo
quanto indicato nell'allegato
C al
presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al
tasso
di adesione agli strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle
centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle
finanze,
ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare
e
rendere indisponibili le somme
di cui al
periodo precedente. Le
amministrazioni
possono proporre variazioni
compensative, anche
relative a missioni diverse,
nell'ambito degli stanziamenti
per
l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di
entrata
in vigore della
legge di conversione
del presente decreto,
nel
rispetto
dell'invarianza sui saldi
di finanza pubblica.
Resta
precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto
capitale per
compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente
comma
sono comprensive degli effetti
di contenimento della
spesa dei
Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche
volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14,
15, e
26
del presente decreto.
2. Al
fine di consentire
alle Amministrazioni centrali
di
razionalizzare la gestione
delle risorse in
relazione alle
disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la
formazione di
debiti fuori bilancio, nelle more del
completamento della riforma
della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge
31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, in
via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui
saldi
di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,
da comunicare alle Camere, variazioni compensative,
in termini di
competenza e cassa, in ciascuno
stato di previsione
della spesa,
nell'ambito degli stanziamenti
dei capitoli rispettivamente della
categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 -
investimenti
fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte
delle
Amministrazioni interessate. La compensazione non puo'
riguardare le
spese predeterminate per legge.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8, comma
3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
agosto
2012, n. 135, al fine di assicurare la
riduzione della spesa
per
acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma
4,
lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle
more della
determinazione degli obiettivi
da effettuarsi con
le modalita'
previste dal medesimo
articolo 8, comma
5, i trasferimenti
dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti
in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi
fra le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge
30 dicembre 2009, n.
196, con esclusione
delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente
ridotti, a
decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per
cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
Nel caso
in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione
non fosse possibile,
per gli enti
interessati si applica
la
disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli
organismi
anche costituiti in
forma societaria, dotati
di autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio
dello Stato
adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della
spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti
alla misura indicata nel periodo precedente; le somme
derivanti da
tale riduzione sono
versate annualmente ad
apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di
ciascun
anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e
dagli
enti locali.
4. Gli enti e
organismi di cui
al comma 3
possono effettuare
variazioni compensative fra
le spese soggette
ai limiti di cui
all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e
all'articolo 1,
comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n.
228, assicurando il
conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della
spesa
previsti dalle citate
disposizioni e il
versamento dei relativi
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10
dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con
l'attuazione delle
misure di cui
al presente articolo
o di ulteriori
interventi
individuati dagli enti stessi
nell'ambito della propria
autonomia
organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal
comma 3,
gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la
riduzione
delle altre risorse destinate a interventi di natura
corrente, con
l'esclusione delle spese di personale.
5. All'articolo 1, comma
417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole «pari al 12 per
cento» sono sostituite
dalle seguenti:
«pari al 15 per cento».
6. Al fine di rendere
permanente gli sgravi previsti
dall'articolo
1, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia
e delle
finanze e' istituito un apposito fondo denominato
«Fondo destinato
alla concessione di benefici
economici a favore
dei lavoratori
dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in
termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni
di euro
in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680
milioni
di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per
l'anno 2017 e
di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse
per assicurare la
liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III
del
presente decreto, nonche'
in considerazione del
livello del
fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia
e
finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e'
autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000
milioni
di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione
in aumento del limite massimo
di emissione di
titoli di Stato
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
titolo III del presente
decreto e nelle
more dell'emissione dei
titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di
pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa,
e'
effettuata entro la conclusione
dell'esercizio in cui
e' erogata
l'anticipazione.
9. L'allegato 1
all'articolo 1, comma 1, della
legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1
(Articolo 1, comma 1).
Tabella omissis
9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1,
comma 380-ter, lettera
a),
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
destinate
ad
incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di
comuni
per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarieta'
comunale,
sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci
degli enti locali.
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare,
su proposta del
Ministro dell'interno, le
variazioni
compensative
di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317
dello stato di
previsione
del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle
norme
sul federalismo fiscale.
10. Agli oneri derivanti
dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9,
comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45,
48, comma
1, e dal comma 6 del presente
articolo , ad
esclusione degli
oneri cui si provvede ai sensi del comma 9
del presente articolo,
pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7
milioni di
euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno
2016, a
6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere
dall'anno
2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno
2014, a
6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di
euro per
l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018 ai
fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede
mediante utilizzo delle
maggiori
entrate e dalle minori spese derivanti dal presente
provvedimento.
10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per
interventi strutturali di
politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro.
11. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze effettua
il
monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul· valore aggiunto
derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto.
Qualora dal monitoraggio emerga un andamento
che non consenta
il
raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650
milioni
di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle
finanze,
con proprio decreto,
da emanare entro
il 30 settembre
2014,
stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del
Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale
da assicurare il
conseguimento del predetto obiettivo.
12. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di
riparto del fondo
di
cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,
sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio
dei
Ministri
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
tenuto
conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti
del
monitoraggio sull'utilizzo del
fondo medesimo da
parte delle
regioni,
nonche' del residuo
delle spese riferite
al ciclo di
programmazione
2007-2013.
Art. 50-bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle regioni a
statuto
speciale e alle province autonome
di Trento e
di Bolzano
secondo
le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative
norme
di attuazione.
Art. 51
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentata alle Camere per la conversione in legge.
Tabelle
omissis
FINE
TESTO